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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15198 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. TO MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 38237/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 30/10/2025 e promosso da:
C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Binda, C.F.
elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Roma, viale delle C.F._2
Milizie n. 76, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro con sede a Milano, via Valtellina 15/17, capitale Controparte_1 sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva in persona del P.IVA_1 procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] in data [...] Controparte_2
(CF. ), in virtù dei poteri alla stessa conferiti, giusta procura speciale del C.F._3
24/05/2021 autenticata dal Notaio Dr. rep. 144391, racc. 37236 registrata a Persona_1
Milano DP II il 27/05/2021, al numero 54297 serie 1T, rilasciata dal dott. Persona_2 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Controparte_3
in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13.05.2020, come da procura
[...] speciale ai rogiti del Notaio di Roma, rep.7774, racc.4685, registrata a Roma 3 Controparte_4 in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T, in qualità di mandataria di Parte_2
[..
[...] [
società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999, n.30, con sede in Roma, viale Piemonte
[...]
n. 38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta nell'elenco delle Società Veicolo al n. 35412.6, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi, (C.F. ), CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio del difensore, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 8816/2023
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE A) Stante la mancata prova della legittimazione attiva di controparte opposta, data dalla assenza di prova di avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria, atteso che non viene provato l'inserimento del credito oggetto di causa nella cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, né viene salvo errore provata la avvenuta comunicazione di cessione del credito, revocare il decreto opposto per carenza di prova di legittimazione attiva della opposta e dunque dichiararlo nullo e/o inefficace;
1) In via principale nel merito: dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e dunque revocare il Decreto ingiuntivo opposto Tribunale Ordinario di Roma - n. 8816/23, R.G. n. 17642/23, poiché non suffragato da presupposti di fatto validi, infondato in fatto ed in diritto ed articolato sulla scorta di una pretesa illegittima, ovvero poiché emesso sulla base di un credito non esigibile e comunque inesistente, provvedendo alla revoca dello stesso perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, soprattutto attesa la mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine, accertando che nulla è dovuto dall'opponente per i motivi di cui alla presente opposizione;
2) In via mediata subordinata: anche alla stregua di CTU contabile della quale si chiede sin da ora la ammissione, determinare al ribasso le eventuali somme dovute dalla opponente, rese scevre dall'applicazione di commissioni, addebiti e applicazione di interessi oltre soglia, determinando le somme eventualmente dovute dalla opponente;
3) Sempre e comunque nel merito: condannare parte convenuta, al pagamento delle spese, diritti, onorari e competenze tutte del presente giudizio, oltre ogni altro accessorio come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”
per la parte opposta: “IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare la presente opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
- condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, ovvero la diversa somma di giustizia. Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'8/5/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_3
quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_2 tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 8816/2023, N.R.G. 17642/2023, con cui intimava a e il pagamento in favore della ricorrente della somma di € Parte_1 Controparte_5
2 436.923,00, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario stipulato dai suddetti resistenti con la il Controparte_6
31/5/2007 a rogito notaio , rep. n. 22114, raccolta n. 14439. Persona_3
La ricorrente esponeva che la era succeduta alla Parte_2 Controparte_6 nel credito controverso in virtù del contratto di cessione di un portafoglio di crediti
[...] stipulato il 20/12/2017, di cui era stato pubblicato avviso sulla G.U.R.L., parte seconda, n. 151 del 23/12/2017.
2. Con atto di citazione notificato in data 28/7/2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la quale mandataria della Controparte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto
[...] ingiuntivo n. 8816/2023, N.R.G. 17642/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma
l'8/5/2023, chiedendone la declaratoria di nullità o la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva della in mancanza di prova della sua Parte_2 successione alla nel credito azionato;
Controparte_6
- la mancanza di prova della comunicazione al resistente della decadenza dal beneficio del termine e la violazione dell'art. 40, co. II del D.Lgs. n. 385/1993;
- la nullità delle clausole contrattuali afferenti agli interessi, in quanto superiori alla soglia d'usura, ed alla capitalizzazione degli interessi;
- la mancanza di idonea prova del credito controverso.
3. Con comparsa del 10/11/2023 si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta deduceva:
- l'infondatezza dell'avversa contestazione sulla prova del credito, richiamando la documentazione allegata al ricorso monitorio ed in particolare il contratto di mutuo per cui è causa;
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 40, cpv., del D.Lgs. n. 385/1993;
- l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, dell'avverso richiamo all'art. 40, cpv., del TUB, essendo stata disposta la risoluzione del contratto per omesso pagamento e non per il mero ritardo nella corresponsione delle rate del mutuo;
3 - che già nell'atto di precetto notificato alla controparte nel 2010 era stato dato atto della risoluzione del mutuo;
- la fondatezza della propria pretesa creditoria, stante la legittimità delle clausole del mutuo.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 30/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, disponeva la rimessione della causa in decisione.
***
5. Con il motivo di opposizione da esaminarsi per primo in ordine logico, Parte_1 eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Parte_2
La doglianza, da qualificarsi come contestazione della titolarità del credito in capo all'opposta, non merita accoglimento.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ. 31188 del 29/12/2017).
L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
4 dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione 4 dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
«determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del
7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Nella specie, la in qualità di mandataria di Controparte_3 Parte_2 ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 151 del 2017, con l'indicazione dei seguenti criteri di individuazione dei crediti ceduti: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R.
n. 278 del 28 maggio 1987, requisiti che appaiono sussistenti in relazione al credito controverso.
5 La suddetta cessione è stata annotata nella visura camerale della e Parte_2
l'opposta ha depositato, altresì, la dichiarazione della cedente Controparte_6 del 31/7/2023 attestante l'avvenuta cessione di crediti a favore di
[...] Parte_2 derivanti da mutuo e conto corrente. E' dunque provata la titolarità del credito controverso in capo all'opposta.
6. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che la in data 31/5/2007, Controparte_6 ha stipulato con e il contratto di mutuo a rogito notaio Controparte_5 Parte_1 Per_3
rep. 22114 – racc. 14439, dell'ammontare di € 260.000,00, da restituire in trent'anni
[...] mediante il pagamento di n. 360 rate di pari importo, con la previsione del TAN pari al 5,90%, del tasso di mora dell'8,58% e con ISC pari al 6,07%.
Quanto alla prova del credito controverso, si osserva che, per costante giurisprudenza, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto e della prova della datio della somma mutuata,
6 se contestata, spettando, in tal caso, al debitore l'onere della prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Nella specie, l'ingiungente ha versato in atti la copia del contratto di mutuo da cui risulta la contestuale datio della somma mutuata a favore dei mutuatari, come emerge dalla clausola n. 1) del contratto. Non rileva in contrario l'omessa produzione degli estratti del conto corrente su cui era regolato il rapporto controverso, poiché la pretesa creditoria per cui è causa si fonda sul contratto di mutuo (cfr. Cass. civ. n. 28526 del 6/11/2019; Cass. civ. n. 10507 del 15/4/2019).
Le contestazioni sulla usurarietà del contratto sono infondate.
Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio e al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n.
5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
La Suprema Corte, intervenuta a sezioni unite, ha predicato al riguardo i seguenti principi di diritto, condiviso dall'adito giudicante: «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali,
i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo
7 idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"». «Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista» (Cass. civ. s.u. n. 19597 del 18/09/2020).
La rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi. Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n.
108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).
La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
8 l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera del CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo è sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro è incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015;
App. Milano, 20/1/2015).
Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo
(cfr. Trib. Roma, ord. 3/6/2015).
9 Nella specie, con il contratto di mutuo controverso sono stati pattuiti il TAN del 5,90, il tasso di mora dell'8,58% e l'ammortamento alla francese, con esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi moratori.
Ebbene, i tassi d'interesse risultano inferiori alle soglie d'usura previste ratione temporis per le due categorie di tassi.
L'eccezione dell'opponente sulla mancanza della previa dichiarazione di decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine non coglie nel segno, atteso che la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione - anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore - se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (cfr. Cass. civ. n. 20042 del 24/09/2020; Cass. civ. n. 6984 del 08/05/2003).
E' infondata la doglianza dell'opponente sulla capitalizzazione degli interessi.
La Suprema Corte, in un recente arresto a sezioni unite, ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della
Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del
10 capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi
(maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
E' irrilevante, inoltre, la censura in ordine alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 40 cpv. del D.Lgs. n. 385/1993, poiché la risoluzione del contratto, nel caso di specie, è stata causata dal mancato pagamento delle rate del mutuo e non dal mero ritardo nella loro corresponsione, pertanto ricorrevano i presupposti della gravità dell'inadempimento di tal guisa da determinare la risoluzione del contratto.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 28/7/2023 da avverso la Parte_1 Controparte_3
quale mandataria della contrariis reiectis;
[...] Parte_2
11 RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8816/2023, N.R.G. 17642/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma l'8/5/2023;
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per le spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 31/10/2025.
Il Giudice
TO TU
12
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. TO MARTUCCI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 38237/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 30/10/2025 e promosso da:
C.F. , nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Binda, C.F.
elettivamente domiciliato nel suo studio sito in Roma, viale delle C.F._2
Milizie n. 76, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro con sede a Milano, via Valtellina 15/17, capitale Controparte_1 sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e P. Iva in persona del P.IVA_1 procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] in data [...] Controparte_2
(CF. ), in virtù dei poteri alla stessa conferiti, giusta procura speciale del C.F._3
24/05/2021 autenticata dal Notaio Dr. rep. 144391, racc. 37236 registrata a Persona_1
Milano DP II il 27/05/2021, al numero 54297 serie 1T, rilasciata dal dott. Persona_2 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Controparte_3
in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13.05.2020, come da procura
[...] speciale ai rogiti del Notaio di Roma, rep.7774, racc.4685, registrata a Roma 3 Controparte_4 in data 8 luglio 2019 al n.ro 16888 Serie 1T, in qualità di mandataria di Parte_2
[..
[...] [
società costituita ai sensi della l. 30 aprile 1999, n.30, con sede in Roma, viale Piemonte
[...]
n. 38, capitale sociale €.10.000,00 int. versato, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta nell'elenco delle Società Veicolo al n. 35412.6, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Mannocchi, (C.F. ), CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio del difensore, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
OPPOSTA
OGGETTO: mutuo - opposizione al decreto ingiuntivo n. 8816/2023
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE A) Stante la mancata prova della legittimazione attiva di controparte opposta, data dalla assenza di prova di avvenuta cessione del credito azionato in via monitoria, atteso che non viene provato l'inserimento del credito oggetto di causa nella cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, né viene salvo errore provata la avvenuta comunicazione di cessione del credito, revocare il decreto opposto per carenza di prova di legittimazione attiva della opposta e dunque dichiararlo nullo e/o inefficace;
1) In via principale nel merito: dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e dunque revocare il Decreto ingiuntivo opposto Tribunale Ordinario di Roma - n. 8816/23, R.G. n. 17642/23, poiché non suffragato da presupposti di fatto validi, infondato in fatto ed in diritto ed articolato sulla scorta di una pretesa illegittima, ovvero poiché emesso sulla base di un credito non esigibile e comunque inesistente, provvedendo alla revoca dello stesso perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni tutte di cui alla presente opposizione, soprattutto attesa la mancata comunicazione della decadenza del beneficio del termine, accertando che nulla è dovuto dall'opponente per i motivi di cui alla presente opposizione;
2) In via mediata subordinata: anche alla stregua di CTU contabile della quale si chiede sin da ora la ammissione, determinare al ribasso le eventuali somme dovute dalla opponente, rese scevre dall'applicazione di commissioni, addebiti e applicazione di interessi oltre soglia, determinando le somme eventualmente dovute dalla opponente;
3) Sempre e comunque nel merito: condannare parte convenuta, al pagamento delle spese, diritti, onorari e competenze tutte del presente giudizio, oltre ogni altro accessorio come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.”
per la parte opposta: “IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare la presente opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA:
- condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, ovvero la diversa somma di giustizia. Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'8/5/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso proposto dalla Controparte_3
quale mandataria della in persona del legale rappresentante pro
[...] Parte_2 tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 8816/2023, N.R.G. 17642/2023, con cui intimava a e il pagamento in favore della ricorrente della somma di € Parte_1 Controparte_5
2 436.923,00, oltre ad interessi e spese processuali, quale saldo debitore del contratto di mutuo fondiario stipulato dai suddetti resistenti con la il Controparte_6
31/5/2007 a rogito notaio , rep. n. 22114, raccolta n. 14439. Persona_3
La ricorrente esponeva che la era succeduta alla Parte_2 Controparte_6 nel credito controverso in virtù del contratto di cessione di un portafoglio di crediti
[...] stipulato il 20/12/2017, di cui era stato pubblicato avviso sulla G.U.R.L., parte seconda, n. 151 del 23/12/2017.
2. Con atto di citazione notificato in data 28/7/2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la quale mandataria della Controparte_3 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto
[...] ingiuntivo n. 8816/2023, N.R.G. 17642/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma
l'8/5/2023, chiedendone la declaratoria di nullità o la revoca, vinte le spese di lite.
L'opponente eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva della in mancanza di prova della sua Parte_2 successione alla nel credito azionato;
Controparte_6
- la mancanza di prova della comunicazione al resistente della decadenza dal beneficio del termine e la violazione dell'art. 40, co. II del D.Lgs. n. 385/1993;
- la nullità delle clausole contrattuali afferenti agli interessi, in quanto superiori alla soglia d'usura, ed alla capitalizzazione degli interessi;
- la mancanza di idonea prova del credito controverso.
3. Con comparsa del 10/11/2023 si costituiva in giudizio la quale Controparte_3 mandataria della in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta deduceva:
- l'infondatezza dell'avversa contestazione sulla prova del credito, richiamando la documentazione allegata al ricorso monitorio ed in particolare il contratto di mutuo per cui è causa;
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 40, cpv., del D.Lgs. n. 385/1993;
- l'irrilevanza, ai fini del presente giudizio, dell'avverso richiamo all'art. 40, cpv., del TUB, essendo stata disposta la risoluzione del contratto per omesso pagamento e non per il mero ritardo nella corresponsione delle rate del mutuo;
3 - che già nell'atto di precetto notificato alla controparte nel 2010 era stato dato atto della risoluzione del mutuo;
- la fondatezza della propria pretesa creditoria, stante la legittimità delle clausole del mutuo.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 30/10/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, disponeva la rimessione della causa in decisione.
***
5. Con il motivo di opposizione da esaminarsi per primo in ordine logico, Parte_1 eccepisce la carenza di legittimazione attiva della Parte_2
La doglianza, da qualificarsi come contestazione della titolarità del credito in capo all'opposta, non merita accoglimento.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n.
385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ. 31188 del 29/12/2017).
L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
4 dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
«rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione 4 dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
«determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del
7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Nella specie, la in qualità di mandataria di Controparte_3 Parte_2 ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. n. 151 del 2017, con l'indicazione dei seguenti criteri di individuazione dei crediti ceduti: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a MP (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017;
(v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R.
n. 278 del 28 maggio 1987, requisiti che appaiono sussistenti in relazione al credito controverso.
5 La suddetta cessione è stata annotata nella visura camerale della e Parte_2
l'opposta ha depositato, altresì, la dichiarazione della cedente Controparte_6 del 31/7/2023 attestante l'avvenuta cessione di crediti a favore di
[...] Parte_2 derivanti da mutuo e conto corrente. E' dunque provata la titolarità del credito controverso in capo all'opposta.
6. Nel merito, l'opposizione è infondata.
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr.
Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nella specie, è documentale che la in data 31/5/2007, Controparte_6 ha stipulato con e il contratto di mutuo a rogito notaio Controparte_5 Parte_1 Per_3
rep. 22114 – racc. 14439, dell'ammontare di € 260.000,00, da restituire in trent'anni
[...] mediante il pagamento di n. 360 rate di pari importo, con la previsione del TAN pari al 5,90%, del tasso di mora dell'8,58% e con ISC pari al 6,07%.
Quanto alla prova del credito controverso, si osserva che, per costante giurisprudenza, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio del contratto e della prova della datio della somma mutuata,
6 se contestata, spettando, in tal caso, al debitore l'onere della prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Nella specie, l'ingiungente ha versato in atti la copia del contratto di mutuo da cui risulta la contestuale datio della somma mutuata a favore dei mutuatari, come emerge dalla clausola n. 1) del contratto. Non rileva in contrario l'omessa produzione degli estratti del conto corrente su cui era regolato il rapporto controverso, poiché la pretesa creditoria per cui è causa si fonda sul contratto di mutuo (cfr. Cass. civ. n. 28526 del 6/11/2019; Cass. civ. n. 10507 del 15/4/2019).
Le contestazioni sulla usurarietà del contratto sono infondate.
Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio e al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica,
l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, conv. con L. n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n.
5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
La Suprema Corte, intervenuta a sezioni unite, ha predicato al riguardo i seguenti principi di diritto, condiviso dall'adito giudicante: «La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali,
i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo
7 idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"». «Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista» (Cass. civ. s.u. n. 19597 del 18/09/2020).
La rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi. Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n.
108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.). L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, che non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso moratorio al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori;
in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
In particolare, non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996. Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.).
La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
8 l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera del CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo è sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro è incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015;
App. Milano, 20/1/2015).
Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo
(cfr. Trib. Roma, ord. 3/6/2015).
9 Nella specie, con il contratto di mutuo controverso sono stati pattuiti il TAN del 5,90, il tasso di mora dell'8,58% e l'ammortamento alla francese, con esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi moratori.
Ebbene, i tassi d'interesse risultano inferiori alle soglie d'usura previste ratione temporis per le due categorie di tassi.
L'eccezione dell'opponente sulla mancanza della previa dichiarazione di decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine non coglie nel segno, atteso che la disposizione di carattere generale dell'art. 1186 cod. civ., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione - anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore - se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità per il debitore (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza (cfr. Cass. civ. n. 20042 del 24/09/2020; Cass. civ. n. 6984 del 08/05/2003).
E' infondata la doglianza dell'opponente sulla capitalizzazione degli interessi.
La Suprema Corte, in un recente arresto a sezioni unite, ha illustrato le caratteristiche del piano di ammortamento «alla francese», definito come il «più diffuso in Italia» nelle disposizioni della
Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del
10 capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi
(maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass. civ. sez. un. n. 15130 del 29/05/2024).
E' irrilevante, inoltre, la censura in ordine alla mancanza dei presupposti di cui all'art. 40 cpv. del D.Lgs. n. 385/1993, poiché la risoluzione del contratto, nel caso di specie, è stata causata dal mancato pagamento delle rate del mutuo e non dal mero ritardo nella loro corresponsione, pertanto ricorrevano i presupposti della gravità dell'inadempimento di tal guisa da determinare la risoluzione del contratto.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 28/7/2023 da avverso la Parte_1 Controparte_3
quale mandataria della contrariis reiectis;
[...] Parte_2
11 RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8816/2023, N.R.G. 17642/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma l'8/5/2023;
CONDANNA l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per le spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 31/10/2025.
Il Giudice
TO TU
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