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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OD FRANCESCO, Presidente
CA FRANCESCO, TO
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1749/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3990/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 47 e pubblicata il 23/02/2016
Atti impositivi:
- BOLLETTA n. 111490018793 AR 2014
- BOLLETTA n. 111490018794 AR 2014
- BOLLETTA n. 111490019351 AR 2014
- BOLLETTA n. 111490072701 AR 2014
- BOLLETTA n. 111490072702 AR 2014 - BOLLETTA n. 111490073028 AR 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3521/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8000/10/2017 depositata il 22.12.2017 la CTR Lazio accoglieva l'appello proposto AMA
S.p.A., avverso la sentenza n. 3990/47/16 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.p.A. avverso tre atti di accertamento AR anno 2014, corrispondenti ai n. 111490018793, n. 111490018794 e n. 111490019351. Ricorrente_1 S.p.A. proponeva ricorso in Cassazione, iscritto al n. 7076/2018 R.G.
SINTESI DEI PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO
Ricorrente_1 impugnava i tre avvisi di pagamento per la tariffa rifiuti – Tari componente della Iuc – istituita con la Legge n. 147/2013, n. 111490018793, 111490018794 e 111490019351, relativi al 2014, innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
I motivi dell'impugnativa consistevano nell'esclusione dalla tassazione delle superfici diverse dagli uffici e dai reparti ortofrutta: “perché vi si producono di regola rifiuti speciali costituiti in massima prevalenza da imballaggi non assimilabili, avviati al recupero tramite imprese private, e perché per tali rifiuti è escluso in diritto e non viene espletato di fatto alcun servizio pubblico.” Nelle conclusioni del ricorso di primo grado, quindi, la ricorrente aveva chiesto di dichiarare illegittima la tariffa “sulle superfici in oggetto non adibite ad uffici o a reparto ortofrutta”.
Resistente_1 si costituiva in giudizio, innanzi alla Commissione provinciale deducendo: a) che la richiesta di esenzione di parte delle superfici era del tutto generica, non essendo stata quantificata la superfice da escludere, in particolare quella all'interno del supermercato. E ciò perché la ricorrente individuava le aree del supermercato distinguendole per reparto o tipologia di merce in vendita;
b) che il dedotto mancato svolgimento del servizio – per i reparti che la ricorrente riteneva di escludere dalla tassazione – era infondato, stante la pacifica presenza di contenitori per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, e che la mancata utilizzazione da parte della ricorrente per conferirvi i rifiuti provenienti dai reparti del supermercato che la ricorrente medesima vorrebbe esclusi, era una scelta soggettiva della ricorrente stessa;
c) che il tributo di cui si discuteva fosse correlato alla mera fruibilità del servizio, come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. n. 9920/2003); d) che i supermercati e i magazzini erano espressamente previsti nel D.P.R. 158/1999 (Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti) alle categorie nn. 25 e 3; d) che solo gli imballaggi terziari non potessero essere oggetto della privativa comunale, e che questi ultimi non fossero una ulteriore categoria di rifiuti, ma facessero parte di quella dei rifiuti speciali (Cass. n.
11500/2012), sicché “nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari”, si poteva escludere dalla tassa la “sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (cfr. Cass. 11500/2012 cit.); e) che le esenzioni, anche parziali, costituissero eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupavano o detenevano immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio era istituito ed attivato. La sentenza n° 3990/47/16, depositata in data 23/02/2016, notificata il 23/03/2016, emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Sez. 47 – accoglieva il ricorso di primo grado, annullando la pretesa pari a euro 781.011,95, sulle ulteriori superfici dei tre punti vendita all'ingrosso adibite per mq.
36.669 a ricevimento, lavorazione ed esposizione merci.
AMA S.p.A. presentava appello rilevando in atti che la raccomandata AR del 01/03/2010 allegata dalla ricorrente al ricorso di primo grado non costituiva denuncia di esenzione di una parte della superficie del supermercato, poiché non quantificava espressamente la superficie da esentare (“Le aeree di vendita nei Magazzini in oggetto da Voi tassate su mq 9894 per Nominativo_1, su mq 11154 per La rustica e su mq. 10854 per Nominativo_2, non possono essere assoggettate (…), ma le superfici indicate erano quelle totali del supermercato e non quelle parziali per le quali si chiedeva l'esenzione.
