TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Simona Maria Cipitì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2979 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno
2022
TRA
) n.q. di genitore esercente la potestà Parte_1 C.F._1 genitoriale sulla minore rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Persona_1
Romano Contorno ( giusta procura allegata al fascicolo Email_1 informatico
ATTRICE
E
in persona del Ministro pro tempore rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici è domiciliato ex lege
CONVENUTO
E in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTO
E
1
TERZA CHIAMATA
DAL Controparte_1
avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni: come nelle note conclusive rispettivamente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , nella qualità di Parte_1 genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore ha Persona_1 convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, il , e Controparte_1
l' al fine di ivi sentirli dichiarare Controparte_4 responsabili dei danni patiti dalla figlia in occasione del sinistro occorsole all'interno dell'Istituto scolastico, e conseguentemente al fine di ivi sentirli condannare al pagamento dei danni patrimoniali e non, subiti dalla minore, quantificati in € 18.522,44
o alla maggiore o minore somma ritenuta equa.
A fondamento della domanda spesa in giudizio l'attrice ha dedotto: i) che il giorno
27.2.2019, durante le ore curriculari, la minore era caduta Persona_1 rovinosamente al suolo all'interno dell'aula scolastica, in assenza di personale scolastico al momento del fatto;
ii) che, racatasi da sola dal responsabile del plesso, nell'immediatezza del sinistro la minore era stata accompagnata dalla madre presso il
P.S. Pediatrico dell' di Palermo ove le era stata diagnosticata: “frattura composta CP_5 scafoide carpale destro, confezionato gesso con il primo dito inglobato”; iii) che il giorno successivo il dirigente scolastico aveva relazionato in ordine all'accaduto dichiarando che l'alunna si era presentata da sola presso l'ufficio dei responsabili del plesso, riferendo di essere caduta in classe e accusando dolore alla mano destra;
iv) che la guarigione era stata piuttosto lenta e che nel periodo della convalescenza, protrattasi per 84 giorni, la minore non era stata in grado di studiare e svolgere gran parte delle attività di vita quotidiana;
v) che, seppure l'istituto avesse correttamente attivato la propria polizza assicurativa denunciando il sinistro, la pratica non era andata a buon fine a causa dell'esiguità dell'offerta formulata dalla compagnia, peraltro in modo
2 irrituale;
vi) che neanche la procedura di negoziazione assistita, avviata dall'attrice, aveva avuto esito positivo.
Con il conforto della consulenza del perito di parte dott. che ha riconosciuto Per_2 alla minore un danno biologico in misura al 7%, l'attrice ha dunque chiesto che venisse accertata la culpa in vigilando dei convenuti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dalla minore.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo preliminarmente di Controparte_1 essere autorizzato a chiamare in giudizio la compagnia assicuratrice CP_6
al fine di essere dalla stessa manlevato per il caso di accoglimento delle
[...] domande spese in giudizio da parte attrice.
Nel merito, il convenuto, affermando la sussumibilità della fattispecie CP_1 dedotta in giudizio nell'alveo dell'istituto di cui all'art. 2048 c.c., piuttosto che nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., ha contestato la ricostruzione di fatto sostenuta da parte attrice;
affermando che nel caso di specie il danno subito dalla minore fosse stato eterocagionato, giacché la minore era invero inciampata su un altro bambino, il quale a sua volta era scivolato a terra. In ogni caso ha allegato che l'insegnante, sebbene fosse presente in classe (contrariamente a quanto asserito dall'attrice), non avrebbe potuto evitare la verificazione del sinistro. Ha dunque contestato la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto;
eccependo che l'evento si era verificato in modo imprevisto ed imprevedibile, malgrado fossero state rispettate tutte le misure idonee ad assicurare la massima vigilanza;
contestando, infine, anche il quantum della pretesa risarcitoria.
Non si è costituito in giudizio l' Controparte_4 in persona del Dirigente scolastico pro tempore, nonostante la regolarità
[...] della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
Ritualmente convenuta in giudizio, si è altresì costituita in giudizio la società
[...] che ha preliminarmente eccepito: - la nullità della citazione per la CP_3 genericità della ricostruzione della vicenda fattuale dedotta in giudizio;
- il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto scolastico convenuto in favore del
[...]
. Controparte_1
Ha eccepito, altresì, che in ragione della norma applicabile al caso di specie, e segnatamente ai sensi dell'art. 1218 c.c. sarebbe stato onere del danneggiato provare il
3 fatto lesivo, restando a carico del convenuto, invece la prova liberatoria del caso fortuito. Muovendo da tali premesse ha eccepito che nel caso di specie, la docente in servizio al momento della verificazione del sinistro era presente in classe e che la minore era caduta per effetto dell'accidentale “scivolone” di altro alunno, Persona_1 tale sul quale la minore aveva inciampato, cadendo a terra. Ha Persona_3 Per_1 evidenziato altresì che nell'immediatezza dell'evento la minore non aveva segnalato nulla all'insegnante e che soltanto finita la ricreazione la minore aveva accusato malessere e dolore alla mano, sicché a quel punto;
sicché l'insegnante aveva provveduto ad avvisare immediatamente i responsabili del plesso, dopo di che venivano avvertiti i genitori della piccola Così affermando che dai fatti di causa emerge che Per_1
l'evento si è verificato per fatto imprevedibile ed imputabile a mera casualità, con conseguente rigetto della domanda, ferma restando in ogni caso la contestazione in ordine al quantum della pretesa risarcitoria attorea.
Con le proprie memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., all'esito del contraddittorio instauratosi con le parti convenute, l'attrice ha precisato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda risarcitoria spesa in giudizio affermando che il sinistro si sarebbe potuto essere evitato con maggiore attenzione dei docenti, tenuto conto della maggiore vigilanza richiesta durante la ricreazione e della circostanza che l'altro minore coinvolto nel sinistro, fosse alunno diversamente abile, come Persona_3 tale, pertanto, meritevole di un'attenzione maggiore, anche perchè spesso autore di comportamenti inadatti e tendenzialmente pericolosi per gli altri compagni, come avvenuto nel caso di specie, quando stendendosi volontariamente per terra durante l'ora di ricreazione per gioco aveva provocato l'incidente occorso alla minore. Di talchè pure a fronte dele affermazioni sostenute ex adverso circa la presenza in classe dell'insegnante in servizio, l'attrice ha fondato la responsabilità del personale scolastico nell'assenza dell'insegnante di sostegno di che al momento dei fatti era solo e senza Persona_3 sorveglianza individuale.
Istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova dichiarativa, la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 quinquies c.p.c. all'udienza del
6.2.2025 con l'assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.
***
Esposti in sintesi i fatti di causa, deve ricordarsi che, in tema di responsabilità civile del personale scolastico statale, trova applicazione la regola posta dall'art. 61, comma 2
4 della legge 312/80, la quale dispone che “salvo rivalsa nei casi di dolo e colpa grave,
l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. Conseguenza di tale previsione -per effetto della quale lo
Stato è chiamato a rispondere civilmente dei danni cagionati dai propri dipendenti durante l'erogazione della prestazione scolastica, ferma l'azione di rivalsa in caso di dolo o colpa grave- è che il personale direttivo, docente e non docente statale non è legittimato a resistere nei relativi giudizi civili di responsabilità, tale legittimazione sussistendo infatti esclusivamente in capo all'amministrazione statale e, più precisamente al CP_7
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che “l'art.61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da iniziative giudiziarie promosse da terzi, esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo, contrattuale o extracontrattuale, dell'azione”. (cfr. Cass. Civ. n. 19158/2012).
Il medesimo principio, che si fonda sul peculiare rapporto di immedesimazione organica esistente tra l'Amministrazione e suoi dipendenti, è stato confermato anche in Pt_2 seguito all'adozione del DPR 8 marzo 1999 n. 275, essendosi affermato che “l'attribuzione agli istituti scolastici e ai circoli didattici di personalità giuridica, ha conferito loro autonomia gestionale e amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l'orario scolastico continua tuttora a rispondere, ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c., il ”. (cfr. anche in tal caso Controparte_1
Cass. Civ. n. 19158/2012; vds anche Corte d'Appello di Firenze n. 1533/2015.
Dai principi or ora richiamati discende dunque che titolare esclusivo della capacità a stare nel presente giudizio è, per l'appunto, il nel caso di specie regolarmente CP_7 convenuto e costituitosi in giudizio, e non già anche l' parimenti Controparte_4 convenuto, la cui attività si i imputa all'ente di cui l'organo scolastico è parte, con la conseguenza del difetto di legittimazione dell'Istituto scolastico, comunque nel caso di specie non costituitosi in giudizio (Cass. Civ. sez. III 27.5.2024 n. 14720).
*°*°*
Ciò posto, poiché oggetto di differente ricostruzione delle parti, occorre qualificare la fattispecie dedotta in giudizio.
