CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 20/01/2026, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 640/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1441/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9869/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 21/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200001191 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55622300000052 IMU
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55622300000052 IMU
2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622300000052 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622300000052 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622300000052 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6450/2025 depositato il
28/10/2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente _1i proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa il 04.09.2023 e notificata il 13.11.23 con cui PUBLISERVIZI s.r.l. – Concessionaria del Comune di
Nola per la Riscossione coattiva, chiedeva l'importo complessivo di € 15.415,00 per omesso versamento IMU n.
40402100000081, Anno 2016 ed IMU n. 40402200001191,
Anno 2017 relativa all'immobile sito a Nola in Via San
Massimo, 543.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato dovesse essere annullato, previa sua sospensione, per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Nella resistenza del Comune di Nola, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativa alle questioni inerenti l'atto impugnato, in quanto attengono esclusivamente alla fase di riscossione, e di Publiservizi s.r.l. che insisteva per il rigetto del ricorso, in quanto gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati, il giudice adito con la sentenza n. 9869 del 21 giugno 2024 ha rigettato il ricorso.
Osservava il giudice di primo grado che il contribuente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento di una intimazione di pagamento, adducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento richiamati.
Il Concessionario ha però depositato documentazione dalla quale risulta la regolare notifica degli atti presupposti e, in particolare: 1) avviso di accertamento n. 40402100000081 notificato il 03.03.22 a mani proprie del destinatario;
2) avviso di accertamento n. 40402200001191 notificato il
04.03.23 per compiuta giacenza.
Da ciò discendeva l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, visto che la rilevata notifica dei suddetti atti ed il loro successivo consolidamento, in ragione della mancata proposizione di una tempestiva impugnazione, precludono, in apice, la ricevibilità, in questa sede, di qualunque altra censura.
Ne consegue che, una volta che l'Ufficio abbia dato prova della regolare e tempestiva notifica degli atti sopracitati di cui all'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto consequenziale notificato, infatti, ne consolida gli effetti in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui ha resistito la società concessionaria con controdeduzioni.
Il primo motivo di appello reitera le contestazioni sollevate dal contribuente nelle memorie depositate in primo grado, circa la validità delle notifiche degli atti presupposti.
In particolare, quanto all'accertamento relativo all'anno
2016, che risulta essere notificato a mani proprie, il contribuente sostiene di avere formalmente disconosciuto l'avviso di ricevimento di tale atto, avendo espressamente contestato il carattere apocrifo della sottoscrizione ivi apposta, e ciò in quanto si tratterebbe di una firma a lui non riconducibile, avendo la concessionaria anche omesso di produrre l'originale.
La deduzione è priva di fondamento, atteso che ai fini della contestazione circa l'autenticità della sottoscrizione apposta da parte del destinatario nell'avviso di ricevimento, sebbene si tratti di notifica avvenuta a mezzo posta, non è sufficiente il semplice disconoscimento (che peraltro appare formulato in maniera del tutto generica), ma si impone la proposizione della querela di falso. A tal fine rileva il principio affermato dal giudice di legittimità, secondo cui in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n.
890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (Cass. Sez. 1, 22/11/2006,
n. 24852; Cass. n. 8082/2019; Cass. n. 14574/2018).
L'omessa presentazione della querela di falso implica la piena efficacia probatoria del detto avviso, e quindi l'infondatezza della contestazione mossa dall'appellate, Analogamente è a dirsi quanto alla contestazione dell'avviso relativo all'anno 2017, atteso che l'atto prodotto attesta l'avvenuto compimento delle formalità necessarie per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, atteso che il contribuente invoca una serie di formalità che appaiono riferibili alle notifiche avvenute a mezzo posta ai sensi della legge n. 890/1982 e che non si estende al caso in cui, come nella specie, la notifica sia avvenuta a mezzo posta ordinaria, come puntualmente sottolineato dalla difesa della concessionaria con i precedenti richiamati nell'atto di controdeduzioni.
Il rigetto del primo motivo di appello determina poi la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con il quale si assume che il giudice di primo grado avrebbe colpevolmente omesso di statuire sulle ulteriori doglianze del contribuente, ed in particolare sull'eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso introduttivo.
Tuttavia, proprio alla luce dell'affermazione, del tutto incensurabile in punto di diritto, secondo cui la mancata impugnazione dell'atto presupposto notificato ne consolida gli effetti in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa, implica che, la valida notifica degli atti presupposti imponeva di dover procedere alla loro impugnazione, anche al fine di far valere l'eventuale prescrizione della pretesa tributaria maturata in data anteriore. Tale omissione impedisce poi di poter far valere la prescrizione a seguito della notifica dell'atto conseguenziale,
e ciò anche in ragione del prodursi dell'effetto interruttivo a seguito della notifica degli atti presupposti, notifica avvenuta nel 2022 e nel 2023, e cioè ben prima del maturare del quinquennio avuto riguardo alla notifica dell'atto in questa sede impugnata.
L'appello è pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza nei confronti della concessionaria, nulla dovendosi disporre quanto al Comune, che è rimasto contumace in questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della Publiservizi S.r.l., che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1441/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso
Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9869/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 13 e pubblicata il 21/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402200001191 IMU
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55622300000052 IMU
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 55622300000052 IMU
2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622300000052 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622300000052 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622300000052 IMU 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6450/2025 depositato il
28/10/2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente _1i proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento emessa il 04.09.2023 e notificata il 13.11.23 con cui PUBLISERVIZI s.r.l. – Concessionaria del Comune di
Nola per la Riscossione coattiva, chiedeva l'importo complessivo di € 15.415,00 per omesso versamento IMU n.