Ricorrente_1 s.p.a. si costituiva nel giudizio di appello.
Successivamente Resistente_1 depositava memorie illustrative con le quali ribadiva che l'appellata non aveva quantificato e né delimitato le superfici delle quali chiedeva l'esclusione.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 8000/10/17, depositata il 22/12/2017 e non notificata, accoglieva l'appello, compensando le spese di lite, poiché riteneva, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che la società contribuente, contravvenendo all'obbligo di denuncia ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993, non aveva comunicato all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, elemento decisivo per ottenere l'esclusione di aree dalla superficie tassabile.
Ricorrente_1 proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo, preliminarmente, la riunione del presente procedimento con quelli pendenti in Cassazione portanti R.G. nn. 11526/2016 e 7558/2017, per connessione soggettiva e oggettiva, riguardanti TIA 2011 e 2012 ed, eccependo: 1) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per carenza o mera apparenza della motivazione;
2) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n 5 c.p.c., l'omesso esame circa il fatto decisivo e dibattuto dell'avvenuta denuncia e delimitazione dell'area che non concorreva alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
3) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. n.
507/1993; 4) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 226, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013; 5) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.
p.c., l'omesso esame della questione relativa all'assenza del servizio nonché delle questioni di costituzionalità dedotte;
6) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame della questione relativa al contrasto della normativa in esame con le norme europee.
Resistente_1 resisteva con controricorso eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata nei confronti della società presso la sede e l'ufficio legale e non presso il procuratore costituito, Avv. Nominativo_3, nei precedenti gradi di giudizio.
La Procura Generale depositava memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
La società ricorrente depositava memoria, ex art. 378 c.p.c., illustrando ulteriormente i proposti motivi e rilevando la tardività del controricorso.
Con sentenza n. 23228 Anno 2024, la Suprema Corte, ritenendo necessario rinviare all'organo tributario di secondo grado, per una nuova analisi della vicenda, così statuiva: “ In conclusione, rigettati il primo, il quinto ed il sesto motivo, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbito il quarto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per una rinnovata valutazione circa la complessiva debenza del tributo sulla scorta dei principi sopra richiamati, ed anche per le spese del presente giudizio”. All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, ritiene che l'appello della contribuente sia parzialmente fondato.
La domanda posta dalla Cassazione è la delimitazione dell'area che non concorreva alla quantificazione della complessiva superficie imponibile e la valutazione della complessiva debenza del tributo.
Preliminarmente, questa Corte ritiene richiamare il regime fiscale dei rifiuti, che a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto R.); questa, a sua volta, dalla
TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), a sua volta sostituita dalla TA (art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) e, infine, dalla AR (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili
(TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., L. n. 147 del 2013).
Una disciplina particolare, invece, è prevista per rifiuti da imballaggio, oggetto principale del presente giudizio, regolati dal Titolo 2 (Gestione degli imballaggi) del D.Lgs. n. 22 del 1997, il cui art. 34 dispone che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza, ai sensi della direttiva 94/62/CE".
L'art. 35 prevede che: "a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli"). Ai sensi dell'art. 38, poi, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. L'art. 43 prevede che "dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata".
In relazione al quadro normativo ora descritto la Corte condivide l'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui dalla lettura del Titolo 2 del D.Lgs. n. 22 del 1997, cd. decreto R., si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dall'attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione", termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento (art. 38 cit.). Detto principio vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e, dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.
Nel caso in esame sembra appurato che i rifiuti da imballaggi secondari e terziari devono essere assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997. Da quanto esposto, deriva che la riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera, pertanto, anche per quei particolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi secondari e terziari (come nel caso della presente fattispecie), non assimilati, né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari (in questo senso v. Cass. n. 8222 del 2022).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, in particolare, la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie di loro produzione;
l'auto smaltimento (Cass. n. n. 22130/2017, n. 12979/2019, n.
21335/2022, analogamente Cass. n. 2373/2022, per Tares e Cass. n. 34635/2021, per Tari).
In tal senso è stato affermato che: "pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che Banca_1 un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale."
(Cass. n. 16235/2015).
È da ribadire, poi, sotto il profilo della determinazione dell'imposta, che la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 13455 depositata il 15 maggio 2024, intervenendo in tema di esenzione
AR, ha statuito il seguente principio di diritto secondo il quale "…alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, il quale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla AR non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali ed in forza del successivo comma
651 del medesimo articolo - che richiama il D.P.R. 27.4.1999 n. 158 ("Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", tutt'ora in vigore) in base al quale risulta che la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa - allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata detta quota a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva fruizione del dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività…".
Orbene ai fini di un compiuto scrutinio dei singoli motivi di ricorso va esaminato il contenuto e la valenza delle pregresse denunzie. In particolare la denunzia in data 3 dicembre 2009 con cui si riconosceva che potevano rientrare nella privativa comunale le superfici ad uffici (come conteggiate nella fatturazione) ed a reparti ortofrutta e con la quale si chiedeva, invece, la detassazione per le aree di vendita e per quelle di ricevimento merci, nonché per i reparti di macelleria e pescheria (ove si formavano sottoprodotti di origine animale esulanti dalla disciplina dei rifiuti) nonché la dichiarazione del 1 marzo 2010 (mai modificata nel corso degli anni).
Dall'esame della documentazione citata e sulla scorta della fatturazione inviata da A.M.A. Spa risulta che: la superficie adibita ad “Uffici” è data da mq. 815 per l'esercizio di Indirizzo_1, mq.
1.567 per Circonvallazione Meridionale e mq.
1.463 per Indirizzo_2, per un totale di mq. 3.845; per i reparti
“ortofrutta” si rilevano mq. 405 per Nominativo_1, mq. 334 per Circ. Meridionale e mq. 319 per Pescaccio per un totale di mq. 1.058, i quali sommati a mq.
3.845 degli uffici fanno un totale generale di mq.
4.903 e sono assoggettati a tassazione totale, vale a dire alla quota fissa più la variabile. In merito alle superfici non adibite ad uffici e a reparto ortofrutta, si rileva, sempre da documentazione in atti e dalla stessa AMA accertate, che esse hanno una superficie totale di mq. 36.523 così suddivise:
Indirizzo_1 mq.
1.470 per autorimesse, magazzini, ect. e mq.
9.894 per supermercato e generi alimentari;
Circumvallazione meridionale mq.
1.390 per autorimesse, magazzini, ect. e mq. 11.154 per supermercato e generi alimentari;
Via del Pescaccio mq.
1.761 per autorimesse, magazzini, ect. e mq. 10.854 per supermercato e generi alimentari.
Sempre dall'esame della documentazione in atti si accerta che per l'anno 2014, la società Ricorrente_1, ha avviato al recupero imballaggi per un totale di 1.306,55 tonnellate, di cui tonnellate 361,75 per la sede di
Laurentina, tonnellate 412,58 per la Circumvallazione Meridionale (La Rustica) e tonnellate 532,22 per
Via del Pescaccio (Aurelia). I suddetti dati sono rilevabili dalle attestazioni e dalla distinta analitica dei formulari rifiuti, nonché dalle fatture emesse dalla società Società_2 Spa con sede in Roma.
In conclusione, si valuta che la società contribuente ha dimostrato che le aree, per le quali ha chiesto la detassazione perché prodotti solo rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, sono di complessive mq.
36.523 e quindi vanno assoggettate alla sola tassazione della tariffa fissa, mentre mq. 4.903, produttivi di rifiuti urbani, ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale, sono assoggettati alla tassazione totale comprendente la quota fissa più quella variabile.
Pertanto, la Corte, alla luce delle considerazioni svolte e attenendosi ai motivi di rinvio della Suprema Corte, accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione della società Ricorrente_1 Spa avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 8000/2017.
Le spese di lite, in applicazione del principio della parziale soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello della società contribuente nei limiti di cui in motivazione;
compensa interamente fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OD FRANCESCO, Presidente
CA FRANCESCO, TO
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1749/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3990/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 47 e pubblicata il 23/02/2016
Atti impositivi:
- BOLLETTA n. 111490018793 AR 2014
- BOLLETTA n. 111490018794 AR 2014
- BOLLETTA n. 111490019351 AR 2014
- BOLLETTA n. 111490072701 AR 2014
- BOLLETTA n. 111490072702 AR 2014 - BOLLETTA n. 111490073028 AR 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3521/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 8000/10/2017 depositata il 22.12.2017 la CTR Lazio accoglieva l'appello proposto AMA
S.p.A., avverso la sentenza n. 3990/47/16 della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.p.A. avverso tre atti di accertamento AR anno 2014, corrispondenti ai n. 111490018793, n. 111490018794 e n. 111490019351. Ricorrente_1 S.p.A. proponeva ricorso in Cassazione, iscritto al n. 7076/2018 R.G.