5 È al riguardo a dirsi, che sebbene con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, parte attrice ha dedotto che la minore fosse caduta in classe in assenza Persona_1 dell'insegnante, all'esito delle difese delle parti convenute, la stessa ha comunque indentificato l'inadempimento del personale scolastico all'obbligo di vigilanza dei minori affidati loro durante all'orario scolastico, nell'assenza di vigilanza individuale del minore , bisognevole di assistenza specifica, il quale stendendosi a terra per Persona_3 gioco avrebbe provocato la caduta della minore.
Pertanto, anche all'esito delle precisazioni operata tempestivamente con la prima memoria parte attrice lamenta l'inadempimento della parte convenuta all'obbligo di vigilanza assunto con l'accettazione dell'alunna a scuola.
La domanda spesa in giudizio da parte attrice va correttamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., sia perché secondo la prospettazione attrice non viene comunque allegato che il danno lamentato dalla minore sia stato cagionato dalla condotta illecita di altro minore, il cui comportamento è stato invece descritto come mero occasione della caduta dell'alunna; sia perché secondo più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “Ricorre una responsabilità da regolare ricorrendo all'art. 1218 c.c. quando l'alunno riporti un danno sia autocagionato che eterocagionato, per responsabilità ascrivibili a difetto di vigilanza o di controllo degli organi scolastici. L'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica;
a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose e da persone, anche estranee alla scuola e non conosciute dalla direzione didattica, ma autorizzate a circolare liberamente per il compimento della loro attività (nella specie, uno studente aveva citato in giudizio il
[...]
, per ottenerne la condanna, previo accertamento della Controparte_8 responsabilità dell'amministrazione scolastica, al risarcimento dei danni subìti durante lo svolgimento dell'orario scolastico, in conseguenza di uno spintonamento da parte di un altro alunno che lo faceva cadere a terra ed urtare con la schiena il piedistallo in legno di supporto alla lavagna)” (Cassazione civile sez. VI, 08/11/2021, n.32377)
6 L'applicabilità del paradigma normativo di cui all'art.1218 c.c. è indubbia sia quando l'alunno riporti un danno autocagionato, sia che eterocagionato, perché la responsabilità dell' consegue all'istaurazione del vincolo negoziale che deriva CP_2 dall'accoglimento della domanda di iscrizione e, riguardo al precettore, dal rapporto giuridico che sorge in forza di un contatto sociale (Cass. Civ. sez. III 28.4.2017 n. 10516).
Una volta collocata sul piano sistematico l'ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell'amministrazione scolastica va osservato, riguardo alla distribuzione dell'onere della prova, che ai fini dell'accoglimento della domanda non è sufficiente allegare l'inadempimento, occorrendo altresì la prova che il danno occorso sia legato da nesso di derivazione causale al comportamento inadempiente, in quanto colui che si assume danneggiato ha l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto asseritamente inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento;
gravando ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla parte convenuta l'onere di fornire la prova positiva da offrirsi anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento dell'obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, che ne forma oggetto (Cass. Civ. sez. III 30.5.2023 n. 15190; Cass. Civ. sez. 6 -3 31.3.2021
n. 8849).
Così compendiati i principi che presiedo alla materia, la vicenda dedotta in giudizio va esaminata verificando se, alla stregua del materiale probatorio in atti, parte attrice abbia innanzitutto provato il nesso di derivazione causale fra il danno e il lamentato inadempimento;
nonché, se l'amministrazione abbia offerto la prova di avere diligentemente adempiuto alla prestazione dovuta, nel rispetto delle regole preposte al controllo e vigilanza degli alunni all'interno dell'istituzione scolastica.
Tanto precisato, l'attrice non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, come sopra delineati.
Orbene la teste di parte attrice insegnante in servizio all' Testimone_1 [...]
di Palermo, precisato di svolgere attività di docenza, Controparte_4
e di essere anche responsabile del plesso insieme ad un altro collega, ha dichiarato:
“Ricordo perfettamente il ragazzino di cui mi si chiede, frequentante all'epoca la classe I E, della scuola secondaria di primo grado. A era stato assegnato un insegnante di sostegno per 9 ore Persona_3 settimanali, in quanto presentava un ritardo cognitivo lieve”.
