TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 22852/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22852 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AMBROSINO MARCELLO presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Via Nazionale n.478/E
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CIPOLLETTI CIRO presso il quale elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Traversa delle Puglie VI n.12
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024 e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in NA il 20.10.2005; che dalla loro unione erano nate due figlie:
(27.07.2006) e ( 14.04.2011); che si erano separati consensualmente in forza di Per_1 Per_2
pag. 1 di 6 decreto di omologa n. 6259/2018 del 3.10.2018; che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che il aveva intessuto una relazione sentimentale con un'altra donna dalla quale Parte_1
era nato un figlio, in data 1/06/2019, chiedevano la pronunzia di divorzio alle seguenti Per_3
condizioni:
1)la casa coniugale di NA (NA) sita alla Via dello Scirocco n. 55 is. 2 sc. A, già assegnata in sede di separazione, rimane assegnata alla IG.ra e dalle figlie ed;
Pt_2 Per_1 Per_2
2) la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, anche se avrà Per_2
residenza privilegiata presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata sempre e comunque in maniera condivisa da entrambi i genitori con pari diritti e responsabilità. La responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla crescita della stessa, saranno da loro assunte di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ogni decisione eccedente l'ordinaria amministrazione e relativa a cure mediche, scelta degli studi, avviamento al lavoro, attività sportive, ricreative, associative, atti ed azioni ad intraprendersi nell'interesse della figlia, dovrà essere adottata di comune accordo tra i coniugi;
3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis nn. 12 e 16 c.p.c., le parti includono al capo successivo del presente ricorso un piano genitoriale per << gli impegni e le attività della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute>>.
PIANO GENITORIALE e PRINCIPI GENERALI PER ENTRAMBI I GENITORI
I genitori concordano espressamente e sottoscrivono che dovranno entrambi sempre: seguire rigorosamente il piano genitoriale. mantenere una comunicazione funzionale con il figlio minore.
mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed essere collaborativi tra loro. contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze per il figlio. il genitore collocatario dovrà sempre condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (scuola, insegnanti, attività, frequentazioni). Essere flessibile e sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore, non interferendo nel loro rapporto. ciascun genitore adotterà decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si troverà con lui, ed adotterà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando senza indugio l'altro genitore. ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 documenti stessi. Ogni genitore può richiedere copie dei documenti relativi alla figlia, direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ed ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti. entrambi i genitori devono figurare nell'elenco dei contatti di emergenza del figlio. se non concordino su alcune decisioni di maggiore rilievo, i genitori sottoporranno il problema alla
Mediazione Familiare.
ESERCIZIO DEL DIRITTO di VISITA ORDINARIO e FESTIVITA'
Sebbene la figlia avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno, previo accordo con sua madre, il padre potrà vederli e tenerli con se, ogni qual volta lo vorrà ed ogni qual volta la figlia ne farà richiesta, compatibilmente alle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Viceversa, in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con se sua figlia, il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore
21,00 (ovvero in altro giorno che le parti concorderanno in ossequio alle eIGenze lavorative del padre) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Fatto salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse della minore, ciascuno dei coniugi potrà tenere con sè la figlia in occasione delle giornate festive di Natale e di
Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di capodanno. Fin d'ora i coniugi concordano che, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà il prossimo ****Natale, ossia il giorno 24,
25 e 26 dicembre 2024, con la madre, mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2024, il giorno 01 e 02 gennaio 2025 con il padre. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Salvo diverso accordo nel suo esclusivo interesse, la figlia trascorrerà i prossimi giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre. Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore che verrà trascorso con entrambi i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra-scolastici della stessa. Infine, le seguenti festività verranno trascorse con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore, ovvero ancora gli anni dispari con un genitore e quelli pari con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza:
01 novembre, festa di tutti i Santi
08 dicembre, Immacolata Concezione;
25 aprile, anniversario della liberazione
01 maggio, festa del Lavoro;
02 giugno, festa nazionale della Repubblica;
compleanno della madre, verrà trascorso sempre con la madre, ogni anno;
compleanno del padre, verrà trascorso sempre con il padre, ogni anno;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 4) il IG. verserà al coniuge un assegno mensile di € 500,00 da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT, a far data dall'anno successivo alla sentenza, così ripartito: € 200,00 per ogni figlia, atteso che la maggiorenne non è ancora Per_4
economicamente autosufficiente, ed € 100,00 per il coniuge non economicamente autosufficiente e disoccupata, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre alle spese straordinarie di istruzione, mediche e ludiche per la figlia minore e per la figlia maggiorenne , Per_4
non è ancora economicamente autosufficiente, nella misura del 50%. Resta inteso che tutte le spese e le scelte operate nell'interesse delle figlie e ad esse relative, verranno sempre preventivamente concordate tra le parti;
5) ogni altro rapporto economico/patrimoniale s'intende soddisfatto e già regolato tra i coniugi, ad eccezione di un residuo di spesa che il IG. dovrà versare nella misura a stralcio di Parte_1
€ 1.300,00 (milletrecentoeuro/00) in luogo di € 1.900,00 in favore della IG.ra , in Parte_2 un'unica soluzione prima della data fissata per l'udienza di comparizione, sebbene prevista con modalità per trattazione scritta e comunque entro il mese di gennaio 2025. In mancanza del pagamento concordato la IG.ra potrà agire per il recupero dell'intero importo che il IG. Parte_2 Parte_1
riconosce dovuto sin da ora.
[...]
Inoltre, a decorrere dal mese di dicembre 2024, la IG.ra comunicherà tempestivamente le Parte_2
spese straordinarie sostenute, previamente concordate in ossequio al protocollo d'intesa in vigore fra l'Ordine degli avvocati di NA e la Presidenza del Tribunale, che verranno rimborsate nella misura del 50% dal IG. entro e non oltre il mese successivo alla richiesta. Parte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e il giudice, rilevata la riduzione dell'importo pattuito a carico del genitore non collocatario per il mantenimento delle due figlie rispetto a quanto statuito in sede di separazione ed evidenziata la contrarietà di tale riduzione rispetto agli interessi delle figlie, fissava l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 20.03.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di aver rideterminato l'importo a carico del a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in Euro 324,50 per Parte_1 ciascuna figlia. La rinunciava all'assegno divorzile ed infine evidenziavano che con riferimento Pt_2 ai rapporti patrimoniali tra i ricorrenti, l'obbligo in capo al riportato nel punto 5) degli Parte_1
accordi di cui sopra, era stato totalmente adempiuto, mentre, successivamente al deposito del ricorso, il aveva maturato un debito di € 550,00 da estinguere con pagamenti mensili. Parte_1
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda divorzile è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri-
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti e successivamente rimodulati , si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti, così come modificati a seguito del rilievo sollevato dal Giudice, non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore nonché della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e a NA il 20.10. 2005 (atto n.128, parte II, S. A, reg. Atti
[...] Parte_2
Matrimonio anno 2005);
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• regolamenta i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 entrambe le figlie versando, entro il giorno 15 di ciascun mese, a , l'importo di Euro Parte_2
324,50 per ciascuna figlia oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo IGlato dal Presidente del Tribunale di NA e dal Presidente del COA in data 7.03.2018;
• prende atto della rinunzia all'assegno divorzile formulata da;
Parte_2
• prende atto delle ulteriori pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in NA in camera di conIGlio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22852 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. AMBROSINO MARCELLO presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Via Nazionale n.478/E
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._2 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CIPOLLETTI CIRO presso il quale elettivamente domicilia in Casoria (NA) alla Traversa delle Puglie VI n.12
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di NA il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.12.2024 e , premesso Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in NA il 20.10.2005; che dalla loro unione erano nate due figlie:
(27.07.2006) e ( 14.04.2011); che si erano separati consensualmente in forza di Per_1 Per_2
pag. 1 di 6 decreto di omologa n. 6259/2018 del 3.10.2018; che da quando furono autorizzati dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separati, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita;
che il aveva intessuto una relazione sentimentale con un'altra donna dalla quale Parte_1
era nato un figlio, in data 1/06/2019, chiedevano la pronunzia di divorzio alle seguenti Per_3
condizioni:
1)la casa coniugale di NA (NA) sita alla Via dello Scirocco n. 55 is. 2 sc. A, già assegnata in sede di separazione, rimane assegnata alla IG.ra e dalle figlie ed;
Pt_2 Per_1 Per_2
2) la figlia minore viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, anche se avrà Per_2
residenza privilegiata presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata sempre e comunque in maniera condivisa da entrambi i genitori con pari diritti e responsabilità. La responsabilità genitoriale e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla crescita della stessa, saranno da loro assunte di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ogni decisione eccedente l'ordinaria amministrazione e relativa a cure mediche, scelta degli studi, avviamento al lavoro, attività sportive, ricreative, associative, atti ed azioni ad intraprendersi nell'interesse della figlia, dovrà essere adottata di comune accordo tra i coniugi;
3) ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis nn. 12 e 16 c.p.c., le parti includono al capo successivo del presente ricorso un piano genitoriale per << gli impegni e le attività della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute>>.
PIANO GENITORIALE e PRINCIPI GENERALI PER ENTRAMBI I GENITORI
I genitori concordano espressamente e sottoscrivono che dovranno entrambi sempre: seguire rigorosamente il piano genitoriale. mantenere una comunicazione funzionale con il figlio minore.
mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed essere collaborativi tra loro. contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze per il figlio. il genitore collocatario dovrà sempre condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (scuola, insegnanti, attività, frequentazioni). Essere flessibile e sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore, non interferendo nel loro rapporto. ciascun genitore adotterà decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando il figlio si troverà con lui, ed adotterà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore, informando senza indugio l'altro genitore. ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 documenti stessi. Ogni genitore può richiedere copie dei documenti relativi alla figlia, direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche, ed ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti. entrambi i genitori devono figurare nell'elenco dei contatti di emergenza del figlio. se non concordino su alcune decisioni di maggiore rilievo, i genitori sottoporranno il problema alla
Mediazione Familiare.
ESERCIZIO DEL DIRITTO di VISITA ORDINARIO e FESTIVITA'
Sebbene la figlia avrà residenza privilegiata presso il domicilio materno, previo accordo con sua madre, il padre potrà vederli e tenerli con se, ogni qual volta lo vorrà ed ogni qual volta la figlia ne farà richiesta, compatibilmente alle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche della minore. Viceversa, in caso di disaccordo il padre potrà vedere e tenere con se sua figlia, il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore
21,00 (ovvero in altro giorno che le parti concorderanno in ossequio alle eIGenze lavorative del padre) dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nonché un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Fatto salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse della minore, ciascuno dei coniugi potrà tenere con sè la figlia in occasione delle giornate festive di Natale e di
Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con la figlia il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di capodanno. Fin d'ora i coniugi concordano che, salvo diverso accordo, la figlia trascorrerà il prossimo ****Natale, ossia il giorno 24,
25 e 26 dicembre 2024, con la madre, mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2024, il giorno 01 e 02 gennaio 2025 con il padre. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Salvo diverso accordo nel suo esclusivo interesse, la figlia trascorrerà i prossimi giorni di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo 2025 con la madre. Quanto stabilito al capo precedente varrà anche per il giorno del compleanno e dell'onomastico della minore che verrà trascorso con entrambi i genitori, compatibilmente agli impegni scolastici ed extra-scolastici della stessa. Infine, le seguenti festività verranno trascorse con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore, ovvero ancora gli anni dispari con un genitore e quelli pari con l'altro, seguendo il principio dell'alternanza:
