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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/12/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2500 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. IEZZI MARIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. IEZZI MARIA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Controparte_1 si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 12.10.1991 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 162, parte II, serie A, anno 1991, alle condizioni di seguito esposte
“- i coniugi vivranno separati e nel pieno e reciproco rispetto;
- il marito lascerà la casa coniugale prelevando gli effetti personali;
- al fine di favorire una soluzione consensuale e, altresì, per riequilibrare il patrimonio familiare,
riconoscendo il marito alla moglie l'impegno dedicato alla famiglia, che l'ha determinata alla soluzione lavorativa part time per oltre vent'anni con ripercussioni sul futuro trattamento pensionistico e sul trattamento di fine rapporto, il marito trasferirà alla moglie il suo 50% della proprietà della casa coniugale sita in Savona, Via Rossini n. 2/7 (dati catastali: NCEU del Comune
di Savona, Partita 1017997, Foglio 69, Mappale 277, Subalterno 7 con cantina di pertinenza) con tutti gli arredi esistenti, salvo alcuni mobili che di comune accordo verranno divisi;
La moglie trasferirà al marito il 50% di sua proprietà:
- del box sito in Savona Via Paganini civ. 22 rosso, contraddistinto dal n. 57 (dati catastali: NCEU
del Comune di Savona, Foglio 70, Particella 199, Subalterno 57, Z.C. 1, categ. C/6, cl. 5, mq. 42) e - dell'immobile sito in Frabosa Sottana (CN), Fraz. Prato Nevoso, Via Galassia n. 157B/8, nonché,
quali accessori, locale ad uso cantina posto al piano terreno dello stesso fabbricato, distinto con il numero 35, posto auto coperto al piano terreno dello stesso fabbricato, distinto con il numero 51,
locale ad uso autorimessa facente parte del fabbricato civ. n. 29 di Piazza colle del RE (dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Frabosa Sottana, Foglio 29 – Particella 340 – Sub. 35
– Cat. A/3; Foglio 29 – Particella 340 – Sub. 44 – Cat. C/6; Foglio 29 – Particella 220 – Sub. 100 –
Cat. C/6).
Gli atti notarili saranno perfezionati presso il notaio scelto dai coniugi entro 30 giorni dalla sentenza di separazione.
I coniugi, trattandosi di trasferimenti in esecuzione di un accordo assunto in sede di separazione, si avvarranno dell'applicazione dei benefici fiscali previsti e, quindi, dichiarano con riguardo a detti trasferimenti immobiliari, di avvalersi dell'esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecaria,
catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della normativa vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte Cost. con sentenza n.154 del 10 maggio 1999
(Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 punto 9.2).
I coniugi provvederanno a dividere in egual misura tutti i risparmi accumulati in pendenza di matrimonio (giacenza conto corrente, polizze assicurative, conto titoli …)
Il rapporto societario di cui è titolare il marito nella società “Immobiliare Box Belvedere Società
Semplice” permarrà fino alla liquidazione della società medesima, salvo diversa determinazione del signor e tutte le somme derivanti dalla liquidazione della detta società e/o da Parte_2
operazioni immobiliari aventi ad oggetto i beni della società medesima verranno divise al 50% tra i coniugi.
Il marito, anche in considerazione dell'impegno della moglie per la famiglia e del lavoro a tempo parziale della stessa per oltre vent'anni con le dette relative conseguenze economiche, si impegna ed obbliga a versare alla signora la somma di euro 38.000,00 da versarsi attraverso 3 rate Parte_1 di uguale importo rispettivamente entro il 31/12/205, 31/12/206 e 31/12/207 e nulla pretenderà dalla moglie relativamente al trattamento di fine rapporto di quest'ultima.
Il marito, inoltre, verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 50,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento e, altresì,
al fine di consentirle un minimo recupero economico per la decurtazione che subirà a livello pensionistico a seguito del lavoro part time per oltre venti anni, in particolare per questo motivo il marito manterrà la contribuzione anche al momento dell'eventuale divorzio.
L'onere fiscale relativo alla liquidazione del TRF del signor verrà diviso tra i coniugi nella CP_1
misura del 50% e l'importo a carico della moglie sarà oggetto di conguaglio con le somme derivanti dal rimborso per bonus fiscale relativo a lavori di manutenzione straordinari dell'immobile già casa coniuge nell'anno 2025I rimborsi per bonus fiscale relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di cui sopra continueranno ad essere liquidati sul 730 del marito.
Il marito, infine, si farà carico delle spese di difesa nel procedimento penale a carico della signora e ad oggi pendente presso la Procura della Repubblica di Savona per i reati di cui agli Parte_1
art. 674 c.p. e art. 1 DLG n. 66/1948.
I coniugi si prestano il reciproco consenso all'espatrio e parimenti al rilascio-rinnovo del passaporto o di altro equipollente documento a tale scopo valido.
