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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1 con l'avv. Anna Paola Klinger e l'avv. Maria Ottavia Chiaruttini
e
CP_1 con l'avv. Maria Margherita Salzer ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti: “1) La figlia minore rimarrà affidata in Persona_1
via condivisa ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso la madre, con residenza privilegiata e stabile collocamento anagrafico presso l'immobile sito in Venezia, Giudecca 491/A. 2)
Conseguentemente, la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 491/A, identificata al NCEU: Comune di Venezia, Calle dell'Olio 491/A, z.c. 3 –sez. Ve –foglio 18 –mapp 766 sub. 16 piani 2-3-4 cat. A/2,
Cl. 2, vani 7 sup. cat. 130 mq, r.c. 1.413,18con arredi e corredi verrà assegnata alla signora
[...]
, C.F. fino al settembre 2025 dandosi atto che la stessa già dichiara CP_1 C.F._1
di essere intenzionata a rilasciarla entro e non oltre tale termine, a ciò espressamente impegnandosi.3) Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, così come le utenze per i consumi ordinari, continueranno fino a tale data (settembre 2025) ad essere sostenute dal sig. o dalla società proprietaria dell'immobile, con tolleranza da parte della signora Parte_1
di eventuali lavori di manutenzione straordinaria di cui l'immobile dovesse necessitare che CP_1
andranno previamente e congruamente programmati. 4) La minore rimarrà con il padre secondo il seguente calendario: ogni settimana dalla domenica sera al mercoledì mattina e a fine settimana alternati da sabato mattina, al termine delle lezioni scolastiche, a domenica sera e questo anche negli anni a venire, tendenzialmente dall'ora di pranzo del sabato fino a domenica sera. 5) Nel periodo delle festività natalizie trascorrerà con il padre sette giorni, alternativamente e ad anni alterni Per_1
con la madre il periodo intercorrente tra la mattina del giorno della Vigilia di Natale e la mattina del 31.12, ovvero dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania. Nel periodo delle festività
Pasquali NA rimarrà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni ed in via tra loro alternata dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua o dal pomeriggio del giorno di Pasqua al rientro a scuola. Nel periodo delle vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive come pure farà la madre. Le parti concorderanno tra loro il relativo periodo entro 7 maggio di ogni anno. 6) Le parti prevedono inoltre la possibilità che trascorra con il Per_1 padre una ulteriore settimana nel corso dell'anno, sempre compatibilmente ai suoi impegni scolastici, sportivi e sociali ed a quelli lavorativi del padre stesso. Le altre festività, siano esse coincidenti o meno con festività scolastiche, verranno trascorse con ciascun genitore per periodi omogenei da concordarsi di anno in anno tra le parti quanto alle giornate specifiche ed in via alternata tra essi. 7) , oltre a concorrere al mantenimento in via diretta di Parte_1
nei periodi di permanenza presso di sé (circa il 50% del tempo), verserà alla sig.ra a Per_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore la somma di Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità e un tanto fino a quando la sig.ra troverà un impiego. 8) Le parti concordano che qualora il CP_1
padre dovesse assentarsi da Venezia, per lavoro, per un massimo di 6 settimane (anche non consecutive) con sua richiesta alla signora di occuparsi della minore, l'assegno di CP_1
mantenimento di quel mese o di quei mesi verrà aumentato proporzionalmente. 9) Qualora invece
abbia invece improrogabili impegni lavorativi nei giorni di sua competenza Parte_1
egli ne darà preavviso alla madre almeno tre giorni prima. Allo stesso viene data facoltà di chiedere ad un cambio della turnazione. Qualora ciò non avvenga e rimanga CP_1 Per_1
eccezionalmente invece presso la madre nel periodo di competenza paterna, Parte_1 corrisponderà la somma di € 100,00 ogni due giorni di permanenza quale integrazione ulteriore nel mantenimento. 10) Le parti concordano che qualora dovesse, per ragioni famigliari CP_1
far rientro in Germana, per un periodo a breve termine, salvo diversi accordi, rimarrà presso Per_1 il padre, con conseguente riduzione proporzionale dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre;
11) Le parti concordano che l'assegno unico vada tra loro ripartito in parti uguali e quindi per quote del . 12) , concorrerà con la sig.ra e per la Parte_2 Parte_1 CP_1
figlia, sostenendo in via diretta o rimborsando alla madre il 70% delle spese di natura straordinaria come da Protocollo del Tribunale di Venezia che viene allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti (doc. 12estratto protocollo Tribunale Venezia spese straordinarie); 13) Pt_1 Pt_1
ed si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei
[...] CP_1 documenti validi per l'espatrio e così pure per la figlia con l'iscrizione della stessa su entrambi Per_1
i passaporti, fermo restando che per i viaggi all'estero sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori;
14) provvederà a trasferire Parte_1
quanto prima la propria residenza nella sua nuova attuale abitazione e consegnerà ad CP_1 alla sottoscrizione del presente ricorso le chiavi di accesso all'immobile. 15) Con compensazione delle spese del presente giudizio” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Parte_1
ed
[...] CP_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino a maggio 2022 e che dalla loro unione è nata la figlia (31/07/2010); Per_1
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
viste le conclusioni del P.M. del 09/07/2024, in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16/01/2025, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la causa congiuntamente promossa
P.Q.M.
provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. 10/06/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone che: 1) La figlia minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e sarà Persona_1
collocata prevalentemente presso la madre, con residenza privilegiata e stabile collocamento anagrafico presso l'immobile sito in Venezia, Giudecca 491/A.
2) Conseguentemente, la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 491/A, identificata al NCEU:
Comune di Venezia, Calle dell'Olio 491/A, z.c. 3 –sez. Ve –foglio 18 –mapp 766 sub. 16 piani 2-3-
4 cat. A/2, Cl. 2, vani 7 sup. cat. 130 mq, r.c. 1.413,18 con arredi e corredi verrà assegnata alla signora
C.F. fino al settembre 2025 dandosi atto che la stessa già CP_1 C.F._1
dichiara di essere intenzionata a rilasciarla entro e non oltre tale termine, a ciò espressamente impegnandosi.
3) Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, così come le utenze per i consumi ordinari, continueranno fino a tale data (settembre 2025) ad essere sostenute dal sig. Pt_1
o dalla società proprietaria dell'immobile, con tolleranza da parte della signora di
[...] CP_1 eventuali lavori di manutenzione straordinaria di cui l'immobile dovesse necessitare che andranno previamente e congruamente programmati.
4) La minore rimarrà con il padre secondo il seguente calendario: ogni settimana dalla domenica sera al mercoledì mattina e a fine settimana alternati da sabato mattina, al termine delle lezioni scolastiche,
a domenica sera e questo anche negli anni a venire, tendenzialmente dall'ora di pranzo del sabato fino a domenica sera.
5) Nel periodo delle festività natalizie trascorrerà con il padre sette giorni, alternativamente e Per_1
ad anni alterni con la madre il periodo intercorrente tra la mattina del giorno della Vigilia di Natale e la mattina del 31.12, ovvero dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania. Nel periodo delle festività Pasquali NA rimarrà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni ed in via tra loro alternata dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua o dal pomeriggio del giorno di
Pasqua al rientro a scuola. Nel periodo delle vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive come pure farà la madre. Le parti concorderanno tra loro il relativo periodo entro 7 maggio di ogni anno.
6) Le parti prevedono inoltre la possibilità che trascorra con il padre una ulteriore settimana nel Per_1 corso dell'anno, sempre compatibilmente ai suoi impegni scolastici, sportivi e sociali ed a quelli lavorativi del padre stesso. Le altre festività, siano esse coincidenti o meno con festività scolastiche, verranno trascorse con ciascun genitore per periodi omogenei da concordarsi di anno in anno tra le parti quanto alle giornate specifiche ed in via alternata tra essi.
7) , oltre a concorrere al mantenimento in via diretta di nei periodi di Parte_1 Per_1
permanenza presso di sé (circa il 50% del tempo), verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1
mantenimento ordinario della minore la somma di Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità e un tanto fino a quando la sig.ra troverà un impiego. CP_1
8) Prende atto che le parti concordano che qualora il padre dovesse assentarsi da Venezia, per lavoro, per un massimo di 6 settimane (anche non consecutive) con sua richiesta alla signora di CP_1 occuparsi della minore, l'assegno di mantenimento di quel mese o di quei mesi verrà aumentato proporzionalmente.
9) Qualora invece abbia invece improrogabili impegni lavorativi nei giorni di Parte_1
sua competenza egli ne darà preavviso alla madre almeno tre giorni prima. Allo stesso viene data facoltà di chiedere ad un cambio della turnazione. Qualora ciò non avvenga e CP_1 Per_1
rimanga eccezionalmente invece presso la madre nel periodo di competenza paterna, Parte_1
corrisponderà la somma di € 100,00 ogni due giorni di permanenza quale integrazione ulteriore
[...]
nel mantenimento.
10) Prende atto che le parti concordano che qualora dovesse, per ragioni famigliari far CP_1
rientro in Germana, per un periodo a breve termine, salvo diversi accordi, rimarrà presso il Per_1
padre, con conseguente riduzione proporzionale dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre;
11) Prende altresì atto che le parti concordano che l'assegno unico vada tra loro ripartito in parti uguali e quindi per quote del . Parte_2
12) , concorrerà con la sig.ra e per la figlia, sostenendo in via diretta Parte_1 CP_1
o rimborsando alla madre il 70% delle spese di natura straordinaria come da Protocollo del Tribunale di Venezia, allegato al ricorso e sottoscritto dalle parti;
13) Prende atto che ed si rilasciano reciprocamente Parte_1 CP_1
l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e così pure per la figlia con l'iscrizione della stessa su entrambi i passaporti, fermo restando che per i viaggi all'estero Per_1
sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori;
14) Prende atto che provvederà a trasferire quanto prima la propria residenza Parte_1
nella sua nuova attuale abitazione e che si è impegnato a consegnare ad alla CP_1 sottoscrizione del ricorso le chiavi di accesso all'immobile.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 28/01/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1 con l'avv. Anna Paola Klinger e l'avv. Maria Ottavia Chiaruttini
e
CP_1 con l'avv. Maria Margherita Salzer ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti: “1) La figlia minore rimarrà affidata in Persona_1
via condivisa ad entrambi i genitori e sarà collocata prevalentemente presso la madre, con residenza privilegiata e stabile collocamento anagrafico presso l'immobile sito in Venezia, Giudecca 491/A. 2)
Conseguentemente, la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 491/A, identificata al NCEU: Comune di Venezia, Calle dell'Olio 491/A, z.c. 3 –sez. Ve –foglio 18 –mapp 766 sub. 16 piani 2-3-4 cat. A/2,
Cl. 2, vani 7 sup. cat. 130 mq, r.c. 1.413,18con arredi e corredi verrà assegnata alla signora
[...]
, C.F. fino al settembre 2025 dandosi atto che la stessa già dichiara CP_1 C.F._1
di essere intenzionata a rilasciarla entro e non oltre tale termine, a ciò espressamente impegnandosi.3) Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, così come le utenze per i consumi ordinari, continueranno fino a tale data (settembre 2025) ad essere sostenute dal sig. o dalla società proprietaria dell'immobile, con tolleranza da parte della signora Parte_1
di eventuali lavori di manutenzione straordinaria di cui l'immobile dovesse necessitare che CP_1
andranno previamente e congruamente programmati. 4) La minore rimarrà con il padre secondo il seguente calendario: ogni settimana dalla domenica sera al mercoledì mattina e a fine settimana alternati da sabato mattina, al termine delle lezioni scolastiche, a domenica sera e questo anche negli anni a venire, tendenzialmente dall'ora di pranzo del sabato fino a domenica sera. 5) Nel periodo delle festività natalizie trascorrerà con il padre sette giorni, alternativamente e ad anni alterni Per_1
con la madre il periodo intercorrente tra la mattina del giorno della Vigilia di Natale e la mattina del 31.12, ovvero dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania. Nel periodo delle festività
Pasquali NA rimarrà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni ed in via tra loro alternata dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua o dal pomeriggio del giorno di Pasqua al rientro a scuola. Nel periodo delle vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive come pure farà la madre. Le parti concorderanno tra loro il relativo periodo entro 7 maggio di ogni anno. 6) Le parti prevedono inoltre la possibilità che trascorra con il Per_1 padre una ulteriore settimana nel corso dell'anno, sempre compatibilmente ai suoi impegni scolastici, sportivi e sociali ed a quelli lavorativi del padre stesso. Le altre festività, siano esse coincidenti o meno con festività scolastiche, verranno trascorse con ciascun genitore per periodi omogenei da concordarsi di anno in anno tra le parti quanto alle giornate specifiche ed in via alternata tra essi. 7) , oltre a concorrere al mantenimento in via diretta di Parte_1
nei periodi di permanenza presso di sé (circa il 50% del tempo), verserà alla sig.ra a Per_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore la somma di Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità e un tanto fino a quando la sig.ra troverà un impiego. 8) Le parti concordano che qualora il CP_1
padre dovesse assentarsi da Venezia, per lavoro, per un massimo di 6 settimane (anche non consecutive) con sua richiesta alla signora di occuparsi della minore, l'assegno di CP_1
mantenimento di quel mese o di quei mesi verrà aumentato proporzionalmente. 9) Qualora invece
abbia invece improrogabili impegni lavorativi nei giorni di sua competenza Parte_1
egli ne darà preavviso alla madre almeno tre giorni prima. Allo stesso viene data facoltà di chiedere ad un cambio della turnazione. Qualora ciò non avvenga e rimanga CP_1 Per_1
eccezionalmente invece presso la madre nel periodo di competenza paterna, Parte_1 corrisponderà la somma di € 100,00 ogni due giorni di permanenza quale integrazione ulteriore nel mantenimento. 10) Le parti concordano che qualora dovesse, per ragioni famigliari CP_1
far rientro in Germana, per un periodo a breve termine, salvo diversi accordi, rimarrà presso Per_1 il padre, con conseguente riduzione proporzionale dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre;
11) Le parti concordano che l'assegno unico vada tra loro ripartito in parti uguali e quindi per quote del . 12) , concorrerà con la sig.ra e per la Parte_2 Parte_1 CP_1
figlia, sostenendo in via diretta o rimborsando alla madre il 70% delle spese di natura straordinaria come da Protocollo del Tribunale di Venezia che viene allegato al presente ricorso e sottoscritto dalle parti (doc. 12estratto protocollo Tribunale Venezia spese straordinarie); 13) Pt_1 Pt_1
ed si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei
[...] CP_1 documenti validi per l'espatrio e così pure per la figlia con l'iscrizione della stessa su entrambi Per_1
i passaporti, fermo restando che per i viaggi all'estero sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori;
14) provvederà a trasferire Parte_1
quanto prima la propria residenza nella sua nuova attuale abitazione e consegnerà ad CP_1 alla sottoscrizione del presente ricorso le chiavi di accesso all'immobile. 15) Con compensazione delle spese del presente giudizio” ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Parte_1
ed
[...] CP_1
rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino a maggio 2022 e che dalla loro unione è nata la figlia (31/07/2010); Per_1
che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
viste le conclusioni del P.M. del 09/07/2024, in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermate nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16/01/2025, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la causa congiuntamente promossa
P.Q.M.
provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui al ricorso dep. 10/06/2024, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto, e per l'effetto dispone che: 1) La figlia minore rimarrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e sarà Persona_1
collocata prevalentemente presso la madre, con residenza privilegiata e stabile collocamento anagrafico presso l'immobile sito in Venezia, Giudecca 491/A.
2) Conseguentemente, la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 491/A, identificata al NCEU:
Comune di Venezia, Calle dell'Olio 491/A, z.c. 3 –sez. Ve –foglio 18 –mapp 766 sub. 16 piani 2-3-
4 cat. A/2, Cl. 2, vani 7 sup. cat. 130 mq, r.c. 1.413,18 con arredi e corredi verrà assegnata alla signora
C.F. fino al settembre 2025 dandosi atto che la stessa già CP_1 C.F._1
dichiara di essere intenzionata a rilasciarla entro e non oltre tale termine, a ciò espressamente impegnandosi.
3) Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale, così come le utenze per i consumi ordinari, continueranno fino a tale data (settembre 2025) ad essere sostenute dal sig. Pt_1
o dalla società proprietaria dell'immobile, con tolleranza da parte della signora di
[...] CP_1 eventuali lavori di manutenzione straordinaria di cui l'immobile dovesse necessitare che andranno previamente e congruamente programmati.
4) La minore rimarrà con il padre secondo il seguente calendario: ogni settimana dalla domenica sera al mercoledì mattina e a fine settimana alternati da sabato mattina, al termine delle lezioni scolastiche,
a domenica sera e questo anche negli anni a venire, tendenzialmente dall'ora di pranzo del sabato fino a domenica sera.
5) Nel periodo delle festività natalizie trascorrerà con il padre sette giorni, alternativamente e Per_1
ad anni alterni con la madre il periodo intercorrente tra la mattina del giorno della Vigilia di Natale e la mattina del 31.12, ovvero dal pomeriggio della Vigilia di Capodanno all'Epifania. Nel periodo delle festività Pasquali NA rimarrà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni ed in via tra loro alternata dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua o dal pomeriggio del giorno di
Pasqua al rientro a scuola. Nel periodo delle vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non consecutive come pure farà la madre. Le parti concorderanno tra loro il relativo periodo entro 7 maggio di ogni anno.
6) Le parti prevedono inoltre la possibilità che trascorra con il padre una ulteriore settimana nel Per_1 corso dell'anno, sempre compatibilmente ai suoi impegni scolastici, sportivi e sociali ed a quelli lavorativi del padre stesso. Le altre festività, siano esse coincidenti o meno con festività scolastiche, verranno trascorse con ciascun genitore per periodi omogenei da concordarsi di anno in anno tra le parti quanto alle giornate specifiche ed in via alternata tra essi.
7) , oltre a concorrere al mantenimento in via diretta di nei periodi di Parte_1 Per_1
permanenza presso di sé (circa il 50% del tempo), verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1
mantenimento ordinario della minore la somma di Euro 700,00 mensili, da rivalutarsi ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, per dodici mensilità e un tanto fino a quando la sig.ra troverà un impiego. CP_1
8) Prende atto che le parti concordano che qualora il padre dovesse assentarsi da Venezia, per lavoro, per un massimo di 6 settimane (anche non consecutive) con sua richiesta alla signora di CP_1 occuparsi della minore, l'assegno di mantenimento di quel mese o di quei mesi verrà aumentato proporzionalmente.
9) Qualora invece abbia invece improrogabili impegni lavorativi nei giorni di Parte_1
sua competenza egli ne darà preavviso alla madre almeno tre giorni prima. Allo stesso viene data facoltà di chiedere ad un cambio della turnazione. Qualora ciò non avvenga e CP_1 Per_1
rimanga eccezionalmente invece presso la madre nel periodo di competenza paterna, Parte_1
corrisponderà la somma di € 100,00 ogni due giorni di permanenza quale integrazione ulteriore
[...]
nel mantenimento.
10) Prende atto che le parti concordano che qualora dovesse, per ragioni famigliari far CP_1
rientro in Germana, per un periodo a breve termine, salvo diversi accordi, rimarrà presso il Per_1
padre, con conseguente riduzione proporzionale dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del padre;
11) Prende altresì atto che le parti concordano che l'assegno unico vada tra loro ripartito in parti uguali e quindi per quote del . Parte_2
12) , concorrerà con la sig.ra e per la figlia, sostenendo in via diretta Parte_1 CP_1
o rimborsando alla madre il 70% delle spese di natura straordinaria come da Protocollo del Tribunale di Venezia, allegato al ricorso e sottoscritto dalle parti;
13) Prende atto che ed si rilasciano reciprocamente Parte_1 CP_1
l'autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e così pure per la figlia con l'iscrizione della stessa su entrambi i passaporti, fermo restando che per i viaggi all'estero Per_1
sarà in ogni caso necessario ottenere il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori;
14) Prende atto che provvederà a trasferire quanto prima la propria residenza Parte_1
nella sua nuova attuale abitazione e che si è impegnato a consegnare ad alla CP_1 sottoscrizione del ricorso le chiavi di accesso all'immobile.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 28/01/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Silvia Barison