CASS
Sentenza 25 maggio 2022
Sentenza 25 maggio 2022
Massime • 1
Le contravvenzioni di omesso preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di realizzazione dell'intervento in tale zona in carenza della prescritta autorizzazione, rispettivamente previste dagli artt. 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono tra loro distinte e risultano ancorate a presupposti diversi, prevedendo l'art. 94-bis d.P.R. citato che l'obbligo di dare preavviso viene meno solo in caso di "varianti di carattere non sostanziale" e che l'obbligo di attendere il rilascio dell'autorizzazione prima di dar corso ai lavori viene meno, invece, nel più esteso ambito degli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/05/2022, n. 20270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20270 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2022 |
Testo completo
1 2027 0-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -· Presidente - Sent. n. sez.3023 DO AC UP 20/12/2022 LA AI R.G.N. 27250/2022 AL RC - Relatore - TO OR AL MA DEPORTATA IN CANCELLERA ha pronunciato la seguente 12 MAG 2023 SENTENZA sul ricorso proposto da IL FUNZIONARIO AR LB LO, nato a [...] il [...] LU AN avverso la sentenza in data 17/03/2015 del Tribunale di Lagonegro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere TO OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Rocco Colicigno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 17 marzo 2015, il Tribunale di Lagonegro, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato la penale responsabilità di LO LB per i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda. Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, LO LB, in qualità di rappresentante legale dell'impresa "Tecnoedil Sas", ditta esecutrice dei lavori, senza dare preavviso allo sportello unico competente ed in assenza della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico regionale, aveva realizzato su un terreno in zona sismica, tra l'altro anche in difformità del permesso di costruire: -) quattro tettoie sfalsate da due posti macchina, in luogo delle otto tettoie previste in progetto (una per ogni macchina), con riduzione dell'altezza massima da 3,70 mt. a 3,20 mt., e copertura con pannelli autoportanti in alluminio coibentati invece che con le tegole previste in progetto.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe LO LB, con atto sottoscritto dall'avvocato Rocco Colicigno, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen. e 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa declaratoria della prescrizione del reato. Si deduce che il Tribunale erroneamente non ha dichiarato l'estinzione del reato per avvenuta prescrizione, atteso che, a seguito di sopralluogo effettuato da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico sul terreno il 6 maggio 2010, data indicata nel capo di imputazione quale giorno di commissione del reato, le tettoie risultavano già realizzate. Si rappresenta che questa soluzione si impone in conformità all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, che ammette l'applicabilità del principio del favor rei anche in materia di cause estintive, quando vi sia incertezza circa il momento di commissione del reato (cita Sez. 2, n. 3292 del 19/01/2005, Della Libera, Rv. 230731-01). Si segnala, inoltre, che, nella specie, il permesso a costruire era stato rilasciato il 7 maggio 2007, che le tettoie erano state già realizzate all'atto del sopralluogo e che l'unico atto interruttivo della prescrizione è il decreto di citazione a giudizio, emesso in data 7 dicembre 2011. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 94-bis d.P.R. 380/2001, e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla minore rilevanza delle opere realizzate. Si rileva che, a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis d.P.R. 380/2001, ad opera dell'art. 3, comma 1, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, è stata introdotta una deroga all'art. 94 d.P.R. 380/2001, non essendo più necessaria l'autorizzazione ad iniziare lavori edilizi in zona sismica in presenza di «interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza». Si osserva che la citata norma può essere applicata nel caso concreto, trattandosi di norma abrogatrice di fattispecie пі penali, poiché le opere realizzate dal ricorrente possono essere considerate di scarsa rilevanza, non avendo avuto incidenza sull'assetto del territorio, ed essendo state realizzate con materiali che non comportano pericolo per la pubblica incolumità.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che la difformità delle opere realizzate rispetto al contenuto del permesso di costruire è minima, e che la stessa difformità è stata successivamente sanata con il rilascio delle autorizzazioni necessarie. Si rileva, infine, che accanto alla minima offensività della condotta, sussiste anche il presupposto della non abitualità del comportamento, essendo l'imputato non gravato da precedenti penali o carichi pendenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondate, ma non inammissibili, sono le censure esposte nel ricorso, per le ragioni di seguito indicate.
2. Preliminarmente, occorre esaminare le censure formulate nel secondo motivo, perché assumono l'avvenuta depenalizzazione della condotta per la minore rilevanza» delle opere realizzate, a norma dell'art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Le censure sono complessivamente infondate.
