Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:41, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 706/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTALENA Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POZZETTO 9 56127 PISA presso il difensore avv. BARTALENA PAOLO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA CP_1 P.IVA_1
e dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA PIERONI 11 LIVORNO presso il difensore avv. MANCUSO SEVERINI MARIA ELENA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
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Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso (v. ordinanza del 17.9.2025), la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
pagina 2 di 6 Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott.ssa ha esaurientemente Per_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Nel caso del Sig. non sono presenti fattori costituzionali Pt_1 predisponenti la spondiloartropatia, quali l'obesità; il soggetto è u n normotipo;
inoltre non è affetto da patologie metaboliche. In merito agli accertamenti strumentali effettuati, la patologia è descritta nell'esame RMN del rachide lombo sacrale effettuato il 13/12/2019, 08/06/2021, 22/04/2022, 23/08/2023; inoltre, per la sintomatologialamentata dal paziente, il Sig. ha eseguito visite ortopediche in data 28/05/2021, Pt_2
13/09/2023 Quindi, dall'analisi dei fattori extralavorativi , non sono emerse note di particolare rilievo, mentre i fattori di rischio professionale sembrano aver svolto un ruolo importante nel determinismo della spondilodiscoartrosi lombare: -il Sig. ha svolto la mansione di gommista dal 1981 al 2024: dal '81 al '97 impiegato presso la Pt_2
Ditta familiare;
dal '97 al '98 presso Punto gomme Service;
dal '98 al '02 presso DI;
dal '03 al '09 presso Lo
Coco; dal '09 al 2024 presso DI.". Il paziente ha riferito che il lavoro consisteva nello smontaggio e montaggio delle gomme dalle auto e dai mezzi pesanti. Ogni gomma v eniva movimentata per 6 volte durante il cambio dei pneumatici;
inoltre le gomme venivano movimentate per essere sistemate all'interno del magazzino ed infine il ha riferito che durante il periodo in cui ha lavorato pres so la ditta DI effettuava anche trasferte per le Pt_1 corse automobilistiche (circa 10 uscite nell'arco di periodo da marzo a ottobre). Quest'ultima attività comportava il carico di gomme sul camion della stessa ditta DI, e lo scarico presso il campo di gara. Infine una volta terminata la gara, nuovamente venivano caricate le gomme sul camion e successivamente scaricate presso la sede e sistemate nel magazzino. Le gomme avevano un peso che oscillava dai 15 ai 25 kg, secondo quanto riferito dal Sig. In Pt_1 un turno di lavoro venivano cambiate le gomme di circa 5 mezzi. L'orario di lavoro era 8.30-12.30 e 15.00 -
19.00 per 4 giorni alla settimana. Il martedi ed il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Si può quindi affermare che dal
1981 ha svolto attività comportante la movimentazione manuale dei carichi pesanti. Il DVR della ditta DI , allegato al fascicolo , riporta nelle conclusioni che “dall'analisi si evince che nei reparti analizzati, il rischio CP_1 dorso lombareda movimentazione manuale dei carichi, è presente per alcune attività di sollevamento. In particolare le attività a maggior rischio sono: -sollevamento pneumatico bilanciatrice- 20 kg;
-sollevamento pneumatico per sostituzione su vettura-15 kg, 20 kg, 23 kg;
-sollevamento pneumatico smonta gomme-20 kg;
-traino/spinta del monta/smonta gomma”. Nel documento infine è riportato che “per ciascuna delle mansioni sopra individuate il rischio emerso è strettamente legato solo a certe categorie di peso (in particolare 20 kg), tendenzialmente movimentate con meno frequenza o per tempi limitati e l'altezza di sollevamento del carico” Inoltre, “l'indice si avvicina ai limiti per quanto riguarda la forza iniziale durante l'attività di traino/spinta delle apparecchiature definite monta/smonta pagina 3 di 6 gomme. Durante la visita il Sig. ha riferito che il peso delle gomme oscillava sempre fra i 15 ed i 20 kg e Pt_1 che l'attività comportava il sollevare per 6 volte per la stessa auto ogni pneumatico e che in un turno di lavoro cambiava il treno di gomme per 5 auto. Alla luce di quanto dichiarato dal ricorrente è da ritenere che lo stesso sia sato esposto durante l'attività lavorativa a rischio di movimentazione manuale dei carichi pesanti. Il ricorrente ha avuto il riconoscimento, in precedenza, da parte dell' della origine lavorativa di altre affezioni sostenute dal CP_1 rischio “movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi” Esiste quindi a parere della scrivente, un nesso quanto meno concausale fra attività lavorativa svolta e l'affezione presentata dal ricorrente, spondilodiscoartrosi con discopatie L2-L3, L3-L4 e L4-L5 In relazione alla tabella del le menomazioni di cui al Decreto Legislativo
38/2000, sono previste nel suddetto sistema tabellare due voci riservateelettivamente alla sindrome vertebrale che si realizza in corso di malattia d a microtraumi o movimenti ripetuti, analogamente a quanto osserviamo nell'ambito dei fenomeni involutivi di tipo senile: VOCE 192: Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comun que presente nei tratti cervicale e lombare. Punteggio: fino a 35% ...Il punteggio massimo della voce è riferito a ll'interessamento cervico lombare e, quindi, in tutte le situazioni dove la malattia interessi il solo tratto lombare il punteggio sarà comunque inferiore a quello massimo di fascia. ...anche il dolore consentirà una gradazione del danno in funzione della frequenza e delle modalità di comparsa e della necessità di trattamento, ad esempio dorsolombalgie rilevanti, che giustificano l'assunzione i ntermittente o continua di medicine ed il ricorso ad una contenzione, con forte rigidezza del tratto.
VOCE 193: Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicali e lombari. Punteggio: fino a 25% La presente classe di danno è ovviamente subordinata al ricorrere di condizioni patologiche meno gravi della precedente. L'interessamento meno esteso, ancora più che l'interessamento meno grave, consente di graduare il danno con percentuali inferiori al limite della classe. Nel sistema tabellare è prevista inoltre una voce specifica per la patologia dell'ernia discale del tratto lombare: VOCE 213: Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivo persistenti. Punteggio fino a 12%.. 3) CONCLUSIONI Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai quesiti postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice: il Sig. è Parte_3 affetto da Spondilodiscoartrosi lombare con Discopatie L2-L3, L3-L4, L4-L5. L'esame RM del rachide lombare del 13/12/2019, 08/06/2021, 22/04/2022, 23/08/2023 ha evidenziato la suddetta patologia;
Il Sig. ha inoltre eseguito visite ortopediche per sintomatologia algica lombare;
in tali circostanze, è stata confermata Pt_1 la suddetta diagnosi . La patologia rientra fra le wark related desease cioè fra quelle patologie cronico-degenerative ad pagina 4 di 6 eziologia multifattoriale nelle quali il lavoro può assumere il ruolo di concausa efficiente.; esiste un ne sso di compatibilità fra la patologia presentata e la lavorazione svolta (più di 30 anni di attività comportate il rischio di movimentazione manuale di carichi (desunto dall'anamnesi, dai dati della letteratura scientifica, coerente con quanto riportato nella Circolare 25/2004). L'attività lavorativa è stata un fattore significativo nel determinare la CP_1 malattia;
dall'anamnesi non sono emersi i fattori noti extralavorativi, anche se non è comunque da escludere una qualche eventuale predisposizione del soggetto. Per la valutazione del danno biologico, considerando i dati strumentali
(Rm rachide), l'obiettività rilevata all'atto della visita medica, in relazione alle tabelle delle menomazioni di cui al
Decreto Legislativo 38/2000, ritengo che il Sig. presenti una diminuzione dell'integrità psico-fisica (danno Pt_1 biologico) pari al 7% (sette per cento); inoltre, può essere attribuito per analogia il codice 193: Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoa rtrosi pluridistrettuale digrado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicali e lombari. Punteggio: fino a 25%
.La decorrenza di tali postumi invalidanti, è ragionevolmente da far risalire all'epoca di presentazione della domanda di malattia professionale, 05/10/2020. Il paziente è già titolare di un grado di invalidità permanente valutato dall' nella misura del 12% per plurime infermità derivate da infortuni e tecnopatie come si evince CP_1 dalla documentazione allegata al ricorso: 6% per malattia professionale ”tendinopatia degenerativa calcifica CP_1 spalla destra” (06/2019), 3% per “tendinopatia del 3° dito mano destra” (04/2014), sindrome tunnel carpale bilaterale (3% polso destro, 2% polso sinistro) (04/2014). In relazione ai precedenti riconoscimenti operati CP_ dall' il danno biologico complessivo è 18% (diciotto per cento).” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 18%, con la decorrenza di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
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P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 18%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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