Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 13 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 13/10/2025, n. 17496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17496 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17496/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06705/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6705 del 2024, proposto da Le Capitoline S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in MA, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
MA AP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di MA, non costituito in giudizio;
Istanza di nomina di Commissario ad acta per la esecuzione delle sentenze del Tar del Lazio n. 6391/2024 e n. 22242/2024, stabilendone modalità e tempistiche;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 la dott.ssa NC RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito in Via del Banco di Santo Spirito, ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 6391 del 2.04.2024, che ha annullato il provvedimento con cui MA AP, denegando in limine la possibilità di revisione del PMO della predetta via, richiesta dalla ricorrente, ha conseguentemente respinto anche la domanda di concessione demaniale permanente presentata dalla medesima per allestire un dehors a servizio della propria attività.
2. Con la sentenza n. 22242 del 9.12.2024 il Tribunale ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che – sebbene nelle more del giudizio la società avesse presentato un’ulteriore istanza di revisione del PMO, respinta con provvedimento consolidato – permaneva l’interesse della stessa, vittoriosamente azionato e non tutelato con effettività, perché MA AP non aveva esattamente colto la portata del dictum di cui alla sentenza n. 6391 del 2.04.2024, dandone, in sostanza, una lettura riduttiva.
Nell’occasione, infatti, il Tribunale ha nuovamente chiarito (come già nella ottemperanda sentenza di annullamento) che “ l’interesse – ancora attuale – della ricorrente è quello di ottenere la concessione di uno spazio pubblico dinanzi al proprio locale al fine di allestire un dehors, come peraltro ha già fatto il suo concorrente limitrofo, la cui area in concessione è prevista nel PMO di Via Banco del Santo Spirito, che risale all’anno 2011 ” e che “ deve essere chiaro che la questione di cui si è discusso nel giudizio concluso con la sentenza indicata, in termini semplici, è se sia legittimo che l’Amministrazione capitolina, che ha scelto di redigere i PMO non in forma pianificatoria e astratta in relazione ai luoghi da tutelare, bensì tramite la mera individuazione dello spazio di suolo pubblico concedibile ai singoli esercizi commerciali di ristorazione che erano già aperti e operanti alla data di redazione del Piano (con tanto di delimitazione grafica, nella scheda di Piano, delle aree dinanzi ai numeri civici dei rispettivi locali), rifiuti poi di esaminare l’istanza di un nuovo esercizio commerciale soltanto perché – appunto – la scheda di PMO, redatta anni addietro, ovviamente non prevede un’area davanti al suo civico, visto che all’epoca della redazione l’attività non esisteva; così denegandogli, a priori, la possibilità di ottenere, al pari dei suoi concorrenti, uno spazio prospiciente il locale per allestire un dehors. ”.
A seguire, il Tribunale ha poi ricordato che è illegittimo che la P.A. (pur riconoscendo espressamente, già nel provvedimento all’epoca impugnato, l’assenza di una regola sul punto prevista dagli Organi politici) abbia ritenuto non modificabile il PMO per tutelare il giusto interesse di un nuovo entrante (vale a dire, la società ricorrente) e che, in sostanza, possa affermarsi il principio per cui in una zona in cui lo spazio occupabile sia da ritenersi limitato, per condivisibili motivi di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, esso sia assegnato tutto ad un solo operatore piuttosto che ripartito fra gli operatori presenti, ove naturalmente sia possibile (si rinvia al capo 4.2 della sentenza n. 22242/2024).
3. Ciò nonostante, con istanza dell’11.04.2025 la società ricorrente – dando atto che sia la sentenza della quale era stata chiesta l’esecuzione che quella che ha definito il giudizio di ottemperanza sono passate in giudicato e che MA AP non le ha eseguite – si è dovuta nuovamente rivolgere al Tribunale per ottenere la nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione.
4. Con memoria del 2.07.2025 MA AP ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla esecuzione, in quanto – avendo la nuova DAC 118/2025 abrogato le norme sui P.M.O. e previsto, peraltro, la loro prossima disapplicazione – l’istanza di riesame del P.M.O. di zona presentata dalla ricorrente non potrebbe essere esaminata e, comunque, non sarebbe utile.
5. Alla camera di consiglio del 15.07.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’istanza è fondata e va accolta, risultando per tabulas che le sentenze indicate non sono state eseguite e sussistendo – all’evidenza, contrariamente a quanto eccepito da MA AP (con memoria peraltro tardiva, come lamentato dalla ricorrente) – l’interesse della società alla esecuzione.
A riguardo deve, infatti, ricordarsi che la ricorrente anela ad ottenere una concessione permanente per occupazione di suolo pubblico al fine di allestire un dehors a servizio della propria attività di ristorazione e, allo stato, ciò risulta impedito innanzitutto dal P.M.O. di zona, che sarà vigente fino alla scadenza delle cosiddette osp-covid (ad oggi prevista per il 31.12.2025); pertanto, a prescindere dalle disposizioni del nuovo Regolamento e dalla dedotta assenza di un parametro legale di riferimento (perché le norme sulla revisione sono state abrogate), la revisione del PMO, che può essere effettuata perché già ordinata da questo Tribunale, potendo peraltro seguire gli ordinari criteri applicabili all’esame delle concessioni (con contestuale rigoroso rispetto del dictum del Tribunale), è ancora utile per la ricorrente.
Resta inoltre fermo che la P.A., proprio in vista della prossima disapplicazione dei Piani di cui la stessa ha qui argomentato, ben avrebbe potuto e dovuto adoperarsi per tutelare effettivamente, in concreto, l’interesse vittoriosamente azionato dalla società, istruendo direttamente l’istanza di concessione permanente anche a prescindere dal P.M.O., in ossequio ai fondamentali principi di economicità ed efficienza dell’azione e, soprattutto, cogliendo il vero senso del dictum del Tribunale (che peraltro si pone nel solco della giurisprudenza consolidata del Tribunale), che, in sostanza, ha ripetutamente chiarito che i P.M.O., proprio per come sono stati redatti dalla Commissione Tecnica, non possono essere ostativi del rilascio di una concessione ad un esercizio di ristorazione se sono stati redatti prima che l’esercizio avviasse l’attività in loco .
7. Il Collegio, pertanto, nomina il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di MA, con facoltà di delega ad altro Dirigente o funzionario appositamente individuato, il quale, correttamente inteso l’interesse della ricorrente e il contenuto delle sentenze, provvederà – previo svolgimento di un procedimento istruttorio nei termini ritenuti più utili, sulla base degli ordinari poteri-doveri, anche istruttori e di sopralluogo, della Pubblica Amministrazione – a darvi integrale esecuzione nel termine di 30 giorni dalla notificazione della presente sentenza, da effettuarsi a cura di parte ricorrente, riferendo all’esito al Tribunale.
Le spese per l’attività svolta dal Commissario ad acta saranno poste a carico dell’Amministrazione in esito alla esecuzione, previo anticipo secondo quanto indicato nel dispositivo.
Le spese di questa fase, necessitata dalla mancata ottemperanza alle sentenze, sono pure liquidate a carico di MA AP.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
a) nomina Commissario ad acta il Prefetto di MA, con facoltà di delega ad altro Dirigente o funzionario appositamente individuato, affinché provveda in luogo di MA AP alla esecuzione delle sentenze di questo Tribunale n. 6391/2024 e n. 22242/2024, nei sensi e termini di cui in motivazione;
b) pone a carico di MA AP un anticipo di euro 1.000,00 (mille,00) oltre oneri di legge, ove previsti, da corrispondere al Commissario ad acta, entro 15 giorni dalla richiesta, con le modalità che lo stesso dovrà indicare con comunicazione via pec al Segretariato generale dell’Amministrazione;
c) condanna MA capitale al pagamento delle spese della presente fase, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
NC RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC RI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO