Articolo 388 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 388.
(Accertamento delle persone scomparse)


In caso di naufragio, in cui siano andate perdute le carte di bordo, l'autorita' marittima mercantile o quella, consolare per individuare le persone scomparse, si valle delle convenzioni d'arruolamento, del registro copia ruoli, delle annotazioni dei movimenti d'imbarco e sbarco dei componenti l'equipaggio e di ogni mezzo di indagine, Le autorita' stesse, ove necessario, devono rivolgersi all'armatore e alle autorita' marittime e consolari dei porti dove approdo' la nave per conoscere le eventuali variazioni avvenute nell'equipaggio e nei passeggeri.
Le autorita' predette compilano processo verbale nel quale indicano le generalita' e la qualifica delle persone scomparse, nonche' le indagini effettuate e i relativi risultati.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952