Art. 4.
Obbligo di autorizzazione
per l'esercizio di attivita' spaziali
1. Le attivita' spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione puo' avere ad oggetto una singola attivita' spaziale o piu' attivita' spaziali dello stesso tipo o piu' attivita' spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di piu' satelliti facenti parte di una medesima costellazione e' rilasciata un'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione e' subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalita' della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attivita' spaziale e' svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento e' disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorita' responsabile ed e' subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23.
Obbligo di autorizzazione
per l'esercizio di attivita' spaziali
1. Le attivita' spaziali di cui all'articolo 3 sono soggette ad autorizzazione.
2. L'autorizzazione puo' avere ad oggetto una singola attivita' spaziale o piu' attivita' spaziali dello stesso tipo o piu' attivita' spaziali di tipo diverso tra loro interconnesse. Nel caso di lancio di piu' satelliti facenti parte di una medesima costellazione e' rilasciata un'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione e' subordinata al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), avuto riguardo alla tipologia dei soggetti richiedenti, alle finalita' della missione, al dimensionamento della stessa e al livello di rischio.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano se l'attivita' spaziale e' svolta sulla base di autorizzazione rilasciata da uno Stato estero, riconosciuta dallo Stato italiano in base a un trattato internazionale.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero secondo criteri equivalenti a quelli previsti dalla presente legge. Il riconoscimento e' disposto, a domanda dell'operatore, dall'Autorita' responsabile ed e' subordinato al versamento di un contributo di importo non superiore al 50 per cento di quello determinato ai sensi del comma 3. Il procedimento e' concluso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Le somme derivanti dai contributi di cui ai commi 3 e 5 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Fondo di cui all'articolo 23.