Sentenza 29 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02106/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2022, proposto da
White Ostuni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Puglia Lecce, Sez. I, n. 489/2022, pubblicata in data 24.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso rubricato sub n. 1005/2021, integrato da motivi aggiunti, la Società White Ostuni ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della nota prot. n. 32253 del 24.5.2021, con cui il Comune di Ostuni aveva comunicato il diniego definitivo sull’istanza di rilascio di nuova concessione demaniale marittima, in località Monticelli di Ostuni, acquisita al prot. del Comune al n. 14296 del 21.3.2019;
- con sentenza n. 489/2022 questo TAR ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato la nota dirigenziale prot. n. 32253 del 24.5.2021 sulla scorta della seguente motivazione: ““7 . Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati. 7.1. In riferimento ad una vicenda analoga a quella in esame, questa Sezione, con la sentenza n. 1807/2021, ha recentemente affermato quanto segue: “3.- Ritenuto che la lettura della disciplina in oggetto privilegiata dal Comune intimato, tesa a ‘fissare’ la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, risulta: - incompatibile con i "principi eurounitari di trasparente e competitiva apprensione di utilità pubbliche o di mantenimento di situazioni restrittive del mercato turistico ricreativo, nonché (con) i principi di par condicio e di onerosità e vantaggiosità di tali utilità concesse per l’Erario … (omissis) … In sede di riedizione del potere, il Comune di Ostuni dovrà valutare, in base alla normativa primaria e secondaria di settore, la sussistenza delle condizioni per avviare una procedura di gara, anzitutto quanto alla destinazione del tratto di spiaggia in questione nella pianificazione relativa alle coste, e poi provvedere, in caso di esito positivo, ad adottare gli atti conseguenti ai fini dell’attribuzione del titolo ”;
Rilevato che:
- la predetta sentenza è stata notificata al Comune di Ostuni in data 24.3.2022;
- ad oggi, il Comune di Ostuni non ha provveduto alla riedizione del potere nei termini indicati in sentenza, senza addurre alcuna giustificazione;
Considerato che sussistono tutti i presupposti di legge per promuovere il rimedio dell’ottemperanza, avuto segnalatamente riguardo, da un lato, all’esecutività della sentenza n. 489/2022 e, dall’altro lato, alla perdurante inerzia del Comune di Ostuni;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione comunale deve essere condannata a prestare esecuzione alla sentenza di questo TAR n. 489/2022 e quindi a rideterminarsi sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 21.3.2019, secondo le indicazioni contenute nella relativa motivazione, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con l’avvertimento che in mancanza:
- si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione;
- il Segretario Comunale dovrà comunicare il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo TAR la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sue competenza con riferimento a possibili profili di danno erariale;
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Ostuni al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se ed in quanto effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO