Articolo 3 della Legge 10 ottobre 1989, n. 349
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 novembre 1989
Art. 3. (Principi e criteri direttivi della delega in
materia di amministrazione delle dogane e
imposte indirette) 1. Le norme da emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) sara' istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituira' l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali periferici da essa dipendenti; b) al dipartimento di cui alla lettera a) sara' riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunita' europee, prevedendosi in particolare:
1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non piu' di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneita', in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;
2) la revisione del sistema dei controlli contabili sugli atti del dipartimento, in modo da privilegiare il controllo successivo rispetto a quello preventivo; inoltre potra' prevedersi la semplificazione delle formalita' preventive cui e' subordinata la stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalita' del dipartimento;
3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, le competenze del Proveditorato stesso e delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sara' prevista la possibilita' di affidare all'Amministrazione dei monopoli di Stato l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica anche in bianco nonche' la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministro del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri B e I della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 saranno aumentati di una unita'. La dotazione organica dei suddetti uffici sara' stabilita dal Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi;
4) l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, del potere di predisporre ed attuare, anche d'intesa con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministro del tesoro, un programma di acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate con una spesa annua non superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, nonche' un programma per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici, con una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991. L'assegnazione degli alloggi verra' fatta in base a criteri e procedure da definire sentite le organizzazioni sindacali di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 ;
5) l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989, e la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunita' europee e degli altri Paesi membri;
6) la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una piu' efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della competenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le procedure previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilita' del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorita' in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati; c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera b), numero 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di:
1) esercitare azione di direttiva e di indirizzo ed opera di vigilanza sulle attivita' d'istituto degli uffici doganali, degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici, nonche' degli uffici di cui alla lettera b), numero 6), compresi nel proprio ambito territoriale, disponendo l'uniforme svolgimento di detti servizi e controllando l'esatta applicazione delle norme legislative e regolamentari, delle istruzioni e determinazioni del dipartimento;
2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del dipartimento;
3) effettuare attivita' ispettive sugli uffici dipendenti;
4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme e sulle controversie insorte tra gli uffici e gli operatori economici;
5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.266 del 1987 , la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle universita' ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310 ;
6) gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale;
7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale;
8) svolgere il servizio di economato, provvedendo in particolare ad assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati;
9) esercitare tutte le altre attribuzioni finora affidate alle intendenze di finanza in materia di dogane ed imposte indirette, salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali; d) alle circoscrizioni doganali saranno attribuite, oltre alle attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e di contabiita', che potranno riguardare anche gli uffici tecnici di finanze ed i laboratori chimici; alle circoscrizioni sara' altresi' attribuita la competenza ad irrogare, con provvedimento impugnabile davanti al Ministro, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s); e) agli uffici tecnici di finanza saranno devolute le attuali funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; f) sara' previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento. Con le procedure previste dall'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , saranno rideterminati i profili professionali, che dovranno comprendere le mansioni affini esercitate presso detti uffici e l'inclusione di profili, tra cui quello degli interpreti linguistici, necessari per il migliore svolgimento delle attribuzioni del dipartimento. Il contingente del personale non dirigente dei ruoli diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico e' determinato in misura pari alle unita' di detti ruoli in servizio presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette al 1o gennaio 1989; per il personale dirigente il contingente comprende i posti di funzione dell'amministrazione centrale previsti per la suddetta direzione generale; g) presso le piu' importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero potra' essere assegnato un funzionario del dipartimento in qualita' di addetto doganale per assicurare una rapida, completa e corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa previste da norme comunitarie e nazionali; h) sara' previsto un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera f), con riferimento alle professionalita' amministrative e tecniche in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A tal fine, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego. L'onere complessivo massimo e' valutato, a decorrere dal 1990, in 50 miliardi annui. Per il personale non dirigente l'incremento non potra' superare 1.585 unita'; per i dirigenti non potra' superare 70 unita' complessive delle quali:
1) una nella qualifica di dirigente generale di livello B con le funzioni di direttore generale;
2) due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali, unitamente a quella gia' in dotazione, assumeranno la funzione di direttore centrale; una di esse assolvera' anche alle funzioni di vice direttore generale;
3) sessantasette nelle altre qualifiche dirigenziali da destinare prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore; i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , sara' prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:
1) sara' disposto l'assorbimento in un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, diversi da quello di cui al numero 2); detto compenso sara' determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 , per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttivita' ed al disagio e potra' essere articolato avendo riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilita' ed alla natura delle prestazioni rese. Dovra' prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscano anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 , resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sara' disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;
2) sara' istituita un'indennita' di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie del pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987 ; il relativo finanziamento sara' assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , e per la relativa maggiorazione di cui all' articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302 , integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;
3) dovra' stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunita' europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 8 del D P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), adeguato, relativamente ai limiti di somma in esso indicati, per effetto della legge 25 maggio 1978, n. 233 , e' il seguente: "Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art.
7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla meta' quando alla esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche' ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 60 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 200 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
l) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi". - Il testo dei quadri B ed I della tabella VII allegata al citato D P.R. n. 748/1972 e' il seguente:
"TABELLA VII MINISTERO DEL TESORO
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
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----> oppure usare il tasto funzionale opportuno <---
- Il testo degli articoli 2 (come modificato dall'art. 2 del D P.R. 17 settembre 1987, n. 494) e 4 del D.P.R. n. 266/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri) e' il seguente: "Art. 2 (Organici). - 1. Le ammministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, informazioni attinenti, in particolare, alle consistenze organiche ed ai presenti con le piu' opportune disaggregazioni caratteristiche quali: personale di ruolo e non, livello retributivo, sesso, eta' ed anzianita' di servizio, tasso di assenteismo annuo, quantita' di ore straordinarie prestate nell'anno precedente. 2. Ove possibile, le amministrazioni forniscono informazioni in loro possesso sui servizi erogati e sulle caratteristiche dei fruitori degli stessi. 3. Le informazioni di cui sopra costituiscono supporto per la verifica e definizione dei flussi di attivita' e degli organici. 4. Al fine di pervenire ad una razionale organizzazione del lavoro in ciascuna amministrazione, si provvede alla verifica e determinazione delle dotazioni organiche degli uffici delle stesse amministrazioni sulla base del fabbisogno funzionale. 5. Al riguardo, le singole amministrazioni procedono, mediante apposita commissione paritetica, a definire i criteri necessari alla realizzazione di indagini campionarie, per rilevare i tempi operativi delle diverse attivita' degli uffici compresi nel campione. 6. Le indagini prendono a riferimento un numero limitato di uffici di similari valenze, costituenti un campione sufficientemente rappresentativo, in relazione anche alla dimensione dell'ufficio e ai flussi di lavoro, ubicati nelle diverse aree geografiche del Paese e svolgenti funzioni omogenee. 7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro. 8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi. 9. Tali proposte saranno valutate in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale e potranno costituire la base per proposte finalizzate a: a) modificare le piante organiche di ufficio. Tali modifiche saranno effettuate con provvedimento dell'amministrazione sentito il consiglio di amministrazione; b) modificare i contingenti dei profili insistenti sulla stessa qualifica funzionale, cui si provvedera', su proposta del Ministro competente al Dipartimento per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; c) modificare i contingenti di profili insistenti su qualifiche funzionali differenti cui si provvedera', dopo aver attuato i processi di mobilita' previsti nell'art. 3, con iniziative dei Ministri competenti, utilizzando le procedure consentite dalla vigente normativa, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione". "Art. 4 (Mobilita' interna all'Amministrazione). - 1. Sara' cura delle amministrazioni di portare a conoscenza del personale la situazione delle vacanze dei posti di ogni singolo ufficio, verificata in sede di accordo decentrato per amministrazione a livello centrale, distinti per profilo professionale e relativa qualifica funzionale, al fine di mettere in grado il personale interessato di produrre domanda di trasferimento. 2. Gli avvisi di disponibilita' dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale, almeno una volta all'anno. 3. Le amministrazioni provvederanno all'espletamento della formalita' di trasferimento entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso. 4. La graduatoria degli aspiranti sara' formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b) eventuali necessita' di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; c) servizio gia' prestato in sedi disagiate;
d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di sede di provenienza; f) motivi di salute. 5. In sede di contrattazione decentrata per amministrazione a livello centrale saranno definiti i punteggi da attribuire a ciascuno dei suddetti requisiti, che saranno recepiti con decreto del Ministro competente da pubblicarssi nel Bollettino ufficiale. 6. A parita' di punteggio dovranno avere precedenza gli impiegati che provengano da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche ridefinite con la procedura indicata nell'art. 2, purche' appartenenti al medesimo profilo professionale. 7. In mancanza di domande o nel caso che quelle prodotte non siano sufficienti a consentire il ripiano del personale negli uffici sottodimensionati, si procedera' di ufficio, gradualmente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ai necessari trasferimenti del personale esuberante che, comunque, dovra' essere destinato ad uffici della stessa provincia o di province limitrofe o della stessa regione tenendo conto anche delle opzioni individuali. 8. A tale scopo la commissione paritetica verifica l'applicazione dei criteri tenendo conto, oltre che dei requisiti indicati nel comma 4, della minore anzianita' di qualifica ed, a parita' di questa, della minore anzianita' di servizio ed, eventualmente, della minore eta'. 9. E' consentito il trasferimento di impiegati di identico profilo per scambio di sede, indipendentemente dalla verifica delle situazioni di esubero di personale, con modalita' da stabilire con accordi decentrati a livello nazionale e previo esame da parte della commissione di cui al comma 4. 10. L'istituto della mobilita' si estende ai segretari comunali con i criteri e le modalita' che saranno stabiliti negli accordi decentrati, sulla base dei principi recati dal presente decreto, ove applicabili, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di trasferimenti". - La legge n. 310/1957 , che dispone la "Istituzione della Scuola centrale tributaria 'Ezio Vanoni'", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 17 maggio 1957. - Il testo dell'art. 26 del gia' citato D P.R. n. 266/1987 e' il seguente: "Art. 26 (Procedure per l'istituzione, la modifica o soppressione dei profili professionali). - 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 , possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all' art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e dell'art. 20 del presente decreto, modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi. 2.
