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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 4729/2023 R.G.
All'udienza del 20.11.2025, innanzi al Giudice dr.ssa NA ER, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1
e con l'intervento di
Controparte_2 sono presenti:
l'avv. G. Algozini, per e il legale rappresentante avv. Alessandra Parte_1
Ginestra;
l'avv. Giulio Falgares, per il Condominio;
l'avv. Alessandro Cucina, per Controparte_2
E' altresì presente il ctp dell'attrice, ing. . Persona_1
L'avv. Algozini chiede il richiamo del TU e comunque un rinvio per formulare proposta conciliativa.
L'avv. Cucina si associa.
L'avv. Falgares si oppone e chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, invita le parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, e chiedono che sia decisa. Dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e si ritira in camera di consiglio.
dr.ssa NA ER G.O.T.
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa NA
ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 R.G., posta in deliberazione e decisa il 20.11.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale “
TRA
(cod. fisc. ), con sede in , in persona dell'A.U. avv. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Alessandra Ginestra, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti Alessandro Algozini
(domicilio digitale e IO Algozini (domicilio digitale: Email_1
che la rappresentano e difendono per procura ad litem in atti, Email_2
ATTRICE E
(cod. fisc. , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
, in persona del suo amministratore /l. r. pro-tempore, elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'avv. Giulio Falgares (domicilio digitale: ), che lo Email_3 rappresenta e difende, per procura ad litem in atti
CONVENUTO
E
(cod. fisc. , con sede in Milano, in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
[... speciale dott. giusta procura del 21.9.2016, autenticata nelle firme dal notaio Controparte_4
in Milano il 21.9.2016, rep. n. 44452, racc. n. 9087, elettivamente domiciliata presso lo studio Per_2 dell'avv. Alessandro Cucina (domicilio digitale: , che la Email_4 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
INTERVENIENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 14.3.2023 la [d'ora in avanti, più Parte_1 semplicemente, anche solo ], adducendo di essere proprietaria di un immobile facente parte del Pt_1
convenuto (individuato in citazione), nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Palermo il [d'ora in poi anche solo “ ”], Controparte_1 CP_1 impugnava la delibera condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione nell'adunanza del 18.10.2022 [relativamente al punto 2 dell'o.d.g. che aveva negato l'autorizzazione richiesta dalla di realizzare impianto di espulsione fumi per un'attività di ristorazione nei Controparte_5
2 propri locali a piano terra], chiedendone la caducazione per i motivi in detta citazione indicati.
Chiedeva per l'effetto la condanna del Condominio al risarcimento di ogni danno conseguenziale al diniego dell'autorizzazione predetta, che si risolveva nell'impossibilità di utilizzare una parte comune dell'edificio condominiale.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 31.5.2023, il , per quanto qui di CP_1 rilievo, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 1137 comma 2 c.c., che a suo avviso era limitata solo alla delibera del 18.10.2022, e nel merito ne chiedeva il rigetto, unitamente alla domanda risarcitoria.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 7.7.2023, precisava, poi, che, diversamente da Pt_1 quanto ritenuto dal , con l'atto introduttivo essa aveva inteso impugnare anche le delibere CP_1 adottate dall'assemblea condominiale nelle adunanze del 17.11.2022 (con cui era stata rettificata la delibera del 18.10.2022) e dell'8.2.2023, con cui dopo avere approvato la relazione tecnica del prof.
Ing. , le era stato negato l'utilizzo della canna fumaria condominiale. Persona_3
1.2.- La causa era istruita con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, l'assunzione dell'interrogatorio formale del l.r. del e dei testi , e CP_1 Testimone_1 Testimone_2
, nonché l'espletamento di TU (arch. ). Indi, era rinviata per discussione ex Persona_3 Persona_4 art. 281 sexies c.p.c., una prima volta, all'udienza del 31.5.2025 e, una seconda volta, mutata nel frattempo la persona fisica del giudice, all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
20.11.2025. Nelle more, e precisamente in data 26.9.2025, interveniva in giudizio, con apposita CP_ comparsa di intervento, [d'ora in avanti la quale, dopo avere allegato di Controparte_2 essere l'effettiva proprietaria dell'immobile - detenuto quale utilizzatrice in forza di locazione finanziaria dalla - e dopo avere, altresì, dichiarato di volere ratificare l'operato di quest'ultima, Pt_1 concludeva per l'annullamento delle delibere condominiali del 18.10.2022, del 17.11.2022 e dell'8.2.2023.
1.3.- All'udienza del 20.11.2025, esaurita la discussione, poi, la causa era posta in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa.
2.- Merito.
