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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 01/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 364/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CASSERO MARIA SELENE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ALESSANDRO ANDREA MARIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni della parti: come da verbale di udienza del 4.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 24.4.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_2
della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
pronunciata con sentenza n. 110/2019 del Tribunale di Gela del 4.3.2019, che aveva previsto – in ordine alla regolamentazione delle condizioni economiche relative al mantenimento per i figli nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2 Pt_3
nato a [...] il [...] – l'obbligo di versare ogni mese la complessiva somma di €
[...]
600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie (Cfr. sentenza allegata al ricorso).
Allegava di essere venuto a conoscenza che la figlia – dopo aver conseguito la laurea Persona_1
– dal mese di dicembre del 2022 vive ad Amsterdam dove dapprima ha svolto un tirocinio e successivamente ha intrapreso un percorso di ricerca retribuito, conseguendo, così, la condizione di indipendenza economica.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la capacità e l'indipendenza economica di e conseguentemente Modificare la sentenza di divorzio N. 110/19 Persona_1
pubblicata in data 04.03.19, dal Tribunale civile di Gela, nel procedimento n. 191/17 R.G., escludendo l'obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della figlia in quanto in Per_1
grado di provvedere al proprio sostentamento avendo raggiunto capacità ed indipendenza economica;
Disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento corrisposto dal padre, determinandolo nella somma totale di Euro 400,00 in favore dei figli e con sottrazione Per_2 Pt_3
della somma di euro 200,00 prevista per la figlia;
Condannare a rimborsare Per_1 CP_1
il contributo di mantenimento indebitamente percepito per la figlia a decorrere Per_1 dall'Ottobre 2023 e/o comunque relativamente ai periodi e ai mesi in cui risulti accertata
l'indipendenza economica della figlia in relazione alla riscossione di somme per prestazione lavorativa resa e relativamente al periodo in cui ha percepito le predette somme. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta del 15.8.2024 si costituiva contestando quanto dedotto in CP_1
ricorso e deducendo che – benché la figlia abbia conseguito la laurea e intrapreso il corso per il conseguimento del dottorato di ricerca ad Amsterdam – non può ritenersi Persona_1 economicamente indipendente in quanto gli emolumenti dalla stessa percepiti (pari a circa € 800,00 mensili) le consentono di far fronte esclusivamente alle spese di vitto e alloggio.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “rigettarsi la richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento in capo a e relativa alla figlia e ciò in considerazione del fatto Parte_2 Per_1
2 che quest'ultima non ha raggiunto la piena indipendenza economica;
Rigettare altresì la richiesta di rimborso del contributo di mantenimento versato in precedenza da in favore della Parte_2
figlia , perché la richiesta è illegittima ed infondata;
in via riconvenzionale: aumentare Per_1
l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli e , elevandolo a 350,00 euro per Per_2 Pt_3
ciascuno; in ogni caso condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari di Parte_2 causa”.
All'udienza di comparizione del 18.9.2024 le parti rappresentavano di aver intrapreso delle trattative volte a comporre bonariamente il giudizio.
Infine, all'udienza del 4.12.2024 le parti esponevano di aver depositato copia dell'accordo transattivo concluso per la definizione della causa (Cfr. accordo prodotto in data 21.11.2024) e spiegavano le seguenti conclusioni congiunte: “1. , dà atto che a partire del mese di CP_1
novembre 2024 la situazione economica della figlia è cambiata, avendo raggiunto Per_1
indipendenza economica e perciò aderisce alla richiesta di revoca della domanda proposta da
, rinunciando alla riconvenzionale proposta.
2. rinuncia alla richiesta di Parte_2 Parte_2
rimborso afferente la quota pagata in favore delle faglia a far data da ottobre 2024. 3. Per_1
Entrambe le parti concordano nella compensazione delle spese del procedimento e chiedono che il giudice voglia così decidere:
1. a parziale modifica della sentenza 110/19 del tribunale di Gela revoca la statuizione afferente il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della comune figlia a far data dal mese di novembre 2024; 2. dichiara cessata la materia del Persona_1
contendere in relazione sia alle domande di restituzione somme e modifica del provvedimento
110/19 proposte dal ricorrente che alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
3. dichiara integralmente compensate le spese;
4. Ordina all' e a ogni altro ente erogatore di CP_2
emolumenti in favore di , n. a Catania il 19.12.1963 e residente a [...]
Dalla Chiesa n° 30 - di cessare il pagamento diretto di euro 200,00 mensili C.F._1
in favore di n. a Niscemi il 2.1.1975, ivi residente in [...]- CP_1
per il mantenimento della figlia , n. Niscemi il 12.12.1995 - C.F._2 Persona_1
disposto dal tribunale di Gela con sentenza 110/2019 del 4.3.19. Alla luce di C.F._3
quanto sopra, le parti pertanto CHIEDONO che il Sig. Giudice Voglia DISPORRE la
CESSAZIONE da parte dell' e/o di ogni altro ente erogatore di emolumenti in favore di CP_2 Pt_2
, n. a Catania il 19.12.1963 e residente a [...] -
[...]
, del PRELIEVO DIRETTO DELLA SOMMA di EURO 200,00 mensili in C.F._1
favore di n. a Niscemi il 2.1.1975, ivi residente in [...]- CP_1
3 STABILITA PER IL MANTENIMENTO DELLA LI , n. C.F._2 Persona_1
Niscemi il 12.12.1995 - DAL TRIBUNALE DI GELA CON SENTENZA N. C.F._3
110/2019 del 4.3.19; DICHIARARE cessata la materia del contendere”
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio per la decisione
***
Ciò premesso in fatto, in ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi generali dell'ordinamento né contengono atti di disposizione aventi ad oggetto diritti indisponibili, ragione per cui possono trovare accoglimento con le precisazioni di seguito indicate.
Difatti, dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti emerge che ha raggiunto una Persona_1 condizione di autosufficienza economica tale da far venire l'obbligo di mantenimento gravante su ciascuno dei genitori come concordato dalle odierne parti, sicché merita senz'altro accoglimento la chiesta modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 110/2019 emessa dal Tribunale di Gela in data 4.3.2019.
Tuttavia, deve essere disattesa la sola richiesta di ordinare all' (o a qualsiasi altro ente CP_2 chiamato a corrispondere al ricorrente versamenti periodici) di cessare “il Parte_2 pagamento diretto di euro 200,00 mensili in favore di (…) per il mantenimento della CP_1 figlia ”, poiché il pagamento diretto del terzo (debitor debitoris) costituisce forma di Persona_1
garanzia per l'adempimento degli obblighi di contribuzione al mantenimento della prole il cui naturale presupposto è costituito dall'inadempimento del genitore rispetto ad un obbligo di mantenimento sullo stesso gravante, con la conseguenza che il venir meno di detto obbligo (nel caso che ci occupa, rispetto alla sola figlia comporta – ineluttabilmente – la cessazione Persona_1 dell'impegno del terzo debitore (nel caso di specie, l' di versare al creditore richiedente le CP_2
somme corrispondenti e ciò senza alcuna necessità di un ordine da parte del giudice.
Con riguardo, poi, alle altre domande di restituzione e di modifica delle condizioni del divorzio diverse da quelle concernenti gli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia il Per_1
Collegio non può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della transazione conclusa dalle parti e depositata in atti (Cfr. atto di transazione sottoscritto da Procura speciale che richiama all'accordo sottoscritto da . CP_1 Parte_2
Occorre, a tal riguardo, rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini
4 la ragione del contendere delle parti – facendo, così, venir meno l'interesse ad agire e a contraddire
– rispetto alla domanda di tutela rivolta al giudice.
Infatti, tale fattispecie estintiva del giudizio trova la propria origine nell'elaborazione pretoria che ne ha individuato quale elemento costitutivo l'esistenza di un fatto nuovo che sia successivo alla proposizione della domanda e che abbia quale effetto quello di determinare l'integrale eliminazione della materia in lite che, nel caso che ci occupa, è consistito nelle dichiarazioni contenute nell'accordo con cui le parti hanno espresso la volontà, rispettivamente, di non coltivare le domande proposte e di non resistere ad esse – da intendersi quale fatto nuovo, successivo alle domande, idoneo ad eliminare le ragioni stesse della lite introdotta.
La composizione concordata del giudizio non può che determinare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO delle modifiche alla sentenza n. 110/2019 emessa Tribunale di Gela in data
4.3.2019 concordate dalle parti con riguardo agli obblighi di mantenimento relativi a Per_1
– per come indicato in parte motiva;
[...]
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere rispetto alle altre domande proposte dalle parti;
3) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 364/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CASSERO MARIA SELENE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...] elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ALESSANDRO ANDREA MARIO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni della parti: come da verbale di udienza del 4.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 24.4.2024 ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_2
della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
pronunciata con sentenza n. 110/2019 del Tribunale di Gela del 4.3.2019, che aveva previsto – in ordine alla regolamentazione delle condizioni economiche relative al mantenimento per i figli nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], e Persona_1 Persona_2 Pt_3
nato a [...] il [...] – l'obbligo di versare ogni mese la complessiva somma di €
[...]
600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie (Cfr. sentenza allegata al ricorso).
Allegava di essere venuto a conoscenza che la figlia – dopo aver conseguito la laurea Persona_1
– dal mese di dicembre del 2022 vive ad Amsterdam dove dapprima ha svolto un tirocinio e successivamente ha intrapreso un percorso di ricerca retribuito, conseguendo, così, la condizione di indipendenza economica.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la capacità e l'indipendenza economica di e conseguentemente Modificare la sentenza di divorzio N. 110/19 Persona_1
pubblicata in data 04.03.19, dal Tribunale civile di Gela, nel procedimento n. 191/17 R.G., escludendo l'obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della figlia in quanto in Per_1
grado di provvedere al proprio sostentamento avendo raggiunto capacità ed indipendenza economica;
Disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento corrisposto dal padre, determinandolo nella somma totale di Euro 400,00 in favore dei figli e con sottrazione Per_2 Pt_3
della somma di euro 200,00 prevista per la figlia;
Condannare a rimborsare Per_1 CP_1
il contributo di mantenimento indebitamente percepito per la figlia a decorrere Per_1 dall'Ottobre 2023 e/o comunque relativamente ai periodi e ai mesi in cui risulti accertata
l'indipendenza economica della figlia in relazione alla riscossione di somme per prestazione lavorativa resa e relativamente al periodo in cui ha percepito le predette somme. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta del 15.8.2024 si costituiva contestando quanto dedotto in CP_1
ricorso e deducendo che – benché la figlia abbia conseguito la laurea e intrapreso il corso per il conseguimento del dottorato di ricerca ad Amsterdam – non può ritenersi Persona_1 economicamente indipendente in quanto gli emolumenti dalla stessa percepiti (pari a circa € 800,00 mensili) le consentono di far fronte esclusivamente alle spese di vitto e alloggio.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “rigettarsi la richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento in capo a e relativa alla figlia e ciò in considerazione del fatto Parte_2 Per_1
2 che quest'ultima non ha raggiunto la piena indipendenza economica;
Rigettare altresì la richiesta di rimborso del contributo di mantenimento versato in precedenza da in favore della Parte_2
figlia , perché la richiesta è illegittima ed infondata;
in via riconvenzionale: aumentare Per_1
l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli e , elevandolo a 350,00 euro per Per_2 Pt_3
ciascuno; in ogni caso condannare al pagamento delle spese, competenze e onorari di Parte_2 causa”.
All'udienza di comparizione del 18.9.2024 le parti rappresentavano di aver intrapreso delle trattative volte a comporre bonariamente il giudizio.
Infine, all'udienza del 4.12.2024 le parti esponevano di aver depositato copia dell'accordo transattivo concluso per la definizione della causa (Cfr. accordo prodotto in data 21.11.2024) e spiegavano le seguenti conclusioni congiunte: “1. , dà atto che a partire del mese di CP_1
novembre 2024 la situazione economica della figlia è cambiata, avendo raggiunto Per_1
indipendenza economica e perciò aderisce alla richiesta di revoca della domanda proposta da
, rinunciando alla riconvenzionale proposta.
2. rinuncia alla richiesta di Parte_2 Parte_2
rimborso afferente la quota pagata in favore delle faglia a far data da ottobre 2024. 3. Per_1
Entrambe le parti concordano nella compensazione delle spese del procedimento e chiedono che il giudice voglia così decidere:
1. a parziale modifica della sentenza 110/19 del tribunale di Gela revoca la statuizione afferente il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della comune figlia a far data dal mese di novembre 2024; 2. dichiara cessata la materia del Persona_1
contendere in relazione sia alle domande di restituzione somme e modifica del provvedimento
110/19 proposte dal ricorrente che alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
3. dichiara integralmente compensate le spese;
4. Ordina all' e a ogni altro ente erogatore di CP_2
emolumenti in favore di , n. a Catania il 19.12.1963 e residente a [...]
