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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 25/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 159/2024 avente per oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione”
promossa da
, difeso dall'avv. DI RENZO Antonio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere declaratoria di annullamento di tre ordinanze ingiunzione notificategli dall' in data 25/01/2024, nella qualità di amministratore del CP_1
Condominio di via Scardocchia n.8/10/18, in Campobasso, a titolo di sanzioni, per un importo complessivo pari ad euro 6.028,17, per presunte violazioni consistenti nel mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per la posizione di un lavoratore dipendente del Condominio.
pagina 1 di 6 Ha quindi impugnato le seguenti ordinanze:
➢ n. OI -001886616, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
1.089,01, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a parte dell'annualità 2018;
➢ n. OI -00 1488157, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
1.493,83, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all' anno 2017;
➢ n. OI -00 1488158, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
3.442,33, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all' anno 2016,
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
deducendo di essere stato amministratore del di Parte_2
Campobasso dal 21/1/2015 al 31/5/2018 e di essere, dunque, cessato da tale carica ancor prima delle intervenute notificazioni nei suoi confronti (perfezionatasi in data 9/11/2018 e
14/10/2019) degli atti di accertamento prodromici alle impugnate ordinanze ingiunzione.
Ha evidenziato, inoltre, quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI -001886616, la presentazione da parte del Condominio di istanza di rottamazione in data precedente rispetto alla notifica dell'atto di accertamento ed il fatto che il Condominio avrebbe quindi provveduto a pagare i contributi richiesti con l'indicata ordinanza;
quanto alle altre due ordinanze, ha eccepito l'intervenuto versamento da parte del Condominio delle somme dovute a seguito di adesione alla cd. rottamazione ter; ha contestato, inoltre, l'operata quantificazione delle sanzioni,
irrogate dall' in misura superiore al minimo, nonostante la condotta diligente tenuta dallo CP_1
stesso ricorrente.
Costituendosi in giudizio, l ha dedotto l'infondatezza dell'eccepito difetto di CP_1
legittimazione passiva, avendo il ricorrente rivestito -all'epoca delle sanzionate violazioni (dal pagina 2 di 6 4/2016 al 4/2018)- la carica di amministratore del di Parte_2
Campobasso; ha in ogni caso osservato che le impugnate ordinanze-ingiunzione erano state precedute dalle notifiche degli atti di accertamento, alle quali non era seguito il pagamento del dovuto nel termine di tre mesi, né da parte dell'odierno ricorrente, né da parte del
Condominio, obbligato in solido, con la conseguenza che esso aveva -del tutto CP_1
legittimamente- irrogato le predette sanzioni;
ha rilevato che il pagamento degli importi dovuti da parte del Condominio era quindi, in ogni caso, avvenuto con ritardo.
L' , inoltre, ha rilevato la corretta quantificazione degli importi sanzionatori irrogati e, CP_1
pertanto, ha chiesto l'integrale rigetto della opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
___________
L'opposizione va rigettata.
Si segnala che le tre ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione sono state emesse non già per intimare il pagamento dei contributi omessi, ma per comminare le sanzioni dovute per la violazione prevista dall'art. 2 comma 1 bis del DL 463/83.
Detto articolo prevede:
“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne'
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute
entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione”.
pagina 3 di 6 Pertanto, oggetto delle ordinanze oggi opposte è la verifica della debenza, da parte dell'opponente, delle sanzioni irrogate per aver trattenuto e non versato la contribuzione, non già la pretesa contributiva.
Da quanto detto sopra emerge che ogni contestazione/valutazione sul successivo pagamento delle ritenute omesse da parte del Condominio potrebbe avere rilievo solo ove intervenuto nei tre mesi dalla notifica della contestazione.
Dunque, ai fini di causa, per comprendere se la violazione contestata, da cui è scaturita la sanzione, si sia o meno integrata, occorre verificare se l'opponente o il Condominio abbiano -
o meno- provveduto al pagamento delle somme dovute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione.
A tale domanda va data risposta negativa, perché l ha opportunamente documentato CP_1
che:
-l'ordinanza ingiunzione n. OI-001886616, ritualmente notificata il 25/01/2024, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.089,01, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018 (da
12/2017 a 04/2018), era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento prot.
.1900.14/10/2019.0127047 in data 22/10/2019; CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001488157, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.493,83, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2017, era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento prot. .1900.09/11/2018.0120261 in data 05/12/2018; CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001488158, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.442,33, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute pagina 4 di 6 previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2016, era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento prot. .1900.09/11/2018.0120263 in data 05/12/2018. CP_1
Con tali atti di accertamento si contestavano le violazioni di cui citato art. 2, comma 1-bis, del
D.L. n.463/83 e si ingiungeva al sig. autore delle violazioni nella qualità di Parte_1
amministratore pro tempore del Condominio nel periodo al quale si riferivano le violazioni, di provvedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla ricezione dell'atto, al versamento delle somme dovute per i periodi indicati, con contestuale avvertimento che, in mancanza di versamento nel predetto termine perentorio, il destinatario avrebbe dovuto provvedere nei successivi 60 giorni al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art. 16
della L. n.689/81.
Come anticipato, non emerge che i pagamenti delle somme dovute siano avvenuti nei termini di tre mesi e, quindi, le sanzioni risultano dovute.
Per quanto attiene al prospettato difetto di legittimazione passiva, l'opponente sostiene altresì
che dall'11.04.2018 egli era cessato dalla carica di amministratore del condominio, con la conseguenza che sarebbero pertanto nulle le notifiche effettuate nei propri confronti, in quanto egli non era più amministratore del condominio e non aveva più la legale rappresentanza dell'ente.
L'eccezione è priva di pregio, in quanto la sanzione è stata comminata nei confronti del ricorrente in quanto persona fisica autore della violazione, per aver egli trattenuto e non versato le ritenute, allorquando era amministratore del Condominio;
pertanto, a nulla vale affermare che egli non ricopriva (più) il ruolo di legale rappresentante e amministratore del condominio al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o dei verbali di accertamento.
pagina 5 di 6 In definitiva, non può in alcun modo ritenersi che il venir meno della carica di amministratore in capo al ricorrente possa incidere sulla sua qualità di legittimato passivo, atteso che, sotto il profilo temporale, le omissioni contributive contestate si riferiscono ad annualità (2016, 2017,
2018 e, precisamente, dall'aprile 2016 all'aprile 2018) e periodi rispetto ai quali egli era ancora -pacificamente- amministratore e, dunque, responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni contributive (cfr.doc. 3 – fascicolo di parte ricorrente).
Infine, per quanto attiene alla misura degli importi irrogati a titolo di sanzione, essi risultano correttamente determinati, essendo chiari i riferimenti normativi in base ai quali è stato effettuato il calcolo del dovuto ed essendo le sanzioni comminate parametrate alla tipologia di violazione, nonché adeguate alla gravità della stessa ed ai limiti edittali previsti.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese processuali, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 15 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 25/3/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. R.G. 159/2024 avente per oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione”
promossa da
, difeso dall'avv. DI RENZO Antonio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere declaratoria di annullamento di tre ordinanze ingiunzione notificategli dall' in data 25/01/2024, nella qualità di amministratore del CP_1
Condominio di via Scardocchia n.8/10/18, in Campobasso, a titolo di sanzioni, per un importo complessivo pari ad euro 6.028,17, per presunte violazioni consistenti nel mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dovute per la posizione di un lavoratore dipendente del Condominio.
pagina 1 di 6 Ha quindi impugnato le seguenti ordinanze:
➢ n. OI -001886616, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
1.089,01, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a parte dell'annualità 2018;
➢ n. OI -00 1488157, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
1.493,83, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all' anno 2017;
➢ n. OI -00 1488158, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di €
3.442,33, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all' anno 2016,
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
deducendo di essere stato amministratore del di Parte_2
Campobasso dal 21/1/2015 al 31/5/2018 e di essere, dunque, cessato da tale carica ancor prima delle intervenute notificazioni nei suoi confronti (perfezionatasi in data 9/11/2018 e
14/10/2019) degli atti di accertamento prodromici alle impugnate ordinanze ingiunzione.
Ha evidenziato, inoltre, quanto all'ordinanza ingiunzione n. OI -001886616, la presentazione da parte del Condominio di istanza di rottamazione in data precedente rispetto alla notifica dell'atto di accertamento ed il fatto che il Condominio avrebbe quindi provveduto a pagare i contributi richiesti con l'indicata ordinanza;
quanto alle altre due ordinanze, ha eccepito l'intervenuto versamento da parte del Condominio delle somme dovute a seguito di adesione alla cd. rottamazione ter; ha contestato, inoltre, l'operata quantificazione delle sanzioni,
irrogate dall' in misura superiore al minimo, nonostante la condotta diligente tenuta dallo CP_1
stesso ricorrente.
Costituendosi in giudizio, l ha dedotto l'infondatezza dell'eccepito difetto di CP_1
legittimazione passiva, avendo il ricorrente rivestito -all'epoca delle sanzionate violazioni (dal pagina 2 di 6 4/2016 al 4/2018)- la carica di amministratore del di Parte_2
Campobasso; ha in ogni caso osservato che le impugnate ordinanze-ingiunzione erano state precedute dalle notifiche degli atti di accertamento, alle quali non era seguito il pagamento del dovuto nel termine di tre mesi, né da parte dell'odierno ricorrente, né da parte del
Condominio, obbligato in solido, con la conseguenza che esso aveva -del tutto CP_1
legittimamente- irrogato le predette sanzioni;
ha rilevato che il pagamento degli importi dovuti da parte del Condominio era quindi, in ogni caso, avvenuto con ritardo.
L' , inoltre, ha rilevato la corretta quantificazione degli importi sanzionatori irrogati e, CP_1
pertanto, ha chiesto l'integrale rigetto della opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti depositati dalle parti.
___________
L'opposizione va rigettata.
Si segnala che le tre ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione sono state emesse non già per intimare il pagamento dei contributi omessi, ma per comminare le sanzioni dovute per la violazione prevista dall'art. 2 comma 1 bis del DL 463/83.
Detto articolo prevede:
“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e' punibile, ne'
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute
entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della
violazione”.
pagina 3 di 6 Pertanto, oggetto delle ordinanze oggi opposte è la verifica della debenza, da parte dell'opponente, delle sanzioni irrogate per aver trattenuto e non versato la contribuzione, non già la pretesa contributiva.
Da quanto detto sopra emerge che ogni contestazione/valutazione sul successivo pagamento delle ritenute omesse da parte del Condominio potrebbe avere rilievo solo ove intervenuto nei tre mesi dalla notifica della contestazione.
Dunque, ai fini di causa, per comprendere se la violazione contestata, da cui è scaturita la sanzione, si sia o meno integrata, occorre verificare se l'opponente o il Condominio abbiano -
o meno- provveduto al pagamento delle somme dovute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione.
A tale domanda va data risposta negativa, perché l ha opportunamente documentato CP_1
che:
-l'ordinanza ingiunzione n. OI-001886616, ritualmente notificata il 25/01/2024, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.089,01, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2018 (da
12/2017 a 04/2018), era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento prot.
.1900.14/10/2019.0127047 in data 22/10/2019; CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001488157, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.493,83, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2017, era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento prot. .1900.09/11/2018.0120261 in data 05/12/2018; CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001488158, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.442,33, oltre € 9,05 per spese, per l'omesso versamento delle ritenute pagina 4 di 6 previdenziali ed assistenziali riferite all'anno 2016, era stata preceduta dalla notifica dell'atto di accertamento prot. .1900.09/11/2018.0120263 in data 05/12/2018. CP_1
Con tali atti di accertamento si contestavano le violazioni di cui citato art. 2, comma 1-bis, del
D.L. n.463/83 e si ingiungeva al sig. autore delle violazioni nella qualità di Parte_1
amministratore pro tempore del Condominio nel periodo al quale si riferivano le violazioni, di provvedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla ricezione dell'atto, al versamento delle somme dovute per i periodi indicati, con contestuale avvertimento che, in mancanza di versamento nel predetto termine perentorio, il destinatario avrebbe dovuto provvedere nei successivi 60 giorni al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art. 16
della L. n.689/81.
Come anticipato, non emerge che i pagamenti delle somme dovute siano avvenuti nei termini di tre mesi e, quindi, le sanzioni risultano dovute.
Per quanto attiene al prospettato difetto di legittimazione passiva, l'opponente sostiene altresì
che dall'11.04.2018 egli era cessato dalla carica di amministratore del condominio, con la conseguenza che sarebbero pertanto nulle le notifiche effettuate nei propri confronti, in quanto egli non era più amministratore del condominio e non aveva più la legale rappresentanza dell'ente.
L'eccezione è priva di pregio, in quanto la sanzione è stata comminata nei confronti del ricorrente in quanto persona fisica autore della violazione, per aver egli trattenuto e non versato le ritenute, allorquando era amministratore del Condominio;
pertanto, a nulla vale affermare che egli non ricopriva (più) il ruolo di legale rappresentante e amministratore del condominio al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o dei verbali di accertamento.
pagina 5 di 6 In definitiva, non può in alcun modo ritenersi che il venir meno della carica di amministratore in capo al ricorrente possa incidere sulla sua qualità di legittimato passivo, atteso che, sotto il profilo temporale, le omissioni contributive contestate si riferiscono ad annualità (2016, 2017,
2018 e, precisamente, dall'aprile 2016 all'aprile 2018) e periodi rispetto ai quali egli era ancora -pacificamente- amministratore e, dunque, responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni contributive (cfr.doc. 3 – fascicolo di parte ricorrente).
Infine, per quanto attiene alla misura degli importi irrogati a titolo di sanzione, essi risultano correttamente determinati, essendo chiari i riferimenti normativi in base ai quali è stato effettuato il calcolo del dovuto ed essendo le sanzioni comminate parametrate alla tipologia di violazione, nonché adeguate alla gravità della stessa ed ai limiti edittali previsti.
L'opposizione va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore dell' delle spese processuali, Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 15 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6