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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 1/10/2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 3914/2021 alle ore 10,05 è comparsa l'Avv. Enza Bontempo per delega dell'Avv. De Francesco Antonino per parte ricorrente che discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'1/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile al n. R.G. n. 3914/2021
TRA
, con sede in NA, S.S. 114, Km 4.200, snc, Parte_1
(P. IVA ), in persona della titolare C.F. P.IVA_1 Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. De Francesco Antonino ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA, Via dei Verdi, 13, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO Controparte_1
, in
[...] persona del Comandante pro tempore¸ rappresentato e difeso ex lege ed elettivamente domiciliato presso il medesimo comando di NA, via Garibaldi n. 245;
- RESISTENTE – Avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1/10/2025 il procuratore della parte discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso datato 25 agosto 2021, la , con sede in Parte_1
NA, S.S. 114 Km 4.200, snc, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. 128/2021 emessa il 07/07/2021 e notificatale in pari data, per l'importo di € 25.011,00 (venticinquemilaundici /00) poiché: “visto il verbale di contestazione di infrazione amministrativa n. 3/2021 e di sequestro amministrativo n. 3/2021, redatti in data 20.02.2021, dal personale militare dipendente a carico del sig.
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n.12- poiché in qualità di conducente del veicolo IVECO (130/120) targato CN 515 HV, deteneva e trasportava all'interno del veicolo per successiva vendita/distribuzione i seguenti prodotti ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: kg 790 di esemplari di neonata di sardina (novellame di sarda) in n. 158 colli (cassette)” in violazione dell'art. 10 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 4/2012, (modificato con Legge 28 luglio 2016, n 154 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura) nonché dell'art. 15 del reg. (CE) n. 1967 ed artt. 87e 91 del D.P.R. n. 1639/68: (regolamento per la pesca marittima) – punita dall'art. 11, commi 5 e 6 e dall'art. 12 decreto Legislativo del 09.01.2012 n. 4, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale compresa tra euro 100 ed euro 25.000,00 per peso superiore a kg 200 di prodotto ittico. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita infondatezza della pretesa per la nullità del verbale di accertamento dell'infrazione, dal momento che i militari operanti, pur avendo rinvenuto n. 158 cassette di pescato, avrebbero proceduto alla pesatura di una soltanto di esse, quantificando in tal modo l'ammontare del pescato in 790 kg in via presuntiva. Con il secondo motivo d'opposizione, parte ricorrente lamentava l'errata applicazione della normativa sanzionatoria stante la mancata pesatura del pescato, rilevando, in subordine, come nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 11, comma 5, lett. a), posto che il peso accertato dai militari era pari a 5 kg. La contestava, altresì, le modalità di accertamento in Parte_1 assenza di prova del regolare funzionamento dello strumento di pesatura. La ricorrente, poi, rilevava la violazione e falsa applicazione art. 1 e 3 legge 241/1990 e, dunque, l'eccesso di potere per difetto di motivazione nonché l'erronea valutazione dei fatti e travisamento dei presupposti giuridici e l'ingiustizia manifesta. Per tali fatti, parte ricorrente chiedeva, in via preliminare, che fosse sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, con ogni conseguente disposizione;
nel merito, in accoglimento dei motivi di opposizione, che fosse revocata, annullata, dichiarata nulla e/o privato di efficacia il verbale opposto con ogni conseguente statuizione. In subordine, la stessa domandava, ai sensi e per effetti della norma di cui all'art. 11 L. 689/81, la riduzione della sanzione pecuniaria al minimo edittale previsto dalla norma sanzionatoria;
il tutto con condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio, disponendo la distrazione delle spese in favore del procuratore che rendeva la dichiarazione di legge. Instauratosi il contraddittorio, la di NA si costituiva e Controparte_1 chiedeva il rigetto della proposta opposizione, in quanto destituita e priva di ogni fondamento e domandava il rigetto della richiesta di sospensione, in quanto priva dei requisiti, evidenziando come la ricorrente stesse pagando le rate previste. Integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con notifica al
[...]
con notifica eseguita in data 04/04/2025 Controparte_2 presso l'Avvocatura dello Stato di NA, il suddetto non si costituiva. CP_1
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia del Controparte_1
non costituitosi benché dagli atti consti l'avvenuta comunicazione nei suoi
[...] confronti a cura della Cancelleria. La controversia in esame ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla
[...] avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 128/2021 emessa dal Parte_1 [...]
