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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/03/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 464 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, parte difesa e rappresentata dall'Avv. Carbone Deborah, come da C.F._1 procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Iorio Lucia, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/01/2022, nato in [...] Parte_1 (Brasile) il 01/07/1978, premesso di aver contratto matrimonio con , nata CP_1 in NA (NA) il 14/10/1979, in data 14/09/2001 in CE (NA) (atto di matrimonio n. 39, parte II, serie A, anno 2001), dalla cui unione nascevano due figlie - nata a Per_1 NA il 26/06/2006 e nato a [...] il [...]- chiedeva disporsi la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinarsi in euro 175,00 l'assegno di mantenimento a favore della sola figlia oltre la contribuzione al 50% fra i Per_1 coniugi alle spese extra assegno. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'assegno di mantenimento in favore della prole in euro
1 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre la contribuzione in misura del 50% fra i coniugi alle spese extra assegno. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 19/12/2022, ascoltata la minore pronunciava i seguenti Per_1 provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma le disposizioni di cui alla separazione, come modificata con decreto di questo tribunale del 4.11.2019, sospendendo il diritto di visita del padre”. Con sentenza n.1989/2023 pubblicata il 03/07/2023 veniva decisa la sola questione di stato, seguita dalla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria. Il Giudice, ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.1989/2023 sullo status, non resta che pronunciarsi sulle domande accessorie. Quanto, anzitutto, al diritto al mantenimento dei figli e entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni, va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tanto premesso, per la figlia (ascoltata all'udienza del 21/09/2022), si ravvisano Per_1 i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento, essendo la stessa divenuta maggiorenne in corso di causa ma non ancora autosufficiente economicamente, in quanto studentessa. In ordine al primogenito si evidenzia che il giovane ha conseguito il diploma Per_2 presso l'istituto Alberghiero “De Medici” di Ottaviano (NA). Controverso tra le parti è il suo inserimento nel mondo del lavoro: il padre, infatti, sostiene il di lui inserimento nel contesto lavorativo, assumendo che sarebbe stato assunto presso il ristorante del Pino sito in CE (a sostegno della circostanza ha prodotto il profilo facebook del figlio in cui è citato il luogo di lavoro); la madre, invece, contesta la circostanza nei propri scritti difensivi. Dalle informazioni fornite dal Servizi Sociali di CE (relazione del 30/06/2022) risulta che il ragazzo svolge lavori occasionali presso ristoranti locali. Tali essendo le risultanze istruttorie, atteso che il figlio è in possesso di un Per_2 titolo di studio professionalizzante, tanto da avere svolto anche lavori occasionali confacenti al titolo posseduto, si ritiene corretto revocare il diritto al mantenimento dello stesso, essendo stato posto il figlio nelle condizioni formative e professionali tali da consentirne il raggiungimento di una propria indipendenza economica, sussistendo in tal caso il dovere di attivazione del figlio per il reperimento di un lavoro, ancorché non stabile. In ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia Per_1 occorre considerare che la parte convenuta non ha contestato di svolgere un'attività lavorativa a far data dal 27/08/2022 presso il “Soccorso Stradale Cerrato” in provincia di Avellino, come dedotto dalla parte convenuta. Lo stesso ha dichiarato (ma non documentato) di sostenere dei costi di locazione pari ad euro 380,00 e di avere costituito un nuovo nucleo familiare. La parte convenuta, invece, negli anni ha svolto diversi lavori occasionali (in qualità di addetta al call center e di collaboratrice domestica) ed ha dichiarato di ricavarne una remunerazione mensile di euro 100,00 mensili.
2 Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della sola figlia in euro 250,00 mensili, somma soggetta alla Per_1 rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 3. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., si conferma quanto disposto con la pronunciata separazione dei coniugi, atteso che la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, coabita stabilmente con Per_1 la madre.
