Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1169
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La censura è smentita dalla produzione documentale che emerge l'avvenuta notifica degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Lesione del diritto di difesa

    Conseguentemente al rigetto della censura sull'omessa notifica, anche la violazione del diritto di difesa viene rigettata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere

    La doglianza è tardiva in quanto l'inoppugnabilità delle cartelle rende tardiva la difesa in questa sede.

  • Rigettato
    Difetto di prova del credito

    La doglianza è tardiva in quanto l'inoppugnabilità delle cartelle rende tardiva la difesa in questa sede.

  • Rigettato
    Inesistenza ed infondatezza del credito

    La doglianza è tardiva in quanto l'inoppugnabilità delle cartelle rende tardiva la difesa in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La censura è infondata poiché non è decorso il termine quinquennale tra la notifica di ogni singola cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione opposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1169
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1169
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo