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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel processo civile iscritto al n. 4938/2021 del ruolo generale degli affari civili con- tenziosi, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimen- tare
TRA
a socio unico (c.f. ), rappresentata in giudizio da Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gen- Controparte_1 P.IVA_2
naro Iollo (c.f. C.F._1
e, per quanto possa occorrere,
c.f. , rappresentata in giudizio da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Controparte_3 P.IVA_2
Iollo (c.f. C.F._1
OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gustavo Controparte_4 P.IVA_4
Ghidorzi (c.f. ) e dall'avv. Arianna Chiarenza (c.f. C.F._2
C.F._3
INTERVENTRICE E
(c.f. ), rappre- Controparte_5 P.IVA_5
sentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino (c.f. ) C.F._4
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo, ha premesso di proporre opposizione Parte_1
ex art. 98 legge fallimentare nella qualità di «cessionaria di crediti in blocco di
[...]
come individuati nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe richiamata e Controparte_2
tra i quali rientrano i crediti verso la società e og- Controparte_5
getto della istanza di ammissione al passivo inizialmente avanzata da CP_6
, aggiungendo che, poiché «a sua volta con atto a rogito notar
[...] [...]
di Torino del 10 ottobre 2018, Rep. 7660 e Racc. 3703 Persona_1 [...]
si è fuso per incorporazione in … ove per CP_7 Controparte_2
qualsiasi ragione il Tribunale dovesse nutrire dubbi o non riconoscere la validità
(anche solo esterna) della cessione e quindi sulla legittimazione alla proposizione della presente opposizione, la stessa viene depositata anche nell'interesse (solo even- tuale quindi) di . Controparte_2
Ha quindi ricordato che la a seguito del fallimento della Controparte_7
società dichiarato dal Tribunale di Napoli Controparte_5
Nord in data 4 maggio 2018, aveva presentato in data 29/8/2018 domanda tardiva di ammissione al passivo, con cui, sul presupposto che «in data 18.7.2000, la ccendeva presso la Filiale di Aversa contratto Parte_2
di conto corrente di corrispondenza affidato, originariamente contraddistinto con il n. 27/878/4756 in seguito rinumerato 04756/27/878 e successivamente scrittu- rato a sofferenza n. 9501/32» e che «nell'ambito della predetta relazione la società
a fruito di affidamenti finalizzati allo smobi- Parte_2
lizzo creditorie utilizzabili in conto corrente "a tasso differenziato a fronte di pre- sentazioni di portafoglio"», aveva dichiarato di essere rimasta creditrice per capitale
2 e interessi della somma complessiva di 3.492.795,19 €, per la quale chiedeva l'am- missione al passivo in via chirografaria.
Ha aggiunto che a confutazione del parere sfavorevole espresso dai curatori aveva depositato proprie osservazioni «imperniate sostanzialmente sulla dimostrazione della esistenza di data certa di tutta la documentazione contrattuale», aveva formu- lato in via subordinata «una rielaborazione del conto, redatta da un proprio consu- lente, con eliminazione della commissione di massimo scoperto e capitalizzazione, dal quale emergeva un saldo ridotto di € 3.146.614,02, anziché di € 3.492.795,19», ribadendo «che il conto non aveva giammai dato luogo a sforamento dei tassi soglia e che non sussistevano le condizioni per subire una revocatoria». Avendo, tuttavia, il Tribunale comunque accolto i rilievi dei curatori (con la seguente motivazione:
“Visto il parere dei curatori, il GD dispone il rigetto della domanda in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla curatela. Rileva, in particolare, che il contratto di conto corrente non è munito di data certa, in quanto il timbro postale è apposto su foglio sciolto che non contiene alcun riferimento al contratto di cui sopra. Viep- più, nella produzione documentale della ricorrente, tra il corpo del contratto ed il foglio su cui è apposto il timbro postale vi è un foglio apparentemente riconducibile ad altro rapporto con . Quanto al contratto quadro di affidamento, la CP_5
marca temporale non è apposta sul contratto, ma si rinviene su foglio sciolto, pur se recante riferimenti al contratto, e tuttavia quest'ultimo si compone di 19 pagine numerate, mentre la marca temporale si riduce ad una mera stampa su foglio sepa- rato di cui non vi è garanzia di riconducibilità al contratto stesso. Con riferimento agli atti integrativi di contratto quadro di affidamento, anche in tal caso la marca temporale consiste in una mera stampa su foglio sciolto (numerato come 1 di 1) per di più senza alcun riferimento al documento. Lo stesso dicasi per la comunica- zione fidi. Risulta, inoltre, prevista illegittimamente la capitalizzazione degli inte- ressi nel contratto di conto corrente del luglio 2000, attesa la diversa periodicità della capitalizzazione tra interessi attivi e passivi. Della c.m.s. non è indicata la base
3 di calcolo”.), le società ricorrenti hanno proposto opposizione con la quale hanno fatto valere i seguenti motivi, rubricati 1) Opponibilità della documentazione. Data certa e 2) Esistenza e quantificazione del credito.
Il primo motivo censura la decisione impugnata in relazione alla ritenuta carenza della data certa.
Esso sostiene che «i documenti che accompagnano il credito sono assistiti, nella loro totalità e comunque per quelli più significativi, dalla certezza della loro forma- zione in virtù dell'apposizione del timbro postale in corso particolare, fino a quando tale meccanismo è stato in vigore, e dell'apposizione della marca temporale e/o dell'attestazione di pervenimento e conservazione, dal momento della introdu- zione dei sistemi di archiviazione telematica». Illustra che «il contratto che ha dato origine al rapporto (l'atto di apertura di credito in conto corrente n 27/878/4756, redatto su “modello trasparenza cod. 47590” e sottoscritto in data 18/7/2000) fu sottoposto al timbro postale in corso particolare in Aversa il giorno 20/7/2000» ed aggiunge che il contratto si componeva di un unico foglio in quattro facciate sul quale fu apposto il timbro in corso particolare, soddisfacendo così l'unica condi- zione prevista all'epoca dalla giurisprudenza (necessità che il contratto ed il timbro costituissero un corpo unico). Argomenta che «il giudice delegato, nel momento in cui ha affermato “che il timbro postale era apposto su foglio sciolto, che non con- tiene alcun riferimento al contratto di cui sopra, e che tra corpo contratto e il foglio su cui è apposto il timbro postale vi è un foglio apparentemente riconducibile ad altro rapporto con ”, è stato tratto in inganno, è lecito pensare, dalla Parte Per_2
trasposizione telematica. La scannerizzazione, infatti, conteneva nelle prime due facciate (riguardanti le condizioni del rapporto e le pattuizioni) la sottocopia con la firma della banca e nelle altre quattro facciate il foglio unico sul quale nelle prime due facciate riguardavano appunto le condizioni e le pattuizioni con la firma del cliente, la terza una specificazione delle modalità di calcolo del tasso di interesse con timbro e firma del cliente, la quarta l'apposizione del timbro postale. Quindi il
4 documento, come detto, ha tutte le caratteristiche per soddisfare le esigenze di data certa, come preteso dalla Cassazione.
In verità il modello utilizzato, in attesa della stampa di quelli nuovi, era tarato sulla diversa periodicità di liquidazione degli interessi e quindi non prevedeva la identica capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma contestualmente e con riferimento all'affidamento di Lire 6 miliardi, si precisava con l'allegato B, Mod. trasparenza
23/12, a modifica dell'atto principale, tra l'altro, la pari periodicità della capitaliz- zazione. In data 30 ottobre 2002 la banca comunicava con modello 23/12, a mezzo fax con prova di ricezione, la trasformazione in euro dell'affidamento da Lire 6 miliardi ad Euro 3 milioni. In data 15/2/2005 la sottoscriveva per accet- Parte_4
tazione una lettera con la quale si prendeva atto che in aggiunta all'affidamento di
€ 3,000.000,00, veniva concessa un'ulteriore apertura in conto corrente di €
3.500.000,00. Il tasso fu stabilito nell'Euribor ad 1 mese con uno spread di 1,25%, al momento pari al tasso del 3,385% e al Taeg del 3,428, senza CMS nell'ambito del fido, mentre in caso di scoperto o di mora il tasso passava al 7,50% e la CMS allo 0,50%. Nella stessa data del 15/2/2005 la lettera veniva assoggettata al timbro postale in corso particolare. La lettera, composta di due fogli separati, veniva assog- gettata al timbro postale in corso particolare su ciascun foglio. Di seguito la società poi fallita ha usufruito in modo continuativo di affidamenti dei quali sempre uno di base per scoperto di conto corrente ed altri transitori. Di essi e delle relative comunicazioni o accettazioni per iscritto e dei contenuti pieni si è data prova e si dà prova ancor più oggi con la ulteriore documentazione relativa alle certificazioni
Postel circa le date certe».