Le parti dichiarano di confermare fin d'ora la loro volontà e:
- di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte,
- di non intendere riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni sopra trascritte,
- di prestare acquiescenza alla emananda sentenza e all'uopo conferiscono entrambi specifico potere al difensore di rinunciare all'impugnazione della decisione.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente (Dott.ssa Daniela Mele)
(Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2500 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. IEZZI MARIA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. IEZZI MARIA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Controparte_1 si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 12.10.1991 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Savona al numero 162, parte II, serie A, anno 1991, alle condizioni di seguito esposte
“- i coniugi vivranno separati e nel pieno e reciproco rispetto;
- il marito lascerà la casa coniugale prelevando gli effetti personali;
- al fine di favorire una soluzione consensuale e, altresì, per riequilibrare il patrimonio familiare,
riconoscendo il marito alla moglie l'impegno dedicato alla famiglia, che l'ha determinata alla soluzione lavorativa part time per oltre vent'anni con ripercussioni sul futuro trattamento pensionistico e sul trattamento di fine rapporto, il marito trasferirà alla moglie il suo 50% della proprietà della casa coniugale sita in Savona, Via Rossini n. 2/7 (dati catastali: NCEU del Comune
di Savona, Partita 1017997, Foglio 69, Mappale 277, Subalterno 7 con cantina di pertinenza) con tutti gli arredi esistenti, salvo alcuni mobili che di comune accordo verranno divisi;
La moglie trasferirà al marito il 50% di sua proprietà:
- del box sito in Savona Via Paganini civ. 22 rosso, contraddistinto dal n. 57 (dati catastali: NCEU
del Comune di Savona, Foglio 70, Particella 199, Subalterno 57, Z.C. 1, categ. C/6, cl. 5, mq. 42) e - dell'immobile sito in Frabosa Sottana (CN), Fraz. Prato Nevoso, Via Galassia n. 157B/8, nonché,
quali accessori, locale ad uso cantina posto al piano terreno dello stesso fabbricato, distinto con il numero 35, posto auto coperto al piano terreno dello stesso fabbricato, distinto con il numero 51,
locale ad uso autorimessa facente parte del fabbricato civ. n. 29 di Piazza colle del RE (dati catastali: Catasto Fabbricati del Comune di Frabosa Sottana, Foglio 29 – Particella 340 – Sub. 35
– Cat. A/3; Foglio 29 – Particella 340 – Sub. 44 – Cat. C/6; Foglio 29 – Particella 220 – Sub. 100 –
Cat. C/6).
Gli atti notarili saranno perfezionati presso il notaio scelto dai coniugi entro 30 giorni dalla sentenza di separazione.
I coniugi, trattandosi di trasferimenti in esecuzione di un accordo assunto in sede di separazione, si avvarranno dell'applicazione dei benefici fiscali previsti e, quindi, dichiarano con riguardo a detti trasferimenti immobiliari, di avvalersi dell'esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecaria,
catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della normativa vigente, in conformità a quanto disposto dalla Corte Cost. con sentenza n.154 del 10 maggio 1999
(Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014 punto 9.2).
I coniugi provvederanno a dividere in egual misura tutti i risparmi accumulati in pendenza di matrimonio (giacenza conto corrente, polizze assicurative, conto titoli …)
Il rapporto societario di cui è titolare il marito nella società “Immobiliare Box Belvedere Società
Semplice” permarrà fino alla liquidazione della società medesima, salvo diversa determinazione del signor e tutte le somme derivanti dalla liquidazione della detta società e/o da Parte_2
operazioni immobiliari aventi ad oggetto i beni della società medesima verranno divise al 50% tra i coniugi.
Il marito, anche in considerazione dell'impegno della moglie per la famiglia e del lavoro a tempo parziale della stessa per oltre vent'anni con le dette relative conseguenze economiche, si impegna ed obbliga a versare alla signora la somma di euro 38.000,00 da versarsi attraverso 3 rate Parte_1 di uguale importo rispettivamente entro il 31/12/205, 31/12/206 e 31/12/207 e nulla pretenderà dalla moglie relativamente al trattamento di fine rapporto di quest'ultima.
Il marito, inoltre, verserà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 50,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al suo mantenimento e, altresì,
al fine di consentirle un minimo recupero economico per la decurtazione che subirà a livello pensionistico a seguito del lavoro part time per oltre venti anni, in particolare per questo motivo il marito manterrà la contribuzione anche al momento dell'eventuale divorzio.
L'onere fiscale relativo alla liquidazione del TRF del signor verrà diviso tra i coniugi nella CP_1
misura del 50% e l'importo a carico della moglie sarà oggetto di conguaglio con le somme derivanti dal rimborso per bonus fiscale relativo a lavori di manutenzione straordinari dell'immobile già casa coniuge nell'anno 2025I rimborsi per bonus fiscale relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di cui sopra continueranno ad essere liquidati sul 730 del marito.
Il marito, infine, si farà carico delle spese di difesa nel procedimento penale a carico della signora e ad oggi pendente presso la Procura della Repubblica di Savona per i reati di cui agli Parte_1
art. 674 c.p. e art. 1 DLG n. 66/1948.
I coniugi si prestano il reciproco consenso all'espatrio e parimenti al rilascio-rinnovo del passaporto o di altro equipollente documento a tale scopo valido.
Le parti dichiarano di confermare fin d'ora la loro volontà e:
- di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte,
- di non intendere riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni sopra trascritte,
- di prestare acquiescenza alla emananda sentenza e all'uopo conferiscono entrambi specifico potere al difensore di rinunciare all'impugnazione della decisione.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente (Dott.ssa Daniela Mele)
(Dott.ssa Lorena Canaparo)