40402100000081, Anno 2016 ed IMU n. 40402200001191,
Anno 2017 relativa all'immobile sito a Nola in Via San
Massimo, 543.
Il ricorrente sosteneva che l'atto impugnato dovesse essere annullato, previa sua sospensione, per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Nella resistenza del Comune di Nola, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativa alle questioni inerenti l'atto impugnato, in quanto attengono esclusivamente alla fase di riscossione, e di Publiservizi s.r.l. che insisteva per il rigetto del ricorso, in quanto gli atti presupposti erano stati regolarmente notificati, il giudice adito con la sentenza n. 9869 del 21 giugno 2024 ha rigettato il ricorso.
Osservava il giudice di primo grado che il contribuente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento di una intimazione di pagamento, adducendo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento richiamati.
Il Concessionario ha però depositato documentazione dalla quale risulta la regolare notifica degli atti presupposti e, in particolare: 1) avviso di accertamento n. 40402100000081 notificato il 03.03.22 a mani proprie del destinatario;
2) avviso di accertamento n. 40402200001191 notificato il
04.03.23 per compiuta giacenza.
Da ciò discendeva l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente, visto che la rilevata notifica dei suddetti atti ed il loro successivo consolidamento, in ragione della mancata proposizione di una tempestiva impugnazione, precludono, in apice, la ricevibilità, in questa sede, di qualunque altra censura.
Ne consegue che, una volta che l'Ufficio abbia dato prova della regolare e tempestiva notifica degli atti sopracitati di cui all'intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria.
La mancata impugnazione dell'atto consequenziale notificato, infatti, ne consolida gli effetti in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui ha resistito la società concessionaria con controdeduzioni.
Il primo motivo di appello reitera le contestazioni sollevate dal contribuente nelle memorie depositate in primo grado, circa la validità delle notifiche degli atti presupposti.
In particolare, quanto all'accertamento relativo all'anno
2016, che risulta essere notificato a mani proprie, il contribuente sostiene di avere formalmente disconosciuto l'avviso di ricevimento di tale atto, avendo espressamente contestato il carattere apocrifo della sottoscrizione ivi apposta, e ciò in quanto si tratterebbe di una firma a lui non riconducibile, avendo la concessionaria anche omesso di produrre l'originale.
La deduzione è priva di fondamento, atteso che ai fini della contestazione circa l'autenticità della sottoscrizione apposta da parte del destinatario nell'avviso di ricevimento, sebbene si tratti di notifica avvenuta a mezzo posta, non è sufficiente il semplice disconoscimento (che peraltro appare formulato in maniera del tutto generica), ma si impone la proposizione della querela di falso. A tal fine rileva il principio affermato dal giudice di legittimità, secondo cui in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n.
890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza,
o negligenza dell'agente postale (Cass. Sez. 1, 22/11/2006,
n. 24852; Cass. n. 8082/2019; Cass. n. 14574/2018).
L'omessa presentazione della querela di falso implica la piena efficacia probatoria del detto avviso, e quindi l'infondatezza della contestazione mossa dall'appellate, Analogamente è a dirsi quanto alla contestazione dell'avviso relativo all'anno 2017, atteso che l'atto prodotto attesta l'avvenuto compimento delle formalità necessarie per il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza, atteso che il contribuente invoca una serie di formalità che appaiono riferibili alle notifiche avvenute a mezzo posta ai sensi della legge n. 890/1982 e che non si estende al caso in cui, come nella specie, la notifica sia avvenuta a mezzo posta ordinaria, come puntualmente sottolineato dalla difesa della concessionaria con i precedenti richiamati nell'atto di controdeduzioni.
Il rigetto del primo motivo di appello determina poi la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con il quale si assume che il giudice di primo grado avrebbe colpevolmente omesso di statuire sulle ulteriori doglianze del contribuente, ed in particolare sull'eccezione di prescrizione sollevata con il ricorso introduttivo.
Tuttavia, proprio alla luce dell'affermazione, del tutto incensurabile in punto di diritto, secondo cui la mancata impugnazione dell'atto presupposto notificato ne consolida gli effetti in applicazione del principio generale secondo cui, nel rapporto tra le stesse parti, una questione deducibile e non dedotta, con lo strumento processuale ed entro il termine perentorio espressamente stabiliti, rimane successivamente preclusa, implica che, la valida notifica degli atti presupposti imponeva di dover procedere alla loro impugnazione, anche al fine di far valere l'eventuale prescrizione della pretesa tributaria maturata in data anteriore. Tale omissione impedisce poi di poter far valere la prescrizione a seguito della notifica dell'atto conseguenziale,
e ciò anche in ragione del prodursi dell'effetto interruttivo a seguito della notifica degli atti presupposti, notifica avvenuta nel 2022 e nel 2023, e cioè ben prima del maturare del quinquennio avuto riguardo alla notifica dell'atto in questa sede impugnata.
L'appello è pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza nei confronti della concessionaria, nulla dovendosi disporre quanto al Comune, che è rimasto contumace in questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore della Publiservizi S.r.l., che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti.
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente