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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1921 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata in [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Morbinati, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04.08.2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento,
[...] collocamento e mantenimento del figlio (20.12.2011), nato dalla loro Per_1 relazione “more uxorio" e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere convissuto in Civitavecchia (RM) dal 2010 al
2017 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del minore.
Le parti hanno inoltre dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa e di essere economicamente autonome.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 21.10.202 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 27.11.2025 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle precisate conclusioni, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1921 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1. l'affido condiviso del figlio minore a entrambi genitori con Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale salvo che, con riferimento alle sole questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente;
2. il collocamento del minore viene fissato presso l'abitazione materna, sita in
Roma Via Casal Saraceno n. 43;
2 3. che il figlio trasferirà la propria residenza presso la nuova Per_1 abitazione in cui andrà a vivere con la madre;
4. che il padre potrà vedere il figlio minore, tenendo conto delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative del figlio, per due fine settimana, non necessariamente alternati, al mese dalle ore 17.30 del venerdì salvo impegni scolastici o sportivi del ragazzo nel qual caso dalle ore 20:00 - e sarà il padre ad aver cura di andarlo a prendere presso l'abitazione materna ovvero perverrà presso il padre mediante mezzi pubblici
(quando anagraficamente abilitato all'uso autonomo) - sino alla domenica sera alle ore
21.30/22:00 allorquando il padre lo condurrà presso la casa materna;
5. che i due fine settimana mensili dovranno essere individuati preferibilmente in quelli nei quali il ragazzo non sarà impegnato in competizioni sportive ovvero sarà impegno in competizioni sportive compatibili con gli spostamenti in andata e rientro a/da Civitavecchia e sarà sempre il padre a dover prelevare e riaccompagnare il minore da e presso la casa materna;
6. che, occasionalmente, la madre o suo incaricato, collaborerà, previa richiesta del padre, negli spostamenti Roma/Civitavecchia e viceversa;
7. che durante la settimana e compatibilmente con gli impegni di studio e sportivi, il minore potrà permanere presso il padre quando lo voglia e, quando anagraficamente abilitato all'uso autonomo dei mezzi pubblici, anche utilizzando questi previo accordo tra i genitori;
8. che i giorni di vacanza scolastica del periodo pasquale saranno divisi, ad anni alterni, in quattro giorni con l'un genitore e tre giorni con l'altro da concordare di volta in volta facendo in modo che, sempre ad anni alterni, il minore trascorra la Pasqua con l'uno e il lunedì in Albis con l'altro; per la Pasqua 2026, considerando l'alternanza annuale, il minore trascorrerà la Pasqua con il padre;
9. che il minore trascorrerà liberamente le vacanze scolastiche natalizie ed estive scegliendo autonomamente i giorni nei quali permanere presso ciascun genitore quantificati in 45 giorni ciascuno durante le vacanze scolastiche estive e 7 giorni ciascuno durante quelle natalizie non necessariamente consecutivi e a scelta del minore stesso;
10. che i giorni di festività civili e religiose annuali, con relativi “ponti” scolastici saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con ciascun genitore;
11. che dal mese successivo al deposito del ricorso, il padre contribuirà al mantenimento del figlio per complessivi euro 400,00 mensili da versarsi Per_1
3 entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici
ISTAT;
12. che l'assegno unico universale relativo al figlio continuerà ad essere percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
13. che entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie previamente concordate per il figlio nella misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo
d'Intesa vigente presso il Tribunale di Roma;
14. che le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
15. che il sig. rilascerà il consenso al trasferimento anagrafico e di dimora CP_1 del figlio e al nulla osta scolastico.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 12 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 1921 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
nata in [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Morbinati, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04.08.2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento,
[...] collocamento e mantenimento del figlio (20.12.2011), nato dalla loro Per_1 relazione “more uxorio" e riconosciuto da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto di avere convissuto in Civitavecchia (RM) dal 2010 al
2017 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale del minore.
Le parti hanno inoltre dedotto di avere entrambe un'occupazione lavorativa e di essere economicamente autonome.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 21.10.202 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note del 27.11.2025 con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle precisate conclusioni, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e del figlio minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 1921 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1. l'affido condiviso del figlio minore a entrambi genitori con Per_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale salvo che, con riferimento alle sole questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente;
2. il collocamento del minore viene fissato presso l'abitazione materna, sita in
Roma Via Casal Saraceno n. 43;
2 3. che il figlio trasferirà la propria residenza presso la nuova Per_1 abitazione in cui andrà a vivere con la madre;
4. che il padre potrà vedere il figlio minore, tenendo conto delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative del figlio, per due fine settimana, non necessariamente alternati, al mese dalle ore 17.30 del venerdì salvo impegni scolastici o sportivi del ragazzo nel qual caso dalle ore 20:00 - e sarà il padre ad aver cura di andarlo a prendere presso l'abitazione materna ovvero perverrà presso il padre mediante mezzi pubblici
(quando anagraficamente abilitato all'uso autonomo) - sino alla domenica sera alle ore
21.30/22:00 allorquando il padre lo condurrà presso la casa materna;
5. che i due fine settimana mensili dovranno essere individuati preferibilmente in quelli nei quali il ragazzo non sarà impegnato in competizioni sportive ovvero sarà impegno in competizioni sportive compatibili con gli spostamenti in andata e rientro a/da Civitavecchia e sarà sempre il padre a dover prelevare e riaccompagnare il minore da e presso la casa materna;
6. che, occasionalmente, la madre o suo incaricato, collaborerà, previa richiesta del padre, negli spostamenti Roma/Civitavecchia e viceversa;
7. che durante la settimana e compatibilmente con gli impegni di studio e sportivi, il minore potrà permanere presso il padre quando lo voglia e, quando anagraficamente abilitato all'uso autonomo dei mezzi pubblici, anche utilizzando questi previo accordo tra i genitori;
8. che i giorni di vacanza scolastica del periodo pasquale saranno divisi, ad anni alterni, in quattro giorni con l'un genitore e tre giorni con l'altro da concordare di volta in volta facendo in modo che, sempre ad anni alterni, il minore trascorra la Pasqua con l'uno e il lunedì in Albis con l'altro; per la Pasqua 2026, considerando l'alternanza annuale, il minore trascorrerà la Pasqua con il padre;
9. che il minore trascorrerà liberamente le vacanze scolastiche natalizie ed estive scegliendo autonomamente i giorni nei quali permanere presso ciascun genitore quantificati in 45 giorni ciascuno durante le vacanze scolastiche estive e 7 giorni ciascuno durante quelle natalizie non necessariamente consecutivi e a scelta del minore stesso;
10. che i giorni di festività civili e religiose annuali, con relativi “ponti” scolastici saranno trascorse dal minore, ad anni alterni, con ciascun genitore;
11. che dal mese successivo al deposito del ricorso, il padre contribuirà al mantenimento del figlio per complessivi euro 400,00 mensili da versarsi Per_1
3 entro il giorno 5 di ogni mese e si rivaluterà di anno in anno in ragione degli indici
ISTAT;
12. che l'assegno unico universale relativo al figlio continuerà ad essere percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
13. che entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie previamente concordate per il figlio nella misura del 50% secondo quanto disposto dal Protocollo
d'Intesa vigente presso il Tribunale di Roma;
14. che le parti si rilasciano reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
15. che il sig. rilascerà il consenso al trasferimento anagrafico e di dimora CP_1 del figlio e al nulla osta scolastico.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 12 dicembre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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