Art. 9.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , modificato dall' articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498 , sono sostituiti dai seguenti:
"I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantita', la qualita' e l'eventuale denominazione di origine controllata e controllata e garantita, nonche' la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacita' fino a litri 60, nonche' per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.
Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacita' non superiore ad ettolitri 100.
I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantita' e tipo di prodotto.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a piu' vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacita' non superiore a cinque litri, e' consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione "a denominazione di origine semplice" o "a denominazione di origine controllata" o "a denominazione di origine controllata e garantita", quando detti vini:
1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;
2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio".
Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , modificato dall' articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498 , sono sostituiti dai seguenti:
"I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore ed il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantita', la qualita' e l'eventuale denominazione di origine controllata e controllata e garantita, nonche' la gradazione complessiva con la tolleranza del 5 per cento e con un massimo di un grado. L'obbligo della indicazione della gradazione complessiva non si applica per i mosti e per i vini contenuti in recipienti di capacita' fino a litri 60, nonche' per i raspi, le vinacce, i vinaccioli e le fecce in pasta torchiate o comunque pressate.
Dall'obbligo della bolletta di accompagnamento di cui al precedente comma, sono escluse le vinacce, i vinaccioli e i raspi ricavati da vinificatori in cantine di capacita' non superiore ad ettolitri 100.
I prodotti di cui al primo comma e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti e le estrazioni degli stessi dalle cantine, dai depositi, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti devono essere annotati giornalmente in registri di carico e scarico, per quantita' e tipo di prodotto.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo sulle bollette di accompagnamento relative a piu' vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, contenuti in recipienti chiusi e sigillati di capacita' non superiore a cinque litri, e' consentito riportare, in luogo delle singole denominazioni di origine, la natura merceologica del prodotto (vino, spumante, vino liquoroso od altro), seguita dalla dizione "a denominazione di origine semplice" o "a denominazione di origine controllata" o "a denominazione di origine controllata e garantita", quando detti vini:
1) vengano spediti da commercianti all'ingrosso, titolari di depositi fuori cantina, non imbottigliatori;
2) siano destinati a diretti consumatori o commercianti al dettaglio".