2.1.- Va premesso che con l'atto di citazione l'attrice ha inteso impugnare solo la delibera condominiale adottata il 18.10.2022, mentre non può dirsi che l'impugnativa riguardasse anche la delibera dell'8.2.2023, che non a caso non è stata nemmeno allegata nell'indice in calce all'atto introduttivo. La delibera del 17.11.2022, si limita poi solo a rettificare una parte non sostanziale e ininfluente della verbalizzazione della delibera del 18.10.2022.
L'impugnazione di tali ultime due delibere è stata pertanto avanzata solo con la memoria ter n.
1 c.p.c. del 7.7.2023.
2.2.- Occorre in secondo luogo evidenziare che “..la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra
3 l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del CP_1 attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse del ad CP_1 impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda. Deve allora affermarsi che l'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante (arg. da Cass. n. 26842 del 2008; n.
4372 del 2003). Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, come già considerato, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio..” (Così, Cass. n. 16654/2024).
Orbene, nell'ipotesi in esame, costituisce circostanza pacifica emergente peraltro dall'ispezione ipotecaria e dalla TU in atti che non riveste la qualità di condomina del Pt_1 CP_1 convenuto e, di conseguenza, difetta della legittimazione Controparte_1 ad agire ex art. 1137 c.c. e 100 c.p.c. per l'annullamento di tutte le delibere condominiali impugnate e, quale ulteriore effetto, determina il rigetto della domanda risarcitoria connessa, avanzata sul presupposto dell'asserita lesione dei suoi diritti afferenti alla sua qualità di condomino, in realtà non sussistente.
Per quanto sopra, la domanda di impugnativa deve essere dichiarata inammissibile per carenza della legittimazione ad agire e di interesse alla rimozione e con essa anche quella risarcitoria connessa.
2.3.- L'intervento volontario di che va qualificato come “intervento Controparte_2 adesivo autonomo” [tant'è che ha ritenuto necessario esperire nuova autonoma mediazione] è tardivo e di conseguenza inammissibile, perché spiegato soltanto con atto del 26.9.2025, dopo l'udienza di trattazione. Dopo tale udienza, invero, è consentito soltanto l'intervento adesivo dipendente poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento delle domande avanzate parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. Per contro l'intervento adesivo autonomo, introducendo una nuova domanda, non è ammissibile oltre i predetti termini.
3.- La predetta decisione è stata assunta in applicazione del principio processuale della
4 ragione più liquida (cfr. Cass. n. 15008/2018; Cass. s.u. n. 9936/2014) e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Tuttavia, per completezza va osservato che, quant'anche l'intervento fosse stato tempestivo, la domanda nel merito sarebbe stata dichiarata infondata alla luce della TU espletata, non avendo il terzo intervenuto fornito alcuna prova ex art. 2697 c.c. in ordine alla ricorrenza dell'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'assemblea [la quale ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione de beni comuni, nonché di modificare quelle in atto anche revocando una o più precedenti delibere sulla base di una rivalutazione dei dati e apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni e alla buona gestione dell'amministrazione] o alla violazione dei limiti previsti dagli artt. 1102 e 1122 c.c.
4.- Spese.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di TU, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico dell'attrice e dell'intervenuta in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'impugnativa alle delibere condominiali e la connessa domanda risarcitoria spiegate dall'attrice;
- dichiara inammissibile l'intervento spiegato da con atto del 26.9.2025; Controparte_2
- condanna la società attrice, in solido con la società intervenuta, a rifondere le spese di lite al liquidandole in €. 5.000, oltre spese generali iva e Controparte_1 cpa.
- pone a carico di e di in solido, il costo della TU. Parte_1 Controparte_2
Palermo, li 20.11.2025.
NA ER – CP_7
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 4729/2023 R.G.
All'udienza del 20.11.2025, innanzi al Giudice dr.ssa NA ER, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1
e con l'intervento di
Controparte_2 sono presenti:
l'avv. G. Algozini, per e il legale rappresentante avv. Alessandra Parte_1
Ginestra;
l'avv. Giulio Falgares, per il Condominio;
l'avv. Alessandro Cucina, per Controparte_2
E' altresì presente il ctp dell'attrice, ing. . Persona_1
L'avv. Algozini chiede il richiamo del TU e comunque un rinvio per formulare proposta conciliativa.
L'avv. Cucina si associa.
L'avv. Falgares si oppone e chiede che la causa sia decisa.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, invita le parti a discutere la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa, richiamandosi alle conclusioni in atti, e chiedono che sia decisa. Dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi, il Giudice, dopo avere dato lettura del verbale, pone la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e si ritira in camera di consiglio.
dr.ssa NA ER G.O.T.
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa NA
ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 R.G., posta in deliberazione e decisa il 20.11.2025 ex art. 281 sexies cod. proc. civ. avente ad oggetto “impugnativa delibera condominiale “
TRA
(cod. fisc. ), con sede in , in persona dell'A.U. avv. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
Alessandra Ginestra, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti Alessandro Algozini
(domicilio digitale e IO Algozini (domicilio digitale: Email_1
che la rappresentano e difendono per procura ad litem in atti, Email_2
ATTRICE E
(cod. fisc. , con sede in Controparte_3 P.IVA_2
, in persona del suo amministratore /l. r. pro-tempore, elettivamente domiciliato presso lo CP_1 studio dell'avv. Giulio Falgares (domicilio digitale: ), che lo Email_3 rappresenta e difende, per procura ad litem in atti
CONVENUTO
E
(cod. fisc. , con sede in Milano, in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_3
[... speciale dott. giusta procura del 21.9.2016, autenticata nelle firme dal notaio Controparte_4
in Milano il 21.9.2016, rep. n. 44452, racc. n. 9087, elettivamente domiciliata presso lo studio Per_2 dell'avv. Alessandro Cucina (domicilio digitale: , che la Email_4 rappresenta e difende per procura ad litem in atti
INTERVENIENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 14.3.2023 la [d'ora in avanti, più Parte_1 semplicemente, anche solo ], adducendo di essere proprietaria di un immobile facente parte del Pt_1
convenuto (individuato in citazione), nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di CP_1
Palermo il [d'ora in poi anche solo “ ”], Controparte_1 CP_1 impugnava la delibera condominiale adottata dall'assemblea in seconda convocazione nell'adunanza del 18.10.2022 [relativamente al punto 2 dell'o.d.g. che aveva negato l'autorizzazione richiesta dalla di realizzare impianto di espulsione fumi per un'attività di ristorazione nei Controparte_5
2 propri locali a piano terra], chiedendone la caducazione per i motivi in detta citazione indicati.
Chiedeva per l'effetto la condanna del Condominio al risarcimento di ogni danno conseguenziale al diniego dell'autorizzazione predetta, che si risolveva nell'impossibilità di utilizzare una parte comune dell'edificio condominiale.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 31.5.2023, il , per quanto qui di CP_1 rilievo, deduceva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 1137 comma 2 c.c., che a suo avviso era limitata solo alla delibera del 18.10.2022, e nel merito ne chiedeva il rigetto, unitamente alla domanda risarcitoria.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del 7.7.2023, precisava, poi, che, diversamente da Pt_1 quanto ritenuto dal , con l'atto introduttivo essa aveva inteso impugnare anche le delibere CP_1 adottate dall'assemblea condominiale nelle adunanze del 17.11.2022 (con cui era stata rettificata la delibera del 18.10.2022) e dell'8.2.2023, con cui dopo avere approvato la relazione tecnica del prof.
Ing. , le era stato negato l'utilizzo della canna fumaria condominiale. Persona_3
1.2.- La causa era istruita con la documentazione offerta in comunicazione dalle parti, l'assunzione dell'interrogatorio formale del l.r. del e dei testi , e CP_1 Testimone_1 Testimone_2
, nonché l'espletamento di TU (arch. ). Indi, era rinviata per discussione ex Persona_3 Persona_4 art. 281 sexies c.p.c., una prima volta, all'udienza del 31.5.2025 e, una seconda volta, mutata nel frattempo la persona fisica del giudice, all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del
20.11.2025. Nelle more, e precisamente in data 26.9.2025, interveniva in giudizio, con apposita CP_ comparsa di intervento, [d'ora in avanti la quale, dopo avere allegato di Controparte_2 essere l'effettiva proprietaria dell'immobile - detenuto quale utilizzatrice in forza di locazione finanziaria dalla - e dopo avere, altresì, dichiarato di volere ratificare l'operato di quest'ultima, Pt_1 concludeva per l'annullamento delle delibere condominiali del 18.10.2022, del 17.11.2022 e dell'8.2.2023.
1.3.- All'udienza del 20.11.2025, esaurita la discussione, poi, la causa era posta in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa.
2.- Merito.
2.1.- Va premesso che con l'atto di citazione l'attrice ha inteso impugnare solo la delibera condominiale adottata il 18.10.2022, mentre non può dirsi che l'impugnativa riguardasse anche la delibera dell'8.2.2023, che non a caso non è stata nemmeno allegata nell'indice in calce all'atto introduttivo. La delibera del 17.11.2022, si limita poi solo a rettificare una parte non sostanziale e ininfluente della verbalizzazione della delibera del 18.10.2022.
L'impugnazione di tali ultime due delibere è stata pertanto avanzata solo con la memoria ter n.
1 c.p.c. del 7.7.2023.
2.2.- Occorre in secondo luogo evidenziare che “..la legittimazione ad agire per l'annullamento, attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di impugnazione della deliberazione collegiale. Occorre, peraltro, distinguere, tra
3 l'interesse ad agire mediante impugnazione della delibera e l'interesse tutelato del CP_1 attore, essendo il primo necessariamente strumentale al secondo. L'interesse del ad CP_1 impugnare la deliberazione, in particolare, è limitato all'interesse giuridicamente rilevante che egli abbia ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare, contenuto diverso perché più conveniente alle sue personali aspirazioni, sebbene la decisione del giudice che accoglie la domanda ex art. 1137 c.c. si limiti in negativo a caducare la delibera sfavorevole e non possa sostituirsi in positivo all'attività dell'assemblea. Parallelamente, l'interesse ad agire, sotto il profilo processuale, suppone che venga prospettata una lesione individuale di rilievo patrimoniale correlata alla delibera impugnata, così rivelando quale utilità concreta potrebbe ricevere dall'accoglimento della domanda. Deve allora affermarsi che l'azione di annullamento delle delibere dell'assemblea di condominio, disciplinata dall'art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, atteso che la perdita di tale qualità determina la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante (arg. da Cass. n. 26842 del 2008; n.
4372 del 2003). Legittimati all'esercizio dell'azione ex art. 1137 c.c. sono, infatti, come già considerato, i soli condomini dissenzienti, assenti o astenuti e ciò discende dal principio maggioritario, dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea, giacché, come la stessa norma prescrive, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e perciò unicamente costoro possono far valere la contrarietà delle stesse alla legge o al regolamento di condominio..” (Così, Cass. n. 16654/2024).
Orbene, nell'ipotesi in esame, costituisce circostanza pacifica emergente peraltro dall'ispezione ipotecaria e dalla TU in atti che non riveste la qualità di condomina del Pt_1 CP_1 convenuto e, di conseguenza, difetta della legittimazione Controparte_1 ad agire ex art. 1137 c.c. e 100 c.p.c. per l'annullamento di tutte le delibere condominiali impugnate e, quale ulteriore effetto, determina il rigetto della domanda risarcitoria connessa, avanzata sul presupposto dell'asserita lesione dei suoi diritti afferenti alla sua qualità di condomino, in realtà non sussistente.
Per quanto sopra, la domanda di impugnativa deve essere dichiarata inammissibile per carenza della legittimazione ad agire e di interesse alla rimozione e con essa anche quella risarcitoria connessa.
2.3.- L'intervento volontario di che va qualificato come “intervento Controparte_2 adesivo autonomo” [tant'è che ha ritenuto necessario esperire nuova autonoma mediazione] è tardivo e di conseguenza inammissibile, perché spiegato soltanto con atto del 26.9.2025, dopo l'udienza di trattazione. Dopo tale udienza, invero, è consentito soltanto l'intervento adesivo dipendente poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento delle domande avanzate parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c. Per contro l'intervento adesivo autonomo, introducendo una nuova domanda, non è ammissibile oltre i predetti termini.
3.- La predetta decisione è stata assunta in applicazione del principio processuale della
4 ragione più liquida (cfr. Cass. n. 15008/2018; Cass. s.u. n. 9936/2014) e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Tuttavia, per completezza va osservato che, quant'anche l'intervento fosse stato tempestivo, la domanda nel merito sarebbe stata dichiarata infondata alla luce della TU espletata, non avendo il terzo intervenuto fornito alcuna prova ex art. 2697 c.c. in ordine alla ricorrenza dell'eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l'assemblea [la quale ha il potere di decidere le modalità concrete di utilizzazione de beni comuni, nonché di modificare quelle in atto anche revocando una o più precedenti delibere sulla base di una rivalutazione dei dati e apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione degli interessi comuni e alla buona gestione dell'amministrazione] o alla violazione dei limiti previsti dagli artt. 1102 e 1122 c.c.
4.- Spese.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di TU, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico dell'attrice e dell'intervenuta in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'impugnativa alle delibere condominiali e la connessa domanda risarcitoria spiegate dall'attrice;
- dichiara inammissibile l'intervento spiegato da con atto del 26.9.2025; Controparte_2
- condanna la società attrice, in solido con la società intervenuta, a rifondere le spese di lite al liquidandole in €. 5.000, oltre spese generali iva e Controparte_1 cpa.
- pone a carico di e di in solido, il costo della TU. Parte_1 Controparte_2
Palermo, li 20.11.2025.
NA ER – CP_7
5