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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1006/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2881/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210208688433 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210208688433 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 537/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, emessa in esecuzione del decreto CTR LAZIO n. 90/14/11 del 29/11/2011, con il quale era stato dichiarato inammissibile l'appello presentato dal sig. Ricorrente_1 avverso la sentenza CTP ROMA n. 609/16/10, che aveva respinto il ricorso RGR 17946/2009 avverso l'avviso di accertamento RCGH00005, anno di imposta 2004.
Nel ricorso della controparte veniva eccepito:
1. Prescrizione dell'azione di riscossione;
2. Difetto di motivazione della cartella impugnata per omessa identificazione ed allegazione del titolo esecutivo;
3. Illegittima applicazione delle sanzioni e interessi di mora.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso sostenuto.
Con sentenza n. 4283/05/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “Risulta pacifico in causa che la pretesa di cui alla cartella impugnata è fondata su titolo giudiziale, costituisce dunque actio iudicati e il relativo termine di prescrizione è pari a 10 anni. La decorrenza di tale termine si individua, secondo consolidata giurisprudenza, con il momento in cui si verifica la definitività dell'atto amministrativo […]. A fronte di una definitività del titolo da collocare al
26.1.2012, rispetto al successivo decennio utile a far maturare la prescrizione, occorre poi considerare le previsioni di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 che richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015; il comma 4-bis, lettera b), dello stesso art. 68 stabilisce che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di 24 mesi “i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”; bisogna evidenziare che a pagina 5 della cartella viene indicata come data di consegna del ruolo all'ADER il 10.08.2021 e quindi, essendo il carico affidato entro la data del 31.12.2021, lo stesso gode della proroga di 24 del termine di prescrizione, (quindi 31.12.2023, tempestivamente interrotto dalla cartella impugnata notificata a febbraio 2023). Quanto ai successivi motivi di ricorso, gli stessi appaiono manifestamente infondati atteso che la pretesa è fondata su actio iudicati (e dunque tutte le voci del credito mutuano il relativo termine di prescrizione) con la conseguenza che gli importi e i titoli debbono ritenersi ben conosciuti dalla parte. Il ricorso va dunque respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo”
Il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 472/1997, dell'art. 2948 c.c. nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., per la mancata pronuncia da parte della CTR adita sull'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi portati dalle cartelle.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la CGT di Roma liquidato le spese di giudizio a favore dell'Agenzia nonostante non fosse costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato o con un legale ma con funzionari delegati dell'ufficio legale.
L'Agenzia si è costituita ed ha controdedotto.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
Il primo motivo è infondato la prescrizione da applicare al caso in specie è decennale sia per le sanzioni che per gli interessi trattandosi di credito erariale definito da una sentenza . Non si rileva la presunta violazione dell'art. 20, comma 3 del d.lgs. 472/1997, dell'art. 2948 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., in quanto il titolo per riscuotere imposte, sanzioni e interessi dell'accertamento RCGH00005 è costituito dal decreto CTR Lazio, n. 90/14/11 del 29/11/2011, divenuto definitivo in data 26/01/2012. In tema di riscossione a seguito di un provvedimento giudiziario passato in giudicato, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile, anche alla materia tributaria, la c.d. actio iudicati (Cass. S.U., 10/12/2009 n. 25790).
In particolare, è stato evidenziato che il provvedimento del giudice che definisce la lite sull'atto impositivo conferisce a quest'ultimo il crisma della verifica giurisdizionale, cosicché "il titolo in base al quale l'Agenzia delle Entrate fa valere la propria pretesa fiscale e sanzionatoria non è più l'atto amministrativo
[...] bensì la sentenza". Pertanto, il recupero dell'imposta dovuta.
A fronte della definitività del titolo da collocare al 26/01/2012, in relazione al decennio utile a far maturare la prescrizione, occorre considerare le previsioni di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020, che richiama l'applicabilità dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
L'art. 68, comma 4bis, lettera b) stabilisce che, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, poi, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di 24 mesi "i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;
nel caso di specie, viene indicata come data di consegna del ruolo all'AdeR il 10/08/2021 ed, essendo il carico affidato entro il 31/12/2021, lo stesso gode della proroga dei 24 mesi (di conseguenza, al 31/12/2023, termine interrotto dalla cartella impugnata notificata a febbraio 2023).
Come specificato dal Giudice di prime cure, essendo la pretesa fondata su actio iudicati, tutte le voci del credito mutuano il relativo termine di prescrizione con la conseguenza che tutti gli importi e i titoli sono ben conosciuti dalla controparte, sia con riferimento alle sanzioni sia agli interessi.
In primo luogo, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la suddetta actio iudicati (Cass., 08/05/2024, n. 12528). La suddetta interpretazione è stata da ultimo ribadita dalla Cassazione con ordinanza del 20 maggio
2021, n. 13815 la quale ha affermato che "con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 c.
c., n. 4, per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c.".
Risulta, altresì, infondato il secondo motivo di appello relativo alle spese di giudizio liquidate a favore dell'Agenzia costituita in giudizio con funzionari delegati dall'Ufficio legale. Si rileva che ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992, "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto".
Pertanto la liquidazione delle spese effettuata in sentenza pari a € 1.000 è corretta trattandosi di causa di valore all'incirca di € 10.000 rientrante nel range da € 5.200 a € 26.000 a cui vanno applicati i parametri del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche DM n. 147 dell'agosto 2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del contribuentee lo condanna alle spese di lite del presente grado liquidate in € 2000,00, oltre oneri di legge. Così deciso in
Roma il 28/01/2026 Il relatore Ajello Il presidente Pannullo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2881/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4283/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210208688433 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210208688433 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 537/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale indicata in epigrafe, emessa in esecuzione del decreto CTR LAZIO n. 90/14/11 del 29/11/2011, con il quale era stato dichiarato inammissibile l'appello presentato dal sig. Ricorrente_1 avverso la sentenza CTP ROMA n. 609/16/10, che aveva respinto il ricorso RGR 17946/2009 avverso l'avviso di accertamento RCGH00005, anno di imposta 2004.