2.1. I fatti di reato per i quali è stata pronunciata condanna nella sentenza impugnata sono due: quello di omesso preavviso scritto dell'intervento edilizio in zona sismica, risultante dal combinato disposto tra l'art. 93 e l'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e quello di esecuzione dell'intervento edilizio medesimo in zona sismica senza autorizzazione, risultante dal combinato disposto tra l'art. 94 e l'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001. Questi fatti di reato sono tra loro distinti e ancorati a presupposti diversi. È utile premettere che l'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 prevede l'applicazione della sanzione penale dell'ammenda nei confronti di «[c] hiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83». L'eterogeneità delle prescrizioni sanzionate penalmente per effetto della latitudine del rinvio effettuato dall'art. 95 cit., e la sufficienza della violazione anche di una sola di esse ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice sono elementi che inducono a ritenere, in linea generale, la configurabilità di una pluralità di reati in caso di violazione di più prescrizioni, ferma restando l'eventuale applicabilità di istituti come la "progressione criminosa" o "antefatto" e il "post-fatto” non punibili. Con riferimento ai rapporti tra la violazione della prescrizione concernente il preavviso scritto e quella relativa all'obbligo di munirsi di preventiva autorizzazione, si può innanzitutto rilevare che la prima non costituisce un antecedente necessario della seconda: si può infatti compiere un'attività costruttiva dopo aver dato il preavviso, ma senza aver ricevuto l'autorizzazione. Ma, soprattutto, la decisiva conferma dell'autonomia reciproca delle violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 93 e di cui all'art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001 è data proprio dall'art. 94-bis d.P.R. cit., per la differenza dei presupposti applicativi previsti per l'applicazione dell'una e dell'altra prescrizione. Invero, la disposizione appena citata distingue chiaramente tra i due obblighi in relazione alle situazioni che li fondano, perché prevede: -) al comma 2, l'elaborazione di «linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1 [il quale li divide tra "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza"], nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93»; -) al comma 3, il divieto di «iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti" senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94»; -) al comma 4, la non applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, per i lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza>> o privi di rilevanza», «in deroga a quanto previsto dall'art. 94, comma 1». Dall'art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, quindi, può desumersi che l'obbligo di dare preavviso e l'obbligo di attendere autorizzazione non solo sono tra loro distinti concettualmente, ma sono pure ancorati a presupposti diversi, in particolare perché: -) l'obbligo di dare preavviso, fissato dall'art. 93 d.P.R. cit., viene meno solo nel caso di «varianti di carattere non sostanziale»; -) l'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori, previsto dall'art. 93 d.P.R. cit., invece, viene meno nel più esteso ambito degli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza». E la sussistenza di un obbligo di dare preavviso anche quando non ricorre l'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori ha una sua razionalità sistematica, in una prospettiva di equilibrato contemperamento tra l'esigenza di controlli a tutela della pubblica incolumità e libertà del privato. Invero, l'obbligo di dare preavviso consente alla Pubblica Amministrazione di essere informata dei lavori in esecuzione con potenziale incidenza per la pubblica 4 incolumità, ed eventualmente di intervenire, senza però ritardare lo svolgimento dell'attività edilizia, quando il pericolo per il bene giuridico tutelato sia modesto. L'obbligo di attendere l'autorizzazione, invece, pone limiti più incisivi per la libertà di azione del privato quando costui intende realizzare interventi implicanti un maggiore pericolo per la pubblica incolumità, al fine di garantire una maggiore tutela di tale bene giuridico.
