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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/10/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1631/2024 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 13 settembre
2024
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi, per mandato in calce al predetto atto di C.F._2 citazione, dall'avv. Giuseppe Polo Pardise e presso il suo studio elettivamente domiciliati
- attori opponenti -
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
e (C.F. C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.
AR AT e presso il suo studio elettivamente domiciliati
- convenuti opposti -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 449/2024.
Causa iscritta a ruolo il 16 settembre 2024 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 8 cartolare del 12 settembre 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da note scritte depositate il 10 giugno 2025:
“contraris” [rectius: contrariis] “reiectis
Nel merito
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia
d'annullamento del decreto ingiuntivo n. 449/2024 del 19/06/2024, di data 18/06/2024, reso dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 1000/2024 R.G. (Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina), notificato, a mezzo posta, in data 02/07/2024 (data richiesta notifica);
- dichiararsi che l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata,
- riducendo, in subordine, a misura di giustizia, come accertanda in corso di giudizio,
l'eventuale credito Avversario.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
In via istruttoria
(…)
c) ai sensi dell'art. 258 c.p.c., si chiede emettersi ordinanza d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare l'esecuzione, presso l'immobile sito in (33084)
ON (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2 (…)
d) si chiede disporsi C.T.U., al fine di verificare che, l'esecuzione, presso l'immobile sito in
(33084) ON (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2 (…)
Pagina 2 di 8 e) ci si riserva espressamente ogni ulteriore e/o diversa istanza istruttoria nei termini di legge”.
Per i convenuti opposti: come da note scritte depositate il 12 giugno 2025:
“NEL MERITO.
Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo e/o comunque condannarsi
e , in via solidale tra loro, al pagamento a parte opposta Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 110.000,00 o di quello minore che fosse in ipotesi ritenuto dovuto, oltre interessi ex art. 1284 comma 2° dal 2.6.23 alla domanda ed ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO.
Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 , e , premesso d'aver stipulato il CP_1 CP_2 Controparte_3
5 maggio 2023 contratto d'appalto con per la realizzazione di una bifamiliare CP_4 su terreno di loro proprietà, hanno riferito:
- che i due soci di tale società, signori e , si erano assunti Parte_2 Parte_1 responsabilità personale e solidale nei confronti dei committenti in caso di inadempimento al contratto;
- di aver versato a € 110.000,00 con bonifici di data 31 maggio - 1° giugno CP_4
2023;
- che, stante il ritardo nei lavori, l'amministratore di li aveva Parte_3 tranquillizzati, riferendo loro che la società era in bonis e che le opere sino ad allora eseguite erano state realizzate da altra società sempre loro, avente nome analogo;
- di aver, invece, scoperto non solo che era stata dichiarata fallita il 5 giugno CP_4
2023, ossia pochi giorni dopo l'avvenuto pagamento, ma addirittura che all'epoca della stipula dell'appalto era già in corso la procedura per la dichiarazione di fallimento;
Pagina 3 di 8 - che, attesa la responsabilità personale e solidale assunta in caso di inadempimento di i signori e erano obbligati a restituire loro € 110.000,00 CP_4 Pt_1 Pt_2 invano versati quale corrispettivo d'appalto.
Un tanto esposto, i signori e hanno chiesto al CP_1 CP_2 CP_3
Tribunale di Pordenone di ingiungere ai signori e il pagamento, in solido, Pt_1 Pt_2 di € 110.000,00 complessivi, oltre interessi e spese della procedura.
1.2 Con decreto ingiuntivo n. 449/2024 il Tribunale ha accolto tale domanda.
1.3 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti e Parte_1
, nell'evocare avanti al Tribunale di Pordenone i convenuti opposti Parte_2 [...]
e proponendo opposizione contro il CP_1 CP_2 Controparte_3 suindicato decreto ingiuntivo n. 449/2024, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare
Ci s'oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 449/2024 del 19/06/2024, di data 18/06/2024, reso dal Tribunale di
Pordenone nel procedimento rubricato n. 1000/2024 R.G. (Giudice: dott.ssa Lucia
Dall'Armellina), notificato, a mezzo posta, in data 02/07/2024 (data richiesta notifica), siccome insussistenti i presupposti di legge.
In rito
Per le ragioni esposte in parte narrativa, s'insta a che venga disposta la riunione del presente procedimento con il giudizio rubricato n. 1116/2024 R.G. Tribunale di Pordenone.
Nel merito
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia
d'annullamento del decreto ingiuntivo n. 449/2024 del 19/06/2024, di data 18/06/2024, reso dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 1000/2024 R.G. (Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina), notificato, a mezzo posta, in data 02/07/2024 (data richiesta
Pagina 4 di 8 notifica);
- dichiararsi che l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata,
- riducendo, in subordine, a misura di giustizia, come accertanda in corso di giudizio,
l'eventuale credito Avversario.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
In via istruttoria
(…)
c) ai sensi dell'art. 258 c.p.c., si chiede emettersi ordinanza d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare l'esecuzione, presso l'immobile sito in (33084)
ON (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2 (…)
d) si chiede disporsi C.T.U., al fine di verificare che, l'esecuzione, presso l'immobile sito in
(33084) ON (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2 (…)
e) ci si riserva espressamente ogni ulteriore e/o diversa istanza istruttoria nei termini di legge”.
1.4 I convenuti opposti e , nel CP_1 CP_2 Controparte_3 costituirsi, hanno formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE.
Concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO.
Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
In realtà nulla è stato fornito o eseguito da CP_5
Spese rifuse.
Pagina 5 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA.
(…)
Riservata ogni deduzione e/o produzione. Rispetto a quanto prodotto da controparte si contesta il carattere unilaterale ed arbitrario del documento che parte opponente qualifica come “perizia”, la quale poggia su allegazioni e numeri discrezionali, che non presentano coerenza né con il contratto né con i lavori effettivamente svolti e lo stato di consistenza del cantiere. Si tratta di un documento privo di ogni minimo significato tecnico. Si rimanda anche solo per un grossolano confronto alla contabilità redatta dall'ing. , Persona_1 questa sì invece coerente con i lavori effettivamente progettati e allegato alla sua relazione di stato di consistenza del cantiere, nella quale sono dettagliatamente spiegate le modalità di computazione per la valutazione di quanto svolto in coerenza con il contratto sottoscritto
e con la disciplina tecnica della contabilità lavori;
le fotografie doc. 3 sono invece prive di data”.
1.5 Acquisite le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 21 marzo 2025 il
Giudice ha rigettato l'istanza di riunione del presente giudizio alla causa N. 1116/2024
Ruolo Generale, ha concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e non ha ammesso i mezzi istruttori articolati dagli attori opponenti.
1.6 Indi, la causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza cartolare del 12 settembre 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Come emerge dall'esame degli scritti di causa, e CP_1 CP_2
hanno agito in via monitoria al fine di ottenere la condanna di Controparte_3
e di a restituire loro l'importo di € 110.000,00 complessi, Parte_1 Parte_2 da essi convenuti opposti versato anticipatamente alla società per l'esecuzione CP_4 dei lavori indicati nel contratto d'appalto dimesso in atti, contratto del cui inadempimento da parte dell'appaltatrice gli attori opponenti si sono resi personalmente ed in solido responsabili verso i committenti (così testualmente: “Premesso che l'impresa CP_4
Pagina 6 di 8 qualora risultasse inadempiente per il mancato rispetto degli accordi di cui al presente contratto, risponderà anche personalmente ed in solido tra loro con i soci e Parte_2
”). Parte_1
Da un tanto (ed, altresì, per quanto si dirà infra) è, perciò, possibile trarre, quale prima conseguenza, che è totalmente irrilevante, ai fini dell'odierno decidere, accertare
