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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3711/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/03/2025 da 1) Parte_1
Nato a Roma il 20 febbraio 1969 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Roma, via Tracia, n.2, con l'Avv. Serena Caponi, presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nata a Milano il 12 dicembre 1968 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
Residente in Milano, via Caccialepori, n.8, con l'Avv. Barbara Mastrasso, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cornaredo (MI) in data 1 giugno 2002, (anno 2002, atto n.10, parte I) in separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 1690/2025 del 05.05.2025, pubblicata il 07.05.2025, passata in giudicato.
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_3 C.F._3 cittadina italiana
- nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_4
, cittadino italiano C.F._4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni
1. I figli e continueranno a risiedere in via prevalente presso la madre Pt_3 Pt_4 nell'abitazione sita in Milano, via Caccialepori, n. 8, ed incontreranno liberamente il padre prendendo accordi direttamente con lo stesso, come già avviene.
2. Il padre, Sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne ma non Parte_1 Pt_3 ancora economicamente indipendente, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e successiva rivalutazione Istat come per legge.
3. La madre, Sig.ra contribuirà in via diretta al mantenimento della figlia Parte_2
convivente, provvedendo alle spese ordinarie ed abitative. Nei periodi che
Pt_3 Pt_3 trascorrerà all'estero per motivi di studio, la madre verserà direttamente alla figlia a titolo
Pt_3 di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di €.200,00 (duecento/00). 4. Il padre, Sig. continuerà a provvedere in via esclusiva al pagamento della Parte_1 retta universitaria e della specializzazione/master per la figlia sino alla concorrenza
Pt_3 dell'importo massimo di annuali €.6.000,00 (seimila/00). I genitori hanno concordato che eventuali somme eccedenti l'importo annuale di €.6.000,00, relative alla retta universitaria e/o alla specializzazione /master per la figlia resteranno ad esclusivo carico della madre, Sig.ra
Pt_3
Parte_2
5. Le spese straordinarie mediche per la figlia saranno sostenute da ciascun genitore nella Pt_3 misura del 50%, ma solo previo accordo scritto sulle stesse, preferendo il SSN e, laddove necessario rivolgersi a strutture e/o professionisti privati, sempre concordando previamente per iscritto la scelta del medico e la relativa spesa. In difetto del previo accordo scritto, le spese resteranno ad esclusivo ed integrale carico della Sig.ra ed il Sig. non sarà tenuto ad alcun pagamento. Parte_2 Pt_1
6. Il figlio ha interrotto gli studi e dal settembre 2024 svolge attività lavorativa, con una Pt_4 retribuzione di circa €.1.400,00 mensili.
7. In deroga a quanto previsto per il figlio maggiorenne economicamente indipendente, le spese straordinarie mediche per il figlio saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del Pt_4
50%, ma solo previo accordo scritto sulle stesse, preferendo il SSN e, laddove necessario rivolgersi a strutture e/o professionisti privati, sempre concordando previamente per iscritto la scelta del medico e la relativa spesa. In difetto del previo accordo scritto, le spese resteranno ad esclusivo ed integrale carico della Sig.ra ed il Sig. non sarà tenuto ad alcun pagamento. Parte_2 Pt_1
8. Ove dal prossimo anno scolastico il figlio riprendesse gli studi ed interrompesse Pt_4
l'attività lavorativa, il padre, Sig. verserà direttamente al figlio a Parte_1 Pt_4 titolo di contributo al mantenimento dello stesso, l'importo mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00), con decorrenza dal mese di inizio della frequenza scolastica e successiva rivalutazione Istat come per legge. 9. Nel caso il figlio riprendesse gli studi frequentando un istituto scolastico privato, le Pt_4 relative spese resteranno ad esclusivo ed integrale carico della madre, Sig.ra Parte_2
[...] 10. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi dotati di adeguato reddito personale.
11. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento d'identità valido per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cornaredo (MI) in data 1 giugno 2002, tra e (anno 2002, atto n.10, parte I), in Parte_2 Parte_1 separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/03/2025 da 1) Parte_1
Nato a Roma il 20 febbraio 1969 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
Residente in Roma, via Tracia, n.2, con l'Avv. Serena Caponi, presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nata a Milano il 12 dicembre 1968 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
Residente in Milano, via Caccialepori, n.8, con l'Avv. Barbara Mastrasso, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cornaredo (MI) in data 1 giugno 2002, (anno 2002, atto n.10, parte I) in separazione dei beni.
□ separati con sentenza n. 1690/2025 del 05.05.2025, pubblicata il 07.05.2025, passata in giudicato.
con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_3 C.F._3 cittadina italiana
- nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_4
, cittadino italiano C.F._4 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni
1. I figli e continueranno a risiedere in via prevalente presso la madre Pt_3 Pt_4 nell'abitazione sita in Milano, via Caccialepori, n. 8, ed incontreranno liberamente il padre prendendo accordi direttamente con lo stesso, come già avviene.
2. Il padre, Sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne ma non Parte_1 Pt_3 ancora economicamente indipendente, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00), con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e successiva rivalutazione Istat come per legge.
3. La madre, Sig.ra contribuirà in via diretta al mantenimento della figlia Parte_2
convivente, provvedendo alle spese ordinarie ed abitative. Nei periodi che
Pt_3 Pt_3 trascorrerà all'estero per motivi di studio, la madre verserà direttamente alla figlia a titolo
Pt_3 di contributo al mantenimento della stessa, l'importo mensile di €.200,00 (duecento/00). 4. Il padre, Sig. continuerà a provvedere in via esclusiva al pagamento della Parte_1 retta universitaria e della specializzazione/master per la figlia sino alla concorrenza
Pt_3 dell'importo massimo di annuali €.6.000,00 (seimila/00). I genitori hanno concordato che eventuali somme eccedenti l'importo annuale di €.6.000,00, relative alla retta universitaria e/o alla specializzazione /master per la figlia resteranno ad esclusivo carico della madre, Sig.ra
Pt_3
Parte_2
5. Le spese straordinarie mediche per la figlia saranno sostenute da ciascun genitore nella Pt_3 misura del 50%, ma solo previo accordo scritto sulle stesse, preferendo il SSN e, laddove necessario rivolgersi a strutture e/o professionisti privati, sempre concordando previamente per iscritto la scelta del medico e la relativa spesa. In difetto del previo accordo scritto, le spese resteranno ad esclusivo ed integrale carico della Sig.ra ed il Sig. non sarà tenuto ad alcun pagamento. Parte_2 Pt_1
6. Il figlio ha interrotto gli studi e dal settembre 2024 svolge attività lavorativa, con una Pt_4 retribuzione di circa €.1.400,00 mensili.
7. In deroga a quanto previsto per il figlio maggiorenne economicamente indipendente, le spese straordinarie mediche per il figlio saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del Pt_4
50%, ma solo previo accordo scritto sulle stesse, preferendo il SSN e, laddove necessario rivolgersi a strutture e/o professionisti privati, sempre concordando previamente per iscritto la scelta del medico e la relativa spesa. In difetto del previo accordo scritto, le spese resteranno ad esclusivo ed integrale carico della Sig.ra ed il Sig. non sarà tenuto ad alcun pagamento. Parte_2 Pt_1
8. Ove dal prossimo anno scolastico il figlio riprendesse gli studi ed interrompesse Pt_4
l'attività lavorativa, il padre, Sig. verserà direttamente al figlio a Parte_1 Pt_4 titolo di contributo al mantenimento dello stesso, l'importo mensile di €.250,00 (duecentocinquanta/00), con decorrenza dal mese di inizio della frequenza scolastica e successiva rivalutazione Istat come per legge. 9. Nel caso il figlio riprendesse gli studi frequentando un istituto scolastico privato, le Pt_4 relative spese resteranno ad esclusivo ed integrale carico della madre, Sig.ra Parte_2
[...] 10. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi dotati di adeguato reddito personale.
11. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o del documento d'identità valido per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Cornaredo (MI) in data 1 giugno 2002, tra e (anno 2002, atto n.10, parte I), in Parte_2 Parte_1 separazione dei beni;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cornaredo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________