SINTESI DEI PRECEDENTI GRADI DI GIUDIZIO
Ricorrente_1 impugnava i tre avvisi di pagamento per la tariffa rifiuti – Tari componente della Iuc – istituita con la Legge n. 147/2013, n. 111490018793, 111490018794 e 111490019351, relativi al 2014, innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
I motivi dell'impugnativa consistevano nell'esclusione dalla tassazione delle superfici diverse dagli uffici e dai reparti ortofrutta: “perché vi si producono di regola rifiuti speciali costituiti in massima prevalenza da imballaggi non assimilabili, avviati al recupero tramite imprese private, e perché per tali rifiuti è escluso in diritto e non viene espletato di fatto alcun servizio pubblico.” Nelle conclusioni del ricorso di primo grado, quindi, la ricorrente aveva chiesto di dichiarare illegittima la tariffa “sulle superfici in oggetto non adibite ad uffici o a reparto ortofrutta”.
Resistente_1 si costituiva in giudizio, innanzi alla Commissione provinciale deducendo: a) che la richiesta di esenzione di parte delle superfici era del tutto generica, non essendo stata quantificata la superfice da escludere, in particolare quella all'interno del supermercato. E ciò perché la ricorrente individuava le aree del supermercato distinguendole per reparto o tipologia di merce in vendita;
b) che il dedotto mancato svolgimento del servizio – per i reparti che la ricorrente riteneva di escludere dalla tassazione – era infondato, stante la pacifica presenza di contenitori per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, e che la mancata utilizzazione da parte della ricorrente per conferirvi i rifiuti provenienti dai reparti del supermercato che la ricorrente medesima vorrebbe esclusi, era una scelta soggettiva della ricorrente stessa;
c) che il tributo di cui si discuteva fosse correlato alla mera fruibilità del servizio, come sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. n. 9920/2003); d) che i supermercati e i magazzini erano espressamente previsti nel D.P.R. 158/1999 (Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti) alle categorie nn. 25 e 3; d) che solo gli imballaggi terziari non potessero essere oggetto della privativa comunale, e che questi ultimi non fossero una ulteriore categoria di rifiuti, ma facessero parte di quella dei rifiuti speciali (Cass. n.
11500/2012), sicché “nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari”, si poteva escludere dalla tassa la “sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali (cfr. Cass. 11500/2012 cit.); e) che le esenzioni, anche parziali, costituissero eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupavano o detenevano immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio era istituito ed attivato. La sentenza n° 3990/47/16, depositata in data 23/02/2016, notificata il 23/03/2016, emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Sez. 47 – accoglieva il ricorso di primo grado, annullando la pretesa pari a euro 781.011,95, sulle ulteriori superfici dei tre punti vendita all'ingrosso adibite per mq.
36.669 a ricevimento, lavorazione ed esposizione merci.
AMA S.p.A. presentava appello rilevando in atti che la raccomandata AR del 01/03/2010 allegata dalla ricorrente al ricorso di primo grado non costituiva denuncia di esenzione di una parte della superficie del supermercato, poiché non quantificava espressamente la superficie da esentare (“Le aeree di vendita nei Magazzini in oggetto da Voi tassate su mq 9894 per Nominativo_1, su mq 11154 per La rustica e su mq. 10854 per Nominativo_2, non possono essere assoggettate (…), ma le superfici indicate erano quelle totali del supermercato e non quelle parziali per le quali si chiedeva l'esenzione.
Ricorrente_1 s.p.a. si costituiva nel giudizio di appello.
Successivamente Resistente_1 depositava memorie illustrative con le quali ribadiva che l'appellata non aveva quantificato e né delimitato le superfici delle quali chiedeva l'esclusione.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 8000/10/17, depositata il 22/12/2017 e non notificata, accoglieva l'appello, compensando le spese di lite, poiché riteneva, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che la società contribuente, contravvenendo all'obbligo di denuncia ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993, non aveva comunicato all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, elemento decisivo per ottenere l'esclusione di aree dalla superficie tassabile.
Ricorrente_1 proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo, preliminarmente, la riunione del presente procedimento con quelli pendenti in Cassazione portanti R.G. nn. 11526/2016 e 7558/2017, per connessione soggettiva e oggettiva, riguardanti TIA 2011 e 2012 ed, eccependo: 1) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per carenza o mera apparenza della motivazione;
2) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n 5 c.p.c., l'omesso esame circa il fatto decisivo e dibattuto dell'avvenuta denuncia e delimitazione dell'area che non concorreva alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
3) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. n.
507/1993; 4) ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 226, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013; 5) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.
p.c., l'omesso esame della questione relativa all'assenza del servizio nonché delle questioni di costituzionalità dedotte;
6) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omesso esame della questione relativa al contrasto della normativa in esame con le norme europee.
Resistente_1 resisteva con controricorso eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata nei confronti della società presso la sede e l'ufficio legale e non presso il procuratore costituito, Avv. Nominativo_3, nei precedenti gradi di giudizio.
La Procura Generale depositava memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
La società ricorrente depositava memoria, ex art. 378 c.p.c., illustrando ulteriormente i proposti motivi e rilevando la tardività del controricorso.
Con sentenza n. 23228 Anno 2024, la Suprema Corte, ritenendo necessario rinviare all'organo tributario di secondo grado, per una nuova analisi della vicenda, così statuiva: “ In conclusione, rigettati il primo, il quinto ed il sesto motivo, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbito il quarto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per una rinnovata valutazione circa la complessiva debenza del tributo sulla scorta dei principi sopra richiamati, ed anche per le spese del presente giudizio”. All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, ritiene che l'appello della contribuente sia parzialmente fondato.
La domanda posta dalla Cassazione è la delimitazione dell'area che non concorreva alla quantificazione della complessiva superficie imponibile e la valutazione della complessiva debenza del tributo.
Preliminarmente, questa Corte ritiene richiamare il regime fiscale dei rifiuti, che a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (cd. Decreto R.); questa, a sua volta, dalla
TIA2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), a sua volta sostituita dalla TA (art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 del 2011, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214) e, infine, dalla AR (tassa rifiuti) - tributo che è una componente dell'imposta unica comunale (IUC) insieme con l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili
(TASI) - istituita dalla legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 639 e ss., L. n. 147 del 2013).
Una disciplina particolare, invece, è prevista per rifiuti da imballaggio, oggetto principale del presente giudizio, regolati dal Titolo 2 (Gestione degli imballaggi) del D.Lgs. n. 22 del 1997, il cui art. 34 dispone che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è disciplinata "sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza, ai sensi della direttiva 94/62/CE".
L'art. 35 prevede che: "a) gli imballaggi si distinguono in primari (quelli costituiti da "un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore"), secondari o multipli (quelli costituiti dal "raggruppamento di un certo numero di unità di vendita") e terziari (quelli concepiti "in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli"). Ai sensi dell'art. 38, poi, "i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti;
oltre ai vari obblighi in tema di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per - fra l'altro - la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. L'art. 43 prevede che "dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata".
In relazione al quadro normativo ora descritto la Corte condivide l'orientamento di legittimità prevalente, secondo cui dalla lettura del Titolo 2 del D.Lgs. n. 22 del 1997, cd. decreto R., si ricava che i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, caratterizzato essenzialmente dall'attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro "gestione", termine che comprende tutte le fasi, dalla raccolta allo smaltimento (art. 38 cit.). Detto principio vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, e, dunque, il divieto di assoggettamento al regime di privativa comunale.
Nel caso in esame sembra appurato che i rifiuti da imballaggi secondari e terziari devono essere assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997. Da quanto esposto, deriva che la riduzione della superficie tassabile, in ragione della dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera, pertanto, anche per quei particolari 'rifiuti speciali' costituiti dagli imballaggi secondari e terziari (come nel caso della presente fattispecie), non assimilati, né ex lege assimilabili ai rifiuti urbani ordinari (in questo senso v. Cass. n. 8222 del 2022).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare tutti i presupposti della riduzione di superficie, in particolare, la natura speciale dei rifiuti, l'entità della superficie di loro produzione;
l'auto smaltimento (Cass. n. n. 22130/2017, n. 12979/2019, n.
21335/2022, analogamente Cass. n. 2373/2022, per Tares e Cass. n. 34635/2021, per Tari).
In tal senso è stato affermato che: "pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che Banca_1 un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale."
(Cass. n. 16235/2015).
È da ribadire, poi, sotto il profilo della determinazione dell'imposta, che la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 13455 depositata il 15 maggio 2024, intervenendo in tema di esenzione
AR, ha statuito il seguente principio di diritto secondo il quale "…alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, il quale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla AR non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali ed in forza del successivo comma
651 del medesimo articolo - che richiama il D.P.R. 27.4.1999 n. 158 ("Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", tutt'ora in vigore) in base al quale risulta che la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa - allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata detta quota a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva fruizione del dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività…".
Orbene ai fini di un compiuto scrutinio dei singoli motivi di ricorso va esaminato il contenuto e la valenza delle pregresse denunzie. In particolare la denunzia in data 3 dicembre 2009 con cui si riconosceva che potevano rientrare nella privativa comunale le superfici ad uffici (come conteggiate nella fatturazione) ed a reparti ortofrutta e con la quale si chiedeva, invece, la detassazione per le aree di vendita e per quelle di ricevimento merci, nonché per i reparti di macelleria e pescheria (ove si formavano sottoprodotti di origine animale esulanti dalla disciplina dei rifiuti) nonché la dichiarazione del 1 marzo 2010 (mai modificata nel corso degli anni).
Dall'esame della documentazione citata e sulla scorta della fatturazione inviata da A.M.A. Spa risulta che: la superficie adibita ad “Uffici” è data da mq. 815 per l'esercizio di Indirizzo_1, mq.
1.567 per Circonvallazione Meridionale e mq.
1.463 per Indirizzo_2, per un totale di mq. 3.845; per i reparti
“ortofrutta” si rilevano mq. 405 per Nominativo_1, mq. 334 per Circ. Meridionale e mq. 319 per Pescaccio per un totale di mq. 1.058, i quali sommati a mq.
3.845 degli uffici fanno un totale generale di mq.
4.903 e sono assoggettati a tassazione totale, vale a dire alla quota fissa più la variabile. In merito alle superfici non adibite ad uffici e a reparto ortofrutta, si rileva, sempre da documentazione in atti e dalla stessa AMA accertate, che esse hanno una superficie totale di mq. 36.523 così suddivise:
Indirizzo_1 mq.
1.470 per autorimesse, magazzini, ect. e mq.
9.894 per supermercato e generi alimentari;
Circumvallazione meridionale mq.
1.390 per autorimesse, magazzini, ect. e mq. 11.154 per supermercato e generi alimentari;
Via del Pescaccio mq.
1.761 per autorimesse, magazzini, ect. e mq. 10.854 per supermercato e generi alimentari.
Sempre dall'esame della documentazione in atti si accerta che per l'anno 2014, la società Ricorrente_1, ha avviato al recupero imballaggi per un totale di 1.306,55 tonnellate, di cui tonnellate 361,75 per la sede di
Laurentina, tonnellate 412,58 per la Circumvallazione Meridionale (La Rustica) e tonnellate 532,22 per
Via del Pescaccio (Aurelia). I suddetti dati sono rilevabili dalle attestazioni e dalla distinta analitica dei formulari rifiuti, nonché dalle fatture emesse dalla società Società_2 Spa con sede in Roma.
In conclusione, si valuta che la società contribuente ha dimostrato che le aree, per le quali ha chiesto la detassazione perché prodotti solo rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, sono di complessive mq.
36.523 e quindi vanno assoggettate alla sola tassazione della tariffa fissa, mentre mq. 4.903, produttivi di rifiuti urbani, ricompresi nell'ordinario ciclo di privativa comunale, sono assoggettati alla tassazione totale comprendente la quota fissa più quella variabile.
Pertanto, la Corte, alla luce delle considerazioni svolte e attenendosi ai motivi di rinvio della Suprema Corte, accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione della società Ricorrente_1 Spa avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 8000/2017.
Le spese di lite, in applicazione del principio della parziale soccombenza, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello della società contribuente nei limiti di cui in motivazione;
compensa interamente fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità e di quello di rinvio.