Osserva che ha errato il giudice delegato nel valutare la documentazione contrasse- gnata dal sistema di apposizione della marca temporale e della conservazione del documento.
Il secondo motivo deduce che dalla documentazione prodotta nonché dall'intera
5 sequenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla dichiarazione di falli- mento emerge l'esattezza della quantificazione del saldo della banca di €
3.492.795,19 quale saldo a debito di cui alla posizione di sofferenza n. 9501/32 (ex c/c n. 04756/27/878) alla data del fallimento del 4/05/2018. E spiega che, proprio al fine di evitare l'opposizione allo stato passivo, «la banca creditrice aveva provve- duto, in subordine, a far rielaborare il conto eliminando le voci che si presuppone potessero essere oggetto di contestazione, ossia quelle relative alla Commissione di massimo scoperto e Commissione Disponibilità Fondi nonché alle spese ed alla capitalizzazione trimestrale. La rielaborazione effettuata dal dott. consu- Per_3
lente tecnico di fiducia della banca, del c/c n. 4756/27/878 dall'apertura alla chiu- sura del conto (2000 - 2018), riduceva il saldo finale a debito della . Parte_2
ad € 3.146.614,02 alla data del fallimento del 4/05/2018, in luogo Parte_2
della esposizione passiva da estratto conto bancario di € 3.492.795,19».
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'opposizione e l'ammissione al passivo del fallimento per l'importo di € 3.492.795,19, Parte_2
ovvero in subordine di € 3.146.614,02, derivante dalla rielaborazione secondo i criteri sopra specificati, ovvero in ulteriore subordine per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
2. Il curatore si è costituito, resistendo all'opposizione.
3. L'opposizione è parzialmente fondata.
4. Le eccezioni mosse dal fallimento, in punto di nullità degli atti difensivi derivante dal conflitto d'interessi e di difetto di legittimazione attiva di sono infondate. Pt_1
Quanto al primo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, esso ricorre allorché in base ai particolari rapporti esistenti tra le parti i rispettivi interessi siano confliggenti o risultino anche soltanto suscettibili di contrapposi- zione (così, ad esempio, Cass. 21350/2005).
6 Così non è nel caso in esame, essendo e portatrici del mede- Pt_1 Controparte_2
simo interesse al conseguimento dell'ammissione al passivo per le identiche ragioni di credito e sulla base delle stesse causae petendi.
D'altro canto, le argomentazioni del fallimento, pur evocando un consolidato orientamento di legittimità, non riescono a convincentemente illustrare perché, nella concreta presente fattispecie, esso sarebbe applicabile.
Analoghe conclusioni devono affermarsi anche per quanto concerne il secondo aspetto, non apparendo dubitabile la dimostrata legittimazione, sostanziale e quindi anche processuale, di Parte_1
5. L'originale del contratto di conto corrente è stato prodotto dall'opponente tar- divamente.
L'art. 99 l. fall. dispone, per quanto qui rileva, che «il ricorso deve contenere: … 4)
a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avva- lersi e dei documenti prodotti».
Occorre, dunque, che l'opponente al decreto di esecutività dello stato passivo ab origine indichi i mezzi di prova costituenda e produca i nuovi documenti gli uni e gli altri diretti a rimuovere o modificare il provvedimento sfavorevole impugnato.
Così non è stato in questo processo, non avendo l'opponente prodotto a corredo dell'opposizione i documenti originali, recanti la data certa apposta sui contratti intercorsi con la fallita. Il che si pone in irrimediabile contrasto non solo con l'art. 99 l. fall., ma soprattutto con la circostanza che la ragione principale dell'esclusione dallo stato passivo era stata dal giudice delegato, che aveva sul punto recepito i rei- terati contrari pareri espressi dai curatori, indicata proprio nel difetto della data certa anteriore al fallimento di taluni contratti regolanti i complessi ed articolati rapporti creditizi tra le parti.
Il Collegio condivide, pertanto, la scelta di fondo effettuata dal giudice relatore nel corso dell'istruttoria, allorché, con l'ordinanza del 6/4/2022, ha disposto che a)
7 per il conto corrente n. 4756/27/878, si verifichi la completezza degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione, se avvenuta prima della dichiara- zione di fallimento;
si ricalcoli il saldo finale escludendo l'applicazione degli inte- ressi convenzionali, della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni pattuizione che trovi il suo fondamento, secondo le asserzioni dell'opponente, nel contratto di conto corrente (prodotto in originale non a cor- redo dell'opposizione, e dunque oltre il termine decadenziale di cui all'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.); b) per i contratti quadro di affidamento, gli atti di variazione e gli atti integrativi, i documenti di sintesi e le lettere di comunicazione dei fidi, si verifichi se – sulla base della documentazione digitale depositata a corredo dell'op- posizione – essi siano tutti provvisti della data certa elettronica tramite PEC con marca temporale e tramite servizio digitale Postel (EPCM-ID); in caso positivo, si verifichi il saldo maturato in relazione alle operazioni derivanti da essi, applican- done le relative condizioni;
in caso negativo, si faccia altrettanto, se le relative ope- razioni emergano comunque dal conto corrente principale, ma prescindendo dalle predette condizioni;
c) si completi la ricognizione dei rapporti oggetto di indagine ricostruendo lo svolgimento dei rapporti esteri sulla base delle deduzioni svolte sul punto dalle parti.
6. Nel rispondere ai predetti quesiti, il consulente tecnico d'ufficio ha prospettato una duplice ipotesi di rielaborazione del conto corrente, alla luce della diversa op- zione eseguibile in riferimento alla verifica della data certa elettronica dei docu- menti contrattuali, la prima delle quali prende a riferimento le pattuizioni conte- nute nei documenti dal doc. 12 al doc. 20 (data certa rilevata nel primo documento
– doc. 12: 25.11.2014), mentre la seconda prende a riferimento le pattuizioni con- tenute nei documenti dal doc. 14 al doc. 20 (data certa rilevata nel primo docu- mento – doc. 14: 10.12.2015).
È avviso del Collegio che sia quest'ultima la soluzione preferibile dal momento che
«l'assenza del codicePT.pie non rende possibile stabilire con certezza che la data si
8 riferisca al documento contrattuale prodotto» (cfr. pagina 28 dell'elaborato peri- tale).
Ne consegue che il ricalcolo del saldo di conto corrente dev'essere effettuato: a) espungendo tutte le competenze addebitate sul rapporto dalla data di impianto al
10.12.2015; b) per il periodo successivo, prendendo le mosse dal saldo rielaborato ed applicando le condizioni economiche pattuite nei contratti presi a riferimento, ovvero dal doc. 14 (ipotesi 2); c) applicando gli interessi legali in omaggio del prin- cipio dell'ordinaria fruttuosità del denaro (art. 1282 c.c.).
Per effetto di ciò il saldo il saldo finale del conto corrente n. 0027/878 (ex
27000878) ammonta a - 1.864.710,62 €, somma che tiene già conto dell'espunzione della somma di 414.157,39 € richiesti a titolo di “interessi rapporti estero”.
7. L'accoglimento parziale dell'opposizione induce all'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da quale rappresentante di CP_1 Parte_1
a socio unico nonché, per quanto possa occorrere, di
[...] Controparte_2
e con l'intervento di nei confronti del fallimento di
[...] Controparte_4
così provvede: Controparte_5
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, ammette al passivo Parte_1
del fallimento opposto per l'importo di 1.864.710,62 €;
b) rigetta l'opposizione nel resto;
c) compensa le spese di lite e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuno.
