Articolo 21 della Legge 3 febbraio 1963, n. 532
Articolo 20Articolo 22
Versione
11 maggio 1963
Art. 21.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1953-54 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione, stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto,

in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.797.910.555 - delle quali furono riscosse. . . . . . . . . . . . L. 75.684.015.322- e rimasero da riscuotere. . . . . . . . . . . . . L. 21.113.895.233 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963