*** 4. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.464/2022, così provvede:
1) dispone che versi a la somma di € 250,00 a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
3) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_2
4) assegna la casa coniugale in favore di;
CP_1
5) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Nola in data 21/03/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 464 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, parte difesa e rappresentata dall'Avv. Carbone Deborah, come da C.F._1 procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 parte rappresentata e difesa dall'Avv. Iorio Lucia, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/01/2022, nato in [...] Parte_1 (Brasile) il 01/07/1978, premesso di aver contratto matrimonio con , nata CP_1 in NA (NA) il 14/10/1979, in data 14/09/2001 in CE (NA) (atto di matrimonio n. 39, parte II, serie A, anno 2001), dalla cui unione nascevano due figlie - nata a Per_1 NA il 26/06/2006 e nato a [...] il [...]- chiedeva disporsi la Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio e determinarsi in euro 175,00 l'assegno di mantenimento a favore della sola figlia oltre la contribuzione al 50% fra i Per_1 coniugi alle spese extra assegno. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi l'assegno di mantenimento in favore della prole in euro
1 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre la contribuzione in misura del 50% fra i coniugi alle spese extra assegno. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 19/12/2022, ascoltata la minore pronunciava i seguenti Per_1 provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma le disposizioni di cui alla separazione, come modificata con decreto di questo tribunale del 4.11.2019, sospendendo il diritto di visita del padre”. Con sentenza n.1989/2023 pubblicata il 03/07/2023 veniva decisa la sola questione di stato, seguita dalla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria. Il Giudice, ritenuti inammissibili i mezzi istruttori articolati dalle parti ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c., sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2. Così ricostruito l'iter processuale ed essendo stata resa la sentenza n.1989/2023 sullo status, non resta che pronunciarsi sulle domande accessorie. Quanto, anzitutto, al diritto al mantenimento dei figli e entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni, va premesso che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tanto premesso, per la figlia (ascoltata all'udienza del 21/09/2022), si ravvisano Per_1 i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento, essendo la stessa divenuta maggiorenne in corso di causa ma non ancora autosufficiente economicamente, in quanto studentessa. In ordine al primogenito si evidenzia che il giovane ha conseguito il diploma Per_2 presso l'istituto Alberghiero “De Medici” di Ottaviano (NA). Controverso tra le parti è il suo inserimento nel mondo del lavoro: il padre, infatti, sostiene il di lui inserimento nel contesto lavorativo, assumendo che sarebbe stato assunto presso il ristorante del Pino sito in CE (a sostegno della circostanza ha prodotto il profilo facebook del figlio in cui è citato il luogo di lavoro); la madre, invece, contesta la circostanza nei propri scritti difensivi. Dalle informazioni fornite dal Servizi Sociali di CE (relazione del 30/06/2022) risulta che il ragazzo svolge lavori occasionali presso ristoranti locali. Tali essendo le risultanze istruttorie, atteso che il figlio è in possesso di un Per_2 titolo di studio professionalizzante, tanto da avere svolto anche lavori occasionali confacenti al titolo posseduto, si ritiene corretto revocare il diritto al mantenimento dello stesso, essendo stato posto il figlio nelle condizioni formative e professionali tali da consentirne il raggiungimento di una propria indipendenza economica, sussistendo in tal caso il dovere di attivazione del figlio per il reperimento di un lavoro, ancorché non stabile. In ordine alla quantificazione del contributo al mantenimento della figlia Per_1 occorre considerare che la parte convenuta non ha contestato di svolgere un'attività lavorativa a far data dal 27/08/2022 presso il “Soccorso Stradale Cerrato” in provincia di Avellino, come dedotto dalla parte convenuta. Lo stesso ha dichiarato (ma non documentato) di sostenere dei costi di locazione pari ad euro 380,00 e di avere costituito un nuovo nucleo familiare. La parte convenuta, invece, negli anni ha svolto diversi lavori occasionali (in qualità di addetta al call center e di collaboratrice domestica) ed ha dichiarato di ricavarne una remunerazione mensile di euro 100,00 mensili.
2 Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della sola figlia in euro 250,00 mensili, somma soggetta alla Per_1 rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 3. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., si conferma quanto disposto con la pronunciata separazione dei coniugi, atteso che la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, coabita stabilmente con Per_1 la madre.
*** 4. La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.464/2022, così provvede:
1) dispone che versi a la somma di € 250,00 a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_1 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
3) revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_2
4) assegna la casa coniugale in favore di;
CP_1
5) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Nola in data 21/03/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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