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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3222 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa MA EN AT Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 433/2025, promossa in grado d'appello,
da
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RT IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in AN, viale
Monte Nero n. 50, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AD LL ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in AN, Via
Rugabella 1, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. ) (già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Anna Gelpi e dall'avv. Vittorio Gelpi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in AN, via E. Visconti Venosta n. 1, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO pagina 1 di 30 C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sirena e dall'avv. EN
Scorbatti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in AN, Viale Caldara
22, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contumace Controparte_5
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9710/2024 del Tribunale di AN, pubblicata l'11.11.2024;
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza dell'11.11.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di AN adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza n. 9710/2024 pubblicata il 11.11.2024 – non notificata - nella causa RG
n. 7572/2020 Sezione 1^ Civile – Tribunale di AN - Giudice Unico Dott. Andrea Manlio
OR e per l'effetto, in via principale e di merito, condannare i convenuti dott. CP_1
e in solido, a pagare a
[...] Controparte_6
, a titolo di risarcimento: Parte_1
- la somma di 115.742,60 euro, e quindi la ulteriore somma di 45.551,32 euro rispetto alla condanna di primo grado (70.191,28 euro) che alla data odierna è già stata pagata all'appellante, oltre interessi compensativi come sopra, per la voce 4.1 che comprende il ricalcolo delle voci IP, IPT e spese per consulenti (ferme le voci spese mediche e spese future per emenda);
- la somma di 26.447,50 euro, oltre interessi compensativi come sopra, per la voce 4.2 personalizzazione del danno;
pagina 2 di 30 - la somma di 57.042,00 euro, oltre interessi compensativi come sopra, per la voce 4.3 danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
Con vittoria delle spese di lite integrali di entrambi i gradi a favore dell'odierna appellante”.
PARTI APPELLATE
Per Controparte_1
“in via principale
- contestata ogni pretesa responsabilità professionale del Dott. rigettare Controparte_1
l'Appello proposto dalla Signora su tutti i motivi dedotti e in ogni caso Parte_1 respingere tutte le domande avversarie;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse venire accolto, anche solo parzialmente,
l'Appello
- dichiarare esclusivamente tenute e condannare e/o Controparte_3 [...]
a risarcire ogni eventuale danno patito dalla Signora senza Controparte_5 Pt_1 possibilità di regresso alcuno delle Strutture nei confronti del comparente in via ulteriormente subordinata
e sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolto, anche solo parzialmente,
l'Appello
- accertare e dichiarare, per i motivi in atti, ex art. 1227 c.c., il concorso colposo del creditore nel verificarsi degli eventi contestati e dei pregiudizi dallo stesso sofferti e conseguentemente
- ridurre il risarcimento spettante alla Signora in misura proporzionale alla gravità Pt_1 della colpa.
In ogni caso
Dichiarare tenuta a manlevare il Dott. da ogni eventuale Controparte_4 CP_1 ulteriore condanna al risarcimento del danno e/o per qualsivoglia altro titolo o ragione in relazione al procedimento de quo
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre all'IVA, alla CPA ed alle spese forfettarie in misura del 15%”.
Per Controparte_2
“Nel merito in via gradata:
a) respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
pagina 3 di 30 b) nel denegato e non creduto caso di accoglimento dell'appello condannare il dr. CP_1
a manlevare/tenere indenne ovvero a rifondere in misura del 50% l'
[...] Controparte_2 per eventuali esborsi che dovessero scaturire dal presente giudizio.
[...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di prova orale formulate dall'appellante”.
Per Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: respingere l'appello proposto;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con procedimento introdotto ex art. 696 bis c.p.c. e con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - convertito in procedimento ordinario di cognizione con provvedimento del 14.4.2021 - Parte_1
chiedeva al Tribunale di AN di accertare la responsabilità solidale di
[...] Controparte_3
e per i danni
[...] Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del fallito intervento di implantologia, al quale era stata sottoposta nel gennaio 2010.
A sostegno della domanda, l'attrice allegava che, nell'ottobre 2009, si era rivolta all'
[...] con l'intento di sostituire alcune protesi dentarie mobili con un impianto fisso;
Controparte_3 veniva quindi visitata dal dott. , che suggeriva la preliminare esecuzione di un innesto osseo, CP_1 propedeutico alla successiva terapia riabilitativa;
in data 28 gennaio 2010 veniva quindi eseguito il programmato intervento chirurgico presso l'Istituto, al quale partecipava il dott. . Allegava CP_1
l'attrice che, in data 2 febbraio 2010, a seguito di dimissioni, la stessa si recava presso la clinica
[...]
, dove il dott. le applicava otto impianti provvisori sui perni inseriti nel corso CP_5 CP_1 dell'intervento d'innesto osseo;
in seguito provvedeva alla sostituzione dei provvisori, fino a che, CP_1 nei mesi tra agosto e dicembre del 2010, si verificava la progressiva perdita di cinque degli otto impianti.
Nel corso di tale periodo, la paziente veniva seguita dallo stesso , il quale constatava il fallimento CP_1 del trattamento implantare e interveniva per rimuovere la placca di sintesi impiegata nell'intervento di innesto, che, nel tempo, aveva subito un processo migratorio fino a sporgersi al di fuori della gengiva;
quindi, da marzo 2011, la ricorrente interrompeva il rapporto col , rivolgendosi ad altro CP_1 professionista, che accertava nell'aprile 2012 la perdita di un altro impianto e procedeva alla rimozione pagina 4 di 30 dei due rimanenti.
L'attrice chiedeva, quindi, di pronunciare la risoluzione per inadempimento dei contratti intercorsi con l' e con il dott. , oltre al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_1 conseguenti danni: biologico, con congrua personalizzazione, da lesione del diritto all'autodeterminazione per generica informazione circa gli esiti dell'intervento, nonché patrimoniale, da lesione della capacità lavorativa specifica, con rimborso delle spese mediche, sia già sostenute, sia future per l'esecuzione degli interventi emendativi. si costituiva in giudizio con comparsa del 22.12.2020, contestando le pretese Controparte_1 avversarie e chiedendo la chiamata in causa di quale suo assicuratore per Controparte_4 la responsabilità civile. Il convenuto, in particolare, contestava sia la sussistenza del nesso causale tra l'attività professionale svolta e le conseguenze lamentate dalla ricorrente, sia il quantum. CP_1 deduceva nello specifico di non poter essere chiamato a rispondere dell'operato di altri sanitari che avevano avuto un ruolo attivo nell'intervento, ossia il dott. -estensore del consenso informato Per_1 asseritamente generico- e il dott. firmatario della lettera di dimissioni, con indicazione del CP_7 censurato carico protesico immediato. Rilevava inoltre che l'attrice, in quanto grande fumatrice, era affetta da edentulia e da grave atrofia mascellare superiore e che, a fronte dell'intenzione della paziente di sostituire la protesi mobile con un impianto fisso, aveva correttamente consigliato una congrua procedura ad hoc.
Con comparsa di risposta depositata il 28.12.2020 si costituiva l' Controparte_3 contestando gli addebiti di responsabilità e, in particolare, il nesso di causalità. La struttura formulava, in subordine, domanda di manleva e/o regresso nei confronti del dott. , asserendo che i danni patiti CP_1 dalla ricorrente fossero da ricondurre, in via esclusiva, alla condotta di quest'ultimo.
Si costituiva altresì con comparsa di risposta depositata il 22.12.2020, la Controparte_5 quale, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dichiarandosi estranea al sinistro e negando che la ricorrente fosse stata mai stata curata presso la propria struttura.
Infine, con comparsa di risposta depositata il 2.4.2021, si costituiva Controparte_4 eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dal dott. e contestando, in ogni CP_1 caso, la fondatezza delle domande attoree.
Il Tribunale di AN, acquisita la CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, così pronunciandosi con sentenza n. 9710/2024, pubblicata l'11.11.2024: “Dichiara la risoluzione, per grave inadempimento dei convenuti
[...]
e , dei contratti intercorsi tra e Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 [...]
e tra e;
condanna Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
pagina 5 di 30 e , in solido, a pagare ad , a titolo di risarcimento, la Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 somma di € 70.191,28, oltre interessi compensativi da calcolarsi come indicato in parte motiva, fino al saldo;
condanna e a rifondere ad Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 la metà delle spese del presente giudizio, liquidando tale frazione in € 7.000,00 per onorari (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA), con distrazione a favore dell'Avv. RT IO, dichiaratosi antistatario, e compensando tra tali parti la restante metà; condanna e , in solido, alla rifusione in favore Controparte_3 Controparte_1 dell'attrice della metà delle spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 42696/2018 RG Trib. AN, liquidando tale frazione in € 189,75 per anticipazioni e in € 1.700,00 per onorari (da maggiorarsi di
15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA), con distrazione a favore dell'Avv. RT
IO, dichiaratosi antistatario, e compensando tra tali parti la restante metà di dette spese;
rigetta la domanda svolta da nei confronti di a spese processuali Parte_1 Controparte_5 anche del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. compensate nel rapporto fra tali parti;
pone definitivamente a carico solidale di e Controparte_3 Controparte_1 [...] le spese della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 42696/2018 RG Trib. Controparte_4
AN (come liquidate con decreto 6.11.2019); condanna a tenere indenne l' Controparte_1 [...] del 50% di quanto quest'ultimo avrà pagato all'attrice in ottemperanza alla Controparte_3 presente sentenza;
compensa interamente tra e le Controparte_3 Controparte_1 spese relative a tale rapporto processuale;
condanna a tenere indenne Controparte_4
di quanto questo è tenuto a pagare in forza della presente sentenza, dedotta la Controparte_1 franchigia di € 516,00; condanna a rifondere a le spese Controparte_4 Controparte_1 relative a tale rapporto processuale, liquidate in € 3.800,00 (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA)”.
In sostanza, il Tribunale rilevava l'inesatto adempimento del dott. , consistente “nell'erronea CP_1 progettazione ed esecuzione degli interventi”, avvenuti presso la clinica in assenza di adeguata CP_3 considerazione di alternative praticabili e senza considerare le condizioni e lo stile di vita della paziente;
accertava, inoltre, la sussistenza del danno e del nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento, riscontrabili sulla base delle radiografie e degli accertamenti medici prodotti dalla ricorrente, nonché della CTU svolta in sede di ATP.
Escludeva invece ogni responsabilità in capo a attesa la carenza di prova in ordine Controparte_5 al nesso di causalità fra la condotta di quest'ultima e il danno, non essendovi prova che l'intervento fosse avvenuto nella clinica in questione.
Nella liquidazione del danno, il Tribunale determinava il danno biologico permanente nella misura pagina 6 di 30 dell'8% per danno odontoiatrico, mentre escludeva il danno psichico, tenendo conto dello stato psicopatologico pregresso della paziente. Nello specifico, rilevava che la compresenza della patologia psichica pregressa non consentiva di affermare come “più probabile che non” la sussistenza di nesso causale tra la malpractice e l'attuale stato psichico della paziente.
Quanto alla richiesta di personalizzazione avanzata dall'attrice, rilevava che “nella fattispecie nulla induce a ravvisare conseguenze dannose caratterizzate da “irripetibile singolarità” ed eccezionalità (in rapporto a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano subito lesioni dello stesso tipo e di pari gravità)” e dunque escludeva la personalizzazione del danno.
Infine, escludeva la risarcibilità delle spese sostenute per i consulenti di parte successive alla CTU,
“attesa la non necessità di esse, per ragioni cronologiche, in relazione alla finalità di difesa nel presente giudizio” e compensava in parte le spese di lite, stante il rifiuto espresso da parte attrice rispetto alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c.
Contro la sentenza proponeva appello per i motivi indicati nell'atto di appello. Parte_1
Si costituivano in giudizio e Controparte_3 Controparte_1 [...]
contestando l'appello e concludendo come in atti, chiedendo in via principale la Controparte_4 conferma della sentenza impugnata. , in subordine, in caso di riforma, chiedeva di Controparte_1 accertarsi la responsabilità esclusiva dell' e/o il concorso di colpa del danneggiato, nonché di CP_3 essere tenuta indenne dalla propria compagnia assicuratrice;
sempre in subordine e nel denegato caso di riforma, chiedeva la condanna di a manlevare/tenere Controparte_3 Controparte_1 indenne ovvero a rifondere in misura del 50% l' per eventuali esborsi dipendenti dal presente CP_2 giudizio.
All'esito della prima udienza, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello a
[...]
– non comparsa – il Consigliere istruttore dichiarava la contumacia di Controparte_5 [...]
visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava quindi davanti a sé l'udienza dell'11.11.2025 Controparte_5 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell'11.11.2025, e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025. pagina 7 di 30
IL DA HI
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui, travisando il contenuto della CTU svolta in sede di ATP e le altre prove in atti, ha erroneamente escluso il danno psichico, pur certificato dai consulenti d'ufficio.
In particolare, il giudice si sarebbe discostato immotivatamente dal punteggio di invalidità determinato dai CTU nella misura del 16-17%, addirittura dimezzandolo -avendo il primo giudice riconosciuto un danno biologico pari solo all'8%- e ciò senza motivare specificamente tale scelta ed omettendo di spiegare le ragioni tecniche-scientifiche che lo avrebbero indotto a discostarsi dalle indicazioni dei consulenti.
A tale conclusione il Tribunale perveniva in considerazione della circostanza - non controversa - che l'attrice era portatrice di pregressa patologia psicologica, essendo stata in cura per “sindrome ansiosa” già dal quinquennio precedente al 2010.
Tuttavia -osserva l'appellante- tale circostanza era nota ai consulenti tecnici, i quali avevano chiarito sul punto che la sindrome ansiosa, di cui soffriva in precedenza la , era cosa diversa dal molto Pt_1 più grave “disturbo da sintomi somatici”, riscontrato dal CTU psichiatra in sede di operazioni peritali;
richiamano le considerazioni dei CTU sul punto: “Quanto alla preesistenza consta che la signora era in cura già prima dei falliti interventi per sindrome ansiosa. Il disturbo attuale, però, è diverso…In effetti il DSM tratta del disturbo in sezione ben diversa e autonoma rispetto alla sezione dei disturbi d'ansia o dell'umore” (v. p. 94 elaborato peritale).
Secondo la difesa della , i CTU avevano quindi specificamente preso in considerazione il Pt_1 disturbo psichico preesistente e, nel determinare la percentuale di danno non patrimoniale, avevano già tenuto in debito conto il medesimo. Il giudice di prime cure, pertanto, avrebbe dovuto spiegare puntualmente le ragioni che lo avevano indotto a ridurre il risarcimento, evidenziando gli eventuali errori o le lacune nella relazione dei consulenti d'ufficio -es. metodologie scorrette, dati non pertinenti, valutazioni non scientificamente fondate- o fornire supporto al proprio ragionamento mediante elementi probatori alternativi, indicandoli chiaramente, e non invece fondare la decisione sul punto unicamente sul suo personale convincimento. Al più, il Tribunale avrebbe dovuto concludere nel senso di una comorbidità o di un aggravamento della iniziale sindrome ansiosa, dovuta agli eventi traumatici oggetto di causa, riconoscendo, quantomeno, un punteggio per differenza.
Peraltro, ritenuti il danno psichico e il relativo punteggio assorbiti nella componente di danno biologico-odontoiatrica, il giudice avrebbe dovuto allora concludere che i medici del non CP_3 avevano tenuto in debita considerazione l'effettiva condizione psichica della paziente, affetta da pagina 8 di 30 depressione da cinque anni, come risultante in cartella clinica, con ciò non valutando adeguatamente se la signora era effettivamente in grado, sul piano psicologico, di affrontare il percorso terapeutico proposto e il rischio di un suo fallimento.
In sintesi, la decisione del Tribunale di ridurre dal 16-17% all' 8% la percentuale accertata dai consulenti di ufficio - applicando di conseguenza le tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
7.9.2005 n. 209, in luogo di quelle del Tribunale di AN, con significativa riduzione degli importi riconosciuti anche sotto tale profilo – sarebbe per l'appellante del tutto ingiustificata, sicché chiede la riforma della sentenza sul punto.
La censura è fondata.
La sig.ra , nel colloquio psichiatrico del 17.6.2019 con il CTU dott. Pt_1 Persona_2 specialista in psichiatria, descriveva una situazione di grave compromissione emotiva e funzionale, legata agli esiti degli interventi odontoiatrici. Dal colloquio emergeva una situazione di isolamento familiare e di disagio nelle relazioni, nonché la presenza di frequenti attacchi di panico, ansia, rabbia, pianto continuo, insonnia. Il dott. rilevava, altresì, l'uso massiccio di ansiolitici -Lexotan 90 Persona_2 gocce/die, Xanax- e antidepressivi, come Faxine e Mirtazapina.
Dalla relazione peritale si apprende che, nel corso del colloquio col consulente, l'attrice così si esprimeva: «Ho un sacco di problemi con la mia famiglia. Sono otto anni che non ho più rapporti con mio marito... otto anni che non ricordo cosa sia ricevere un bacio. Stessa cosa con i miei figli... assolutamente vietato toccare la mia faccia…Gli specchi... non esistono. Non mangio più. Se devo mangiare per sopravvivere, devo inghiottire il cibo…Quando vado in bagno, non riesco nemmeno a evacuare... la notte non dormo, perché il signor mi perseguita anche di notte nonostante siano CP_1 passati dieci anni…Ricordo tutto... parole... scene... cose che mi ha fatto... Dormo due ore a notte. Ho paura di dormire, perché mi viene in mente di tutto…Sapete che cosa vuol dire non poter mangiare, non poter masticare, non poter ridere. Sapete quanto tempo che non faccio niente? Che mi invitano... e dico che non posso uscire? Sono dieci anni…Alle cinque e mezzo comincio ad avere attacchi di panico, perché devo tornare a casa e trovo un marito... e non so che cosa dirgli…Ho pure figli e nipotini, che vengono ad abbracciarmi... e tu li respingi? Non ce la faccio…Vorrei sapere chi mi ridà la mia vita. Io rivoglio indietro la mia vita. Sono agitata. Sono piena di rabbia. A una certa ora la protesi va tolta e ho tutte le piaghe. Sapete che cosa vuol dire essere senza denti? Io ho l'ansia…Non posso neppure soffiarmi il naso... devo mangiare come i vecchietti... ma io ho cinquantasette anni e mi hanno operata a cinquanta.
Prendo le medicine... lo Xanax... novanta gocce al giorno di Lexotan... lo Xanax per dormire».
Il ctu dott, nel suo esame psichico, rilevava tra l'altro: “L'espressione pur partecipe e Persona_2 sintona, palesa tensione emotiva e sofferenza. L'atteggiamento, disponibile e collaborante, si fa a volte pagina 9 di 30 concitato fino ad assumere espressività teatrale, allorché rievoca gli eventi, la sofferenza dolorosa che
l'affligge da anni e gli esiti menomanti conseguenza del trattamento odontoiatrico. L'eloquio è spontaneo, fluido, comprensibile, preciso nella rievocazione di dati autobiografici, ma nettamente polarizzato sulla storia clinica e sul senso di limitazione della propria libertà di essere;
a tratti, però, diviene farraginoso e risulta difficoltoso seguire il filo della signora. La coscienza è lucida e il rapporto di realtà conservato. L'orientamento spazio-temporale e quelli sul Sé e sul parametro d'oggetto appaiono integri. Strutturalmente nella norma appaiono le funzioni cognitive (attenzione, memoria, percezione, comprensione, concettualizzazione ed astrazione), pur con subitanei deficit dell'attenzione conativa, dovuti all'irruzione di componenti emotive. Non emergono alterazioni della forma o del contenuto del pensiero, ma l'ideazione è permeata da forte carica emotiva con vissuti sfumatamente intrisi di rabbia e inquinati da aspetti depressivi legati agli eventi di causa e alle conseguenti limitazioni.
Conservate le capacità di critica e di giudizio. Decisamente labile e non sempre sintona l'emotività. La signora dopo le prime battute irrompe in un pianto, pressoché continuo, intervallato da espressioni di rabbia e di disperazione. L'affettività mostra segni clinici di ansia, depressione e collera. Prima attiva ed autonoma, la volontà manifesta lievi segni di eteronomia. Il comportamento appare adeguato e finalistico, ma, contrariamente al riferito preesistente modo di essere e di esistere, è orientato a modalità indicanti una riduzione delle qualità relazionali” (CTU p. 20).
Il CTU psichiatra esaminava anche la documentazione medica in atti e, in particolare, valutava la relazione del dott. del 2014, che aveva diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress e la Per_3 relazione del dott. del 2017, che aveva attestato un disturbo affettivo misto. Per_4
Alla luce degli elementi raccolti e dell'esame psichico personalmente condotto, il CTU accertava, quindi, ansia, depressione, rabbia, isolamento sociale, attacchi di panico e insonnia, nonché riduzione delle capacità relazionali, forte carica emotiva, vissuti intrisi di collera e disperazione, giungendo a diagnosticare in capo alla signora un “disturbo da sintomi somatici” sulla scorta del DSM-5; Pt_1 nella propria relazione riportava anche i criteri diagnostici per accertare detto disturbo:
A. Uno o più sintomi somatici che procurano disagio o portano ad alterazioni significative della vita quotidiana.
B. Pensieri, sentimenti o comportamenti eccessivi correlati ai sintomi somatici o associati a preoccupazioni relative alla salute, come indicato da almeno uno dei seguenti criteri:
1. Pensieri sproporzionati e persistenti circa la gravità dei propri sintomi.
2. Livello costantemente elevato di ansia per la salute o per i sintomi.
3. Tempo ed energie eccessivi dedicati a questi sintomi o a preoccupazioni riguardanti la salute.
pagina 10 di 30 C. Sebbene possa non essere continuativamente presente alcuno dei sintomi, la condizione di essere sintomatici è persistente (tipicamente da più di 6 mesi).
Citando sul punto la letteratura scientifica di riferimento, il ctu dott. evidenziava che la Persona_2 categoria del “disturbo da sintomi somatici” comprende “condizioni psicopatologiche connotate da rilevanti sintomi somatici, associati a disagio e compromissione funzionale di grado significativo, la cui caratteristica distintiva 'non sono i sintomi somatici in quanto tali, ma piuttosto il modo con cui gli individui li presentano e li interpretano (Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Società Italiana di Medicina Legale, Giuffrè, 2015, p. 137)”.
Precisava che, secondo le “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (Società Italiana di Medicina Legale, Giuffrè, 2015.) il disturbo in esame è valutato dall' 11 al 15 % nella forma lieve;
dal 16 al 20 % nella forma moderata;
dal 21 al 25 % nella forma grave.
Nel caso specifico il CTU, applicando le Linee Guida SIMLA, stimava il danno psichico della signora
, in esito al fallimento degli interventi odontoiatrici per cui è causa, nella misura dell' 11%, quindi Pt_1 nel minimo previsto dalle linee guida.
Quanto al fallimentare percorso odontoiatrico, i consulenti d'ufficio hanno accertato che gli interventi del dott. non solo non hanno migliorato la situazione pregressa della paziente, ma ne hanno CP_1 addirittura determinato un peggioramento, con postumi permanenti stimabili nella misura dell' 8%. Ai trattamenti terapeutici per cui è causa seguivano, infatti, un marcato riassorbimento osseo del mascellare superiore, edentulia totale, collasso labiale, ipoestesia infraorbitaria bilaterale, difficoltà di masticazione, eloquio compromesso.
In sintesi, i consulenti d'ufficio, valutando il percorso delle cure odontoiatriche, cui è stata sottoposta la paziente, e il relativo esito, concludevano per “il fallimento degli impianti e l'aggravamento dello stato depressivo della ricorrente” (ctu p. 90) e per l'accertamento di una danno biologico permanente, conseguenza di malpractice medica, del 16-17% , come risultato della sommatoria -ponderata e non aritmetica- del danno odontoiatrico, pari all' 8%, e del danno psichico, quantificato nell' 11%.
Nella valutazione di detto danno psichico il collegio peritale si è espressamente soffermato sulla situazione pregressa di fragilità psichica della signora . A fronte del rilievo dei consulenti Pt_1 tecnici di parte che evidenziavano come l'attrice già soffriva di depressione nel quinquennio antecedente la presa in carico terapeutica ad opera del dott. , con conseguente esclusione di un nesso causale CP_1 tra l'operato di quest'ultimo e il danno psichico attuale, i consulenti d'ufficio hanno espressamente dichiarato di non condividere tale giudizio. Gli stessi hanno sostenuto che vi è invece un “nesso causale tra malpractice e attuale stato psicopatologico della signora” (p. 92-93 ctu), il cui odierno vissuto è frutto delle maldestre cure del professionista. Con riferimento allo stato psichico della signora prima pagina 11 di 30 della presa in carico terapeutica da parte del dott. , i CTU hanno evidenziato che in precedenza la CP_1 signora presentava una “sindrome ansiosa”, mentre il disturbo attuale è diverso e più grave, non è più un disturbo d'ansia o dell'umore, essendo invece qualificabile come “disturbo da sintomi somatici”, che è patologia psicopatologica inquadrata dalla letteratura scientifica in una sezione diversa ed autonoma dai disturbi d'ansia. Si tratta di una nuova entità clinica identificabile con criteri diagnostici propri;
così infatti si legge nella CTU: “Il disturbo attuale, però, è diverso. In effetti il DSM tratta del disturbo in sezione ben diversa e autonoma rispetto alla sezione dei disturbi d'ansia o dell'umore” (ctu p. 93).
I consulenti d'ufficio, rispondendo ai consulenti tecnici di parte, hanno dunque ribadito che il disturbo conseguente ai fatti di causa è strutturalmente autonomo e diverso dalla sindrome ansiosa/depressiva pregressa. Al più, rilevano i CTU, potrebbe configurarsi un caso di comorbilità tra il disturbo preesistente ansioso-depressivo e quello presente, ma ciò, hanno precisato, non escluderebbe l'incidenza causale della condotta del medico, secondo il criterio causalistico della condicio sine qua non. Richiamata la teoria condizionalistica, i consulenti d'ufficio, in replica alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, hanno dunque ribadito la sussistenza di un nesso causale tra le condotte maldestre dei sanitari e il quadro psicopatologico attuale della signora (cfr pp. 94-95 ctu). Per_5
Tali conclusioni della CTU appaiono tratte con criteri tecnici e sulla scorta di un ragionamento immune da vizi logici e sono, pertanto, condivise dalla Corte.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che anche i consulenti tecnici di parte non hanno censurato i criteri diagnostici utilizzati dal ctu psichiatra e la loro applicazione al caso di specie, limitandosi a un generico richiamo alla sofferenza psichica pregressa della paziente. Né specifiche censure in merito si rinvengono negli scritti conclusivi di primo grado, depositati dopo la replica dei CTU alle osservazioni dei CTP;
in particolare solo nella comparsa conclusionale del dott. si rinviene una del tutto generica CP_1 contestazione delle risultanze della CTU, mentre per il resto le difese delle parti convenute si erano più che altro incentrate sulla critica della tesi attorea secondo cui il danno odontoiatrico e quello psichico dovevano essere oggetto di somma aritmetica (8% più 11%, quindi 19%) e non di una valutazione complessiva, come proposto dal consulenti d'ufficio, che avevano indicato un danno globale del 16-17%.
Anche sul piano logico le conclusioni della CTU appaiono coerenti con quanto accertato, essendo del tutto ragionevole che una donna, già fragile psicologicamente e affetta da sindrome ansiosa, possa riportare un danno psichico in esito all'autentico calvario vissuto a seguito degli interventi terapeutici per cui è causa.
Ricordiamo che la signora -che era stata sottoposta a frattura indotta della mascella del tipo Le Fort I, ad innesto osseo con impianto di ben otto perni e inserimento di una piastra di sintesi- ha visto nei mesi successivi all'intervento un progressivo fallimento del piano di cure, con ripercussioni a livello di pagina 12 di 30 masticazione, di favella, di relazioni sociali e di dolore fisico, cui del tutto comprensibilmente si è accompagnata anche una sofferenza psichica, considerata anche la fragilità iniziale, sotto tale profilo, della signora.
Nella ctu si legge: “Il decorso post operatorio sarà difficoltoso per la presenza di algie continue al mascellare con sensazione di movimento degli impianti con gonfiore del volto e del naso e insensibilità del labbro superiore, algie agli zigomi e presenza di lividi agli occhi”, descrizione che, pur provenendo dal riferito della paziente, evidentemente è stata riconosciuta dai consulenti coerente con il quadro che si
è delineato (ctu p. 7). Tra il mese di agosto e dicembre 2010 la signora perdeva cinque impianti (ctu p.
8). Successivamente avvertiva una sporgenza fastidiosa in prossimità della spina nasale e sulla gengiva affiorava una porzione metallica con una piccola vite: si trattava del mezzo di sintesi che avrebbe dovuto consolidare la frattura indotta dell'osso con la manovra di Le Fort I;
a quel punto si impose, a gennaio
2011 un nuovo intervento per rimuoverla. Nell'aprile 2012 l'appellante perdeva un altro impianto e gli ultimi due rimasti venivano poi rimossi dal nuovo odontoiatra che l'aveva presa in cura. La CTU ha concluso per l'insuccesso totale del piano terapeutico del dott. e per un peggioramento della CP_1 situazione pregressa. Sotto tale profilo deve rilevarsi che la vicenda odontoiatrica vissuta dall'appellante, esaminata nel suo complesso per come ricostruita in causa, tenuto anche conto della fragilità psichica che già caratterizzava la paziente, consente di ritenere coerenti anche sul piano logico le conclusioni del
CTU psichiatra dott. Persona_2
Ciò premesso sulla condivisibilità delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti d'ufficio, deve rilevarsi che anche sul piano giuridico l'accertamento del nesso causale dagli stessi effettuato appare conforme ai principi espressi sul punto dalla Suprema Corte.
Nel caso, infatti, di concorso della condotta umana con un fattore naturale preesistente -quale può essere una patologia pregressa del paziente- la Corte di legittimità ha stabilito che occorre distinguere il nesso di causalità materiale da quello giuridico. Per il primo -concernente la relazione tra condotta ed evento- si applica la teoria condizionalistica ed è noto che, in forza dell'art. 41 c.p., il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento. Pertanto, il medico che con la propria condotta ha concorso a determinare l'evento, ne risponde integralmente. Solo in un secondo momento, sul piano della causalità giuridica -intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili prodottesi- il giudice può eventualmente, anche in via equitativa, ridurre le conseguenze dannose ascrivibili all'autore della condotta, escludendo quelle dipendenti dalla pregressa situazione patologica del paziente e non da colpa medica.
pagina 13 di 30 La Suprema Corte ha, infatti, ribadito anche di recente che “in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma
1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione
e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario” (Cass. n. 15991 del 21.7.2011; Cass. n. 17006 del 24.6.2025).
Infatti, in base ai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., "qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo in tal caso operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” . Precisa la Suprema Corte che nell'accertamento della causalità materiale, la presenza di concause che si inseriscono, insieme alla condotta illecita o inadempiente, nella produzione dell'evento lesivo non esclude la rilevanza eziologica della condotta umana;
così, la presenza di condizioni patologiche pregresse “è vicenda che non rileva ai fini dell'imputazione della responsabilità, -a tal fine rilevando, viceversa, che la condotta illecita sia pagina 14 di 30 stata fonte dell'evento dannoso lamentato”. Dunque, prosegue la Corte “laddove la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato (il mancato raggiungimento del risultato esigibile nel caso concreto)… non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa;
oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole”. “Va in definitiva affermato il principio di diritto – conclude la Corte – secondo il quale il nesso di causalità materiale tra illecito (o prestazione contrattuale) ed evento dannoso deve ritenersi sussistente a prescindere dalla esistenza ed entità delle pregresse situazioni patologiche aventi valore concausale e come tali prive di efficacia interruttiva del rapporto etiologico ex art. 41 c.p., ancorché eventualmente preponderanti…” (così Cass. n. 15991/2011 in motivazione).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la stessa giurisprudenza di legittimità specifica che
“in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana” (Cass. n. 5632 del 23/02/2023; Cass. n. 15991/2011).
Attuando i principi in esame al caso di specie, deve rilevarsi che i CTU, applicando il criterio della condicio sine qua non, hanno chiaramente individuato un nesso di causalità materiale tra malpractice medica e disturbo psichico attualmente sofferto dall'appellante e si è detto che le valutazioni svolte appaiono coerenti sul piano logico e non censurabili sul piano tecnico-scientifico. Si è precisato che la sindrome ansiosa di cui in precedenza soffriva la signora era disturbo diverso da quello attuale, senz'altro più grave, diagnosticato in esito alla vicenda per cui è causa.
Al più, precisano i consulenti d'ufficio, può darsi una “ipotesi di comorbidità”, ossia una contemporanea presenza di più disturbi. Sotto tale profilo, tuttavia, il ctu dott. ha precisato Persona_2 che “resta comunque arduo, se non impossibile discernere quanto dovuto al preesistente disturbo e quanto a quello attuale” (ctu p. 93).
pagina 15 di 30 Pertanto, sul piano della causalità materiale e applicando l'art. 41 cp, nel caso di specie è certo il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e il danno psichico attualmente riscontrabile nella paziente, pur in presenza della fragilità psichica preesistente.
Volendo, invece, soppesare, sul piano della causalità giuridica, l'incidenza dei singoli fattori causali concorrenti e quindi della malpractice medica rispetto alla causa preesistente, data dalla patologia pregressa, il CTU dichiara di non essere in grado di precisare i singoli apporti. Sul punto, tuttavia, soccorrono gli insegnamenti della Suprema Corte, secondo cui “qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana” (Cass. n. 5632 del
23/02/2023).
Gli esiti della CTU, pertanto, consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla paziente, essendo stata accertata la portata quantomeno concausale dell'errore medico rispetto al danno psichico attuale dell'appellante; incombeva a questo punto sui sanitari dimostrare la natura assorbente, e non meramente concorrente, di una qualsivoglia causa esterna –nel caso di specie consistente nella sindrome ansiosa pregressa della Fittante- cosicché l'incertezza sull'apporto concausale del fattore naturale conduce ad ascrivere al medico, anche sul piano giuridico, tutte le conseguenze dannose individuate.
Dunque, anche l'affermazione dei CTU, secondo i quali i disturbi preesistenti e quelli attuali potrebbero in astratto presentare una comorbilità, con incertezza sulla portata specifica dei singoli disturbi concorrenti, non esclude la risarcibilità del danno, ricadendo sul medico l'incertezza relativa a eventuali concause.
La decisione del Tribunale che, discostandosi dagli esiti della ctu, ha negato la risarcibilità del danno psichico dell'appellante, per asserita incertezza del nesso causale, va dunque riformata sul punto.
Venendo alla quantificazione del danno biologico, la CTU ha accertato il danno psichico nella misura dell'11% da aggiungersi al danno biologico odontoiatrico dell'8%; la somma ponderata fra la percentuale odontoiatrica e quella psichica ha condotto i consulenti a stimare la lesione permanente complessiva tra il 16 e il 17%.
In applicazione dell'ultima versione del giugno 2024 delle Tabelle del Tribunale di AN, considerato che l'attrice aveva, nel gennaio 2010, quarantanove anni, il danno biologico permanente corrispondente al 16-17% deve determinarsi in euro 42.545,00, escluso l'aumento per la sofferenza morale, che nel caso di specie è stata di intensità tale da evolvere in vero e proprio danno psichico, già incluso nella percentuale qui riconosciuta. E' noto, infatti, che secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente pagina 16 di 30 patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (Cass. SU n, 26972 dell' 11.11.2008). In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici” (Cass. n. 901 del 17.1.2028;
Cass. n, 23469 del 28.9.2018).
Con specifico riferimento al rapporto tra danno morale e danno psichico, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio” (Cass.
n. 6443 del 3.3.2023). In altri termini, il danno morale si identifica in un perturbamento d'animo transitorio di natura non patologica, mentre il danno psichico si configura quando detta sofferenza assume i caratteri di una vera e propria patologia. Si è affermato in proposito che “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass. n. 10787/2024).
Applicando i suddetti principi nel caso di specie appare evidente, all'esito della CTU anche psichiatrica espletata, che la signora , in esito ai fallimentari interventi odontoiatri per cui è causa, Pt_1 ha manifestato una sofferenza viva e profonda nell'ambito di un più ampio disagio psichico che si è proiettato in diversi ambiti della sua vita di relazione, traducendosi in una vera e propria patologia accertabile clinicamente ed integrante danno biologico. Pertanto, nel caso specifico, in difetto di prova di un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello già preso in considerazione dai consulenti d'ufficio ai fini dell'accertamento del danno biologico di natura psichica, la medesima sofferenza non può essere pagina 17 di 30 risarcita anche come danno morale, ossia sofferenza e turbamento transitori, pena altrimenti un'inammissibile duplicazione del medesimo pregiudizio sotto il profilo risarcitorio, potendosi invece ravvisare una progressione per la quale, nel caso in esame, la sofferenza divenuta patologia psichica già assorbe in sé il perturbamento transitorio, tipicamente integrante danno morale.
Quanto all'invalidità temporanea, applicando le medesime tabelle, tenuto conto che i ctu hanno indicato 60 gg di inabilità al 75%, 60 giorni al 50% e altri 60 al 25%, indicando come già compresa in tali percentuali anche la sofferenza psichica, il danno subito dall'appellante deve stimarsi in euro
10.350,00 euro.
Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria dal giugno 2024 -epoca di edizione delle ultime tabelle milanesi- alla sentenza, nonché degli interessi legali, calcolati sulla somma devalutata al gennaio 2010 e via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, in conformità degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. SU 1712/95).
Rimangono, invece, ferme le spese mediche passate -2.351,36 euro- e future -43.950,00 euro- già riconosciute dal Tribunale.
I convenuti dott. e devono, pertanto, essere condannati in solido a pagare CP_1 Controparte_2 all'appellante gli importi qui riconosciuti a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo, ferme le spese mediche già riconosciute in primo grado.
L ha riproposto la propria domanda di manleva nei confronti del dott. nella Controparte_2 CP_1 misura del 50%, che può essere qui accolta per le ragioni già espresse dal Tribunale, che non sono state oggetto di appello incidentale.
Deve, infine, darsi atto che l'appellante ha riferito che la sentenza di primo grado è già stata eseguita, per cui, evidentemente, quanto incassato dovrà essere detratto da quanto complessivamente dovuto.
LA PERSONALIZZAZIONE DEL DA BIOLOGICO
Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduce il vizio di motivazione, la violazione del diritto di difesa, nonché error in procedendo in relazione alla mancata ammissione dei capitoli di prova orale articolati dall'attrice a supporto della personalizzazione del danno, erroneamente non riconosciuta nel caso di specie.
Lamenta l'appellante che sulla richiesta di personalizzazione venivano articolati quasi settanta capitoli di prova non ammessi dal giudice, senza indicare per quali ragioni le circostanze articolate sono state ritenute irrilevanti. La mancata motivazione sul rigetto costituirebbe violazione del diritto di difesa, da cui è conseguito il mancato riconoscimento della voce di danno in esame.
pagina 18 di 30 Ad ogni modo, nel chiedere alla Corte la personalizzazione, l'appellante allega che il cattivo esito dell'intervento aveva inciso sulla perdita del suo lavoro, essendo la stessa impiegata come receptionist; dal fatto era derivata una grave depressione;
il danno estetico verificatosi era tale da legittimare un incremento del risarcimento;
era stata costretta a subire un secondo intervento, “con impatto devastante sulla sua psiche”; l'esito infausto aveva inciso sulla vita affettiva, coniugale e sessuale, come dedotto nei capitoli di prova non ammessi;
“era triste e non si curava nell'aspetto”; aveva iniziato a bere, facendo uso di nascosto di superalcoolici, che nascondeva in casa, mentre prima era praticamente astemia;
“assumeva (ed assume) Augmentin, Toradol, Contramal gocce, Lyrica, Cortisone (Deltacortene),
Tegretol, Modalina, Xanax, Tavor e EX per fronteggiare cefalee e dolori diffusi al viso nella zona degli zigomi, insensibilità al tatto nella zona sinistra del viso, epistassi, gonfiore al naso ed alla bocca- palato, formicolio al labbro superiore sinistro, difficoltà all'eloquio, tachicardia, ansia, svenimenti, sensazione di morte, mancanza d'aria (attacchi di panico), dal 2011 scariche elettriche nel cervello e tempia sinistra”.
Il motivo è infondato.
L'appellante sostiene che il caso di specie presenti caratteristiche straordinarie, che giustificano un aumento del risarcimento mediante la c.d. personalizzazione e allega al riguardo la compromissione dell'attività lavorativa di receptionist/segretaria, con esposizione pubblica, lavoro perso a causa degli interventi errati;
la preesistente depressione e ansia note ai sanitari - elemento che avrebbe richiesto maggiore cautela da parte dei medici – e l'ingente danno estetico – determinato dal collasso labiale sinistro certificato dai CTU, ma non risarcito autonomamente. Deduce inoltre che col secondo intervento di rimozione della placca di sintesi, divenuto necessario per la cattiva esecuzione dell'impianto, subiva conseguenze devastanti sulla salute e sulla psiche e che, comunque, era costretta a un dolore eccezionale provocato da algie croniche, che le impongono tuttora l'assunzione di antidolorifici. Allega inoltre le gravi ripercussioni sulla vita familiare e relazionale già sopra riportate. Su tali circostanze ha formulato, tra l'altro, 68 capitoli di prova, già rigettati dal Tribunale, che erano funzionali a dimostrare, per l'appunto, l'eccezionalità delle conseguenze prodottesi a seguito dell'intervento.
Come noto, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica
e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”. (Cass. n. 5984 del 06/03/2025; conf. Ord. n. 31681 del 09/12/2024; Ord. n. 5865 del pagina 19 di 30 04/03/2021). Ai fini della personalizzaione, infatti, devono venire in considerazione “circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto” (v. Cass., ord. 31 maggio 2019, n. 15084).
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, le circostanze dedotte non possono assurgere ad elementi di personalizzazione del danno nella parte in cui concernono la manifestazione di tensioni familiari, con incrinamento dei relativi rapporti. Per quanto concerne, invece, il prolungato stato d'ansia, l'interruzione delle relazioni, la forte sofferenza morale e gli altri disturbi lamentati -come l'abuso di alcolici, i gesti autolesivi o il rifiuto di rapporti sessuali col marito- deve rilevarsi che sono tutti aspetti che denotano una marcata sofferenza psicologica della signora, in esito alla vicenda per cui è causa, che, tuttavia, è già stata considerata nell'ambito del pregiudizio di natura psichica sopra riconosciuto, per cui le medesime circostanze non sono essere valutate anche ai fini della personalizzazione del danno (cfr capitoli di prova attorei 13, 14, 15 da 29 a 32, da 39 a 51 e da 63 a 67).
La censura, pertanto, non può trovare accoglimento.
CONSENSO INFORMATO
Col terzo motivo di appello, l'appellante deduce il vizio di motivazione della sentenza con riferimento al rigetto del risarcimento richiesto per “mancata informazione della paziente”. Secondo il Tribunale
– che richiama sul punto le conclusioni della CTU – l'obbligo di informazione sarebbe stato correttamente assolto e la ricorrente non avrebbe indicato in modo specifico il pregiudizio in concreto subito a causa dell'assenza di informazione.
Secondo l'appellante, di contro, il primo giudice avrebbe dovuto individuare tale pregiudizio “nella plausibile scelta di non procedere con l'operazione se alla paziente fossero state presentate soluzioni valide (come individuate in perizia, ad esempio protesi semi-fissa Toronto Bridge) e sicuramente molto meno invasive ed avventate di quella unica proposta (manovra di Le Fort con frattura della mascella, otto impianti a carico immediato)”.
Laddove informata correttamente, l'appellante afferma che avrebbe evitato le conseguenze negative derivate dall'intervento alla sua attività lavorativa di receptionist, appena intrapresa;
avrebbe, altresì, evitato un secondo intervento a distanza di un anno per rimuovere la placca di sintesi;
infine, avrebbe evitato lo “stato di ansia e sofferenza psicologica prolungata, dovuta alla sorpresa per l'esito inatteso dell'intervento, che la ricorrente avrebbe evitato se debitamente informata”. In conclusione, secondo l'appellante, dalla mancata informazione sui rischi dell'intervento sarebbe conseguito “quel particolare danno, autonomo rispetto alla parte puramente odontoiatrica, che non ha trovato alcun ristoro in sentenza, avendo il giudice fatto tabula rasa del danno psichico”. pagina 20 di 30 Il motivo non è fondato.
Nel caso di specie dalla CTU emerge che nel modulo di consenso scritto, firmato dalla paziente, erano riportati il tipo di intervento e i rischi ad esso connessi.
In proposito, giova ricordare che, quanto al contenuto dell'informativa, la giurisprudenza (v. Cass n.
31026 del 07/11/2023) chiarisce che “In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico”. E ancora (Cass. n. 16633 del 12/06/2023): “In tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso”.
Secondo i consulenti d'ufficio, nel caso di specie, sotto il profilo informativo, sono stati forniti alla paziente adeguati elementi circa la natura e le conseguenze dell'intervento proposto ed attuato, mentre non risultano prospettate alla paziente delle alternative terapeutiche all'unica proposta dal dott. . CP_1
In particolare, in CTU si legge che “il Dott. ha valutato un'unica soluzione terapeutica senza CP_1 altre alternative possibili quali soluzioni protesiche totali senza alcun tipo d'intervento chirurgico, soluzioni intermedie implanto supportate con un numero minore di impianti con ancoraggi ad una protesi totale, sino a soluzioni come quella scelta per la Paziente ma non caricando gli impianti dopo pochi giorni dall'intervento chirurgico risultato complesso” (ctu p. 30).
Come noto, in tema di consenso informato e conseguente danno, la giurisprudenza ha individuato alcune specifiche ipotesi (v. Cass. ord. n. 16633 del 12/06/2023) risarcibili: “I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto
(ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione pagina 21 di 30 sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”.
Nel caso di specie il danno iatrogeno è stato accertato dai CTU, per cui l'autonomo risarcimento del diritto all'autodeterminazione presuppone la dimostrazione del dissenso della paziente all'intervento proposto, ove adeguatamente informata.
Tale dissenso non è stato neppure allegato in primo grado dalla difesa della nei termini per le Pt_1 preclusioni assertive, comparendo per la prima volta un riferimento allo stesso solo in comparsa conclusionale.
Inoltre, con riferimento alle concrete alternative terapeutiche prospettabili nel caso di specie, gli elementi fattuali addotti dalla stessa appellante inducono ad escludere che la stessa avrebbe rifiutato l'intervento prospettato, ove al corrente delle altre soluzioni possibili.
Queste ultime, infatti, presuppongono delle protesi mobili o semi mobili, mentre la signora Pt_1 ha sostenuto, da sempre, di essersi rivolta alla clinica nel dicembre 2009 perché voleva sostituire CP_3 il dispositivo mobile -già in uso da tempo- con un impianto fisso, come quello proposto dal dott. ; CP_1 tale soluzione, del resto, secondo gli stessi CTU era una opzione terapeutica corretta e percorribile nel caso di specie, oltre che rispondente alle richieste della paziente, che tuttavia è stata attuata in modo pagina 22 di 30 scorretto procedendo al carico immediato, senza attendere i tempi necessari all'osteo integrazione sia degli innesti, che degli impianti.
Come rilevano anche le parti appellate, il fine precipuo della paziente era, dunque, di sostituire la protesi mobile, che al tempo utilizzava, con un impianto fisso;
l'atrofia ossea mascellare di cui era affetta era, peraltro, talmente grave da non consentire né l'effettuazione di soluzioni intermedie, né
l'approntamento di una dentiera con minimi requisiti estetici. Ed anche se tale ultima ipotesi fosse stata praticabile, essa sarebbe stata evidentemente contraria alle motivazioni che avevano indotto la paziente a rivolgersi a un chirurgo maxillofacciale, con lo scopo preciso di sostituire la protesi mobile, sino ad allora utilizzata, con un impianto fisso.
Pertanto, il consenso prestato dalla paziente risulta completo per quanto riguarda le informazioni sulla tipologia di intervento cui è stata sottoposta e sui rischi connessi, mentre per quanto concerne il profilo delle alternative terapeutiche non è stato tempestivamente dedotto e, comunque, appare contrario alle stesse allegazioni attoree, un eventuale dissenso della signora all'intervento, nel caso fosse stata Pt_1 correttamente informata circa la possibilità di soluzioni diverse.
CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA
Col quarto motivo, l'appellante deduce il vizio di motivazione in relazione al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Secondo l'impugnante la sentenza “liquida l'argomento troppo frettolosamente in quattro righe, trattandosi di una voce di danno per la quale il Giudice del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. …aveva finanche ritenuto di dovere ammettere un supplemento di perizia. (…) E dunque i CTU, in seconda sessione, avevano precisato …che la capacità lavorativa specifica della signora è quella di “centralinista”; l'appellante assume che la CTU non avrebbe Pt_1 affatto escluso il danno in questione, come invece scritto in sentenza.
Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, chiede che sia liquidato l'ulteriore danno da perdita della capacità lavorativa specifica e, mancando una percentuale in proposito indicata dai consulenti d'ufficio, domanda che tale danno sia parametrato al punteggio del 16-17%, stimato per l'invalidità biologica permanente.
La censura è priva di fondamento.
Secondo la Corte di Cassazione, “La liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica esige la prova, anche presuntiva, della concreta incidenza invalidante sulla possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, fondata su elementi individuali quali età, formazione, occupazione in essere e residua capacità professionale” (ord. n. 16604/2025); dunque, “non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante. pagina 23 di 30 Occorre provare che la menomazione abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica
e che non vi sia possibilità di svolgere altre attività confacenti alle attitudini e condizioni personali”
(Cass. n. 23553/2024).
Nel caso di specie i CTU hanno affermato che “nessuna delle attività della vita quotidiana della perizianda sono state precluse o limitate” (ctu p. 34). Per cui non emergono nemmeno attività lavorative che la signora oggi non possa svolgere. Pt_1
Chiamati a chiarimenti sulla capacità lavorativa specifica, i consulenti d'ufficio si erano così espressi:
“Le indicazioni di cui al quesito e quelle fornite dalla signora sono leggermente diverse. Mansione del centralinista è rispondere alle chiamate in arrivo e inoltrarle al giusto destinatario. Mansione di segretaria è, oltre a rispondere a eventuali chiamate telefoniche, il disbrigo della corrispondenza e lo svolgimento di pratiche amministrative. È stato infatti possibile verificare sia dalla raccolta anamnestica sia dalla documentazione allegata come la ricorrente in seguito al fallimento sia dell'intervento maxillo facciale che implantare, non abbia potuto avere una protesi immediata cementata su impianti e quindi fissa che avrebbe potuto risolvere problematiche di eloquio sul posto di lavoro e problematiche di masticazione durante il pranzo negli intervalli lavorativi. Comunque sia si deve tenere conto che si tratta di mansioni che implicano contatti con il pubblico o, comunque, continue relazioni interpersonali con profili e caratteri diversi. Inoltre, comportano sovente azioni e decisioni rapide. Anche lo stato psichico della signora –ideazione ossessivamente centrata sulle menomazioni, labilità emotiva, umore depresso, ipobulia –sono certo di ostacolo al continuo ed efficace svolgimento di siffatte mansioni” (cfr integrazione ctu in data 23.1.2020).
I CTU non hanno, dunque, indicato, nel caso di specie, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice.
Più in generale, esaminate le stesse allegazioni attoree, nonché la documentazione prodotta dall'appellante, deve rilevarsi che non vi è dimostrazione di una lesione di una sua capacità lavorativa specifica.
Non risulta, infatti, che la signora avesse maturato nel tempo esperienze lavorative a contatto Pt_1 col pubblico, con sviluppo di competenze specifiche, irrimediabilmente compromesse dai fatti per cui è causa.
In disparte che dal ricorso emerge che delle disarmonie del volto erano già presenti, tanto che uno degli scopi dell'intervento era quello di “armonizzare il viso” (cfr ricorso p. 3), risulta, in ogni caso, che il lavoro a contatto col pubblico dell'appellante era iniziato proprio a dicembre 2009, mentre non è stata dedotta una precedente esperienza in tale settore.
pagina 24 di 30 Dall'estratto contributivo prodotto dall'appellante emerge che quest'ultima aveva lavorato dal 1984 al 1987, aveva percepito per sei mesi la disoccupazione nel 2005 e poi, dopo diversi anni di inattività, aveva ripreso a lavorare nel dicembre 2009. Il nuovo lavoro come receptionist e centralinista secondo la sig.ra implicava contatti col pubblico e per questa ragione aveva maturato la decisione di Pt_1 sistemare i denti. L'appellante non ha riferito, dunque, di lavorare da tempo in tale settore o di possedere un bagaglio di esperienza e una professionalità specifica rispetto ad un lavoro di contatto col pubblico;
al contrario, emerge che tale mansione era ricoperta, all'epoca, per la prima volta.
Il contratto di lavoro concluso nel dicembre 2009 era con Collini spa. Esaminando la documentazione in atti relativa a tale rapporto non emerge alcun licenziamento collegato ai fatti di causa, ma unicamente una mancata proroga dei plurimi contratti a termine sottoscritti. Vi è una prima lettera di assunzione dal
14 al 18 dicembre 2009; poi una proroga dal 17 al 23 dicembre 2009, quindi altra proroga dal 24 marzo al 30 giugno, che si intende essere stata preceduta da altri rinnovi per i primi mesi dell'anno. Da ultimo risulta una proroga in data 28.6.2010 sino al 30.7.2010, quando evidentemente il rapporto è cessato. Non vi è, tuttavia, dimostrazione in atti di un nesso tra la mancata proroga del contratto di lavoro dopo il 30 luglio 2010 e la vicenda per cui è causa, tanto più che nei “fogli presenza” depositati, relativi al periodo gennaio-maggio 2010, risulta che l'appellante si era regolarmente recata in ufficio per tutto il periodo, per otto ore al giorno, risultando l'assenza per malattia solo dal 28 gennaio al 3 febbraio 2010. Né è stata offerta prova testimoniale circa un nesso tra mancato rinnovo del contratto e l'andamento degli interventi odontoiatri per cui è causa, non essendo stati dedotti capitoli di prova volti a spiegare le vicende connesse a tale rapporto di lavoro, l'eventuale cambio delle mansioni per gli esiti negativi dell'intervento e in definitiva le ragioni sottese alla mancata proroga del contratto. Le prove orali articolate, invero, non vertono su circostanze utili a dimostrare eventuale ripercussioni dei fatti di causa sul lavoro svolto all'epoca (cfr cap. 68: “Vero che attualmente lavora come operaia inscatolatore”; cap. Parte_1
69: “Vero che nel dicembre del 2009 incominciava a lavorare presso Collini Spa con Parte_1 la mansione di receptionist, centralinista”; cap. 70: “Vero che dopo due mesi la Collini SpA decideva di affidare ad le mansioni di segretaria di direzione, con nomina ad addetto alla Parte_1 sicurezza”).
Non è stata, dunque, raggiunta in giudizio la prova che l'appellante non abbia potuto proseguire il lavoro con per i fatti per cui è causa. CP_8
In ogni caso, e più in generale, tenuto conto che secondo i CTU la signora può svolgere Pt_1 qualsiasi attività e che la doglianza dell'appellante concerne specificamente le ripercussioni delle lesioni subite rispetto allo svolgimento di lavori a contatto col pubblico, deve osservarsi che non risulta che detta tipologia di lavori garantisca entrate migliori rispetto ad altri lavori, non essendo ravvisabile una massima pagina 25 di 30 di esperienza in tal senso, per cui non è concretamente prospettabile una frazione del reddito persa per tale ragione. Né risulta che l'appellante non possa svolgere altre attività lavorative o che quella svolta da ultimo fosse la sola in linea con la sua esperienza, la sua storia personale o la sua formazione pregressa.
SPESE DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE
Col quinto motivo, l'appellante deduce il “travisamento di documenti” con riferimento alle note spese dei consulenti di parte; in particolare, contesta la sentenza nella parte in cui stabilisce che nulla spetti per “spese dei consulenti di parte successive alla CTU, attesa la non necessità di esse, per ragioni cronologiche, in relazione alla finalità di difesa nel presente giudizio”.
Secondo l'appellante, la circostanza che le fatture depositate siano successive alla CTU espletata nel procedimento di istruzione preventiva implica unicamente che esse non potevano essere liquidate in sede di ATP, in quanto le note venivano emesse dai consulenti di parte della ricorrente a lavori peritali ultimati;
ciononostante, si tratterebbe di spese relative all'attività prestata in ambito di ATP e dunque sicuramente liquidabili da parte del giudice del merito.
Il motivo è fondato.
Le spese di CTP riportate, invero, sono state escluse dal Tribunale sul presupposto erroneo che si tratterebbe di spese successive alla CTU e quindi non necessarie. Tuttavia, benché le note siano state emesse in epoca successiva al deposito della consulenza, dal loro esame appare evidente che si riferiscono all'attività prestata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva (v. doc. 85 fascicolo ricorrente
- fattura dott. , euro 1.220,00 e doc. 81 fascicolo ricorrente - nota dott. 2019, euro Per_6 Per_7
1.098,00).
Deve, pertanto, riconoscersi all'appellante l'importo di euro 1.098,00, relativo alla fattura del 9.5.2019
e quello di euro 1.220,00 della fattura dell' 8.7.2019, per un totale di euro 2.318,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati, sulla somma via via annualmente rivalutata, dal pagamento al saldo.
DIMEZZAMENTO SPESE DI LITE DI PRIMO GRADO
Con l'ultimo motivo, censura la statuizione in punto spese di lite, da rideterminarsi, secondo Pt_1
l'appellante, alla luce dell'ulteriore danno da liquidare in suo favore in esito all'impugnazione. Inoltre, denuncia l'erroneo dimezzamento delle spese operato dal Tribunale, sul presupposto del rifiuto opposto dall'appellante alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c..
L'appellante evidenzia che detto rifiuto non risulta da alcun atto processuale e, pur non potendo entrare nel merito delle trattative riservate intercorse tra le parti, sottolinea che ciascuna delle convenute riteneva pagina 26 di 30 che dovessero pagare le altre parti e che la proposta conciliativa non aveva affatto superato lo scoglio di definire quali fossero i soggetti obbligati.
Anche tale motivo è fondato.
Dagli atti di primo grado risulta che il Tribunale, con ordinanza del 9 novembre 2022, formulava una proposta, rispetto alla quale nessuna delle parti prendeva posizione espressa. Invero, alla successiva udienza cartolare, tutte le parti precisavano le conclusioni.
Non risulta, dunque, che il tentativo di conciliazione del giudice sia fallito per il rifiuto dell'appellante, né una tale condotta della è stata denunciata dalle controparti in primo grado o negli atti del Pt_1 giudizio di appello.
Non è emersa, quindi, una condotta ostruzionistica dell'appellante a fronte di una seria proposta, a cui le altre parti avessero manifestato l'intenzione di aderire (Cass. n. 7591 del 16.3.2023).
Peraltro, la proposta conciliativa del giudice di primo grado espressamente escludeva il danno psichico, essendo limitata al danno biologico odontoiatrico pari all'8%, per cui, a fronte della riforma della sentenza, con riconoscimento di un importo superiore a quello oggetto della proposta conciliativa di cui all'art. 185bis c.p.c., non potrebbe in ogni caso trovare applicazione l'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c..
L'accoglimento parziale dell'appello impone una rideterminazione complessiva delle spese di lite, che saranno oggetto del paragrafo successivo.
SPESE DI LITE
All'accoglimento parziale dell'appello consegue la rideterminazione delle spese di lite anche del primo grado.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017). pagina 27 di 30 Quanto alle spese relative alla fase di istruzione preventiva, è noto che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass.
28677 del 16.10.2023; Cass. n. 9735 del 26.5.2020).
Il presente giudizio vede la signora vittoriosa e il dott. e l' Pt_1 CP_1 Controparte_3 soccombenti. Pertanto questi ultimi devono essere condannati in solido a rimborsare le spese di lite sopportate dall'appellante, come di seguito liquidate.
Le spese di lite per la fase di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto dei parametri del d.m.
55/14, del valore del decisum (scaglione 52.000-260.000), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in euro 3.645,00, di cui euro 1.080,00 per studio, euro
945,00 per fase introduttiva ed euro 1.620,00, per fase istruttoria, oltre ad euro 379,50 per anticipazioni e al 15% per rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto dei Parte_1 medesimi parametri e del dm 147/2022, nonché del valore della causa (scaglione 52.000-260.000), si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase di trattazione, euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre il
15% di rimborso spese forfettario, contributo unificato, iva e c.p.a. come per legge.
Le spese di lite per il grado di appello, tenuto conto dei parametri sopra menzionati e dell'effettivo valore del decisum in appello (scaglione da 26.001 a 52.000 euro), esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per studio, euro 1418,00 per fase introduttiva, euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre ad euro 70,00 per anticipazioni, contributo unificato e il 15% di rimborso spese forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
Le spese processuali della fase di istruzione preventiva e di primo e secondo grado sono compensate fra i convenuti e per la comunanza di difese. CP_1 Controparte_2
Le spese di lite tra l'attrice e rimangono compensate, dal momento che in ordine Controparte_5 al rigetto delle domande attoree nei confronti di quest'ultima non è stato proposto appello e è CP_5 rimasta contumace nel presente grado. sarà tenuta, inoltre, a mandare indenne l'assicurato per Controparte_4 Controparte_1 le spese di lite di entrambi i gradi.
Le spese di lite di -relativamente al rapporto processuale con la propria compagnia Controparte_1 assicurativa- sono liquidate, tenuto conto dei minimi di legge per le limitate questioni poste e dei valori pagina 28 di 30 della causa come sopra individuati per il primo e il secondo grado di giudizio, in euro 7.052,00 per il primo grado (di cui euro 1.276 per studio, euro 814 per fase introduttiva, euro 2.835 per fase istruttoria ed euro 2.127 fase decisionale) e in euro 3.473,00 per il grado di appello (di cui euro 1.029 per studio, euro 709 per fase introduttiva, euro 1.735 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di ctu devono porsi definitivamente a carico di , CP_1
e , in quanto soccombenti. Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9710/2024 del Tribunale di AN, pubblicata l'11.11.2024 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa – in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. condanna e , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, la somma di euro 42.545,00,
[...] oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva, fino al saldo;
2. condanna e , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, la somma di euro 10.350,00,
[...] oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva, fino al saldo;
3. condanna e , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese tecniche della fase di accertamento tecnico preventivo,
[...] la somma di euro 2.318,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva, fino al saldo;
4. conferma le statuizioni della sentenza di primo grado in punto risoluzione dei contratti per inadempimento, risarcimento delle spese mediche, passate e future, e rigetto delle domande svolte contro con compensazione delle spese di lite rispetto a quest'ultima; Controparte_5
5. condanna a tenere indenne l' del 50% di quanto Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo avrà pagato all'attrice in ottemperanza alla presente sentenza;
6. dà atto che parte appellata ha già eseguito la sentenza di primo grado e che ciò che è stato corrisposto a parte appellante deve essere detratto da quanto previsto ai punti precedenti;
7. condanna e in solido a rifondere ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di spese di lite del procedimento ex art. 696bis cpc, rg n. 42696/2018 Trib.
[...]
AN, la somma di euro 3.645,00 per compenso ed euro 379,50 per anticipazioni, oltre al 15%
pagina 29 di 30 per rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. RT IO, dichiaratosi antistatario;
8. condanna e a rifondere in solido ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado, la somma di euro
[...]
14.103,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, contributo unificato, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. RT IO, dichiaratosi antistatario;
9. condanna e a rifondere in solido ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite del giudizio di secondo grado, la somma di euro
[...]
6.946,00 per compenso ed euro 70,00 per anticipazioni, oltre al contributo unificato e al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. RT IO, dichiaratosi antistatario;
10. compensa le spese legali tra e;
Controparte_2 Controparte_1
11. pone definitivamente a carico solidale di e Controparte_2 Controparte_1 le spese della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. Controparte_4
42696/2018 RG Trib. AN (come liquidate con decreto 6.11.2019);
12. condanna a tenere indenne di quanto questi è Controparte_4 Controparte_1 tenuto a pagare in forza della presente sentenza, dedotta la franchigia di euro 516,00;
13. condanna a rifondere a le spese relative a tale Controparte_4 Controparte_1 rapporto processuale, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 7.052,00, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, e per il grado di appello in euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
MA EN AT
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa MA EN AT Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Antonella Caterina Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. n. 433/2025, promossa in grado d'appello,
da
(C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RT IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in AN, viale
Monte Nero n. 50, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AD LL ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in AN, Via
Rugabella 1, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
(C.F. ) (già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Anna Gelpi e dall'avv. Vittorio Gelpi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in AN, via E. Visconti Venosta n. 1, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO pagina 1 di 30 C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sirena e dall'avv. EN
Scorbatti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in AN, Viale Caldara
22, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contumace Controparte_5
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 9710/2024 del Tribunale di AN, pubblicata l'11.11.2024;
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza dell'11.11.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Per Parte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello di AN adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza n. 9710/2024 pubblicata il 11.11.2024 – non notificata - nella causa RG
n. 7572/2020 Sezione 1^ Civile – Tribunale di AN - Giudice Unico Dott. Andrea Manlio
OR e per l'effetto, in via principale e di merito, condannare i convenuti dott. CP_1
e in solido, a pagare a
[...] Controparte_6
, a titolo di risarcimento: Parte_1
- la somma di 115.742,60 euro, e quindi la ulteriore somma di 45.551,32 euro rispetto alla condanna di primo grado (70.191,28 euro) che alla data odierna è già stata pagata all'appellante, oltre interessi compensativi come sopra, per la voce 4.1 che comprende il ricalcolo delle voci IP, IPT e spese per consulenti (ferme le voci spese mediche e spese future per emenda);
- la somma di 26.447,50 euro, oltre interessi compensativi come sopra, per la voce 4.2 personalizzazione del danno;
pagina 2 di 30 - la somma di 57.042,00 euro, oltre interessi compensativi come sopra, per la voce 4.3 danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
Con vittoria delle spese di lite integrali di entrambi i gradi a favore dell'odierna appellante”.
PARTI APPELLATE
Per Controparte_1
“in via principale
- contestata ogni pretesa responsabilità professionale del Dott. rigettare Controparte_1
l'Appello proposto dalla Signora su tutti i motivi dedotti e in ogni caso Parte_1 respingere tutte le domande avversarie;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse venire accolto, anche solo parzialmente,
l'Appello
- dichiarare esclusivamente tenute e condannare e/o Controparte_3 [...]
a risarcire ogni eventuale danno patito dalla Signora senza Controparte_5 Pt_1 possibilità di regresso alcuno delle Strutture nei confronti del comparente in via ulteriormente subordinata
e sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolto, anche solo parzialmente,
l'Appello
- accertare e dichiarare, per i motivi in atti, ex art. 1227 c.c., il concorso colposo del creditore nel verificarsi degli eventi contestati e dei pregiudizi dallo stesso sofferti e conseguentemente
- ridurre il risarcimento spettante alla Signora in misura proporzionale alla gravità Pt_1 della colpa.
In ogni caso
Dichiarare tenuta a manlevare il Dott. da ogni eventuale Controparte_4 CP_1 ulteriore condanna al risarcimento del danno e/o per qualsivoglia altro titolo o ragione in relazione al procedimento de quo
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre all'IVA, alla CPA ed alle spese forfettarie in misura del 15%”.
Per Controparte_2
“Nel merito in via gradata:
a) respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
pagina 3 di 30 b) nel denegato e non creduto caso di accoglimento dell'appello condannare il dr. CP_1
a manlevare/tenere indenne ovvero a rifondere in misura del 50% l'
[...] Controparte_2 per eventuali esborsi che dovessero scaturire dal presente giudizio.
[...]
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie di prova orale formulate dall'appellante”.
Per Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: respingere l'appello proposto;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con procedimento introdotto ex art. 696 bis c.p.c. e con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - convertito in procedimento ordinario di cognizione con provvedimento del 14.4.2021 - Parte_1
chiedeva al Tribunale di AN di accertare la responsabilità solidale di
[...] Controparte_3
e per i danni
[...] Controparte_5 Controparte_1 Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del fallito intervento di implantologia, al quale era stata sottoposta nel gennaio 2010.
A sostegno della domanda, l'attrice allegava che, nell'ottobre 2009, si era rivolta all'
[...] con l'intento di sostituire alcune protesi dentarie mobili con un impianto fisso;
Controparte_3 veniva quindi visitata dal dott. , che suggeriva la preliminare esecuzione di un innesto osseo, CP_1 propedeutico alla successiva terapia riabilitativa;
in data 28 gennaio 2010 veniva quindi eseguito il programmato intervento chirurgico presso l'Istituto, al quale partecipava il dott. . Allegava CP_1
l'attrice che, in data 2 febbraio 2010, a seguito di dimissioni, la stessa si recava presso la clinica
[...]
, dove il dott. le applicava otto impianti provvisori sui perni inseriti nel corso CP_5 CP_1 dell'intervento d'innesto osseo;
in seguito provvedeva alla sostituzione dei provvisori, fino a che, CP_1 nei mesi tra agosto e dicembre del 2010, si verificava la progressiva perdita di cinque degli otto impianti.
Nel corso di tale periodo, la paziente veniva seguita dallo stesso , il quale constatava il fallimento CP_1 del trattamento implantare e interveniva per rimuovere la placca di sintesi impiegata nell'intervento di innesto, che, nel tempo, aveva subito un processo migratorio fino a sporgersi al di fuori della gengiva;
quindi, da marzo 2011, la ricorrente interrompeva il rapporto col , rivolgendosi ad altro CP_1 professionista, che accertava nell'aprile 2012 la perdita di un altro impianto e procedeva alla rimozione pagina 4 di 30 dei due rimanenti.
L'attrice chiedeva, quindi, di pronunciare la risoluzione per inadempimento dei contratti intercorsi con l' e con il dott. , oltre al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_1 conseguenti danni: biologico, con congrua personalizzazione, da lesione del diritto all'autodeterminazione per generica informazione circa gli esiti dell'intervento, nonché patrimoniale, da lesione della capacità lavorativa specifica, con rimborso delle spese mediche, sia già sostenute, sia future per l'esecuzione degli interventi emendativi. si costituiva in giudizio con comparsa del 22.12.2020, contestando le pretese Controparte_1 avversarie e chiedendo la chiamata in causa di quale suo assicuratore per Controparte_4 la responsabilità civile. Il convenuto, in particolare, contestava sia la sussistenza del nesso causale tra l'attività professionale svolta e le conseguenze lamentate dalla ricorrente, sia il quantum. CP_1 deduceva nello specifico di non poter essere chiamato a rispondere dell'operato di altri sanitari che avevano avuto un ruolo attivo nell'intervento, ossia il dott. -estensore del consenso informato Per_1 asseritamente generico- e il dott. firmatario della lettera di dimissioni, con indicazione del CP_7 censurato carico protesico immediato. Rilevava inoltre che l'attrice, in quanto grande fumatrice, era affetta da edentulia e da grave atrofia mascellare superiore e che, a fronte dell'intenzione della paziente di sostituire la protesi mobile con un impianto fisso, aveva correttamente consigliato una congrua procedura ad hoc.
Con comparsa di risposta depositata il 28.12.2020 si costituiva l' Controparte_3 contestando gli addebiti di responsabilità e, in particolare, il nesso di causalità. La struttura formulava, in subordine, domanda di manleva e/o regresso nei confronti del dott. , asserendo che i danni patiti CP_1 dalla ricorrente fossero da ricondurre, in via esclusiva, alla condotta di quest'ultimo.
Si costituiva altresì con comparsa di risposta depositata il 22.12.2020, la Controparte_5 quale, preliminarmente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, dichiarandosi estranea al sinistro e negando che la ricorrente fosse stata mai stata curata presso la propria struttura.
Infine, con comparsa di risposta depositata il 2.4.2021, si costituiva Controparte_4 eccependo l'inoperatività della polizza assicurativa sottoscritta dal dott. e contestando, in ogni CP_1 caso, la fondatezza delle domande attoree.
Il Tribunale di AN, acquisita la CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, così pronunciandosi con sentenza n. 9710/2024, pubblicata l'11.11.2024: “Dichiara la risoluzione, per grave inadempimento dei convenuti
[...]
e , dei contratti intercorsi tra e Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 [...]
e tra e;
condanna Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
pagina 5 di 30 e , in solido, a pagare ad , a titolo di risarcimento, la Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 somma di € 70.191,28, oltre interessi compensativi da calcolarsi come indicato in parte motiva, fino al saldo;
condanna e a rifondere ad Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 la metà delle spese del presente giudizio, liquidando tale frazione in € 7.000,00 per onorari (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA), con distrazione a favore dell'Avv. RT IO, dichiaratosi antistatario, e compensando tra tali parti la restante metà; condanna e , in solido, alla rifusione in favore Controparte_3 Controparte_1 dell'attrice della metà delle spese del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 42696/2018 RG Trib. AN, liquidando tale frazione in € 189,75 per anticipazioni e in € 1.700,00 per onorari (da maggiorarsi di
15% per rimborso forfettario spese generali, 4% CPA e IVA), con distrazione a favore dell'Avv. RT
IO, dichiaratosi antistatario, e compensando tra tali parti la restante metà di dette spese;
rigetta la domanda svolta da nei confronti di a spese processuali Parte_1 Controparte_5 anche del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. compensate nel rapporto fra tali parti;
pone definitivamente a carico solidale di e Controparte_3 Controparte_1 [...] le spese della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 42696/2018 RG Trib. Controparte_4
AN (come liquidate con decreto 6.11.2019); condanna a tenere indenne l' Controparte_1 [...] del 50% di quanto quest'ultimo avrà pagato all'attrice in ottemperanza alla Controparte_3 presente sentenza;
compensa interamente tra e le Controparte_3 Controparte_1 spese relative a tale rapporto processuale;
condanna a tenere indenne Controparte_4
di quanto questo è tenuto a pagare in forza della presente sentenza, dedotta la Controparte_1 franchigia di € 516,00; condanna a rifondere a le spese Controparte_4 Controparte_1 relative a tale rapporto processuale, liquidate in € 3.800,00 (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA)”.
In sostanza, il Tribunale rilevava l'inesatto adempimento del dott. , consistente “nell'erronea CP_1 progettazione ed esecuzione degli interventi”, avvenuti presso la clinica in assenza di adeguata CP_3 considerazione di alternative praticabili e senza considerare le condizioni e lo stile di vita della paziente;
accertava, inoltre, la sussistenza del danno e del nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento, riscontrabili sulla base delle radiografie e degli accertamenti medici prodotti dalla ricorrente, nonché della CTU svolta in sede di ATP.
Escludeva invece ogni responsabilità in capo a attesa la carenza di prova in ordine Controparte_5 al nesso di causalità fra la condotta di quest'ultima e il danno, non essendovi prova che l'intervento fosse avvenuto nella clinica in questione.
Nella liquidazione del danno, il Tribunale determinava il danno biologico permanente nella misura pagina 6 di 30 dell'8% per danno odontoiatrico, mentre escludeva il danno psichico, tenendo conto dello stato psicopatologico pregresso della paziente. Nello specifico, rilevava che la compresenza della patologia psichica pregressa non consentiva di affermare come “più probabile che non” la sussistenza di nesso causale tra la malpractice e l'attuale stato psichico della paziente.
Quanto alla richiesta di personalizzazione avanzata dall'attrice, rilevava che “nella fattispecie nulla induce a ravvisare conseguenze dannose caratterizzate da “irripetibile singolarità” ed eccezionalità (in rapporto a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano subito lesioni dello stesso tipo e di pari gravità)” e dunque escludeva la personalizzazione del danno.
Infine, escludeva la risarcibilità delle spese sostenute per i consulenti di parte successive alla CTU,
“attesa la non necessità di esse, per ragioni cronologiche, in relazione alla finalità di difesa nel presente giudizio” e compensava in parte le spese di lite, stante il rifiuto espresso da parte attrice rispetto alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c.
Contro la sentenza proponeva appello per i motivi indicati nell'atto di appello. Parte_1
Si costituivano in giudizio e Controparte_3 Controparte_1 [...]
contestando l'appello e concludendo come in atti, chiedendo in via principale la Controparte_4 conferma della sentenza impugnata. , in subordine, in caso di riforma, chiedeva di Controparte_1 accertarsi la responsabilità esclusiva dell' e/o il concorso di colpa del danneggiato, nonché di CP_3 essere tenuta indenne dalla propria compagnia assicuratrice;
sempre in subordine e nel denegato caso di riforma, chiedeva la condanna di a manlevare/tenere Controparte_3 Controparte_1 indenne ovvero a rifondere in misura del 50% l' per eventuali esborsi dipendenti dal presente CP_2 giudizio.
All'esito della prima udienza, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di appello a
[...]
– non comparsa – il Consigliere istruttore dichiarava la contumacia di Controparte_5 [...]
visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c. fissava quindi davanti a sé l'udienza dell'11.11.2025 Controparte_5 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza - di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell'11.11.2025, e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025. pagina 7 di 30
IL DA HI
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui, travisando il contenuto della CTU svolta in sede di ATP e le altre prove in atti, ha erroneamente escluso il danno psichico, pur certificato dai consulenti d'ufficio.
In particolare, il giudice si sarebbe discostato immotivatamente dal punteggio di invalidità determinato dai CTU nella misura del 16-17%, addirittura dimezzandolo -avendo il primo giudice riconosciuto un danno biologico pari solo all'8%- e ciò senza motivare specificamente tale scelta ed omettendo di spiegare le ragioni tecniche-scientifiche che lo avrebbero indotto a discostarsi dalle indicazioni dei consulenti.
A tale conclusione il Tribunale perveniva in considerazione della circostanza - non controversa - che l'attrice era portatrice di pregressa patologia psicologica, essendo stata in cura per “sindrome ansiosa” già dal quinquennio precedente al 2010.
Tuttavia -osserva l'appellante- tale circostanza era nota ai consulenti tecnici, i quali avevano chiarito sul punto che la sindrome ansiosa, di cui soffriva in precedenza la , era cosa diversa dal molto Pt_1 più grave “disturbo da sintomi somatici”, riscontrato dal CTU psichiatra in sede di operazioni peritali;
richiamano le considerazioni dei CTU sul punto: “Quanto alla preesistenza consta che la signora era in cura già prima dei falliti interventi per sindrome ansiosa. Il disturbo attuale, però, è diverso…In effetti il DSM tratta del disturbo in sezione ben diversa e autonoma rispetto alla sezione dei disturbi d'ansia o dell'umore” (v. p. 94 elaborato peritale).
Secondo la difesa della , i CTU avevano quindi specificamente preso in considerazione il Pt_1 disturbo psichico preesistente e, nel determinare la percentuale di danno non patrimoniale, avevano già tenuto in debito conto il medesimo. Il giudice di prime cure, pertanto, avrebbe dovuto spiegare puntualmente le ragioni che lo avevano indotto a ridurre il risarcimento, evidenziando gli eventuali errori o le lacune nella relazione dei consulenti d'ufficio -es. metodologie scorrette, dati non pertinenti, valutazioni non scientificamente fondate- o fornire supporto al proprio ragionamento mediante elementi probatori alternativi, indicandoli chiaramente, e non invece fondare la decisione sul punto unicamente sul suo personale convincimento. Al più, il Tribunale avrebbe dovuto concludere nel senso di una comorbidità o di un aggravamento della iniziale sindrome ansiosa, dovuta agli eventi traumatici oggetto di causa, riconoscendo, quantomeno, un punteggio per differenza.
Peraltro, ritenuti il danno psichico e il relativo punteggio assorbiti nella componente di danno biologico-odontoiatrica, il giudice avrebbe dovuto allora concludere che i medici del non CP_3 avevano tenuto in debita considerazione l'effettiva condizione psichica della paziente, affetta da pagina 8 di 30 depressione da cinque anni, come risultante in cartella clinica, con ciò non valutando adeguatamente se la signora era effettivamente in grado, sul piano psicologico, di affrontare il percorso terapeutico proposto e il rischio di un suo fallimento.
In sintesi, la decisione del Tribunale di ridurre dal 16-17% all' 8% la percentuale accertata dai consulenti di ufficio - applicando di conseguenza le tabelle di cui all'art. 139 d.lgs.
7.9.2005 n. 209, in luogo di quelle del Tribunale di AN, con significativa riduzione degli importi riconosciuti anche sotto tale profilo – sarebbe per l'appellante del tutto ingiustificata, sicché chiede la riforma della sentenza sul punto.
La censura è fondata.
La sig.ra , nel colloquio psichiatrico del 17.6.2019 con il CTU dott. Pt_1 Persona_2 specialista in psichiatria, descriveva una situazione di grave compromissione emotiva e funzionale, legata agli esiti degli interventi odontoiatrici. Dal colloquio emergeva una situazione di isolamento familiare e di disagio nelle relazioni, nonché la presenza di frequenti attacchi di panico, ansia, rabbia, pianto continuo, insonnia. Il dott. rilevava, altresì, l'uso massiccio di ansiolitici -Lexotan 90 Persona_2 gocce/die, Xanax- e antidepressivi, come Faxine e Mirtazapina.
Dalla relazione peritale si apprende che, nel corso del colloquio col consulente, l'attrice così si esprimeva: «Ho un sacco di problemi con la mia famiglia. Sono otto anni che non ho più rapporti con mio marito... otto anni che non ricordo cosa sia ricevere un bacio. Stessa cosa con i miei figli... assolutamente vietato toccare la mia faccia…Gli specchi... non esistono. Non mangio più. Se devo mangiare per sopravvivere, devo inghiottire il cibo…Quando vado in bagno, non riesco nemmeno a evacuare... la notte non dormo, perché il signor mi perseguita anche di notte nonostante siano CP_1 passati dieci anni…Ricordo tutto... parole... scene... cose che mi ha fatto... Dormo due ore a notte. Ho paura di dormire, perché mi viene in mente di tutto…Sapete che cosa vuol dire non poter mangiare, non poter masticare, non poter ridere. Sapete quanto tempo che non faccio niente? Che mi invitano... e dico che non posso uscire? Sono dieci anni…Alle cinque e mezzo comincio ad avere attacchi di panico, perché devo tornare a casa e trovo un marito... e non so che cosa dirgli…Ho pure figli e nipotini, che vengono ad abbracciarmi... e tu li respingi? Non ce la faccio…Vorrei sapere chi mi ridà la mia vita. Io rivoglio indietro la mia vita. Sono agitata. Sono piena di rabbia. A una certa ora la protesi va tolta e ho tutte le piaghe. Sapete che cosa vuol dire essere senza denti? Io ho l'ansia…Non posso neppure soffiarmi il naso... devo mangiare come i vecchietti... ma io ho cinquantasette anni e mi hanno operata a cinquanta.
Prendo le medicine... lo Xanax... novanta gocce al giorno di Lexotan... lo Xanax per dormire».
Il ctu dott, nel suo esame psichico, rilevava tra l'altro: “L'espressione pur partecipe e Persona_2 sintona, palesa tensione emotiva e sofferenza. L'atteggiamento, disponibile e collaborante, si fa a volte pagina 9 di 30 concitato fino ad assumere espressività teatrale, allorché rievoca gli eventi, la sofferenza dolorosa che
l'affligge da anni e gli esiti menomanti conseguenza del trattamento odontoiatrico. L'eloquio è spontaneo, fluido, comprensibile, preciso nella rievocazione di dati autobiografici, ma nettamente polarizzato sulla storia clinica e sul senso di limitazione della propria libertà di essere;
a tratti, però, diviene farraginoso e risulta difficoltoso seguire il filo della signora. La coscienza è lucida e il rapporto di realtà conservato. L'orientamento spazio-temporale e quelli sul Sé e sul parametro d'oggetto appaiono integri. Strutturalmente nella norma appaiono le funzioni cognitive (attenzione, memoria, percezione, comprensione, concettualizzazione ed astrazione), pur con subitanei deficit dell'attenzione conativa, dovuti all'irruzione di componenti emotive. Non emergono alterazioni della forma o del contenuto del pensiero, ma l'ideazione è permeata da forte carica emotiva con vissuti sfumatamente intrisi di rabbia e inquinati da aspetti depressivi legati agli eventi di causa e alle conseguenti limitazioni.
Conservate le capacità di critica e di giudizio. Decisamente labile e non sempre sintona l'emotività. La signora dopo le prime battute irrompe in un pianto, pressoché continuo, intervallato da espressioni di rabbia e di disperazione. L'affettività mostra segni clinici di ansia, depressione e collera. Prima attiva ed autonoma, la volontà manifesta lievi segni di eteronomia. Il comportamento appare adeguato e finalistico, ma, contrariamente al riferito preesistente modo di essere e di esistere, è orientato a modalità indicanti una riduzione delle qualità relazionali” (CTU p. 20).
Il CTU psichiatra esaminava anche la documentazione medica in atti e, in particolare, valutava la relazione del dott. del 2014, che aveva diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress e la Per_3 relazione del dott. del 2017, che aveva attestato un disturbo affettivo misto. Per_4
Alla luce degli elementi raccolti e dell'esame psichico personalmente condotto, il CTU accertava, quindi, ansia, depressione, rabbia, isolamento sociale, attacchi di panico e insonnia, nonché riduzione delle capacità relazionali, forte carica emotiva, vissuti intrisi di collera e disperazione, giungendo a diagnosticare in capo alla signora un “disturbo da sintomi somatici” sulla scorta del DSM-5; Pt_1 nella propria relazione riportava anche i criteri diagnostici per accertare detto disturbo:
A. Uno o più sintomi somatici che procurano disagio o portano ad alterazioni significative della vita quotidiana.
B. Pensieri, sentimenti o comportamenti eccessivi correlati ai sintomi somatici o associati a preoccupazioni relative alla salute, come indicato da almeno uno dei seguenti criteri:
1. Pensieri sproporzionati e persistenti circa la gravità dei propri sintomi.
2. Livello costantemente elevato di ansia per la salute o per i sintomi.
3. Tempo ed energie eccessivi dedicati a questi sintomi o a preoccupazioni riguardanti la salute.
pagina 10 di 30 C. Sebbene possa non essere continuativamente presente alcuno dei sintomi, la condizione di essere sintomatici è persistente (tipicamente da più di 6 mesi).
Citando sul punto la letteratura scientifica di riferimento, il ctu dott. evidenziava che la Persona_2 categoria del “disturbo da sintomi somatici” comprende “condizioni psicopatologiche connotate da rilevanti sintomi somatici, associati a disagio e compromissione funzionale di grado significativo, la cui caratteristica distintiva 'non sono i sintomi somatici in quanto tali, ma piuttosto il modo con cui gli individui li presentano e li interpretano (Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, Società Italiana di Medicina Legale, Giuffrè, 2015, p. 137)”.
Precisava che, secondo le “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (Società Italiana di Medicina Legale, Giuffrè, 2015.) il disturbo in esame è valutato dall' 11 al 15 % nella forma lieve;
dal 16 al 20 % nella forma moderata;
dal 21 al 25 % nella forma grave.
Nel caso specifico il CTU, applicando le Linee Guida SIMLA, stimava il danno psichico della signora
, in esito al fallimento degli interventi odontoiatrici per cui è causa, nella misura dell' 11%, quindi Pt_1 nel minimo previsto dalle linee guida.
Quanto al fallimentare percorso odontoiatrico, i consulenti d'ufficio hanno accertato che gli interventi del dott. non solo non hanno migliorato la situazione pregressa della paziente, ma ne hanno CP_1 addirittura determinato un peggioramento, con postumi permanenti stimabili nella misura dell' 8%. Ai trattamenti terapeutici per cui è causa seguivano, infatti, un marcato riassorbimento osseo del mascellare superiore, edentulia totale, collasso labiale, ipoestesia infraorbitaria bilaterale, difficoltà di masticazione, eloquio compromesso.
In sintesi, i consulenti d'ufficio, valutando il percorso delle cure odontoiatriche, cui è stata sottoposta la paziente, e il relativo esito, concludevano per “il fallimento degli impianti e l'aggravamento dello stato depressivo della ricorrente” (ctu p. 90) e per l'accertamento di una danno biologico permanente, conseguenza di malpractice medica, del 16-17% , come risultato della sommatoria -ponderata e non aritmetica- del danno odontoiatrico, pari all' 8%, e del danno psichico, quantificato nell' 11%.
Nella valutazione di detto danno psichico il collegio peritale si è espressamente soffermato sulla situazione pregressa di fragilità psichica della signora . A fronte del rilievo dei consulenti Pt_1 tecnici di parte che evidenziavano come l'attrice già soffriva di depressione nel quinquennio antecedente la presa in carico terapeutica ad opera del dott. , con conseguente esclusione di un nesso causale CP_1 tra l'operato di quest'ultimo e il danno psichico attuale, i consulenti d'ufficio hanno espressamente dichiarato di non condividere tale giudizio. Gli stessi hanno sostenuto che vi è invece un “nesso causale tra malpractice e attuale stato psicopatologico della signora” (p. 92-93 ctu), il cui odierno vissuto è frutto delle maldestre cure del professionista. Con riferimento allo stato psichico della signora prima pagina 11 di 30 della presa in carico terapeutica da parte del dott. , i CTU hanno evidenziato che in precedenza la CP_1 signora presentava una “sindrome ansiosa”, mentre il disturbo attuale è diverso e più grave, non è più un disturbo d'ansia o dell'umore, essendo invece qualificabile come “disturbo da sintomi somatici”, che è patologia psicopatologica inquadrata dalla letteratura scientifica in una sezione diversa ed autonoma dai disturbi d'ansia. Si tratta di una nuova entità clinica identificabile con criteri diagnostici propri;
così infatti si legge nella CTU: “Il disturbo attuale, però, è diverso. In effetti il DSM tratta del disturbo in sezione ben diversa e autonoma rispetto alla sezione dei disturbi d'ansia o dell'umore” (ctu p. 93).
I consulenti d'ufficio, rispondendo ai consulenti tecnici di parte, hanno dunque ribadito che il disturbo conseguente ai fatti di causa è strutturalmente autonomo e diverso dalla sindrome ansiosa/depressiva pregressa. Al più, rilevano i CTU, potrebbe configurarsi un caso di comorbilità tra il disturbo preesistente ansioso-depressivo e quello presente, ma ciò, hanno precisato, non escluderebbe l'incidenza causale della condotta del medico, secondo il criterio causalistico della condicio sine qua non. Richiamata la teoria condizionalistica, i consulenti d'ufficio, in replica alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, hanno dunque ribadito la sussistenza di un nesso causale tra le condotte maldestre dei sanitari e il quadro psicopatologico attuale della signora (cfr pp. 94-95 ctu). Per_5
Tali conclusioni della CTU appaiono tratte con criteri tecnici e sulla scorta di un ragionamento immune da vizi logici e sono, pertanto, condivise dalla Corte.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che anche i consulenti tecnici di parte non hanno censurato i criteri diagnostici utilizzati dal ctu psichiatra e la loro applicazione al caso di specie, limitandosi a un generico richiamo alla sofferenza psichica pregressa della paziente. Né specifiche censure in merito si rinvengono negli scritti conclusivi di primo grado, depositati dopo la replica dei CTU alle osservazioni dei CTP;
in particolare solo nella comparsa conclusionale del dott. si rinviene una del tutto generica CP_1 contestazione delle risultanze della CTU, mentre per il resto le difese delle parti convenute si erano più che altro incentrate sulla critica della tesi attorea secondo cui il danno odontoiatrico e quello psichico dovevano essere oggetto di somma aritmetica (8% più 11%, quindi 19%) e non di una valutazione complessiva, come proposto dal consulenti d'ufficio, che avevano indicato un danno globale del 16-17%.
Anche sul piano logico le conclusioni della CTU appaiono coerenti con quanto accertato, essendo del tutto ragionevole che una donna, già fragile psicologicamente e affetta da sindrome ansiosa, possa riportare un danno psichico in esito all'autentico calvario vissuto a seguito degli interventi terapeutici per cui è causa.
Ricordiamo che la signora -che era stata sottoposta a frattura indotta della mascella del tipo Le Fort I, ad innesto osseo con impianto di ben otto perni e inserimento di una piastra di sintesi- ha visto nei mesi successivi all'intervento un progressivo fallimento del piano di cure, con ripercussioni a livello di pagina 12 di 30 masticazione, di favella, di relazioni sociali e di dolore fisico, cui del tutto comprensibilmente si è accompagnata anche una sofferenza psichica, considerata anche la fragilità iniziale, sotto tale profilo, della signora.
Nella ctu si legge: “Il decorso post operatorio sarà difficoltoso per la presenza di algie continue al mascellare con sensazione di movimento degli impianti con gonfiore del volto e del naso e insensibilità del labbro superiore, algie agli zigomi e presenza di lividi agli occhi”, descrizione che, pur provenendo dal riferito della paziente, evidentemente è stata riconosciuta dai consulenti coerente con il quadro che si
è delineato (ctu p. 7). Tra il mese di agosto e dicembre 2010 la signora perdeva cinque impianti (ctu p.
8). Successivamente avvertiva una sporgenza fastidiosa in prossimità della spina nasale e sulla gengiva affiorava una porzione metallica con una piccola vite: si trattava del mezzo di sintesi che avrebbe dovuto consolidare la frattura indotta dell'osso con la manovra di Le Fort I;
a quel punto si impose, a gennaio
2011 un nuovo intervento per rimuoverla. Nell'aprile 2012 l'appellante perdeva un altro impianto e gli ultimi due rimasti venivano poi rimossi dal nuovo odontoiatra che l'aveva presa in cura. La CTU ha concluso per l'insuccesso totale del piano terapeutico del dott. e per un peggioramento della CP_1 situazione pregressa. Sotto tale profilo deve rilevarsi che la vicenda odontoiatrica vissuta dall'appellante, esaminata nel suo complesso per come ricostruita in causa, tenuto anche conto della fragilità psichica che già caratterizzava la paziente, consente di ritenere coerenti anche sul piano logico le conclusioni del
CTU psichiatra dott. Persona_2
Ciò premesso sulla condivisibilità delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti d'ufficio, deve rilevarsi che anche sul piano giuridico l'accertamento del nesso causale dagli stessi effettuato appare conforme ai principi espressi sul punto dalla Suprema Corte.
Nel caso, infatti, di concorso della condotta umana con un fattore naturale preesistente -quale può essere una patologia pregressa del paziente- la Corte di legittimità ha stabilito che occorre distinguere il nesso di causalità materiale da quello giuridico. Per il primo -concernente la relazione tra condotta ed evento- si applica la teoria condizionalistica ed è noto che, in forza dell'art. 41 c.p., il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento. Pertanto, il medico che con la propria condotta ha concorso a determinare l'evento, ne risponde integralmente. Solo in un secondo momento, sul piano della causalità giuridica -intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili prodottesi- il giudice può eventualmente, anche in via equitativa, ridurre le conseguenze dannose ascrivibili all'autore della condotta, escludendo quelle dipendenti dalla pregressa situazione patologica del paziente e non da colpa medica.
pagina 13 di 30 La Suprema Corte ha, infatti, ribadito anche di recente che “in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma
1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione
e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario” (Cass. n. 15991 del 21.7.2011; Cass. n. 17006 del 24.6.2025).
Infatti, in base ai principi di cui agli art. 40 e 41 c.p., "qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo in tal caso operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” . Precisa la Suprema Corte che nell'accertamento della causalità materiale, la presenza di concause che si inseriscono, insieme alla condotta illecita o inadempiente, nella produzione dell'evento lesivo non esclude la rilevanza eziologica della condotta umana;
così, la presenza di condizioni patologiche pregresse “è vicenda che non rileva ai fini dell'imputazione della responsabilità, -a tal fine rilevando, viceversa, che la condotta illecita sia pagina 14 di 30 stata fonte dell'evento dannoso lamentato”. Dunque, prosegue la Corte “laddove la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo parziale) dell'evento pregiudizievole lamentato (il mancato raggiungimento del risultato esigibile nel caso concreto)… non possono che aversi due alternative: o è certo che il fattore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa;
oppure si deve ritenere che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non imputabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, della lesione della salute o della vita alla condotta colpevole”. “Va in definitiva affermato il principio di diritto – conclude la Corte – secondo il quale il nesso di causalità materiale tra illecito (o prestazione contrattuale) ed evento dannoso deve ritenersi sussistente a prescindere dalla esistenza ed entità delle pregresse situazioni patologiche aventi valore concausale e come tali prive di efficacia interruttiva del rapporto etiologico ex art. 41 c.p., ancorché eventualmente preponderanti…” (così Cass. n. 15991/2011 in motivazione).
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la stessa giurisprudenza di legittimità specifica che
“in tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna;
qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana” (Cass. n. 5632 del 23/02/2023; Cass. n. 15991/2011).
Attuando i principi in esame al caso di specie, deve rilevarsi che i CTU, applicando il criterio della condicio sine qua non, hanno chiaramente individuato un nesso di causalità materiale tra malpractice medica e disturbo psichico attualmente sofferto dall'appellante e si è detto che le valutazioni svolte appaiono coerenti sul piano logico e non censurabili sul piano tecnico-scientifico. Si è precisato che la sindrome ansiosa di cui in precedenza soffriva la signora era disturbo diverso da quello attuale, senz'altro più grave, diagnosticato in esito alla vicenda per cui è causa.
Al più, precisano i consulenti d'ufficio, può darsi una “ipotesi di comorbidità”, ossia una contemporanea presenza di più disturbi. Sotto tale profilo, tuttavia, il ctu dott. ha precisato Persona_2 che “resta comunque arduo, se non impossibile discernere quanto dovuto al preesistente disturbo e quanto a quello attuale” (ctu p. 93).
pagina 15 di 30 Pertanto, sul piano della causalità materiale e applicando l'art. 41 cp, nel caso di specie è certo il nesso causale tra la condotta colposa dei sanitari e il danno psichico attualmente riscontrabile nella paziente, pur in presenza della fragilità psichica preesistente.
Volendo, invece, soppesare, sul piano della causalità giuridica, l'incidenza dei singoli fattori causali concorrenti e quindi della malpractice medica rispetto alla causa preesistente, data dalla patologia pregressa, il CTU dichiara di non essere in grado di precisare i singoli apporti. Sul punto, tuttavia, soccorrono gli insegnamenti della Suprema Corte, secondo cui “qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana” (Cass. n. 5632 del
23/02/2023).
Gli esiti della CTU, pertanto, consentono di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla paziente, essendo stata accertata la portata quantomeno concausale dell'errore medico rispetto al danno psichico attuale dell'appellante; incombeva a questo punto sui sanitari dimostrare la natura assorbente, e non meramente concorrente, di una qualsivoglia causa esterna –nel caso di specie consistente nella sindrome ansiosa pregressa della Fittante- cosicché l'incertezza sull'apporto concausale del fattore naturale conduce ad ascrivere al medico, anche sul piano giuridico, tutte le conseguenze dannose individuate.
Dunque, anche l'affermazione dei CTU, secondo i quali i disturbi preesistenti e quelli attuali potrebbero in astratto presentare una comorbilità, con incertezza sulla portata specifica dei singoli disturbi concorrenti, non esclude la risarcibilità del danno, ricadendo sul medico l'incertezza relativa a eventuali concause.
La decisione del Tribunale che, discostandosi dagli esiti della ctu, ha negato la risarcibilità del danno psichico dell'appellante, per asserita incertezza del nesso causale, va dunque riformata sul punto.
Venendo alla quantificazione del danno biologico, la CTU ha accertato il danno psichico nella misura dell'11% da aggiungersi al danno biologico odontoiatrico dell'8%; la somma ponderata fra la percentuale odontoiatrica e quella psichica ha condotto i consulenti a stimare la lesione permanente complessiva tra il 16 e il 17%.
In applicazione dell'ultima versione del giugno 2024 delle Tabelle del Tribunale di AN, considerato che l'attrice aveva, nel gennaio 2010, quarantanove anni, il danno biologico permanente corrispondente al 16-17% deve determinarsi in euro 42.545,00, escluso l'aumento per la sofferenza morale, che nel caso di specie è stata di intensità tale da evolvere in vero e proprio danno psichico, già incluso nella percentuale qui riconosciuta. E' noto, infatti, che secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite, “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente pagina 16 di 30 patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (Cass. SU n, 26972 dell' 11.11.2008). In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici” (Cass. n. 901 del 17.1.2028;
Cass. n, 23469 del 28.9.2018).
Con specifico riferimento al rapporto tra danno morale e danno psichico, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio” (Cass.
n. 6443 del 3.3.2023). In altri termini, il danno morale si identifica in un perturbamento d'animo transitorio di natura non patologica, mentre il danno psichico si configura quando detta sofferenza assume i caratteri di una vera e propria patologia. Si è affermato in proposito che “là dove la sofferenza soggettiva arrecata da un determinato evento della vita, non contenendosi sul piano di un'abituale, normale o comprensibile, alterazione dell'equilibrio affettivo-emotivo del danneggiato, degeneri al punto tale da assumere una configurazione medicalmente accertabile alla stregua di una vera e propria lesione della propria integrità psicologica, non più di un danno morale avrà a discorrersi, bensì di un vero e proprio danno biologico, medicalmente accertabile come conseguenza di una lesione psicologica idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (Cass. n. 10787/2024).
Applicando i suddetti principi nel caso di specie appare evidente, all'esito della CTU anche psichiatrica espletata, che la signora , in esito ai fallimentari interventi odontoiatri per cui è causa, Pt_1 ha manifestato una sofferenza viva e profonda nell'ambito di un più ampio disagio psichico che si è proiettato in diversi ambiti della sua vita di relazione, traducendosi in una vera e propria patologia accertabile clinicamente ed integrante danno biologico. Pertanto, nel caso specifico, in difetto di prova di un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello già preso in considerazione dai consulenti d'ufficio ai fini dell'accertamento del danno biologico di natura psichica, la medesima sofferenza non può essere pagina 17 di 30 risarcita anche come danno morale, ossia sofferenza e turbamento transitori, pena altrimenti un'inammissibile duplicazione del medesimo pregiudizio sotto il profilo risarcitorio, potendosi invece ravvisare una progressione per la quale, nel caso in esame, la sofferenza divenuta patologia psichica già assorbe in sé il perturbamento transitorio, tipicamente integrante danno morale.
Quanto all'invalidità temporanea, applicando le medesime tabelle, tenuto conto che i ctu hanno indicato 60 gg di inabilità al 75%, 60 giorni al 50% e altri 60 al 25%, indicando come già compresa in tali percentuali anche la sofferenza psichica, il danno subito dall'appellante deve stimarsi in euro
10.350,00 euro.
Gli importi devono essere maggiorati della rivalutazione monetaria dal giugno 2024 -epoca di edizione delle ultime tabelle milanesi- alla sentenza, nonché degli interessi legali, calcolati sulla somma devalutata al gennaio 2010 e via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, in conformità degli insegnamenti della Suprema Corte (Cass. SU 1712/95).
Rimangono, invece, ferme le spese mediche passate -2.351,36 euro- e future -43.950,00 euro- già riconosciute dal Tribunale.
I convenuti dott. e devono, pertanto, essere condannati in solido a pagare CP_1 Controparte_2 all'appellante gli importi qui riconosciuti a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo, ferme le spese mediche già riconosciute in primo grado.
L ha riproposto la propria domanda di manleva nei confronti del dott. nella Controparte_2 CP_1 misura del 50%, che può essere qui accolta per le ragioni già espresse dal Tribunale, che non sono state oggetto di appello incidentale.
Deve, infine, darsi atto che l'appellante ha riferito che la sentenza di primo grado è già stata eseguita, per cui, evidentemente, quanto incassato dovrà essere detratto da quanto complessivamente dovuto.
LA PERSONALIZZAZIONE DEL DA BIOLOGICO
Col secondo motivo di gravame, l'appellante deduce il vizio di motivazione, la violazione del diritto di difesa, nonché error in procedendo in relazione alla mancata ammissione dei capitoli di prova orale articolati dall'attrice a supporto della personalizzazione del danno, erroneamente non riconosciuta nel caso di specie.
Lamenta l'appellante che sulla richiesta di personalizzazione venivano articolati quasi settanta capitoli di prova non ammessi dal giudice, senza indicare per quali ragioni le circostanze articolate sono state ritenute irrilevanti. La mancata motivazione sul rigetto costituirebbe violazione del diritto di difesa, da cui è conseguito il mancato riconoscimento della voce di danno in esame.
pagina 18 di 30 Ad ogni modo, nel chiedere alla Corte la personalizzazione, l'appellante allega che il cattivo esito dell'intervento aveva inciso sulla perdita del suo lavoro, essendo la stessa impiegata come receptionist; dal fatto era derivata una grave depressione;
il danno estetico verificatosi era tale da legittimare un incremento del risarcimento;
era stata costretta a subire un secondo intervento, “con impatto devastante sulla sua psiche”; l'esito infausto aveva inciso sulla vita affettiva, coniugale e sessuale, come dedotto nei capitoli di prova non ammessi;
“era triste e non si curava nell'aspetto”; aveva iniziato a bere, facendo uso di nascosto di superalcoolici, che nascondeva in casa, mentre prima era praticamente astemia;
“assumeva (ed assume) Augmentin, Toradol, Contramal gocce, Lyrica, Cortisone (Deltacortene),
Tegretol, Modalina, Xanax, Tavor e EX per fronteggiare cefalee e dolori diffusi al viso nella zona degli zigomi, insensibilità al tatto nella zona sinistra del viso, epistassi, gonfiore al naso ed alla bocca- palato, formicolio al labbro superiore sinistro, difficoltà all'eloquio, tachicardia, ansia, svenimenti, sensazione di morte, mancanza d'aria (attacchi di panico), dal 2011 scariche elettriche nel cervello e tempia sinistra”.
Il motivo è infondato.
L'appellante sostiene che il caso di specie presenti caratteristiche straordinarie, che giustificano un aumento del risarcimento mediante la c.d. personalizzazione e allega al riguardo la compromissione dell'attività lavorativa di receptionist/segretaria, con esposizione pubblica, lavoro perso a causa degli interventi errati;
la preesistente depressione e ansia note ai sanitari - elemento che avrebbe richiesto maggiore cautela da parte dei medici – e l'ingente danno estetico – determinato dal collasso labiale sinistro certificato dai CTU, ma non risarcito autonomamente. Deduce inoltre che col secondo intervento di rimozione della placca di sintesi, divenuto necessario per la cattiva esecuzione dell'impianto, subiva conseguenze devastanti sulla salute e sulla psiche e che, comunque, era costretta a un dolore eccezionale provocato da algie croniche, che le impongono tuttora l'assunzione di antidolorifici. Allega inoltre le gravi ripercussioni sulla vita familiare e relazionale già sopra riportate. Su tali circostanze ha formulato, tra l'altro, 68 capitoli di prova, già rigettati dal Tribunale, che erano funzionali a dimostrare, per l'appunto, l'eccezionalità delle conseguenze prodottesi a seguito dell'intervento.
Come noto, “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica
e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”. (Cass. n. 5984 del 06/03/2025; conf. Ord. n. 31681 del 09/12/2024; Ord. n. 5865 del pagina 19 di 30 04/03/2021). Ai fini della personalizzaione, infatti, devono venire in considerazione “circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto” (v. Cass., ord. 31 maggio 2019, n. 15084).
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, le circostanze dedotte non possono assurgere ad elementi di personalizzazione del danno nella parte in cui concernono la manifestazione di tensioni familiari, con incrinamento dei relativi rapporti. Per quanto concerne, invece, il prolungato stato d'ansia, l'interruzione delle relazioni, la forte sofferenza morale e gli altri disturbi lamentati -come l'abuso di alcolici, i gesti autolesivi o il rifiuto di rapporti sessuali col marito- deve rilevarsi che sono tutti aspetti che denotano una marcata sofferenza psicologica della signora, in esito alla vicenda per cui è causa, che, tuttavia, è già stata considerata nell'ambito del pregiudizio di natura psichica sopra riconosciuto, per cui le medesime circostanze non sono essere valutate anche ai fini della personalizzazione del danno (cfr capitoli di prova attorei 13, 14, 15 da 29 a 32, da 39 a 51 e da 63 a 67).
La censura, pertanto, non può trovare accoglimento.
CONSENSO INFORMATO
Col terzo motivo di appello, l'appellante deduce il vizio di motivazione della sentenza con riferimento al rigetto del risarcimento richiesto per “mancata informazione della paziente”. Secondo il Tribunale
– che richiama sul punto le conclusioni della CTU – l'obbligo di informazione sarebbe stato correttamente assolto e la ricorrente non avrebbe indicato in modo specifico il pregiudizio in concreto subito a causa dell'assenza di informazione.
Secondo l'appellante, di contro, il primo giudice avrebbe dovuto individuare tale pregiudizio “nella plausibile scelta di non procedere con l'operazione se alla paziente fossero state presentate soluzioni valide (come individuate in perizia, ad esempio protesi semi-fissa Toronto Bridge) e sicuramente molto meno invasive ed avventate di quella unica proposta (manovra di Le Fort con frattura della mascella, otto impianti a carico immediato)”.
Laddove informata correttamente, l'appellante afferma che avrebbe evitato le conseguenze negative derivate dall'intervento alla sua attività lavorativa di receptionist, appena intrapresa;
avrebbe, altresì, evitato un secondo intervento a distanza di un anno per rimuovere la placca di sintesi;
infine, avrebbe evitato lo “stato di ansia e sofferenza psicologica prolungata, dovuta alla sorpresa per l'esito inatteso dell'intervento, che la ricorrente avrebbe evitato se debitamente informata”. In conclusione, secondo l'appellante, dalla mancata informazione sui rischi dell'intervento sarebbe conseguito “quel particolare danno, autonomo rispetto alla parte puramente odontoiatrica, che non ha trovato alcun ristoro in sentenza, avendo il giudice fatto tabula rasa del danno psichico”. pagina 20 di 30 Il motivo non è fondato.
Nel caso di specie dalla CTU emerge che nel modulo di consenso scritto, firmato dalla paziente, erano riportati il tipo di intervento e i rischi ad esso connessi.
In proposito, giova ricordare che, quanto al contenuto dell'informativa, la giurisprudenza (v. Cass n.
31026 del 07/11/2023) chiarisce che “In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico”. E ancora (Cass. n. 16633 del 12/06/2023): “In tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili;
detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso”.
Secondo i consulenti d'ufficio, nel caso di specie, sotto il profilo informativo, sono stati forniti alla paziente adeguati elementi circa la natura e le conseguenze dell'intervento proposto ed attuato, mentre non risultano prospettate alla paziente delle alternative terapeutiche all'unica proposta dal dott. . CP_1
In particolare, in CTU si legge che “il Dott. ha valutato un'unica soluzione terapeutica senza CP_1 altre alternative possibili quali soluzioni protesiche totali senza alcun tipo d'intervento chirurgico, soluzioni intermedie implanto supportate con un numero minore di impianti con ancoraggi ad una protesi totale, sino a soluzioni come quella scelta per la Paziente ma non caricando gli impianti dopo pochi giorni dall'intervento chirurgico risultato complesso” (ctu p. 30).
Come noto, in tema di consenso informato e conseguente danno, la giurisprudenza ha individuato alcune specifiche ipotesi (v. Cass. ord. n. 16633 del 12/06/2023) risarcibili: “I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto
(ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione pagina 21 di 30 sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”.
Nel caso di specie il danno iatrogeno è stato accertato dai CTU, per cui l'autonomo risarcimento del diritto all'autodeterminazione presuppone la dimostrazione del dissenso della paziente all'intervento proposto, ove adeguatamente informata.
Tale dissenso non è stato neppure allegato in primo grado dalla difesa della nei termini per le Pt_1 preclusioni assertive, comparendo per la prima volta un riferimento allo stesso solo in comparsa conclusionale.
Inoltre, con riferimento alle concrete alternative terapeutiche prospettabili nel caso di specie, gli elementi fattuali addotti dalla stessa appellante inducono ad escludere che la stessa avrebbe rifiutato l'intervento prospettato, ove al corrente delle altre soluzioni possibili.
Queste ultime, infatti, presuppongono delle protesi mobili o semi mobili, mentre la signora Pt_1 ha sostenuto, da sempre, di essersi rivolta alla clinica nel dicembre 2009 perché voleva sostituire CP_3 il dispositivo mobile -già in uso da tempo- con un impianto fisso, come quello proposto dal dott. ; CP_1 tale soluzione, del resto, secondo gli stessi CTU era una opzione terapeutica corretta e percorribile nel caso di specie, oltre che rispondente alle richieste della paziente, che tuttavia è stata attuata in modo pagina 22 di 30 scorretto procedendo al carico immediato, senza attendere i tempi necessari all'osteo integrazione sia degli innesti, che degli impianti.
Come rilevano anche le parti appellate, il fine precipuo della paziente era, dunque, di sostituire la protesi mobile, che al tempo utilizzava, con un impianto fisso;
l'atrofia ossea mascellare di cui era affetta era, peraltro, talmente grave da non consentire né l'effettuazione di soluzioni intermedie, né
l'approntamento di una dentiera con minimi requisiti estetici. Ed anche se tale ultima ipotesi fosse stata praticabile, essa sarebbe stata evidentemente contraria alle motivazioni che avevano indotto la paziente a rivolgersi a un chirurgo maxillofacciale, con lo scopo preciso di sostituire la protesi mobile, sino ad allora utilizzata, con un impianto fisso.
Pertanto, il consenso prestato dalla paziente risulta completo per quanto riguarda le informazioni sulla tipologia di intervento cui è stata sottoposta e sui rischi connessi, mentre per quanto concerne il profilo delle alternative terapeutiche non è stato tempestivamente dedotto e, comunque, appare contrario alle stesse allegazioni attoree, un eventuale dissenso della signora all'intervento, nel caso fosse stata Pt_1 correttamente informata circa la possibilità di soluzioni diverse.
CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA
Col quarto motivo, l'appellante deduce il vizio di motivazione in relazione al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Secondo l'impugnante la sentenza “liquida l'argomento troppo frettolosamente in quattro righe, trattandosi di una voce di danno per la quale il Giudice del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. …aveva finanche ritenuto di dovere ammettere un supplemento di perizia. (…) E dunque i CTU, in seconda sessione, avevano precisato …che la capacità lavorativa specifica della signora è quella di “centralinista”; l'appellante assume che la CTU non avrebbe Pt_1 affatto escluso il danno in questione, come invece scritto in sentenza.
Pertanto, in riforma della pronuncia di primo grado, chiede che sia liquidato l'ulteriore danno da perdita della capacità lavorativa specifica e, mancando una percentuale in proposito indicata dai consulenti d'ufficio, domanda che tale danno sia parametrato al punteggio del 16-17%, stimato per l'invalidità biologica permanente.
La censura è priva di fondamento.
Secondo la Corte di Cassazione, “La liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica esige la prova, anche presuntiva, della concreta incidenza invalidante sulla possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, fondata su elementi individuali quali età, formazione, occupazione in essere e residua capacità professionale” (ord. n. 16604/2025); dunque, “non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante. pagina 23 di 30 Occorre provare che la menomazione abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica
e che non vi sia possibilità di svolgere altre attività confacenti alle attitudini e condizioni personali”
(Cass. n. 23553/2024).
Nel caso di specie i CTU hanno affermato che “nessuna delle attività della vita quotidiana della perizianda sono state precluse o limitate” (ctu p. 34). Per cui non emergono nemmeno attività lavorative che la signora oggi non possa svolgere. Pt_1
Chiamati a chiarimenti sulla capacità lavorativa specifica, i consulenti d'ufficio si erano così espressi:
“Le indicazioni di cui al quesito e quelle fornite dalla signora sono leggermente diverse. Mansione del centralinista è rispondere alle chiamate in arrivo e inoltrarle al giusto destinatario. Mansione di segretaria è, oltre a rispondere a eventuali chiamate telefoniche, il disbrigo della corrispondenza e lo svolgimento di pratiche amministrative. È stato infatti possibile verificare sia dalla raccolta anamnestica sia dalla documentazione allegata come la ricorrente in seguito al fallimento sia dell'intervento maxillo facciale che implantare, non abbia potuto avere una protesi immediata cementata su impianti e quindi fissa che avrebbe potuto risolvere problematiche di eloquio sul posto di lavoro e problematiche di masticazione durante il pranzo negli intervalli lavorativi. Comunque sia si deve tenere conto che si tratta di mansioni che implicano contatti con il pubblico o, comunque, continue relazioni interpersonali con profili e caratteri diversi. Inoltre, comportano sovente azioni e decisioni rapide. Anche lo stato psichico della signora –ideazione ossessivamente centrata sulle menomazioni, labilità emotiva, umore depresso, ipobulia –sono certo di ostacolo al continuo ed efficace svolgimento di siffatte mansioni” (cfr integrazione ctu in data 23.1.2020).
I CTU non hanno, dunque, indicato, nel caso di specie, una percentuale di riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attrice.
Più in generale, esaminate le stesse allegazioni attoree, nonché la documentazione prodotta dall'appellante, deve rilevarsi che non vi è dimostrazione di una lesione di una sua capacità lavorativa specifica.
Non risulta, infatti, che la signora avesse maturato nel tempo esperienze lavorative a contatto Pt_1 col pubblico, con sviluppo di competenze specifiche, irrimediabilmente compromesse dai fatti per cui è causa.
In disparte che dal ricorso emerge che delle disarmonie del volto erano già presenti, tanto che uno degli scopi dell'intervento era quello di “armonizzare il viso” (cfr ricorso p. 3), risulta, in ogni caso, che il lavoro a contatto col pubblico dell'appellante era iniziato proprio a dicembre 2009, mentre non è stata dedotta una precedente esperienza in tale settore.
pagina 24 di 30 Dall'estratto contributivo prodotto dall'appellante emerge che quest'ultima aveva lavorato dal 1984 al 1987, aveva percepito per sei mesi la disoccupazione nel 2005 e poi, dopo diversi anni di inattività, aveva ripreso a lavorare nel dicembre 2009. Il nuovo lavoro come receptionist e centralinista secondo la sig.ra implicava contatti col pubblico e per questa ragione aveva maturato la decisione di Pt_1 sistemare i denti. L'appellante non ha riferito, dunque, di lavorare da tempo in tale settore o di possedere un bagaglio di esperienza e una professionalità specifica rispetto ad un lavoro di contatto col pubblico;
al contrario, emerge che tale mansione era ricoperta, all'epoca, per la prima volta.
Il contratto di lavoro concluso nel dicembre 2009 era con Collini spa. Esaminando la documentazione in atti relativa a tale rapporto non emerge alcun licenziamento collegato ai fatti di causa, ma unicamente una mancata proroga dei plurimi contratti a termine sottoscritti. Vi è una prima lettera di assunzione dal
14 al 18 dicembre 2009; poi una proroga dal 17 al 23 dicembre 2009, quindi altra proroga dal 24 marzo al 30 giugno, che si intende essere stata preceduta da altri rinnovi per i primi mesi dell'anno. Da ultimo risulta una proroga in data 28.6.2010 sino al 30.7.2010, quando evidentemente il rapporto è cessato. Non vi è, tuttavia, dimostrazione in atti di un nesso tra la mancata proroga del contratto di lavoro dopo il 30 luglio 2010 e la vicenda per cui è causa, tanto più che nei “fogli presenza” depositati, relativi al periodo gennaio-maggio 2010, risulta che l'appellante si era regolarmente recata in ufficio per tutto il periodo, per otto ore al giorno, risultando l'assenza per malattia solo dal 28 gennaio al 3 febbraio 2010. Né è stata offerta prova testimoniale circa un nesso tra mancato rinnovo del contratto e l'andamento degli interventi odontoiatri per cui è causa, non essendo stati dedotti capitoli di prova volti a spiegare le vicende connesse a tale rapporto di lavoro, l'eventuale cambio delle mansioni per gli esiti negativi dell'intervento e in definitiva le ragioni sottese alla mancata proroga del contratto. Le prove orali articolate, invero, non vertono su circostanze utili a dimostrare eventuale ripercussioni dei fatti di causa sul lavoro svolto all'epoca (cfr cap. 68: “Vero che attualmente lavora come operaia inscatolatore”; cap. Parte_1
69: “Vero che nel dicembre del 2009 incominciava a lavorare presso Collini Spa con Parte_1 la mansione di receptionist, centralinista”; cap. 70: “Vero che dopo due mesi la Collini SpA decideva di affidare ad le mansioni di segretaria di direzione, con nomina ad addetto alla Parte_1 sicurezza”).
Non è stata, dunque, raggiunta in giudizio la prova che l'appellante non abbia potuto proseguire il lavoro con per i fatti per cui è causa. CP_8
In ogni caso, e più in generale, tenuto conto che secondo i CTU la signora può svolgere Pt_1 qualsiasi attività e che la doglianza dell'appellante concerne specificamente le ripercussioni delle lesioni subite rispetto allo svolgimento di lavori a contatto col pubblico, deve osservarsi che non risulta che detta tipologia di lavori garantisca entrate migliori rispetto ad altri lavori, non essendo ravvisabile una massima pagina 25 di 30 di esperienza in tal senso, per cui non è concretamente prospettabile una frazione del reddito persa per tale ragione. Né risulta che l'appellante non possa svolgere altre attività lavorative o che quella svolta da ultimo fosse la sola in linea con la sua esperienza, la sua storia personale o la sua formazione pregressa.
SPESE DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE
Col quinto motivo, l'appellante deduce il “travisamento di documenti” con riferimento alle note spese dei consulenti di parte; in particolare, contesta la sentenza nella parte in cui stabilisce che nulla spetti per “spese dei consulenti di parte successive alla CTU, attesa la non necessità di esse, per ragioni cronologiche, in relazione alla finalità di difesa nel presente giudizio”.
Secondo l'appellante, la circostanza che le fatture depositate siano successive alla CTU espletata nel procedimento di istruzione preventiva implica unicamente che esse non potevano essere liquidate in sede di ATP, in quanto le note venivano emesse dai consulenti di parte della ricorrente a lavori peritali ultimati;
ciononostante, si tratterebbe di spese relative all'attività prestata in ambito di ATP e dunque sicuramente liquidabili da parte del giudice del merito.
Il motivo è fondato.
Le spese di CTP riportate, invero, sono state escluse dal Tribunale sul presupposto erroneo che si tratterebbe di spese successive alla CTU e quindi non necessarie. Tuttavia, benché le note siano state emesse in epoca successiva al deposito della consulenza, dal loro esame appare evidente che si riferiscono all'attività prestata nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva (v. doc. 85 fascicolo ricorrente
- fattura dott. , euro 1.220,00 e doc. 81 fascicolo ricorrente - nota dott. 2019, euro Per_6 Per_7
1.098,00).
Deve, pertanto, riconoscersi all'appellante l'importo di euro 1.098,00, relativo alla fattura del 9.5.2019
e quello di euro 1.220,00 della fattura dell' 8.7.2019, per un totale di euro 2.318,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati, sulla somma via via annualmente rivalutata, dal pagamento al saldo.
DIMEZZAMENTO SPESE DI LITE DI PRIMO GRADO
Con l'ultimo motivo, censura la statuizione in punto spese di lite, da rideterminarsi, secondo Pt_1
l'appellante, alla luce dell'ulteriore danno da liquidare in suo favore in esito all'impugnazione. Inoltre, denuncia l'erroneo dimezzamento delle spese operato dal Tribunale, sul presupposto del rifiuto opposto dall'appellante alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis c.p.c..
L'appellante evidenzia che detto rifiuto non risulta da alcun atto processuale e, pur non potendo entrare nel merito delle trattative riservate intercorse tra le parti, sottolinea che ciascuna delle convenute riteneva pagina 26 di 30 che dovessero pagare le altre parti e che la proposta conciliativa non aveva affatto superato lo scoglio di definire quali fossero i soggetti obbligati.
Anche tale motivo è fondato.
Dagli atti di primo grado risulta che il Tribunale, con ordinanza del 9 novembre 2022, formulava una proposta, rispetto alla quale nessuna delle parti prendeva posizione espressa. Invero, alla successiva udienza cartolare, tutte le parti precisavano le conclusioni.
Non risulta, dunque, che il tentativo di conciliazione del giudice sia fallito per il rifiuto dell'appellante, né una tale condotta della è stata denunciata dalle controparti in primo grado o negli atti del Pt_1 giudizio di appello.
Non è emersa, quindi, una condotta ostruzionistica dell'appellante a fronte di una seria proposta, a cui le altre parti avessero manifestato l'intenzione di aderire (Cass. n. 7591 del 16.3.2023).
Peraltro, la proposta conciliativa del giudice di primo grado espressamente escludeva il danno psichico, essendo limitata al danno biologico odontoiatrico pari all'8%, per cui, a fronte della riforma della sentenza, con riconoscimento di un importo superiore a quello oggetto della proposta conciliativa di cui all'art. 185bis c.p.c., non potrebbe in ogni caso trovare applicazione l'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c..
L'accoglimento parziale dell'appello impone una rideterminazione complessiva delle spese di lite, che saranno oggetto del paragrafo successivo.
SPESE DI LITE
All'accoglimento parziale dell'appello consegue la rideterminazione delle spese di lite anche del primo grado.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017). pagina 27 di 30 Quanto alle spese relative alla fase di istruzione preventiva, è noto che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass.
28677 del 16.10.2023; Cass. n. 9735 del 26.5.2020).
Il presente giudizio vede la signora vittoriosa e il dott. e l' Pt_1 CP_1 Controparte_3 soccombenti. Pertanto questi ultimi devono essere condannati in solido a rimborsare le spese di lite sopportate dall'appellante, come di seguito liquidate.
Le spese di lite per la fase di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto dei parametri del d.m.
55/14, del valore del decisum (scaglione 52.000-260.000), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, si liquidano in euro 3.645,00, di cui euro 1.080,00 per studio, euro
945,00 per fase introduttiva ed euro 1.620,00, per fase istruttoria, oltre ad euro 379,50 per anticipazioni e al 15% per rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto dei Parte_1 medesimi parametri e del dm 147/2022, nonché del valore della causa (scaglione 52.000-260.000), si liquidano in complessivi euro 14.103,00, di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 5.670,00 per la fase di trattazione, euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre il
15% di rimborso spese forfettario, contributo unificato, iva e c.p.a. come per legge.
Le spese di lite per il grado di appello, tenuto conto dei parametri sopra menzionati e dell'effettivo valore del decisum in appello (scaglione da 26.001 a 52.000 euro), esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per studio, euro 1418,00 per fase introduttiva, euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre ad euro 70,00 per anticipazioni, contributo unificato e il 15% di rimborso spese forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
Le spese processuali della fase di istruzione preventiva e di primo e secondo grado sono compensate fra i convenuti e per la comunanza di difese. CP_1 Controparte_2
Le spese di lite tra l'attrice e rimangono compensate, dal momento che in ordine Controparte_5 al rigetto delle domande attoree nei confronti di quest'ultima non è stato proposto appello e è CP_5 rimasta contumace nel presente grado. sarà tenuta, inoltre, a mandare indenne l'assicurato per Controparte_4 Controparte_1 le spese di lite di entrambi i gradi.
Le spese di lite di -relativamente al rapporto processuale con la propria compagnia Controparte_1 assicurativa- sono liquidate, tenuto conto dei minimi di legge per le limitate questioni poste e dei valori pagina 28 di 30 della causa come sopra individuati per il primo e il secondo grado di giudizio, in euro 7.052,00 per il primo grado (di cui euro 1.276 per studio, euro 814 per fase introduttiva, euro 2.835 per fase istruttoria ed euro 2.127 fase decisionale) e in euro 3.473,00 per il grado di appello (di cui euro 1.029 per studio, euro 709 per fase introduttiva, euro 1.735 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, tributi e contributi come per legge.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di ctu devono porsi definitivamente a carico di , CP_1
e , in quanto soccombenti. Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
9710/2024 del Tribunale di AN, pubblicata l'11.11.2024 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa – in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1. condanna e , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente, la somma di euro 42.545,00,
[...] oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva, fino al saldo;
2. condanna e , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, la somma di euro 10.350,00,
[...] oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva, fino al saldo;
3. condanna e , in solido tra loro, a pagare ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese tecniche della fase di accertamento tecnico preventivo,
[...] la somma di euro 2.318,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi come indicato in parte motiva, fino al saldo;
4. conferma le statuizioni della sentenza di primo grado in punto risoluzione dei contratti per inadempimento, risarcimento delle spese mediche, passate e future, e rigetto delle domande svolte contro con compensazione delle spese di lite rispetto a quest'ultima; Controparte_5
5. condanna a tenere indenne l' del 50% di quanto Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo avrà pagato all'attrice in ottemperanza alla presente sentenza;
6. dà atto che parte appellata ha già eseguito la sentenza di primo grado e che ciò che è stato corrisposto a parte appellante deve essere detratto da quanto previsto ai punti precedenti;
7. condanna e in solido a rifondere ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di spese di lite del procedimento ex art. 696bis cpc, rg n. 42696/2018 Trib.
[...]
AN, la somma di euro 3.645,00 per compenso ed euro 379,50 per anticipazioni, oltre al 15%
pagina 29 di 30 per rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. RT IO, dichiaratosi antistatario;
8. condanna e a rifondere in solido ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado, la somma di euro
[...]
14.103,00, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, contributo unificato, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. RT IO, dichiaratosi antistatario;
9. condanna e a rifondere in solido ad Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese di lite del giudizio di secondo grado, la somma di euro
[...]
6.946,00 per compenso ed euro 70,00 per anticipazioni, oltre al contributo unificato e al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. RT IO, dichiaratosi antistatario;
10. compensa le spese legali tra e;
Controparte_2 Controparte_1
11. pone definitivamente a carico solidale di e Controparte_2 Controparte_1 le spese della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. Controparte_4
42696/2018 RG Trib. AN (come liquidate con decreto 6.11.2019);
12. condanna a tenere indenne di quanto questi è Controparte_4 Controparte_1 tenuto a pagare in forza della presente sentenza, dedotta la franchigia di euro 516,00;
13. condanna a rifondere a le spese relative a tale Controparte_4 Controparte_1 rapporto processuale, liquidate per il primo grado di giudizio in euro 7.052,00, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, e per il grado di appello in euro 3.473,00, oltre il 15% per rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
MA EN AT
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