01 novembre, festa di tutti i Santi
08 dicembre, Immacolata Concezione;
25 aprile, anniversario della liberazione
01 maggio, festa del Lavoro;
02 giugno, festa nazionale della Repubblica;
compleanno della madre, verrà trascorso sempre con la madre, ogni anno;
compleanno del padre, verrà trascorso sempre con il padre, ogni anno;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 4) il IG. verserà al coniuge un assegno mensile di € 500,00 da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo la variazione dell'indice ISTAT, a far data dall'anno successivo alla sentenza, così ripartito: € 200,00 per ogni figlia, atteso che la maggiorenne non è ancora Per_4
economicamente autosufficiente, ed € 100,00 per il coniuge non economicamente autosufficiente e disoccupata, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico, oltre alle spese straordinarie di istruzione, mediche e ludiche per la figlia minore e per la figlia maggiorenne , Per_4
non è ancora economicamente autosufficiente, nella misura del 50%. Resta inteso che tutte le spese e le scelte operate nell'interesse delle figlie e ad esse relative, verranno sempre preventivamente concordate tra le parti;
5) ogni altro rapporto economico/patrimoniale s'intende soddisfatto e già regolato tra i coniugi, ad eccezione di un residuo di spesa che il IG. dovrà versare nella misura a stralcio di Parte_1
€ 1.300,00 (milletrecentoeuro/00) in luogo di € 1.900,00 in favore della IG.ra , in Parte_2 un'unica soluzione prima della data fissata per l'udienza di comparizione, sebbene prevista con modalità per trattazione scritta e comunque entro il mese di gennaio 2025. In mancanza del pagamento concordato la IG.ra potrà agire per il recupero dell'intero importo che il IG. Parte_2 Parte_1
riconosce dovuto sin da ora.
[...]
Inoltre, a decorrere dal mese di dicembre 2024, la IG.ra comunicherà tempestivamente le Parte_2
spese straordinarie sostenute, previamente concordate in ossequio al protocollo d'intesa in vigore fra l'Ordine degli avvocati di NA e la Presidenza del Tribunale, che verranno rimborsate nella misura del 50% dal IG. entro e non oltre il mese successivo alla richiesta. Parte_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e il giudice, rilevata la riduzione dell'importo pattuito a carico del genitore non collocatario per il mantenimento delle due figlie rispetto a quanto statuito in sede di separazione ed evidenziata la contrarietà di tale riduzione rispetto agli interessi delle figlie, fissava l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 20.03.2025 le parti comparivano personalmente e dichiaravano di aver rideterminato l'importo a carico del a titolo di contributo al mantenimento delle figlie in Euro 324,50 per Parte_1 ciascuna figlia. La rinunciava all'assegno divorzile ed infine evidenziavano che con riferimento Pt_2 ai rapporti patrimoniali tra i ricorrenti, l'obbligo in capo al riportato nel punto 5) degli Parte_1
accordi di cui sopra, era stato totalmente adempiuto, mentre, successivamente al deposito del ricorso, il aveva maturato un debito di € 550,00 da estinguere con pagamenti mensili. Parte_1
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda divorzile è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tri-
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 bunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti e successivamente rimodulati , si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti, così come modificati a seguito del rilievo sollevato dal Giudice, non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore nonché della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
così provvede:
[...]
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da Parte_1
e a NA il 20.10. 2005 (atto n.128, parte II, S. A, reg. Atti
[...] Parte_2
Matrimonio anno 2005);
• affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
• regolamenta i tempi di permanenza della minore con il padre come in parte motiva riportato;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 entrambe le figlie versando, entro il giorno 15 di ciascun mese, a , l'importo di Euro Parte_2
324,50 per ciascuna figlia oltre rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie da individuarsi alla stregua del Protocollo IGlato dal Presidente del Tribunale di NA e dal Presidente del COA in data 7.03.2018;
• prende atto della rinunzia all'assegno divorzile formulata da;
Parte_2
• prende atto delle ulteriori pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in NA in camera di conIGlio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6