Così deciso in Aversa, il 4/12/2024.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
9
TERZA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michelangelo Petruzziello Presidente relatore dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel processo civile iscritto al n. 4938/2021 del ruolo generale degli affari civili con- tenziosi, avente ad oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimen- tare
TRA
a socio unico (c.f. ), rappresentata in giudizio da Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gen- Controparte_1 P.IVA_2
naro Iollo (c.f. C.F._1
e, per quanto possa occorrere,
c.f. , rappresentata in giudizio da Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Controparte_3 P.IVA_2
Iollo (c.f. C.F._1
OPPONENTI
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gustavo Controparte_4 P.IVA_4
Ghidorzi (c.f. ) e dall'avv. Arianna Chiarenza (c.f. C.F._2
C.F._3
INTERVENTRICE E
(c.f. ), rappre- Controparte_5 P.IVA_5
sentato e difeso dall'avv. Aurelio Marino (c.f. ) C.F._4
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo, ha premesso di proporre opposizione Parte_1
ex art. 98 legge fallimentare nella qualità di «cessionaria di crediti in blocco di
[...]
come individuati nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe richiamata e Controparte_2
tra i quali rientrano i crediti verso la società e og- Controparte_5
getto della istanza di ammissione al passivo inizialmente avanzata da CP_6
, aggiungendo che, poiché «a sua volta con atto a rogito notar
[...] [...]
di Torino del 10 ottobre 2018, Rep. 7660 e Racc. 3703 Persona_1 [...]
si è fuso per incorporazione in … ove per CP_7 Controparte_2
qualsiasi ragione il Tribunale dovesse nutrire dubbi o non riconoscere la validità
(anche solo esterna) della cessione e quindi sulla legittimazione alla proposizione della presente opposizione, la stessa viene depositata anche nell'interesse (solo even- tuale quindi) di . Controparte_2
Ha quindi ricordato che la a seguito del fallimento della Controparte_7
società dichiarato dal Tribunale di Napoli Controparte_5
Nord in data 4 maggio 2018, aveva presentato in data 29/8/2018 domanda tardiva di ammissione al passivo, con cui, sul presupposto che «in data 18.7.2000, la ccendeva presso la Filiale di Aversa contratto Parte_2
di conto corrente di corrispondenza affidato, originariamente contraddistinto con il n. 27/878/4756 in seguito rinumerato 04756/27/878 e successivamente scrittu- rato a sofferenza n. 9501/32» e che «nell'ambito della predetta relazione la società
a fruito di affidamenti finalizzati allo smobi- Parte_2
lizzo creditorie utilizzabili in conto corrente "a tasso differenziato a fronte di pre- sentazioni di portafoglio"», aveva dichiarato di essere rimasta creditrice per capitale
2 e interessi della somma complessiva di 3.492.795,19 €, per la quale chiedeva l'am- missione al passivo in via chirografaria.
Ha aggiunto che a confutazione del parere sfavorevole espresso dai curatori aveva depositato proprie osservazioni «imperniate sostanzialmente sulla dimostrazione della esistenza di data certa di tutta la documentazione contrattuale», aveva formu- lato in via subordinata «una rielaborazione del conto, redatta da un proprio consu- lente, con eliminazione della commissione di massimo scoperto e capitalizzazione, dal quale emergeva un saldo ridotto di € 3.146.614,02, anziché di € 3.492.795,19», ribadendo «che il conto non aveva giammai dato luogo a sforamento dei tassi soglia e che non sussistevano le condizioni per subire una revocatoria». Avendo, tuttavia, il Tribunale comunque accolto i rilievi dei curatori (con la seguente motivazione:
“Visto il parere dei curatori, il GD dispone il rigetto della domanda in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla curatela. Rileva, in particolare, che il contratto di conto corrente non è munito di data certa, in quanto il timbro postale è apposto su foglio sciolto che non contiene alcun riferimento al contratto di cui sopra. Viep- più, nella produzione documentale della ricorrente, tra il corpo del contratto ed il foglio su cui è apposto il timbro postale vi è un foglio apparentemente riconducibile ad altro rapporto con . Quanto al contratto quadro di affidamento, la CP_5
marca temporale non è apposta sul contratto, ma si rinviene su foglio sciolto, pur se recante riferimenti al contratto, e tuttavia quest'ultimo si compone di 19 pagine numerate, mentre la marca temporale si riduce ad una mera stampa su foglio sepa- rato di cui non vi è garanzia di riconducibilità al contratto stesso. Con riferimento agli atti integrativi di contratto quadro di affidamento, anche in tal caso la marca temporale consiste in una mera stampa su foglio sciolto (numerato come 1 di 1) per di più senza alcun riferimento al documento. Lo stesso dicasi per la comunica- zione fidi. Risulta, inoltre, prevista illegittimamente la capitalizzazione degli inte- ressi nel contratto di conto corrente del luglio 2000, attesa la diversa periodicità della capitalizzazione tra interessi attivi e passivi. Della c.m.s. non è indicata la base
3 di calcolo”.), le società ricorrenti hanno proposto opposizione con la quale hanno fatto valere i seguenti motivi, rubricati 1) Opponibilità della documentazione. Data certa e 2) Esistenza e quantificazione del credito.
Il primo motivo censura la decisione impugnata in relazione alla ritenuta carenza della data certa.
Esso sostiene che «i documenti che accompagnano il credito sono assistiti, nella loro totalità e comunque per quelli più significativi, dalla certezza della loro forma- zione in virtù dell'apposizione del timbro postale in corso particolare, fino a quando tale meccanismo è stato in vigore, e dell'apposizione della marca temporale e/o dell'attestazione di pervenimento e conservazione, dal momento della introdu- zione dei sistemi di archiviazione telematica». Illustra che «il contratto che ha dato origine al rapporto (l'atto di apertura di credito in conto corrente n 27/878/4756, redatto su “modello trasparenza cod. 47590” e sottoscritto in data 18/7/2000) fu sottoposto al timbro postale in corso particolare in Aversa il giorno 20/7/2000» ed aggiunge che il contratto si componeva di un unico foglio in quattro facciate sul quale fu apposto il timbro in corso particolare, soddisfacendo così l'unica condi- zione prevista all'epoca dalla giurisprudenza (necessità che il contratto ed il timbro costituissero un corpo unico). Argomenta che «il giudice delegato, nel momento in cui ha affermato “che il timbro postale era apposto su foglio sciolto, che non con- tiene alcun riferimento al contratto di cui sopra, e che tra corpo contratto e il foglio su cui è apposto il timbro postale vi è un foglio apparentemente riconducibile ad altro rapporto con ”, è stato tratto in inganno, è lecito pensare, dalla Parte Per_2
trasposizione telematica. La scannerizzazione, infatti, conteneva nelle prime due facciate (riguardanti le condizioni del rapporto e le pattuizioni) la sottocopia con la firma della banca e nelle altre quattro facciate il foglio unico sul quale nelle prime due facciate riguardavano appunto le condizioni e le pattuizioni con la firma del cliente, la terza una specificazione delle modalità di calcolo del tasso di interesse con timbro e firma del cliente, la quarta l'apposizione del timbro postale. Quindi il
4 documento, come detto, ha tutte le caratteristiche per soddisfare le esigenze di data certa, come preteso dalla Cassazione.
In verità il modello utilizzato, in attesa della stampa di quelli nuovi, era tarato sulla diversa periodicità di liquidazione degli interessi e quindi non prevedeva la identica capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma contestualmente e con riferimento all'affidamento di Lire 6 miliardi, si precisava con l'allegato B, Mod. trasparenza
23/12, a modifica dell'atto principale, tra l'altro, la pari periodicità della capitaliz- zazione. In data 30 ottobre 2002 la banca comunicava con modello 23/12, a mezzo fax con prova di ricezione, la trasformazione in euro dell'affidamento da Lire 6 miliardi ad Euro 3 milioni. In data 15/2/2005 la sottoscriveva per accet- Parte_4
tazione una lettera con la quale si prendeva atto che in aggiunta all'affidamento di
€ 3,000.000,00, veniva concessa un'ulteriore apertura in conto corrente di €
3.500.000,00. Il tasso fu stabilito nell'Euribor ad 1 mese con uno spread di 1,25%, al momento pari al tasso del 3,385% e al Taeg del 3,428, senza CMS nell'ambito del fido, mentre in caso di scoperto o di mora il tasso passava al 7,50% e la CMS allo 0,50%. Nella stessa data del 15/2/2005 la lettera veniva assoggettata al timbro postale in corso particolare. La lettera, composta di due fogli separati, veniva assog- gettata al timbro postale in corso particolare su ciascun foglio. Di seguito la società poi fallita ha usufruito in modo continuativo di affidamenti dei quali sempre uno di base per scoperto di conto corrente ed altri transitori. Di essi e delle relative comunicazioni o accettazioni per iscritto e dei contenuti pieni si è data prova e si dà prova ancor più oggi con la ulteriore documentazione relativa alle certificazioni
Postel circa le date certe».
Osserva che ha errato il giudice delegato nel valutare la documentazione contrasse- gnata dal sistema di apposizione della marca temporale e della conservazione del documento.
Il secondo motivo deduce che dalla documentazione prodotta nonché dall'intera
5 sequenza degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla dichiarazione di falli- mento emerge l'esattezza della quantificazione del saldo della banca di €
3.492.795,19 quale saldo a debito di cui alla posizione di sofferenza n. 9501/32 (ex c/c n. 04756/27/878) alla data del fallimento del 4/05/2018. E spiega che, proprio al fine di evitare l'opposizione allo stato passivo, «la banca creditrice aveva provve- duto, in subordine, a far rielaborare il conto eliminando le voci che si presuppone potessero essere oggetto di contestazione, ossia quelle relative alla Commissione di massimo scoperto e Commissione Disponibilità Fondi nonché alle spese ed alla capitalizzazione trimestrale. La rielaborazione effettuata dal dott. consu- Per_3
lente tecnico di fiducia della banca, del c/c n. 4756/27/878 dall'apertura alla chiu- sura del conto (2000 - 2018), riduceva il saldo finale a debito della . Parte_2
ad € 3.146.614,02 alla data del fallimento del 4/05/2018, in luogo Parte_2
della esposizione passiva da estratto conto bancario di € 3.492.795,19».
Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'opposizione e l'ammissione al passivo del fallimento per l'importo di € 3.492.795,19, Parte_2
ovvero in subordine di € 3.146.614,02, derivante dalla rielaborazione secondo i criteri sopra specificati, ovvero in ulteriore subordine per la diversa somma che verrà accertata in corso di causa.
2. Il curatore si è costituito, resistendo all'opposizione.
3. L'opposizione è parzialmente fondata.
4. Le eccezioni mosse dal fallimento, in punto di nullità degli atti difensivi derivante dal conflitto d'interessi e di difetto di legittimazione attiva di sono infondate. Pt_1
Quanto al primo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, esso ricorre allorché in base ai particolari rapporti esistenti tra le parti i rispettivi interessi siano confliggenti o risultino anche soltanto suscettibili di contrapposi- zione (così, ad esempio, Cass. 21350/2005).
6 Così non è nel caso in esame, essendo e portatrici del mede- Pt_1 Controparte_2
simo interesse al conseguimento dell'ammissione al passivo per le identiche ragioni di credito e sulla base delle stesse causae petendi.
D'altro canto, le argomentazioni del fallimento, pur evocando un consolidato orientamento di legittimità, non riescono a convincentemente illustrare perché, nella concreta presente fattispecie, esso sarebbe applicabile.
Analoghe conclusioni devono affermarsi anche per quanto concerne il secondo aspetto, non apparendo dubitabile la dimostrata legittimazione, sostanziale e quindi anche processuale, di Parte_1
5. L'originale del contratto di conto corrente è stato prodotto dall'opponente tar- divamente.
L'art. 99 l. fall. dispone, per quanto qui rileva, che «il ricorso deve contenere: … 4)
a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avva- lersi e dei documenti prodotti».
Occorre, dunque, che l'opponente al decreto di esecutività dello stato passivo ab origine indichi i mezzi di prova costituenda e produca i nuovi documenti gli uni e gli altri diretti a rimuovere o modificare il provvedimento sfavorevole impugnato.
Così non è stato in questo processo, non avendo l'opponente prodotto a corredo dell'opposizione i documenti originali, recanti la data certa apposta sui contratti intercorsi con la fallita. Il che si pone in irrimediabile contrasto non solo con l'art. 99 l. fall., ma soprattutto con la circostanza che la ragione principale dell'esclusione dallo stato passivo era stata dal giudice delegato, che aveva sul punto recepito i rei- terati contrari pareri espressi dai curatori, indicata proprio nel difetto della data certa anteriore al fallimento di taluni contratti regolanti i complessi ed articolati rapporti creditizi tra le parti.