Nell'ambito degli accordi decentrati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 2 potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali. 3. Le singole amministrazioni individueranno, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al comma 2, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari. 4. Gli ordinamenti del personale delle amministrazioni del comparto contrattuale di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , vanno ricondotti alla normativa generale prevista dal presente decreto. 5. Le amministrazioni dello Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvederanno ad adeguare i propri regolamenti alle norme emesse in attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 , ed a quelle contenute nel presente decreto con particolare riferimento alla utilizzazione del personale in relazione alle attribuzioni previste dai profili professionali ed ai relativi contenuti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 . 6. I conseguenti provvedimenti saranno emessi previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica". - La legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983. - Il D P.R. n. 396/1978 (Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 luglio 1978. - Il testo dell'art. 10 del D P.R.
n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie) e' il seguente: "Art. 10 (Compenso incentivante). - Dal 1› gennaio 1984 e' istituito a favore del personale di cui al precedente art. 1, un compenso incentivante la produttivita' nella misura di L. 85.000 mensili lorde per l'ottava qualifica funzionale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da definire entro il 31 ottobre 1983, saranno stabilite: a) le misure per le restanti qualifiche funzionali, in proporzione con l'ammontare degli stipendi di cui al precedente art. 3; b) i criteri e le modalita' di corresponsione, per non piu' di undici mesi l'anno, in relazione al conseguimento di obiettivi generali stabiliti dalle singole amministrazioni, all'effettiva presenza in servizio, al pieno rispetto dell'orario d'obbligo e ad ogni altra eventuale condizione al fine di migliorare l'efficienza del servizio; c) le maggiorazioni delle misure di base, in relazione a specifiche effettive prestazioni lavorative. La individuazione dei destinatari delle maggiorazioni di cui al punto c) del precedente comma sara' rimessa alla contrattazione decentrata, in attuazione dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Il compenso di cui al presente articolo sara' corrisposto in sostituzione di compensi o indennita', fruiti dal personale al medesimo titolo o che siano comunque collegati alle effettive prestazioni ordinarie di servizio, da individuare con il decreto di cui al secondo comma, che verranno contestualmente soppressi. Qualora questi ultimi trattamenti risultino di importo piu' elevato rispetto al compenso incentivante, comprensivo delle maggiorazioni, l'eccedenza sara' conservata ad personam e riassorbita con gli eventuali futuri miglioramenti del compenso stesso. Il compenso incentivante non compete al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti di istituto. Al finanziamento del compenso incentivante di cui al presente articolo si provvede: 1) con i fondi destinati a remunerare il lavoro straordiario nei normali limiti orari per il personale di cui al precedente art. 1; 2) con i fondi stanziati per indennita' e compensi da sopprimere ai sensi del precedente quarto comma; 3) con la quota aggiuntiva mensile di lire 15.000 per ciascuna unita' organica, da fronteggiare con gli appositi fondi stanziati nel bilancio per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 302/984 (Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria) e' il seguente: "Art. 3. - In relazione ai particolari disagi ed alle speciali responsabilita' derivanti dall'esercizio delle attivita' di accertamento e di controllo delle merci e sui viaggiatori, anche su base documentale, per il personale civile periferico dell'amministrazione finanziaria che presta servizio in via esclusiva e permanente presso i compartimenti doganali, le circoscrizioni doganali, le dogane, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e gli altri uffici e servizi dipendenti dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, il compenso incentivante base previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , resta in ogni caso, maggiorato almeno nella misura del 130 per cento prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984".
Entrata in vigore il 9 novembre 1989
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