Nel ricorso della controparte veniva eccepito:
1. Prescrizione dell'azione di riscossione;
2. Difetto di motivazione della cartella impugnata per omessa identificazione ed allegazione del titolo esecutivo;
3. Illegittima applicazione delle sanzioni e interessi di mora.
L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso sostenuto.
Con sentenza n. 4283/05/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “Risulta pacifico in causa che la pretesa di cui alla cartella impugnata è fondata su titolo giudiziale, costituisce dunque actio iudicati e il relativo termine di prescrizione è pari a 10 anni. La decorrenza di tale termine si individua, secondo consolidata giurisprudenza, con il momento in cui si verifica la definitività dell'atto amministrativo […]. A fronte di una definitività del titolo da collocare al
26.1.2012, rispetto al successivo decennio utile a far maturare la prescrizione, occorre poi considerare le previsioni di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 che richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015; il comma 4-bis, lettera b), dello stesso art. 68 stabilisce che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di 24 mesi “i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”; bisogna evidenziare che a pagina 5 della cartella viene indicata come data di consegna del ruolo all'ADER il 10.08.2021 e quindi, essendo il carico affidato entro la data del 31.12.2021, lo stesso gode della proroga di 24 del termine di prescrizione, (quindi 31.12.2023, tempestivamente interrotto dalla cartella impugnata notificata a febbraio 2023). Quanto ai successivi motivi di ricorso, gli stessi appaiono manifestamente infondati atteso che la pretesa è fondata su actio iudicati (e dunque tutte le voci del credito mutuano il relativo termine di prescrizione) con la conseguenza che gli importi e i titoli debbono ritenersi ben conosciuti dalla parte. Il ricorso va dunque respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo”
Il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 20, comma 3 del D.lgs. n. 472/1997, dell'art. 2948 c.c. nonché violazione dell'art. 112 c.p.c., per la mancata pronuncia da parte della CTR adita sull'eccezione di prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi portati dalle cartelle.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la CGT di Roma liquidato le spese di giudizio a favore dell'Agenzia nonostante non fosse costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato o con un legale ma con funzionari delegati dell'ufficio legale.
L'Agenzia si è costituita ed ha controdedotto.
All'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
Il primo motivo è infondato la prescrizione da applicare al caso in specie è decennale sia per le sanzioni che per gli interessi trattandosi di credito erariale definito da una sentenza . Non si rileva la presunta violazione dell'art. 20, comma 3 del d.lgs. 472/1997, dell'art. 2948 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., in quanto il titolo per riscuotere imposte, sanzioni e interessi dell'accertamento RCGH00005 è costituito dal decreto CTR Lazio, n. 90/14/11 del 29/11/2011, divenuto definitivo in data 26/01/2012. In tema di riscossione a seguito di un provvedimento giudiziario passato in giudicato, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile, anche alla materia tributaria, la c.d. actio iudicati (Cass. S.U., 10/12/2009 n. 25790).
In particolare, è stato evidenziato che il provvedimento del giudice che definisce la lite sull'atto impositivo conferisce a quest'ultimo il crisma della verifica giurisdizionale, cosicché "il titolo in base al quale l'Agenzia delle Entrate fa valere la propria pretesa fiscale e sanzionatoria non è più l'atto amministrativo
[...] bensì la sentenza". Pertanto, il recupero dell'imposta dovuta.
A fronte della definitività del titolo da collocare al 26/01/2012, in relazione al decennio utile a far maturare la prescrizione, occorre considerare le previsioni di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020, che richiama l'applicabilità dell'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.
L'art. 68, comma 4bis, lettera b) stabilisce che, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, poi, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di 24 mesi "i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;
nel caso di specie, viene indicata come data di consegna del ruolo all'AdeR il 10/08/2021 ed, essendo il carico affidato entro il 31/12/2021, lo stesso gode della proroga dei 24 mesi (di conseguenza, al 31/12/2023, termine interrotto dalla cartella impugnata notificata a febbraio 2023).
Come specificato dal Giudice di prime cure, essendo la pretesa fondata su actio iudicati, tutte le voci del credito mutuano il relativo termine di prescrizione con la conseguenza che tutti gli importi e i titoli sono ben conosciuti dalla controparte, sia con riferimento alle sanzioni sia agli interessi.
In primo luogo, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la suddetta actio iudicati (Cass., 08/05/2024, n. 12528). La suddetta interpretazione è stata da ultimo ribadita dalla Cassazione con ordinanza del 20 maggio
2021, n. 13815 la quale ha affermato che "con riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati in relazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 c.
c., n. 4, per le obbligazioni periodiche e di durata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile di esecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c.".
Risulta, altresì, infondato il secondo motivo di appello relativo alle spese di giudizio liquidate a favore dell'Agenzia costituita in giudizio con funzionari delegati dall'Ufficio legale. Si rileva che ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992, "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto".
Pertanto la liquidazione delle spese effettuata in sentenza pari a € 1.000 è corretta trattandosi di causa di valore all'incirca di € 10.000 rientrante nel range da € 5.200 a € 26.000 a cui vanno applicati i parametri del D.M. 55 del 2014 e successive modifiche DM n. 147 dell'agosto 2022.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO rigetta l'appello del contribuentee lo condanna alle spese di lite del presente grado liquidate in € 2000,00, oltre oneri di legge. Così deciso in
Roma il 28/01/2026 Il relatore Ajello Il presidente Pannullo