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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1265/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfitetro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 447498 IMU 2016 - INVITO AL PAGAMENTO n. 447498 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riprotano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava la comunicazione di coobbligazione in solido n. 447498, notificatagli in data 12.6.2025 da Soget-Dogre, Concessionarie del Comune di Taranto, avente ad oggetto recupero di IMU 2016 e 2017, invocandone l'invalidità, per indebito disconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale, di cui aveva diritto la defunta madre, debitrice principale, e per intervenuta prescrizione.
Costituitosi il contraddittorio, nei confronti di Concessionarie ed Ente impositore, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la comunicazione di che trattasi è legittimamente impugnabile allorquando contenga, come nella fattispecie, una sostanziale intimazione di pagamento e sia comunque lesiva di diritti soggettivi, la cui tutela è prioritaria e supera quella ordinariamente riservata agli interessi legittimi, mediante l'istituto della annullabilità degli atti.
Si premette che il ricorrente non è erede unico della defunta madre, nei cui confronti gli accertamenti furono emessi, sicché, in ogni caso, egli risponderebbe soltanto della propria quota di eredità, così come stabilito, per principio generale del codice civile in tema di debiti ereditari, non derogabile dall'art. 65 del dpr 600/1973, costituendo questa una lex specialis e, dunque, valevole soltanto per il circoscritto perimetro delle imposte dirette.
Consegue che, nei suoi confronti, una obbligazione tributaria che eccedesse la quota di spettanza sarebbe tamquam non esset ed il diritto ad ottenerne la declaratoria di inesistenza potrebbe essere fatta valere in ogni tempo, sino alla prescrizione dell'indebito oggettivo.
Altra osservazione critica riguarda le notifiche degli avvisi di accertamento sottesi. Infatti, mentre gli avvisi risultano intestati agli “eredi” della debitrice, viceversa le raccomandate informative, spedite in ossequio alla proceduta ex art. 140 cpc, risultano intestate e recapitate non agli “eredi”, ma, sic et simpliciter, alla debitrice originaria, che, ovviamente non poteva esserne personalmente destinataria, perché già defunta. Tra l'altro, risulta prodotta soltanto la raccomandata dell'avviso 2017 e non anche 2016. Tuttavia, può ritenersi preliminare ed assorbente l'eccezione tesa ad ottenere il riconoscimento della esenzione per l'abitazione principale.
In effetti, con riferimento alle annualità imposte, sia la residenza anagrafica che la dimora abituale della de cuius nella casa in questione non solo non risultano contestati ma sono riportati anche negli avvisi di accertamento, a comprova del fatto che si trattava della dimora abituale, non risultando che la defunta ne possedesse un'altra.
Il diritto alla esenzione per l'abitazione principale è azionabile anche dagli eredi e non è soggetto a decadenza, nella pendenza del rapporto tributario, sia perché una simile sanzione non è espressamente prevista dalla legge sia perché l'esenzione altro non è che il corollario della inesistenza in radice dell'obbligazione , per difetto del presupposto di fatto impositivo, come del resto chiaramente sancito dalla legge, al comma 740 dell'art.1 della legge 160/2019: “il possesso dell'abitazione principale … non costituisce presupposto dell'imposta”. L'eventuale pagamento del tributo, nonostante l'esenzione, legittimerebbe un'azione di ripetizione per indebito oggettivo, al di là dei termini per la impugnabilità degli atti in presenza di vizi di legittimità, vertendosi in tema di condizioni non di legittimità, ma di esistenza degli atti.
Ovviamente, nessuna censura può esser mossa alle Concessionarie, mere esecutrici del mandato conferito.
Tuttavia, nemmeno è dimostrato che l'ente impositore fu messo per tempo a conoscenza dell'esenzione ridetta.
Ragion per cui appare equo compensare le spese processuali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento contenuta nella impugnata comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido, riconoscendo in via preliminare ed assorbente il diritto ad esenzione
IMU dell'immobile in questione, per le annualità di riferimento. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 Il
Presidente estensore.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1265/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfitetro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 447498 IMU 2016 - INVITO AL PAGAMENTO n. 447498 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 166/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riprotano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava la comunicazione di coobbligazione in solido n. 447498, notificatagli in data 12.6.2025 da Soget-Dogre, Concessionarie del Comune di Taranto, avente ad oggetto recupero di IMU 2016 e 2017, invocandone l'invalidità, per indebito disconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale, di cui aveva diritto la defunta madre, debitrice principale, e per intervenuta prescrizione.
Costituitosi il contraddittorio, nei confronti di Concessionarie ed Ente impositore, la causa veniva posta in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che la comunicazione di che trattasi è legittimamente impugnabile allorquando contenga, come nella fattispecie, una sostanziale intimazione di pagamento e sia comunque lesiva di diritti soggettivi, la cui tutela è prioritaria e supera quella ordinariamente riservata agli interessi legittimi, mediante l'istituto della annullabilità degli atti.
Si premette che il ricorrente non è erede unico della defunta madre, nei cui confronti gli accertamenti furono emessi, sicché, in ogni caso, egli risponderebbe soltanto della propria quota di eredità, così come stabilito, per principio generale del codice civile in tema di debiti ereditari, non derogabile dall'art. 65 del dpr 600/1973, costituendo questa una lex specialis e, dunque, valevole soltanto per il circoscritto perimetro delle imposte dirette.
Consegue che, nei suoi confronti, una obbligazione tributaria che eccedesse la quota di spettanza sarebbe tamquam non esset ed il diritto ad ottenerne la declaratoria di inesistenza potrebbe essere fatta valere in ogni tempo, sino alla prescrizione dell'indebito oggettivo.
Altra osservazione critica riguarda le notifiche degli avvisi di accertamento sottesi. Infatti, mentre gli avvisi risultano intestati agli “eredi” della debitrice, viceversa le raccomandate informative, spedite in ossequio alla proceduta ex art. 140 cpc, risultano intestate e recapitate non agli “eredi”, ma, sic et simpliciter, alla debitrice originaria, che, ovviamente non poteva esserne personalmente destinataria, perché già defunta. Tra l'altro, risulta prodotta soltanto la raccomandata dell'avviso 2017 e non anche 2016. Tuttavia, può ritenersi preliminare ed assorbente l'eccezione tesa ad ottenere il riconoscimento della esenzione per l'abitazione principale.
In effetti, con riferimento alle annualità imposte, sia la residenza anagrafica che la dimora abituale della de cuius nella casa in questione non solo non risultano contestati ma sono riportati anche negli avvisi di accertamento, a comprova del fatto che si trattava della dimora abituale, non risultando che la defunta ne possedesse un'altra.
Il diritto alla esenzione per l'abitazione principale è azionabile anche dagli eredi e non è soggetto a decadenza, nella pendenza del rapporto tributario, sia perché una simile sanzione non è espressamente prevista dalla legge sia perché l'esenzione altro non è che il corollario della inesistenza in radice dell'obbligazione , per difetto del presupposto di fatto impositivo, come del resto chiaramente sancito dalla legge, al comma 740 dell'art.1 della legge 160/2019: “il possesso dell'abitazione principale … non costituisce presupposto dell'imposta”. L'eventuale pagamento del tributo, nonostante l'esenzione, legittimerebbe un'azione di ripetizione per indebito oggettivo, al di là dei termini per la impugnabilità degli atti in presenza di vizi di legittimità, vertendosi in tema di condizioni non di legittimità, ma di esistenza degli atti.
Ovviamente, nessuna censura può esser mossa alle Concessionarie, mere esecutrici del mandato conferito.
Tuttavia, nemmeno è dimostrato che l'ente impositore fu messo per tempo a conoscenza dell'esenzione ridetta.
Ragion per cui appare equo compensare le spese processuali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento contenuta nella impugnata comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido, riconoscendo in via preliminare ed assorbente il diritto ad esenzione
IMU dell'immobile in questione, per le annualità di riferimento. Spese compensate. Taranto, 28.1.2026 Il
Presidente estensore.