Controparte_3
il 07/07/2021 e notificata in pari data, per l'importo di
[...]
€ 25.011,00, emessa a titolo di sanzione pecuniaria per avere detenuto e trasportato, sul veicolo IVECO (130/120) targato CN 515 HV, condotto da , prodotti ittici Parte_2 di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, quantificati in kg 790 di esemplari di neonata di sardina (novellame di sarda) in n. 158 colli (cassette), in violazione dell'art. 10, comma co. 2, del D. lgs. n. 4/2012. Ai fini della decisione, va poi disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente rispetto alla di NA. Controparte_1
A tal riguardo, si osserva, in primo luogo, come nei confronti del
[...]
già Controparte_1 Controparte_2
quale autorità centrale di riferimento delle , sia stato
[...] Controparte_1 integrato il contraddittorio mediante comunicazione della Cancelleria presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 07/07/2025. Tanto premesso, si intende condividere l'orientamento di recente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa da parte della competente CP_1
, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, legittimata passivamente
[...]
è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1 (come sostituito dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata L. n. 260 del 1958. A ciò si aggiunga che il vigente art 6, co. 9 del D.lgs. n. 150/2011, ha introdotto una nuova specificazione, non contenuta nell'abrogato art. 23, co. 4, L. n 689/1981, prevedendo che “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. Nel caso di specie, deve dunque ritenersi che la NA, in quanto Controparte_1 dotata di autonomia funzionale, quale ufficio periferico del
[...]
sia legittimata passivamente rispetto alla domanda di Controparte_1 annullamento dell'ordinanza ingiunzione dalla stessa emessa. Passando all'esame del merito, si richiama, in primo luogo, il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, secondo cui spetta alla P.A. dimostrare la legittimità̀ dell'accertamento presupposto dal provvedimento opposto tanto sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, quanto per la legittimità del procedimento sanzionatorio fino all'effettiva conoscenza al destinatario trasgressore dell'ordinanza applicativa della sanzione;
mentre incombe sul destinatario dell'atto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione. Nello specifico, si richiama quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015). A ciò, si aggiunga che il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che sarà chiamato a valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, anche se non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte quali motivi di opposizione, sia che investano questioni di diritto che di fatto con pienezza di poteri. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018). Giova, poi, ribadire che i verbali ispettivi sono fonte di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati che possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civile da parte di altre amministrazioni interessate. Principio di diritto consolidato è quello secondo il quale
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.” (Cass. civ. sez. VI, 14/01/2022, n.1106; Cass. civ. 339/2012). Ciò posto, con il principale motivo d'opposizione, la Parte_1 contesta l'infondatezza della pretesa di controparte per avere i militari verbalizzanti proceduto al peso di un solo collo (kg 5 per cassetta) delle n. 158 cassette presenti, in tal modo deducendo il peso complessivo del pescato in via presuntiva, per un totale di kg 790. Secondo parte ricorrente, dunque, la contestazione si fonderebbe, pertanto, su mere presunzioni insufficienti a provare il fatto contestato. L'accertamento del peso del prodotto ittico, inoltre, risulta fondamentale per l'applicazione della sanzione dal momento che la normativa prevede una graduazione delle sanzioni in base alla quantità del pescato. Nel caso in esame, sostiene ancora la ricorrente con il secondo motivo d'opposizione, la sanzione comminata di € 25.00,00 sarebbe stata erroneamente commisurata alla quantità di novellame di sarde presuntivamente rinvenuto, pari a kg 790, e non al peso del pescato in concreto accertato - kg 5. Ne conseguirebbe l'illegittimità della sanzione rispetto alla contestazione, potendo, in subordine, trovare applicazione l'art. 11, comma 5, lett. a) che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 100 e € 600 per i cinque chili di pescato effettivamente riscontrati. Dal canto suo, la di NA rileva come le cassette rinvenute sul Controparte_1 mezzo fossero state tutte visionate, risultassero identiche e contenessero lo stesso prodotto, neonata di sardine, “tutte avvolte da pellicola in cellofan che ne costituiva un unico imballaggio” (cfr.). L'Amministrazione rappresenta, poi, che, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 04/2012, per la comminazione della sanzione il peso era stato determinato decurtando dal peso complessivo di kg 790 il 10%, così rilevando il peso di kg. 710. In punto di diritto, viene in rilievo l'art. 10, co. 2, del D. lgs. n. 4/2012, nell'attuale formulazione, applicabile ratione temporis, il quale prevede che “Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente”. La relativa sanzione è prevista dal comma 5 dell'art. 11, del D. Lgs. cit, il quale prevedeva che: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b) (..), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso ( o il pesce Persona_1 spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: […] e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro”. Orbene, ripercorrendo le tappe fattuali della vicenda, dalla documentazione in atti, emerge che in data 20/02/2021, presso il Porto Tremestieri di NA, gli agenti della di NA hanno eseguito un controllo sul mezzo “IVECO” Controparte_1
130/120, targato CN515MV, condotto da e hanno ivi riscontrato la Parte_2 detenzione/trasporto per la successiva vendita/distribuzione di n. 158 cassette di novellame di sarda, prodotti ittici di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, per un peso complessivo di Kg 790, in violazione degli articoli 87 e 91 di cui al D.P.R. 1639/1968, art. 15 del Reg (CE) nr. 1967/2006, art. 10 co.2 lett. b) del D. Lgs. n. 4/2012, fattispecie punita ai sensi dell'art. 11 comma 5 e 6 D. Lgs. n. 4/2012, lett. e) per peso superiore a Kg 200 (cfr. verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nr. 03/2021). Tanto osservato, la circostanza che al momento dell'accertamento sia stata pesata solo una cassetta delle n. 158 cassette di polistirolo presenti sul mezzo non appare idonea a scardinare l'esito delle indagini, laddove, da un lato, parte ricorrente non contesta né l'identità delle cassette, per come dedotta dalla di NA (uguali Controparte_1 in ogni loro caratteristica: forma, materiale, colore e contenuto), né la presenza del prodotto ittico trasportato. Dall'altro il peso calcolato risulta di gran lunga superiore rispetto al limite inferiore previsto dalla normativa sanzionatoria applicata (200 kg); pertanto, pur ammettendo un margine di errore nella determinazione del peso complessivo, non muterebbe la sussunzione della suddetta violazione all'ipotesi di cui all'art. 11, comma 5 lett. e) D. Lgs. 4/2012. Dal verbale di contestazione risulta, peraltro, che i militari verbalizzanti al fine della determinazione della sanzione hanno applicato la riduzione a favore del trasgressore del 10% sul peso rilevato, ciò ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del suddetto decreto, determinando il peso finale del pescato in Kg. 710, in luogo dei kg 790 calcolati (158 x kg 5). Deve poi mettersi in evidenza che il prodotto ittico è stato dapprima sequestrato e successivamente sottoposto a visita veterinaria presso l' di NA, all'esito CP_4 della quale è stato giudicato idoneo al consumo umano e, in pari data, distribuito ad enti caritatevoli della città di NA e provincia, come da “verbali donazione in beneficenza” in atti (cfr). Ne deriva che l'integrazione dell'illecita detenzione e trasporto di un tale quantitativo di pesce allo stato giovanile è pure suffragata dai verbali in questione – non contestati – ove per ogni donazione è stato indicato il numero delle cassette e il relativo peso, corrispondente a quello individuato dalla CP_1 in cinque chili per cassetta. Deve, poi, tenersi in debita considerazione che parte opponente non ha provato ovvero offerto di provare che il prodotto ittico trasportato avesse un peso inferiore a quello indicato in verbale, limitandosi sul punto ad una generica contestazione. Al contempo, al momento dell'accertamento, il conducente del mezzo, , nulla ha Parte_2 dedotto in ordine alla violazione contestata. Si ritiene, dunque, che la Capitaneria del Porto di NA abbia fornito la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione. Con riferimento, inoltre, all'asserita irregolarità delle modalità di accertamento dedotta come terzo motivo d'opposizione, il ricorrente deduce – laconicamente – l'assenza di prova del regolare funzionamento dello strumento di pesatura utilizzato dagli organi accertatori. In proposito, deve considerarsi come tanto nel verbale di contestazione prima quanto nella successiva ordinanza ingiunzione, i militari hanno indicato la certificazione dello strumento di misura in uso alle unità navali della Guardia Costiera, CE 346720201356, e ciò appare sufficiente a provarne il regolare funzionamento a fronte di deduzioni estremamente generiche. Non merita accoglimento neppure l'istanza di riduzione della contravvenzione comminata, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 11 L. 689/81 in € 12.000,00. Nel caso che occupa, infatti, la sanzione è stata determinata nel doppio del minimo edittale e, dunque, risulta pari alla determinazione prevista in caso di pagamento in misura ridotta (non avvenuto) entro 60 giorni;
la stessa, inoltre, risulta congrua in quanto graduata in base al peso del prodotto rinvenuto - di molto superiore ai 200 kg previsti come quantitativo minimo per la comminazione della sanzione di cui all'art.11, comma 5 lett. e) - e determinata previa applicazione della riduzione prevista al comma 6 del medesimo art. 11 del 10% del peso. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione proposto dalla
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, va rigettato con Parte_1 conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 128/2021 emessa dal
[...]
Controparte_3 [...]
il 07/07/2021 e notificata in pari data. Controparte_3
Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza -ingiunzione impugnata, non pronunziandosi sulle spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di NA. Così deciso in NA, l'01.10.2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
TRA
, con sede in NA, S.S. 114, Km 4.200, snc, Parte_1
(P. IVA ), in persona della titolare C.F. P.IVA_1 Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. De Francesco Antonino ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in NA, Via dei Verdi, 13, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO Controparte_1
, in
[...] persona del Comandante pro tempore¸ rappresentato e difeso ex lege ed elettivamente domiciliato presso il medesimo comando di NA, via Garibaldi n. 245;
- RESISTENTE – Avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. Conclusioni delle parti: all'udienza dell'1/10/2025 il procuratore della parte discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso datato 25 agosto 2021, la , con sede in Parte_1
NA, S.S. 114 Km 4.200, snc, proponeva opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento n. 128/2021 emessa il 07/07/2021 e notificatale in pari data, per l'importo di € 25.011,00 (venticinquemilaundici /00) poiché: “visto il verbale di contestazione di infrazione amministrativa n. 3/2021 e di sequestro amministrativo n. 3/2021, redatti in data 20.02.2021, dal personale militare dipendente a carico del sig.
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n.12- poiché in qualità di conducente del veicolo IVECO (130/120) targato CN 515 HV, deteneva e trasportava all'interno del veicolo per successiva vendita/distribuzione i seguenti prodotti ittici di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: kg 790 di esemplari di neonata di sardina (novellame di sarda) in n. 158 colli (cassette)” in violazione dell'art. 10 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 4/2012, (modificato con Legge 28 luglio 2016, n 154 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura) nonché dell'art. 15 del reg. (CE) n. 1967 ed artt. 87e 91 del D.P.R. n. 1639/68: (regolamento per la pesca marittima) – punita dall'art. 11, commi 5 e 6 e dall'art. 12 decreto Legislativo del 09.01.2012 n. 4, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale compresa tra euro 100 ed euro 25.000,00 per peso superiore a kg 200 di prodotto ittico. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita infondatezza della pretesa per la nullità del verbale di accertamento dell'infrazione, dal momento che i militari operanti, pur avendo rinvenuto n. 158 cassette di pescato, avrebbero proceduto alla pesatura di una soltanto di esse, quantificando in tal modo l'ammontare del pescato in 790 kg in via presuntiva. Con il secondo motivo d'opposizione, parte ricorrente lamentava l'errata applicazione della normativa sanzionatoria stante la mancata pesatura del pescato, rilevando, in subordine, come nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 11, comma 5, lett. a), posto che il peso accertato dai militari era pari a 5 kg. La contestava, altresì, le modalità di accertamento in Parte_1 assenza di prova del regolare funzionamento dello strumento di pesatura. La ricorrente, poi, rilevava la violazione e falsa applicazione art. 1 e 3 legge 241/1990 e, dunque, l'eccesso di potere per difetto di motivazione nonché l'erronea valutazione dei fatti e travisamento dei presupposti giuridici e l'ingiustizia manifesta. Per tali fatti, parte ricorrente chiedeva, in via preliminare, che fosse sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, con ogni conseguente disposizione;
nel merito, in accoglimento dei motivi di opposizione, che fosse revocata, annullata, dichiarata nulla e/o privato di efficacia il verbale opposto con ogni conseguente statuizione. In subordine, la stessa domandava, ai sensi e per effetti della norma di cui all'art. 11 L. 689/81, la riduzione della sanzione pecuniaria al minimo edittale previsto dalla norma sanzionatoria;
il tutto con condanna di controparte al pagamento delle spese e compensi di giudizio, disponendo la distrazione delle spese in favore del procuratore che rendeva la dichiarazione di legge. Instauratosi il contraddittorio, la di NA si costituiva e Controparte_1 chiedeva il rigetto della proposta opposizione, in quanto destituita e priva di ogni fondamento e domandava il rigetto della richiesta di sospensione, in quanto priva dei requisiti, evidenziando come la ricorrente stesse pagando le rate previste. Integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. con notifica al
[...]
con notifica eseguita in data 04/04/2025 Controparte_2 presso l'Avvocatura dello Stato di NA, il suddetto non si costituiva. CP_1
La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia del Controparte_1
non costituitosi benché dagli atti consti l'avvenuta comunicazione nei suoi
[...] confronti a cura della Cancelleria. La controversia in esame ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla
[...] avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 128/2021 emessa dal Parte_1 [...]
Controparte_3
il 07/07/2021 e notificata in pari data, per l'importo di
[...]
€ 25.011,00, emessa a titolo di sanzione pecuniaria per avere detenuto e trasportato, sul veicolo IVECO (130/120) targato CN 515 HV, condotto da , prodotti ittici Parte_2 di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, quantificati in kg 790 di esemplari di neonata di sardina (novellame di sarda) in n. 158 colli (cassette), in violazione dell'art. 10, comma co. 2, del D. lgs. n. 4/2012. Ai fini della decisione, va poi disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla ricorrente rispetto alla di NA. Controparte_1
A tal riguardo, si osserva, in primo luogo, come nei confronti del
[...]
già Controparte_1 Controparte_2
quale autorità centrale di riferimento delle , sia stato
[...] Controparte_1 integrato il contraddittorio mediante comunicazione della Cancelleria presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 07/07/2025. Tanto premesso, si intende condividere l'orientamento di recente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa da parte della competente CP_1
, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, legittimata passivamente
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è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1 (come sostituito dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata L. n. 260 del 1958. A ciò si aggiunga che il vigente art 6, co. 9 del D.lgs. n. 150/2011, ha introdotto una nuova specificazione, non contenuta nell'abrogato art. 23, co. 4, L. n 689/1981, prevedendo che “nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”. Nel caso di specie, deve dunque ritenersi che la NA, in quanto Controparte_1 dotata di autonomia funzionale, quale ufficio periferico del
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sia legittimata passivamente rispetto alla domanda di Controparte_1 annullamento dell'ordinanza ingiunzione dalla stessa emessa. Passando all'esame del merito, si richiama, in primo luogo, il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, secondo cui spetta alla P.A. dimostrare la legittimità̀ dell'accertamento presupposto dal provvedimento opposto tanto sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, quanto per la legittimità del procedimento sanzionatorio fino all'effettiva conoscenza al destinatario trasgressore dell'ordinanza applicativa della sanzione;
mentre incombe sul destinatario dell'atto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione. Nello specifico, si richiama quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015). A ciò, si aggiunga che il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che sarà chiamato a valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, anche se non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte quali motivi di opposizione, sia che investano questioni di diritto che di fatto con pienezza di poteri. (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 12503 del 21/05/2018). Giova, poi, ribadire che i verbali ispettivi sono fonte di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati che possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civile da parte di altre amministrazioni interessate. Principio di diritto consolidato è quello secondo il quale
“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.” (Cass. civ. sez. VI, 14/01/2022, n.1106; Cass. civ. 339/2012). Ciò posto, con il principale motivo d'opposizione, la Parte_1 contesta l'infondatezza della pretesa di controparte per avere i militari verbalizzanti proceduto al peso di un solo collo (kg 5 per cassetta) delle n. 158 cassette presenti, in tal modo deducendo il peso complessivo del pescato in via presuntiva, per un totale di kg 790. Secondo parte ricorrente, dunque, la contestazione si fonderebbe, pertanto, su mere presunzioni insufficienti a provare il fatto contestato. L'accertamento del peso del prodotto ittico, inoltre, risulta fondamentale per l'applicazione della sanzione dal momento che la normativa prevede una graduazione delle sanzioni in base alla quantità del pescato. Nel caso in esame, sostiene ancora la ricorrente con il secondo motivo d'opposizione, la sanzione comminata di € 25.00,00 sarebbe stata erroneamente commisurata alla quantità di novellame di sarde presuntivamente rinvenuto, pari a kg 790, e non al peso del pescato in concreto accertato - kg 5. Ne conseguirebbe l'illegittimità della sanzione rispetto alla contestazione, potendo, in subordine, trovare applicazione l'art. 11, comma 5, lett. a) che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 100 e € 600 per i cinque chili di pescato effettivamente riscontrati. Dal canto suo, la di NA rileva come le cassette rinvenute sul Controparte_1 mezzo fossero state tutte visionate, risultassero identiche e contenessero lo stesso prodotto, neonata di sardine, “tutte avvolte da pellicola in cellofan che ne costituiva un unico imballaggio” (cfr.). L'Amministrazione rappresenta, poi, che, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 04/2012, per la comminazione della sanzione il peso era stato determinato decurtando dal peso complessivo di kg 790 il 10%, così rilevando il peso di kg. 710. In punto di diritto, viene in rilievo l'art. 10, co. 2, del D. lgs. n. 4/2012, nell'attuale formulazione, applicabile ratione temporis, il quale prevede che “Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente”. La relativa sanzione è prevista dal comma 5 dell'art. 11, del D. Lgs. cit, il quale prevedeva che: “Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b) (..), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso ( o il pesce Persona_1 spada (Xiphias gladius), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: […] e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro”. Orbene, ripercorrendo le tappe fattuali della vicenda, dalla documentazione in atti, emerge che in data 20/02/2021, presso il Porto Tremestieri di NA, gli agenti della di NA hanno eseguito un controllo sul mezzo “IVECO” Controparte_1
