TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1326/24 V.G. introdotta da
, , elett.te dom.ti in Ferrara presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. Patrizia Borsetti Malin che li rappresenta e difende in virtù di mandati in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrenti con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: le parti private come da ricorso introduttivo;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso del 21.06.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 202/09 del 13.03.2009 - con la quale questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto –, con l'omologazione dell'accordo dagli stessi raggiunto, del seguente testuale tenore:
“- disporre che il mantenimento mensile di € 200,00 posto a carico del sig. in favore della figlia venga revocato Parte_1 Parte_3
(restando invariato il mantenimento in favore del figlio ); - disporre Per_1 che il mantenimento mensile posto a carico del sig. in favore Parte_1 della signora venga ridotto alla somma di € 100,00. Parte_2
- I compensi legali del presente procedimento vengono sostenuti per intero dal sig. ”. Parte_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che ha espresso il proprio parere favorevole.
Sulla scorta del ricorso e dell'allegata documentazione, la domanda, formulata ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., può essere accolta, atteso che risulta dimostrato il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia maggiorenne;
l'accordo per la riduzione Parte_3 dell'assegno divorzile spettante alla ex coniuge non presenta profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico;
le parti sono concordi nel ritenere che permangano invece per il figlio maggiorenne i presupposti dell'obbligo di mantenimento a carico dei genitori. Per_1
Restano ferme le altre condizioni del divorzio.
Nulla per le spese, attesa la congiunta proposizione della domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e con ricorso del 21.06.2024, così Parte_1 Parte_2 provvede:
1) a modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e – Parte_1 Parte_2 pronunciata da questo Tribunale con sentenza n. 202/09 del 13.03.2009 – omologa l'accordo intervenuto tra le parti, come sopra integralmente trascritto;
2) ferme le altre condizioni;
3) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 17.01.2025
La Presidente est.