Dalla Chiesa n° 30 - di cessare il pagamento diretto di euro 200,00 mensili C.F._1
in favore di n. a Niscemi il 2.1.1975, ivi residente in [...]- CP_1
per il mantenimento della figlia , n. Niscemi il 12.12.1995 - C.F._2 Persona_1
disposto dal tribunale di Gela con sentenza 110/2019 del 4.3.19. Alla luce di C.F._3
quanto sopra, le parti pertanto CHIEDONO che il Sig. Giudice Voglia DISPORRE la
CESSAZIONE da parte dell' e/o di ogni altro ente erogatore di emolumenti in favore di CP_2 Pt_2
, n. a Catania il 19.12.1963 e residente a [...] -
[...]
, del PRELIEVO DIRETTO DELLA SOMMA di EURO 200,00 mensili in C.F._1
favore di n. a Niscemi il 2.1.1975, ivi residente in [...]- CP_1
3 STABILITA PER IL MANTENIMENTO DELLA LI , n. C.F._2 Persona_1
Niscemi il 12.12.1995 - DAL TRIBUNALE DI GELA CON SENTENZA N. C.F._3
110/2019 del 4.3.19; DICHIARARE cessata la materia del contendere”
La causa veniva, dunque, rimessa al collegio per la decisione
***
Ciò premesso in fatto, in ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi generali dell'ordinamento né contengono atti di disposizione aventi ad oggetto diritti indisponibili, ragione per cui possono trovare accoglimento con le precisazioni di seguito indicate.
Difatti, dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti emerge che ha raggiunto una Persona_1 condizione di autosufficienza economica tale da far venire l'obbligo di mantenimento gravante su ciascuno dei genitori come concordato dalle odierne parti, sicché merita senz'altro accoglimento la chiesta modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza n. 110/2019 emessa dal Tribunale di Gela in data 4.3.2019.
Tuttavia, deve essere disattesa la sola richiesta di ordinare all' (o a qualsiasi altro ente CP_2 chiamato a corrispondere al ricorrente versamenti periodici) di cessare “il Parte_2 pagamento diretto di euro 200,00 mensili in favore di (…) per il mantenimento della CP_1 figlia ”, poiché il pagamento diretto del terzo (debitor debitoris) costituisce forma di Persona_1
garanzia per l'adempimento degli obblighi di contribuzione al mantenimento della prole il cui naturale presupposto è costituito dall'inadempimento del genitore rispetto ad un obbligo di mantenimento sullo stesso gravante, con la conseguenza che il venir meno di detto obbligo (nel caso che ci occupa, rispetto alla sola figlia comporta – ineluttabilmente – la cessazione Persona_1 dell'impegno del terzo debitore (nel caso di specie, l' di versare al creditore richiedente le CP_2
somme corrispondenti e ciò senza alcuna necessità di un ordine da parte del giudice.
Con riguardo, poi, alle altre domande di restituzione e di modifica delle condizioni del divorzio diverse da quelle concernenti gli obblighi di contribuzione al mantenimento della figlia il Per_1
Collegio non può che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere per effetto della transazione conclusa dalle parti e depositata in atti (Cfr. atto di transazione sottoscritto da Procura speciale che richiama all'accordo sottoscritto da . CP_1 Parte_2
Occorre, a tal riguardo, rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini
4 la ragione del contendere delle parti – facendo, così, venir meno l'interesse ad agire e a contraddire
– rispetto alla domanda di tutela rivolta al giudice.
Infatti, tale fattispecie estintiva del giudizio trova la propria origine nell'elaborazione pretoria che ne ha individuato quale elemento costitutivo l'esistenza di un fatto nuovo che sia successivo alla proposizione della domanda e che abbia quale effetto quello di determinare l'integrale eliminazione della materia in lite che, nel caso che ci occupa, è consistito nelle dichiarazioni contenute nell'accordo con cui le parti hanno espresso la volontà, rispettivamente, di non coltivare le domande proposte e di non resistere ad esse – da intendersi quale fatto nuovo, successivo alle domande, idoneo ad eliminare le ragioni stesse della lite introdotta.
La composizione concordata del giudizio non può che determinare la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRENDE ATTO delle modifiche alla sentenza n. 110/2019 emessa Tribunale di Gela in data
4.3.2019 concordate dalle parti con riguardo agli obblighi di mantenimento relativi a Per_1
– per come indicato in parte motiva;
[...]
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere rispetto alle altre domande proposte dalle parti;
3) COMPENSA integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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