CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1169/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7313/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010526023000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007917838000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007917838000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007917838000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014169542000 TARI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014169542000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022280758000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 26 novembre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9010526023 000, notificatogli ad cura di AD e nell'interesse del comune di Cariati in data 8 agosto 2024, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di TESI TARI e
TARES per gli anni di imposta 2013, 2015 e 2016, e deduceva:
nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento,
lesione del diritto di difesa nullità dell'atto per eccesso di potere difetto di prova del credito,
inesistenza ed infondatezza del credito intervenuta prscrizone;
e concludeva per la declaratoria di nullità dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'agente per la riscossione per resistere all'avverso dedotto, concludendo come in atti.
All'esito dell'udienza il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione.
del credito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura il contribunete lamenta l'irregolarità della procedura per omessa notifica dei titoli presupposti;
la censura è smentita dalla produzione documentale versata in atti da AD donde emerge l'avvenuta notifica a mani proprie in data 20 dicembre 2022 ed a mani di delegato - Nominativo_1 - in data 21 aprile 2023 ed in data 20 dicembre 2022 . Da tale rilievo consegue anche il rigetto della seconda censura incentrato sulla violazione del diritto di difesa.
Tardiva la difesa sul mancato assolvimento dell'onere della prova " della pretesa ".
Con il terzo motivo di censura parte ricorrente reitera la doglianza in ordine al difetto di prova del credito;
l'inoppugnabilità delle cartelel, rende tardiva in questa sede la difesa.
Parimenti tardiva la quarta censura sulla decadenza per inosservanza del termine triennale di notifica del titolo, censura utilmente esperibile nei sessanta giorni dalla notifica di ogni singola cartella di pagamento.
Con l'ultimo motivo di censura Ricorrente_1 eccepisce l'estinzione del credito per prescrizione, la censura è infondata non essendo decorso il termine quinquennale ex art. 2948 nr.4 cod. civ. , tra la notifca di ogni singola cartella di pagamento e la notifica della intimazione quivi opposta.
Respinta la domanda, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AD e del comune di Cariati , così provvede: Respinge la domanda Condanna Ricorrente_1. al pagamento in favore di AD delle spese di lite del grado che liqida in compelssivi €1.523,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7313/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cariati - Piazza Rocco Trento 87062 Cariati CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010526023000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007917838000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007917838000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210007917838000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014169542000 TARI 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220014169542000 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220022280758000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 26 novembre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9010526023 000, notificatogli ad cura di AD e nell'interesse del comune di Cariati in data 8 agosto 2024, ed avente ad oggetto il mancato pagamento di TESI TARI e
TARES per gli anni di imposta 2013, 2015 e 2016, e deduceva:
nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento,
lesione del diritto di difesa nullità dell'atto per eccesso di potere difetto di prova del credito,
inesistenza ed infondatezza del credito intervenuta prscrizone;
e concludeva per la declaratoria di nullità dell'atto con ogni conseguenza.
Si costituiva l'agente per la riscossione per resistere all'avverso dedotto, concludendo come in atti.
All'esito dell'udienza il g.t. formulava riserva di deposito di motivazione.
del credito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura il contribunete lamenta l'irregolarità della procedura per omessa notifica dei titoli presupposti;
la censura è smentita dalla produzione documentale versata in atti da AD donde emerge l'avvenuta notifica a mani proprie in data 20 dicembre 2022 ed a mani di delegato - Nominativo_1 - in data 21 aprile 2023 ed in data 20 dicembre 2022 . Da tale rilievo consegue anche il rigetto della seconda censura incentrato sulla violazione del diritto di difesa.
Tardiva la difesa sul mancato assolvimento dell'onere della prova " della pretesa ".
Con il terzo motivo di censura parte ricorrente reitera la doglianza in ordine al difetto di prova del credito;
l'inoppugnabilità delle cartelel, rende tardiva in questa sede la difesa.
Parimenti tardiva la quarta censura sulla decadenza per inosservanza del termine triennale di notifica del titolo, censura utilmente esperibile nei sessanta giorni dalla notifica di ogni singola cartella di pagamento.
Con l'ultimo motivo di censura Ricorrente_1 eccepisce l'estinzione del credito per prescrizione, la censura è infondata non essendo decorso il termine quinquennale ex art. 2948 nr.4 cod. civ. , tra la notifca di ogni singola cartella di pagamento e la notifica della intimazione quivi opposta.
Respinta la domanda, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AD e del comune di Cariati , così provvede: Respinge la domanda Condanna Ricorrente_1. al pagamento in favore di AD delle spese di lite del grado che liqida in compelssivi €1.523,00 oltre IVA, CP, RF e spese vive come per legge.