(come, viceversa, chiedono gli attori opponenti) se la diversa società (che, ad ogni CP_5 buon conto, non è neppure parte del presente giudizio) abbia eseguito nel cantiere in contestazione, al posto della fallita appaltatrice i lavori meglio indicati negli CP_4 scritti depositati nell'interesse di e di . Parte_1 Parte_2
Deve, quindi, darsi continuità al condivisibile e consolidato insegnamento espresso dalla Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza n. 13533/2001 delle sezioni unite), secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Calando, allora, il principio che precede nel caso di specie, se ne ha, quale seconda conseguenza, che, mentre i convenuti opposti hanno assolto all'onere di provare la fonte negoziale dell'azionato diritto, producendo il contratto d'appalto summenzionato, contenente l'assunzione di responsabilità, personale e solidale, in capo agli attori opponenti, nonché i bonifici attestanti il versamento dell'importo di € 110.000,00 in favore dell'originaria appaltatrice, i signori e non hanno in alcun modo provato di Pt_2 Pt_1 aver realmente pagato, sino alla concorrenza di € 110.000,00, per i lavori in tesi CP_5 eseguiti da tale diversa società in luogo di CP_4
Gli odierni attori opponenti si sono, infatti, limitati ad allegare tale circostanza, assumendo di aver corrisposto la suindicata somma di € 110.000,00 a ma hanno CP_5 del tutto omesso di dimostrare tale (solo allegato) pagamento, giacché non hanno fornito la benché minima prova di un tanto, prova che, per sua natura, deve essere esclusivamente e necessariamente documentale e di cui, al contrario, non è stata offerta
Pagina 7 di 8 traccia alcuna.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti opposti, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 13 settembre
2024
da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi, per mandato in calce al predetto atto di C.F._2 citazione, dall'avv. Giuseppe Polo Pardise e presso il suo studio elettivamente domiciliati
- attori opponenti -
contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 CodiceFiscale_3 CP_2 [...]
e (C.F. C.F._4 Controparte_3 CodiceFiscale_5 rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.
AR AT e presso il suo studio elettivamente domiciliati
- convenuti opposti -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 449/2024.
Causa iscritta a ruolo il 16 settembre 2024 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza
Pagina 1 di 8 cartolare del 12 settembre 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da note scritte depositate il 10 giugno 2025:
“contraris” [rectius: contrariis] “reiectis
Nel merito
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia
d'annullamento del decreto ingiuntivo n. 449/2024 del 19/06/2024, di data 18/06/2024, reso dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 1000/2024 R.G. (Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina), notificato, a mezzo posta, in data 02/07/2024 (data richiesta notifica);
- dichiararsi che l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata,
- riducendo, in subordine, a misura di giustizia, come accertanda in corso di giudizio,
l'eventuale credito Avversario.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
In via istruttoria
(…)
c) ai sensi dell'art. 258 c.p.c., si chiede emettersi ordinanza d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare l'esecuzione, presso l'immobile sito in (33084)
ON (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2 (…)
d) si chiede disporsi C.T.U., al fine di verificare che, l'esecuzione, presso l'immobile sito in
(33084) ON (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2 (…)
Pagina 2 di 8 e) ci si riserva espressamente ogni ulteriore e/o diversa istanza istruttoria nei termini di legge”.
Per i convenuti opposti: come da note scritte depositate il 12 giugno 2025:
“NEL MERITO.
Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo e/o comunque condannarsi
e , in via solidale tra loro, al pagamento a parte opposta Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 110.000,00 o di quello minore che fosse in ipotesi ritenuto dovuto, oltre interessi ex art. 1284 comma 2° dal 2.6.23 alla domanda ed ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla domanda al saldo.
IN OGNI CASO.
Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 , e , premesso d'aver stipulato il CP_1 CP_2 Controparte_3
5 maggio 2023 contratto d'appalto con per la realizzazione di una bifamiliare CP_4 su terreno di loro proprietà, hanno riferito:
- che i due soci di tale società, signori e , si erano assunti Parte_2 Parte_1 responsabilità personale e solidale nei confronti dei committenti in caso di inadempimento al contratto;
- di aver versato a € 110.000,00 con bonifici di data 31 maggio - 1° giugno CP_4
2023;
- che, stante il ritardo nei lavori, l'amministratore di li aveva Parte_3 tranquillizzati, riferendo loro che la società era in bonis e che le opere sino ad allora eseguite erano state realizzate da altra società sempre loro, avente nome analogo;
- di aver, invece, scoperto non solo che era stata dichiarata fallita il 5 giugno CP_4
2023, ossia pochi giorni dopo l'avvenuto pagamento, ma addirittura che all'epoca della stipula dell'appalto era già in corso la procedura per la dichiarazione di fallimento;
Pagina 3 di 8 - che, attesa la responsabilità personale e solidale assunta in caso di inadempimento di i signori e erano obbligati a restituire loro € 110.000,00 CP_4 Pt_1 Pt_2 invano versati quale corrispettivo d'appalto.
Un tanto esposto, i signori e hanno chiesto al CP_1 CP_2 CP_3
Tribunale di Pordenone di ingiungere ai signori e il pagamento, in solido, Pt_1 Pt_2 di € 110.000,00 complessivi, oltre interessi e spese della procedura.
1.2 Con decreto ingiuntivo n. 449/2024 il Tribunale ha accolto tale domanda.
1.3 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti e Parte_1
, nell'evocare avanti al Tribunale di Pordenone i convenuti opposti Parte_2 [...]
e proponendo opposizione contro il CP_1 CP_2 Controparte_3 suindicato decreto ingiuntivo n. 449/2024, hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti, testuali, domande:
“In via preliminare
Ci s'oppone sin d'ora all'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 449/2024 del 19/06/2024, di data 18/06/2024, reso dal Tribunale di
Pordenone nel procedimento rubricato n. 1000/2024 R.G. (Giudice: dott.ssa Lucia
Dall'Armellina), notificato, a mezzo posta, in data 02/07/2024 (data richiesta notifica), siccome insussistenti i presupposti di legge.
In rito
Per le ragioni esposte in parte narrativa, s'insta a che venga disposta la riunione del presente procedimento con il giudizio rubricato n. 1116/2024 R.G. Tribunale di Pordenone.
Nel merito
Accertati i fatti tutti esposti in narrativa:
- previa revoca, dichiarazione di nullità, privazione di efficacia, e/o pronuncia
d'annullamento del decreto ingiuntivo n. 449/2024 del 19/06/2024, di data 18/06/2024, reso dal Tribunale di Pordenone nel procedimento rubricato n. 1000/2024 R.G. (Giudice: dott.ssa Lucia Dall'Armellina), notificato, a mezzo posta, in data 02/07/2024 (data richiesta
Pagina 4 di 8 notifica);
- dichiararsi che l'opponente nulla deve all'Opposta, per qualsivoglia e/o qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa, respingendo ogni pretesa creditoria ex adverso avanzata,
- riducendo, in subordine, a misura di giustizia, come accertanda in corso di giudizio,
l'eventuale credito Avversario.
Con rifusione di spese e compensi professionali.
In via istruttoria
(…)
c) ai sensi dell'art. 258 c.p.c., si chiede emettersi ordinanza d'ispezione in loco ed accesso superlocale in loco per verificare l'esecuzione, presso l'immobile sito in (33084)
ON (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2 (…)
d) si chiede disporsi C.T.U., al fine di verificare che, l'esecuzione, presso l'immobile sito in
(33084) ON (PN), via San Mauro, delle seguenti lavorazioni, con valutazione di congruità dei relativi imposti addebitati, come da perizia dimessa sub 2 (…)
e) ci si riserva espressamente ogni ulteriore e/o diversa istanza istruttoria nei termini di legge”.
1.4 I convenuti opposti e , nel CP_1 CP_2 Controparte_3 costituirsi, hanno formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE.
Concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO.
Respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo.
In realtà nulla è stato fornito o eseguito da CP_5
Spese rifuse.
Pagina 5 di 8 IN VIA ISTRUTTORIA.
(…)
Riservata ogni deduzione e/o produzione. Rispetto a quanto prodotto da controparte si contesta il carattere unilaterale ed arbitrario del documento che parte opponente qualifica come “perizia”, la quale poggia su allegazioni e numeri discrezionali, che non presentano coerenza né con il contratto né con i lavori effettivamente svolti e lo stato di consistenza del cantiere. Si tratta di un documento privo di ogni minimo significato tecnico. Si rimanda anche solo per un grossolano confronto alla contabilità redatta dall'ing. , Persona_1 questa sì invece coerente con i lavori effettivamente progettati e allegato alla sua relazione di stato di consistenza del cantiere, nella quale sono dettagliatamente spiegate le modalità di computazione per la valutazione di quanto svolto in coerenza con il contratto sottoscritto
e con la disciplina tecnica della contabilità lavori;
le fotografie doc. 3 sono invece prive di data”.
1.5 Acquisite le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 21 marzo 2025 il
Giudice ha rigettato l'istanza di riunione del presente giudizio alla causa N. 1116/2024
Ruolo Generale, ha concesso la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato e non ha ammesso i mezzi istruttori articolati dagli attori opponenti.
1.6 Indi, la causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza cartolare del 12 settembre 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Come emerge dall'esame degli scritti di causa, e CP_1 CP_2
hanno agito in via monitoria al fine di ottenere la condanna di Controparte_3
e di a restituire loro l'importo di € 110.000,00 complessi, Parte_1 Parte_2 da essi convenuti opposti versato anticipatamente alla società per l'esecuzione CP_4 dei lavori indicati nel contratto d'appalto dimesso in atti, contratto del cui inadempimento da parte dell'appaltatrice gli attori opponenti si sono resi personalmente ed in solido responsabili verso i committenti (così testualmente: “Premesso che l'impresa CP_4
Pagina 6 di 8 qualora risultasse inadempiente per il mancato rispetto degli accordi di cui al presente contratto, risponderà anche personalmente ed in solido tra loro con i soci e Parte_2
”). Parte_1
Da un tanto (ed, altresì, per quanto si dirà infra) è, perciò, possibile trarre, quale prima conseguenza, che è totalmente irrilevante, ai fini dell'odierno decidere, accertare
(come, viceversa, chiedono gli attori opponenti) se la diversa società (che, ad ogni CP_5 buon conto, non è neppure parte del presente giudizio) abbia eseguito nel cantiere in contestazione, al posto della fallita appaltatrice i lavori meglio indicati negli CP_4 scritti depositati nell'interesse di e di . Parte_1 Parte_2
Deve, quindi, darsi continuità al condivisibile e consolidato insegnamento espresso dalla Suprema Corte (a partire dalla nota sentenza n. 13533/2001 delle sezioni unite), secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Calando, allora, il principio che precede nel caso di specie, se ne ha, quale seconda conseguenza, che, mentre i convenuti opposti hanno assolto all'onere di provare la fonte negoziale dell'azionato diritto, producendo il contratto d'appalto summenzionato, contenente l'assunzione di responsabilità, personale e solidale, in capo agli attori opponenti, nonché i bonifici attestanti il versamento dell'importo di € 110.000,00 in favore dell'originaria appaltatrice, i signori e non hanno in alcun modo provato di Pt_2 Pt_1 aver realmente pagato, sino alla concorrenza di € 110.000,00, per i lavori in tesi CP_5 eseguiti da tale diversa società in luogo di CP_4
Gli odierni attori opponenti si sono, infatti, limitati ad allegare tale circostanza, assumendo di aver corrisposto la suindicata somma di € 110.000,00 a ma hanno CP_5 del tutto omesso di dimostrare tale (solo allegato) pagamento, giacché non hanno fornito la benché minima prova di un tanto, prova che, per sua natura, deve essere esclusivamente e necessariamente documentale e di cui, al contrario, non è stata offerta
Pagina 7 di 8 traccia alcuna.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti opposti, che liquida in € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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