130/120, targato CN515MV, condotto da e hanno ivi riscontrato la Parte_2 detenzione/trasporto per la successiva vendita/distribuzione di n. 158 cassette di novellame di sarda, prodotti ittici di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, per un peso complessivo di Kg 790, in violazione degli articoli 87 e 91 di cui al D.P.R. 1639/1968, art. 15 del Reg (CE) nr. 1967/2006, art. 10 co.2 lett. b) del D. Lgs. n. 4/2012, fattispecie punita ai sensi dell'art. 11 comma 5 e 6 D. Lgs. n. 4/2012, lett. e) per peso superiore a Kg 200 (cfr. verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo nr. 03/2021). Tanto osservato, la circostanza che al momento dell'accertamento sia stata pesata solo una cassetta delle n. 158 cassette di polistirolo presenti sul mezzo non appare idonea a scardinare l'esito delle indagini, laddove, da un lato, parte ricorrente non contesta né l'identità delle cassette, per come dedotta dalla di NA (uguali Controparte_1 in ogni loro caratteristica: forma, materiale, colore e contenuto), né la presenza del prodotto ittico trasportato. Dall'altro il peso calcolato risulta di gran lunga superiore rispetto al limite inferiore previsto dalla normativa sanzionatoria applicata (200 kg); pertanto, pur ammettendo un margine di errore nella determinazione del peso complessivo, non muterebbe la sussunzione della suddetta violazione all'ipotesi di cui all'art. 11, comma 5 lett. e) D. Lgs. 4/2012. Dal verbale di contestazione risulta, peraltro, che i militari verbalizzanti al fine della determinazione della sanzione hanno applicato la riduzione a favore del trasgressore del 10% sul peso rilevato, ciò ai sensi del comma 6 dell'art. 11 del suddetto decreto, determinando il peso finale del pescato in Kg. 710, in luogo dei kg 790 calcolati (158 x kg 5). Deve poi mettersi in evidenza che il prodotto ittico è stato dapprima sequestrato e successivamente sottoposto a visita veterinaria presso l' di NA, all'esito CP_4 della quale è stato giudicato idoneo al consumo umano e, in pari data, distribuito ad enti caritatevoli della città di NA e provincia, come da “verbali donazione in beneficenza” in atti (cfr). Ne deriva che l'integrazione dell'illecita detenzione e trasporto di un tale quantitativo di pesce allo stato giovanile è pure suffragata dai verbali in questione – non contestati – ove per ogni donazione è stato indicato il numero delle cassette e il relativo peso, corrispondente a quello individuato dalla CP_1 in cinque chili per cassetta. Deve, poi, tenersi in debita considerazione che parte opponente non ha provato ovvero offerto di provare che il prodotto ittico trasportato avesse un peso inferiore a quello indicato in verbale, limitandosi sul punto ad una generica contestazione. Al contempo, al momento dell'accertamento, il conducente del mezzo, , nulla ha Parte_2 dedotto in ordine alla violazione contestata. Si ritiene, dunque, che la Capitaneria del Porto di NA abbia fornito la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione. Con riferimento, inoltre, all'asserita irregolarità delle modalità di accertamento dedotta come terzo motivo d'opposizione, il ricorrente deduce – laconicamente – l'assenza di prova del regolare funzionamento dello strumento di pesatura utilizzato dagli organi accertatori. In proposito, deve considerarsi come tanto nel verbale di contestazione prima quanto nella successiva ordinanza ingiunzione, i militari hanno indicato la certificazione dello strumento di misura in uso alle unità navali della Guardia Costiera, CE 346720201356, e ciò appare sufficiente a provarne il regolare funzionamento a fronte di deduzioni estremamente generiche. Non merita accoglimento neppure l'istanza di riduzione della contravvenzione comminata, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 11 L. 689/81 in € 12.000,00. Nel caso che occupa, infatti, la sanzione è stata determinata nel doppio del minimo edittale e, dunque, risulta pari alla determinazione prevista in caso di pagamento in misura ridotta (non avvenuto) entro 60 giorni;
la stessa, inoltre, risulta congrua in quanto graduata in base al peso del prodotto rinvenuto - di molto superiore ai 200 kg previsti come quantitativo minimo per la comminazione della sanzione di cui all'art.11, comma 5 lett. e) - e determinata previa applicazione della riduzione prevista al comma 6 del medesimo art. 11 del 10% del peso. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in opposizione proposto dalla
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, in persona del legale rappresentante pro tempore, va rigettato con Parte_1 conferma dell'ordinanza-ingiunzione n. 128/2021 emessa dal
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Controparte_3 [...]
il 07/07/2021 e notificata in pari data. Controparte_3
Non ci si pronunzia sulle spese processuali in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007).
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza -ingiunzione impugnata, non pronunziandosi sulle spese.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di NA. Così deciso in NA, l'01.10.2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna