Articolo 1 della Legge 16 novembre 1950, n. 979
Articolo 2
Versione
16 dicembre 1950
Art. 1.
Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45".
Entrata in vigore il 16 dicembre 1950