Il Collegio condivide, pertanto, la scelta di fondo effettuata dal giudice relatore nel corso dell'istruttoria, allorché, con l'ordinanza del 6/4/2022, ha disposto che a)
7 per il conto corrente n. 4756/27/878, si verifichi la completezza degli estratti conto dall'inizio del rapporto sino alla sua estinzione, se avvenuta prima della dichiara- zione di fallimento;
si ricalcoli il saldo finale escludendo l'applicazione degli inte- ressi convenzionali, della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni pattuizione che trovi il suo fondamento, secondo le asserzioni dell'opponente, nel contratto di conto corrente (prodotto in originale non a cor- redo dell'opposizione, e dunque oltre il termine decadenziale di cui all'art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.); b) per i contratti quadro di affidamento, gli atti di variazione e gli atti integrativi, i documenti di sintesi e le lettere di comunicazione dei fidi, si verifichi se – sulla base della documentazione digitale depositata a corredo dell'op- posizione – essi siano tutti provvisti della data certa elettronica tramite PEC con marca temporale e tramite servizio digitale Postel (EPCM-ID); in caso positivo, si verifichi il saldo maturato in relazione alle operazioni derivanti da essi, applican- done le relative condizioni;
in caso negativo, si faccia altrettanto, se le relative ope- razioni emergano comunque dal conto corrente principale, ma prescindendo dalle predette condizioni;
c) si completi la ricognizione dei rapporti oggetto di indagine ricostruendo lo svolgimento dei rapporti esteri sulla base delle deduzioni svolte sul punto dalle parti.
6. Nel rispondere ai predetti quesiti, il consulente tecnico d'ufficio ha prospettato una duplice ipotesi di rielaborazione del conto corrente, alla luce della diversa op- zione eseguibile in riferimento alla verifica della data certa elettronica dei docu- menti contrattuali, la prima delle quali prende a riferimento le pattuizioni conte- nute nei documenti dal doc. 12 al doc. 20 (data certa rilevata nel primo documento
– doc. 12: 25.11.2014), mentre la seconda prende a riferimento le pattuizioni con- tenute nei documenti dal doc. 14 al doc. 20 (data certa rilevata nel primo docu- mento – doc. 14: 10.12.2015).
È avviso del Collegio che sia quest'ultima la soluzione preferibile dal momento che
«l'assenza del codicePT.pie non rende possibile stabilire con certezza che la data si
8 riferisca al documento contrattuale prodotto» (cfr. pagina 28 dell'elaborato peri- tale).
Ne consegue che il ricalcolo del saldo di conto corrente dev'essere effettuato: a) espungendo tutte le competenze addebitate sul rapporto dalla data di impianto al
10.12.2015; b) per il periodo successivo, prendendo le mosse dal saldo rielaborato ed applicando le condizioni economiche pattuite nei contratti presi a riferimento, ovvero dal doc. 14 (ipotesi 2); c) applicando gli interessi legali in omaggio del prin- cipio dell'ordinaria fruttuosità del denaro (art. 1282 c.c.).
Per effetto di ciò il saldo il saldo finale del conto corrente n. 0027/878 (ex
27000878) ammonta a - 1.864.710,62 €, somma che tiene già conto dell'espunzione della somma di 414.157,39 € richiesti a titolo di “interessi rapporti estero”.
7. L'accoglimento parziale dell'opposizione induce all'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da quale rappresentante di CP_1 Parte_1
a socio unico nonché, per quanto possa occorrere, di
[...] Controparte_2
e con l'intervento di nei confronti del fallimento di
[...] Controparte_4
così provvede: Controparte_5
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, ammette al passivo Parte_1
del fallimento opposto per l'importo di 1.864.710,62 €;
b) rigetta l'opposizione nel resto;
c) compensa le spese di lite e pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuno.
Così deciso in Aversa, il 4/12/2024.
Il presidente estensore dott. Michelangelo Petruzziello
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