2.2. Nella specie, non risulta che gli interventi edilizi per i quali è stata pronunciata condanna possano rientrare tra le «varianti di carattere non sostanziale» che esonerano dall'obbligo di dare preavviso a norma dell'art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, o comunque tra gli interventi di «minore rilevanza» o privi di rilevanza» che esonerano dall'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori a norma dell'art. 94 d.P.R. cit. Innanzitutto, il ricorso si limita a dedurre che l'intervento realizzato rientra tra le opere di «minore rilevanza», ma non allega o prospetta alcunché con riferimento alla sua configurabilità come "variante di carattere non sostanziale", unica fattispecie fondante una deroga all'obbligo di dare preavviso. In secondo luogo, l'affermazione secondo cui le opere realizzate sono classificabili tra gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» costituisce una mera asserzione, priva di qualunque concreta specificazione o di confronto con i criteri di cui all'art. 94-bis, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001. 3. Infondate, ma non inammissibili, sono anche le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata dichiarazione di prescrizione, deducendo che il reato era stato consumato oltre cinque anni prima della sentenza di condanna, in quanto le opere, sicuramente completate prima del 6 maggio 2010, dovrebbero ritenersi terminate anche prima del 17 marzo 2010, e, quindi oltre cinque anni prima della pronuncia della sentenza di condanna, anche perché il permesso di costruire era stato rilasciato il 7 maggio 2007. Va premesso che, secondo l'orientamento ampiamente prevalente della giurisprudenza, in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410-01, e Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, Picano, Rv. 275189-01). In linea con queste indicazioni giurisprudenziali e con il dato letterale delle disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380 del 2001, quindi, il termine finale di consumazione dei reati contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione non può comunque essere successivo all'ultimazione dei lavori. Va poi osservato che, secondo un indirizzo ermeneutico costante, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (cfr. Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535-01, e Sez. 2, n. 3292 del 19/01/2005, Della Libera, Rv. 230731-01). Ne discende che, nella specie, non risulta manifestamente irragionevole la prospettazione difensiva secondo cui i lavori oggetto delle imputazioni, sicuramente terminati il 6 maggio 2010, data di effettuazione del sopralluogo da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico, fossero conclusi già oltre cinque anni prima della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 17 marzo 2015, e, quindi, prima del 17 marzo 2010, in quanto il permesso di costruire era stato rilasciato 7 maggio 2007. Di conseguenza, non possono ritenersi il manifestamente infondate le censure che contestano l'affermazione della sentenza di primo grado laddove esclude che, al momento della sua pronuncia, erano ormai decorsi cinque anni, ossia del termine necessario a prescrivere una contravvenzione anche tenendo conto dell'interruzione del corso della prescrizione, dal momento della cessazione dei lavori.
4. La non manifesta infondatezza delle censure enunciate nei primi due motivi determina la pronuncia, in questa sede, di sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, con assorbimento delle doglianze formulate nel terzo motivo, che attengono alla mancata applicazione della causa di non punibilità della minore tenuità del fatto, e che, quindi, non potrebbero comunque comportare, quand'anche fossero fondate, un esito più favorevole per il ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 20/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente TO OR DO AC Photo Pal IL FUNZIONAN DIZIARIO LU RI
udita la relazione svolta dal consigliere TO OR;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato Rocco Colicigno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 17 marzo 2015, il Tribunale di Lagonegro, per quanto di interesse in questa sede, ha dichiarato la penale responsabilità di LO LB per i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda. Secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, LO LB, in qualità di rappresentante legale dell'impresa "Tecnoedil Sas", ditta esecutrice dei lavori, senza dare preavviso allo sportello unico competente ed in assenza della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico regionale, aveva realizzato su un terreno in zona sismica, tra l'altro anche in difformità del permesso di costruire: -) quattro tettoie sfalsate da due posti macchina, in luogo delle otto tettoie previste in progetto (una per ogni macchina), con riduzione dell'altezza massima da 3,70 mt. a 3,20 mt., e copertura con pannelli autoportanti in alluminio coibentati invece che con le tegole previste in progetto.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe LO LB, con atto sottoscritto dall'avvocato Rocco Colicigno, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 157 e 160 cod. pen. e 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla omessa declaratoria della prescrizione del reato. Si deduce che il Tribunale erroneamente non ha dichiarato l'estinzione del reato per avvenuta prescrizione, atteso che, a seguito di sopralluogo effettuato da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico sul terreno il 6 maggio 2010, data indicata nel capo di imputazione quale giorno di commissione del reato, le tettoie risultavano già realizzate. Si rappresenta che questa soluzione si impone in conformità all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, che ammette l'applicabilità del principio del favor rei anche in materia di cause estintive, quando vi sia incertezza circa il momento di commissione del reato (cita Sez. 2, n. 3292 del 19/01/2005, Della Libera, Rv. 230731-01). Si segnala, inoltre, che, nella specie, il permesso a costruire era stato rilasciato il 7 maggio 2007, che le tettoie erano state già realizzate all'atto del sopralluogo e che l'unico atto interruttivo della prescrizione è il decreto di citazione a giudizio, emesso in data 7 dicembre 2011. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in relazione all'art. 94-bis d.P.R. 380/2001, e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla minore rilevanza delle opere realizzate. Si rileva che, a seguito dell'introduzione dell'art. 94-bis d.P.R. 380/2001, ad opera dell'art. 3, comma 1, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, è stata introdotta una deroga all'art. 94 d.P.R. 380/2001, non essendo più necessaria l'autorizzazione ad iniziare lavori edilizi in zona sismica in presenza di «interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza». Si osserva che la citata norma può essere applicata nel caso concreto, trattandosi di norma abrogatrice di fattispecie пі penali, poiché le opere realizzate dal ricorrente possono essere considerate di scarsa rilevanza, non avendo avuto incidenza sull'assetto del territorio, ed essendo state realizzate con materiali che non comportano pericolo per la pubblica incolumità.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che la difformità delle opere realizzate rispetto al contenuto del permesso di costruire è minima, e che la stessa difformità è stata successivamente sanata con il rilascio delle autorizzazioni necessarie. Si rileva, infine, che accanto alla minima offensività della condotta, sussiste anche il presupposto della non abitualità del comportamento, essendo l'imputato non gravato da precedenti penali o carichi pendenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondate, ma non inammissibili, sono le censure esposte nel ricorso, per le ragioni di seguito indicate.
2. Preliminarmente, occorre esaminare le censure formulate nel secondo motivo, perché assumono l'avvenuta depenalizzazione della condotta per la minore rilevanza» delle opere realizzate, a norma dell'art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Le censure sono complessivamente infondate.
2.1. I fatti di reato per i quali è stata pronunciata condanna nella sentenza impugnata sono due: quello di omesso preavviso scritto dell'intervento edilizio in zona sismica, risultante dal combinato disposto tra l'art. 93 e l'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e quello di esecuzione dell'intervento edilizio medesimo in zona sismica senza autorizzazione, risultante dal combinato disposto tra l'art. 94 e l'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001. Questi fatti di reato sono tra loro distinti e ancorati a presupposti diversi. È utile premettere che l'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 prevede l'applicazione della sanzione penale dell'ammenda nei confronti di «[c] hiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83». L'eterogeneità delle prescrizioni sanzionate penalmente per effetto della latitudine del rinvio effettuato dall'art. 95 cit., e la sufficienza della violazione anche di una sola di esse ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice sono elementi che inducono a ritenere, in linea generale, la configurabilità di una pluralità di reati in caso di violazione di più prescrizioni, ferma restando l'eventuale applicabilità di istituti come la "progressione criminosa" o "antefatto" e il "post-fatto” non punibili. Con riferimento ai rapporti tra la violazione della prescrizione concernente il preavviso scritto e quella relativa all'obbligo di munirsi di preventiva autorizzazione, si può innanzitutto rilevare che la prima non costituisce un antecedente necessario della seconda: si può infatti compiere un'attività costruttiva dopo aver dato il preavviso, ma senza aver ricevuto l'autorizzazione. Ma, soprattutto, la decisiva conferma dell'autonomia reciproca delle violazioni delle prescrizioni di cui all'art. 93 e di cui all'art. 94 d.P.R. n. 380 del 2001 è data proprio dall'art. 94-bis d.P.R. cit., per la differenza dei presupposti applicativi previsti per l'applicazione dell'una e dell'altra prescrizione. Invero, la disposizione appena citata distingue chiaramente tra i due obblighi in relazione alle situazioni che li fondano, perché prevede: -) al comma 2, l'elaborazione di «linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1 [il quale li divide tra "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza"], nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93»; -) al comma 3, il divieto di «iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti" senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94»; -) al comma 4, la non applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, per i lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza>> o privi di rilevanza», «in deroga a quanto previsto dall'art. 94, comma 1». Dall'art. 94-bis d.P.R. n. 380 del 2001, quindi, può desumersi che l'obbligo di dare preavviso e l'obbligo di attendere autorizzazione non solo sono tra loro distinti concettualmente, ma sono pure ancorati a presupposti diversi, in particolare perché: -) l'obbligo di dare preavviso, fissato dall'art. 93 d.P.R. cit., viene meno solo nel caso di «varianti di carattere non sostanziale»; -) l'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori, previsto dall'art. 93 d.P.R. cit., invece, viene meno nel più esteso ambito degli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza». E la sussistenza di un obbligo di dare preavviso anche quando non ricorre l'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori ha una sua razionalità sistematica, in una prospettiva di equilibrato contemperamento tra l'esigenza di controlli a tutela della pubblica incolumità e libertà del privato. Invero, l'obbligo di dare preavviso consente alla Pubblica Amministrazione di essere informata dei lavori in esecuzione con potenziale incidenza per la pubblica 4 incolumità, ed eventualmente di intervenire, senza però ritardare lo svolgimento dell'attività edilizia, quando il pericolo per il bene giuridico tutelato sia modesto. L'obbligo di attendere l'autorizzazione, invece, pone limiti più incisivi per la libertà di azione del privato quando costui intende realizzare interventi implicanti un maggiore pericolo per la pubblica incolumità, al fine di garantire una maggiore tutela di tale bene giuridico.
2.2. Nella specie, non risulta che gli interventi edilizi per i quali è stata pronunciata condanna possano rientrare tra le «varianti di carattere non sostanziale» che esonerano dall'obbligo di dare preavviso a norma dell'art. 93 d.P.R. n. 380 del 2001, o comunque tra gli interventi di «minore rilevanza» o privi di rilevanza» che esonerano dall'obbligo di attendere l'autorizzazione prima di iniziare i lavori a norma dell'art. 94 d.P.R. cit. Innanzitutto, il ricorso si limita a dedurre che l'intervento realizzato rientra tra le opere di «minore rilevanza», ma non allega o prospetta alcunché con riferimento alla sua configurabilità come "variante di carattere non sostanziale", unica fattispecie fondante una deroga all'obbligo di dare preavviso. In secondo luogo, l'affermazione secondo cui le opere realizzate sono classificabili tra gli interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza» costituisce una mera asserzione, priva di qualunque concreta specificazione o di confronto con i criteri di cui all'art. 94-bis, lett. b) e c), d.P.R. n. 380 del 2001. 3. Infondate, ma non inammissibili, sono anche le censure esposte nel primo motivo, che contestano la mancata dichiarazione di prescrizione, deducendo che il reato era stato consumato oltre cinque anni prima della sentenza di condanna, in quanto le opere, sicuramente completate prima del 6 maggio 2010, dovrebbero ritenersi terminate anche prima del 17 marzo 2010, e, quindi oltre cinque anni prima della pronuncia della sentenza di condanna, anche perché il permesso di costruire era stato rilasciato il 7 maggio 2007. Va premesso che, secondo l'orientamento ampiamente prevalente della giurisprudenza, in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410-01, e Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, Picano, Rv. 275189-01). In linea con queste indicazioni giurisprudenziali e con il dato letterale delle disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380 del 2001, quindi, il termine finale di consumazione dei reati contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione non può comunque essere successivo all'ultimazione dei lavori. Va poi osservato che, secondo un indirizzo ermeneutico costante, in tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (cfr. Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, P., Rv. 281535-01, e Sez. 2, n. 3292 del 19/01/2005, Della Libera, Rv. 230731-01). Ne discende che, nella specie, non risulta manifestamente irragionevole la prospettazione difensiva secondo cui i lavori oggetto delle imputazioni, sicuramente terminati il 6 maggio 2010, data di effettuazione del sopralluogo da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico, fossero conclusi già oltre cinque anni prima della pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 17 marzo 2015, e, quindi, prima del 17 marzo 2010, in quanto il permesso di costruire era stato rilasciato 7 maggio 2007. Di conseguenza, non possono ritenersi il manifestamente infondate le censure che contestano l'affermazione della sentenza di primo grado laddove esclude che, al momento della sua pronuncia, erano ormai decorsi cinque anni, ossia del termine necessario a prescrivere una contravvenzione anche tenendo conto dell'interruzione del corso della prescrizione, dal momento della cessazione dei lavori.
4. La non manifesta infondatezza delle censure enunciate nei primi due motivi determina la pronuncia, in questa sede, di sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, con assorbimento delle doglianze formulate nel terzo motivo, che attengono alla mancata applicazione della causa di non punibilità della minore tenuità del fatto, e che, quindi, non potrebbero comunque comportare, quand'anche fossero fondate, un esito più favorevole per il ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 20/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente TO OR DO AC Photo Pal IL FUNZIONAN DIZIARIO LU RI