La teste ha poi riferito le modalità in cui si svolgeva l'ora di ricreazione: “La ricreazione si svolge alla presenza del docente dell'ora, non v'è interruzione dell'attività didattica ma si sostanzia in
7 un intervallo di dieci minuti circa per consentire agli alunni di consumare una merenda e fare una pausa. non so dire se, in quel frangente, oltre alla docente fosse presente anche l'insegnante di sostegno, in quanto non ho memoria dell'orario scolastico”.
La testimone ha precisato: “A mia memoria, il numero degli studenti della classe era all'incirca di
20 unità, un numero ordinario. Ero un'insegnante della classe, ho insegnato lettere lì. Non ho memoria di altri episodi che abbiano in qualche modo coinvolto . era un bambino vivace Persona_3 Per_3 come tutti gli altri, aveva un lieve ritardo cognitivo ma non aveva manifestato problemi comportamentali. Al primo anno era tranquillo e seguiva come i compagni”.
A ciò si aggiunga che l'insegnante presente al momento dell'occorso, Parte_3
, ha relazionato il fatto dichiarando: - di avere visto scivolare a terra
[...] Persona_3
e subito dopo cadere a terra accidentalmente e Persona_1 CP_9
- che dopo la ricreazione, le alunne avevano accusato dolore alla mano per
[...] cui erano subito stati avvisati i responsabili del plesso e chiamati i genitori.
Il responsabile del plesso Prof. ha poi dichiarato che l'alunna Per_4 [...] si era presentata presso gli uffici riferendo di essere caduta in classe e Per_1 lamentando dolore alla mano destra e che per tale ragione era stata prontamente contattata telefonicamente la madre dell'alunna.
All'esito dell'istruttoria è risultato acclarato che al momento del fatto era presente l'insegnante, e che l'alunno presentava un ritardo lieve, sicchè, Persona_3 diversamente da quanto affermato da parte attrice, aveva diritto a 9 ore settimanali di sostegno, e non invece ad un'assistenza continuativa.
Orbene, a fronte delle dette dichiarazioni testimoniali, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, parte attrice ha omesso di supportare le proprie contrarie asserzioni con qualsivoglia strumento istruttorio, ed ha altresì omesso di fornire alcun elemento idoneo a minare la veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni.
Sono rimaste prive di riscontro le circostanze allegate da parte attrice secondo cui: -
l'alunno, si fosse volontariamente steso a terra per gioco conformemente ad un reiterato comportamento inadeguato da egli tenuto in classe;
- il predetto alunno necessitasse di vigilanza speciale omessa, per assenza dell'insegnante di sostegno.
Risulta viceversa che l'insegnante, fosse presente in classe durante la ricreazione e che la stessa non avrebbe potuto prevedere la caduta degli alunni, determinata da un fatto accidentale.
8 Deve, pertanto concludersi che, all'esito dell'istruttoria non è stata raggiunta la prova della riconducibilità causale del danno subito dalla minore ad una condotta omissiva colposa del personale scolastico.
La domanda dell'attrice va dunque rigettata, restando in tale rigetto assorbita la domanda di manleva del nei confronti di Controparte_1 CP_3
***
In ossequio al principio della soccombenza, l'attrice va condannata alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle altre parti costituite in giudizio, che si liquidano, come di seguito, in conformità ai parametri previsti dalle tabelle allegate al
D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (compreso tra 5.201,00 ed euro
26.000,00),
Tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente posta in essere dalla parte vittoria, nei confronti del
[...]
, le spese di lite si liquidano in euro 2.928,00 (secondo valori tendenti ai Controparte_1 minimi recati per lo scaglione di riferimento ad eccezione della fase introduttiva), per compensi oltre IVA CPA e spese generali come per legge
Alla stregua dei medesimi criteri, nei rapporti tra l'attrice e la società terza chiamata, dette spese di liquidano in euro 3.387,00 (secondo valori tendenti ai medi, con riguardo alle fasi di studio ed introduttiva, e tendenti ai mini con riguardo alle fasi istruttoria e conclusiva) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa;
A) Rigetta la domanda formulate da n.q. di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale su nei confronti del , Persona_1 Controparte_1
e dell' ; Controparte_4
B) Dichiara assorbite le domande proposte dal , nei confronti Controparte_1 di Controparte_3
C) Compensa le spese di lite tra parte attrice e l' Controparte_4
non costituitosi in giudizio;
[...]
9 D) Condanna l'attrice alla rifusione nei confronti del
[...]
, in persona del suo Ministro pro tempore, delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in euro 2.928,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi;
E) Condanna l'attrice a rifondere alla terza chiamata le spese del CP_10 giudizio che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi.
Palermo, 27 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
10