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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 14296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14296 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE BU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 12042/2021 R.G. e vertente
TRA con sede in Roma, alla Piazza Rondanini Parte_1
n. 48 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Casal del Marmo n. Parte_2
266/b, presso lo studio dell'Avv. Debora Purpi, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), alla Via G. CP_1
Bernini n. 13 (C.F. P. IVA , in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., Geom. , elettivamente domiciliata in Roma, alla CP_2
Via Ancona n. 20, presso lo studio dell'Avv. Lucrezia Villano, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020, reso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre 2020.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, A) accertare e dichiarare il grave inadempimento della per palese violazione delle CP_1 obbligazioni contrattuali, ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dovute e violazione della normativa UNI EN 14351 – 1 Direttiva Europea 89/106 Prodotti da Costruzione, e, conseguentemente, dichiarare risolto, ex art. 1453 c.c., il contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti;
per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020. B) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi denunciati e, per l'effetto, condannare la società opposta al risarcimento del danno, nella misura di euro 20.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo accertato come dovuto a mezzo di C.T.U.. C) In subordine, accertare e dichiarare i rapporti di dare ed avere tra le parti, rispetto alle reciproche richieste. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, i) rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1 dacché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020; ii) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, accertare il credito vantato dalla nei confronti della società opponente per i titoli e le causali CP_1 dedotti in lite e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di euro 12.732,46, dovuta a saldo delle fatture n. 203/E del 20.12.2019 e n. 8/E del 31.01.2020, oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza/di emissione di ciascuna fattura e fino all'effettivo soddisfo;
iii) in ogni caso, rigettare integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta, in via riconvenzionale, dalla nei confronti della Parte_1 CP_1 in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata. Con ogni conseguenza di legge, anche in merito alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la chiedeva ingiungersi, alla CP_1
il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
2 12.732,46, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza/emissione di ciascuna delle fatture rimaste impagate ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
A conforto della pretesa azionata la ricorrente deduceva che
➢ aveva effettuato, in favore della la fornitura Parte_1
e posa in opera di infissi in PVC, completi di vetri, accessori di ferramenta e finiture, presso il cantiere di Via dei Piovanelli snc, in
Roma;
➢ nonostante la regolare esecuzione delle prestazioni dovute, la
[...] non aveva inteso corrisponderle la somma di euro Parte_1
8.241,66, dovuta a saldo sul maggior importo di cui alla fattura n. 203/E del 20.12.2019, e l'ulteriore importo di euro 4.490,76 (IVA inclusa) portato dalla fattura n. 8/E del 31.01.2020;
➢ in particolare, erano rimaste prive di fattivo riscontro le reiterate diffide formulate all'indirizzo della predetta società;
➢ per tale ragione Essa si era vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 20493/2020, depositato il 24 dicembre 2020 e notificato alla ingiunta il 28 dicembre 2020.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponeva opposizione la con atto notificato il 5 febbraio 2021. Parte_1
L'opponente contestava integralmente l'avversa pretesa, eccependo che la si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni gravanti a suo CP_1 carico;
a tal proposito, deduceva, in particolare, che
➢ gli infissi forniti e messi in opera dalla società opposta presentavano gravi difetti, accertati anche da un Professionista di sua fiducia all'uopo incaricato;
➢ inoltre, i medesimi infissi erano privi della “marcatura CE” sì da essere incommerciabili e, quindi, completamente inidonei all'uso ed alla vendita;
3 ➢ in ogni caso, la aveva eseguito le prestazioni dovute con CP_1 grave ritardo.
Indi, la società opponente, descritte partitamente le condotte di inadempimento addebitabili alla rassegnava le conclusioni richiamate in premessa. CP_1
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la la CP_1 quale contestava integralmente le avverse doglianze deducendo che, tra l'altro, che in realtà
✓ secondo quanto concordato con la società opponente, in data 10 luglio
2020 Essa, a mezzo di proprio personale, aveva effettuato la registrazione degli infissi;
✓ in tale frangente, alla presenza di preposti della Parte_1
e dei proprietari delle unità immobiliari già vendute, erano stati
[...] effettuati anche i collaudi di detti infissi, conclusisi tutti con esito positivo;
✓ Essa aveva, quindi, trasmesso alla società opponente i verbali di collaudo, sollecitando reiteratamente la fissazione di un incontro per la consegna delle certificazioni CE e per il pagamento del saldo;
✓ senonché, la non aveva inteso riscontrare i Parte_1 cennati solleciti.
La aggiungeva che solo a distanza di quasi un anno dal CP_1 montaggio degli infissi e, comunque, dopo ben cinque mesi dai collaudi finali la con missiva a firma del proprio Legale, le aveva Parte_1 richiesto le certificazioni attestanti la regolare esecuzione dei lavori e, per la prima volta, aveva lamentato vizi e difetti di qualità dei beni forniti;
indi, evidenziata la patente infondatezza degli addebiti formulati al suo indirizzo ed eccepita la decadenza della società opponente dalla garanzia per vizi, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
Incardinatasi la lite, con ordinanza riservata, depositata il 4 ottobre 2021, veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020; indi, si dava corso all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento di C.T.U.; infine, all'esito del deposito di note scritte ex art. 4 127 ter c.p.c., con ordinanza del 25 marzo 2025 – comunicata il 26 marzo 2025 - la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze della documentazione prodotta e degli esiti della C.T.U. espletata, debba pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione svolte dalla ed alla Parte_1 conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020, reso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre 2020 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 4 ottobre 2021.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di
5 provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la parte opposta ha adeguatamente documentato il titolo a fondamento delle ragioni di credito azionate, mediante la produzione dei preventivi contenenti la puntuale descrizione degli infissi e relativi accessori offerti per il cantiere di Via dei Piovanelli s.n.c., con i relativi prezzi;
6 preventivi trasmessi alla società opposta e da quest'Ultima sottoscritti per accettazione.
Va, peraltro, rilevato che la stessa società opponente non ha contestato l'avvenuta conclusione, con la del contratto per la fornitura e messa CP_1 in opera degli infissi presso il suindicato cantiere e neppure ha contestato l'avvenuta esecuzione, da parte dell'opposta, delle prestazioni dovute in forza di tale contratto ché, anzi, ha svolto eccezioni implicanti l'ammissione delle circostanze di cui sopra.
Invero, la al fine di contrastare la pretesa azionata Parte_1 in sede monitoria - oltre che a conforto della asserita risoluzione del contratto e della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale - ha allegato vizi e difetti di qualità degli infissi consegnati e messi in opera dalla presso CP_1 le varie unità immobiliari di Via dei Piovanelli;
ha, inoltre, lamentato che i cennati infissi, in quanto privi di “marcatura CE” su ciascun componente, erano da ritenere addirittura incommerciabili;
ha, infine, lamentato ritardi nell'esecuzione della prestazione addebitabili alla società odierna opposta.
Orbene, partendo dall'ultima delle suindicate contestazioni, va osservato come la stessa non possa avere alcun seguito, attesa la patente genericità dell'addebito e la circostanza che la ha, invece, documentato di essersi trovata in più CP_1 occasioni a non poter mettere in opera gli infissi pure già pronti per contrasti tra la società committente ed il Direttore dei lavori in ordine alle caratteristiche degli stessi.
Quanto, poi, alle contestazioni afferenti l'asserita violazione delle prescrizioni della normativa comunitaria sui prodotti da costruzione e della norma UNI EN
14351 – 1, deve rilevarsi che il C.T.U., incaricato di accertare, anche per questo profilo, la fondatezza o meno degli addebiti formulati dalla società opponente, ha preliminarmente evidenziato che la normativa di riferimento - Reg. UE 305/2011 - all'art. 11, paragrafo 4, specifica che “I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta
l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo
7 consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione”.
Indi, con riferimento alla fattispecie concreta, il C.T.U. ha escluso la fondatezza degli addebiti formulati dalla rimarcando Parte_1 quanto segue: “Pertanto, stante la natura della fornitura, il marchio CE non risulta applicato direttamente sui telai degli infissi ma su un apposito documento di accompagnamento. Allo stato, per ciascun infisso fornito in opera dalla società in Via dei Piovanelli risulta depositata in atti la relativa etichetta CE, CP_1 oltre alle Dichiarazioni di prestazione e al libretto di istruzione e manutenzione”.
Peraltro, non par superfluo evidenziare che – per quanto inferibile dalla documentazione allegata – ultimata la messa in opera degli infissi ed effettuato il relativo collaudo, la sollecitava più volte un incontro con i preposti CP_1 della committente odierna opponente per la consegna della documentazione di cui sopra, senza, tuttavia, ricevere alcun fattivo riscontro.
Infine, con riferimento alle contestazioni afferenti asseriti vizi e difetti di qualità degli infissi forniti dalla deve preliminarmente rilevarsi come CP_1 appaia meritevole di seguito l'eccezione di decadenza sollevata dalla società opposta.
In proposito va, preliminarmente, evidenziato che va qualificato come vendita e non come appalto il contratto avente ad oggetto la fornitura e messa in opera di infissi, laddove – come nel caso di specie – il fornitore si obblighi non alla realizzazione di un opus unicum bensì alla consegna e messa in opera di beni da essa abitualmente prodotti e commercializzati in serie;
e tanto in considerazione del fatto che in un siffatto contratto è certamente prevalente l'obbligazione di dare mentre le attività necessarie alla produzione del bene rientrano nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa fornitrice, che può concludersi anche con l'assemblaggio del bene presso la parte destinataria dello stesso.
Potendosi, dunque, ritenere che al contratto di fornitura per cui è causa si applicasse e si applichi la disciplina codicistica in tema di compravendita di beni mobili, con riferimento alla garanzia per vizi e difetti di qualità dei beni venduti vengono in considerazione le previsioni degli artt. 1490 e ss. c.c..
8 Ciò posto, per quanto di specifico interesse nella fattispecie concreta deve rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto dell'art. 1495 c.c., che – come certo ben noto – assegna al compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
Segnatamente, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495
c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare il bene e di tenerlo a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res vendita;
tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Posto, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va, ora, osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere
9 di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c.. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore.
In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore,
l'acquirente – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati, quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie concreta, non può non rilevarsi che, pur a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dalla CP_1
la non ha offerto elemento alcuno sulla scorta del
[...] Parte_1 quale ritenere tempestiva la denuncia dei vizi, effettuata per la prima volta con missiva del 14 dicembre 2020; invero, l'odierna opponente si è limitata a dedurre che i vizi e difetti di qualità degli infissi si erano palesati dopo le prime piogge, senza meglio circostanziare, anche temporalmente, siffatta deduzione.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dalla maturata decadenza della società opponente dalla garanzia per vizi, non può non rilevarsi che gli esiti dell'istruttoria svolta non hanno dato conforto alle doglianze in proposito svolte dalla ché, anzi, il C.T.U., all'esito delle ispezioni e Parte_1 prove effettuate, ha evidenziato quanto segue: “[…] in tutti gli infissi in PVC ispezionati non si è riscontrata alcuna presenza di muffa. In effetti, le caratteristiche del materiale e l'impermeabilità delle superfici rendono l'infisso inattaccabile da microrganismi viventi e, pertanto, particolarmente resistente alla formazione di muffe. In merito alla presenza di acqua, i telai degli infissi prevedono delle guarnizioni interne ed esterne che rendono il sistema impermeabile. Ciò nonostante, in caso di eventuali infiltrazioni negli infissi (per eventi meteo particolari o inefficacia della guarnizione esterna) l'acqua per gravità viene avviata in un canale drenante di raccolta ed espulsa all'esterno attraverso semplici fori. L'efficacia del sistema drenante dipende dalla
10 manutenzione ordinaria delle guarnizioni, dalla pulizia del canale drenante e del foro di espulsione”.
Proseguendo negli accertamenti afferenti i vizi oggetto di doglianza il C.T.U., con specifico riferimento alla lamentata incompletezza dei controtelai, ha evidenziato, tra l'altro, che – come del resto inferibile dal preventivo in atti – la si era obbligata per contratto alla sola fornitura di controtelai in CP_1 materiale metallico;
ha, quindi, precisato che “sulla base delle informazioni emerse dalle parti nel corso dei sopralluoghi, risulta che i controtelai di tutti gli infissi sono stati forniti dalla società ma sono stati montati in CP_1 cantiere a cura della società secondo quella che Parte_1 risulta essere la normale prassi e consuetudine esecutiva per la tipologia dei lavori in oggetto”.
Sempre in merito agli specifici vizi denunciati dalla Parte_1 mediante rinvio all'elaborato redatto da Professionista di sua fiducia, il C.T.U. ha precisato di non aver riscontrato né “coprifili totalmente o parzialmente scollati con evidenza del passaggio di acqua dall'esterno, né guarnizioni vetro-telaio
PVC o interna/esterna dei telai logore o discontinue, tali da non garantire il passaggio dell'acqua nei canali del telaio in PVC” evidenziando, infine, che, contrariamente a quanto lamentato dalla odierna opponente, “il giunto secondario
e lo spazio tra vetro e telaio in PVC non risultano essere realizzati in difformità alle norme costruttive vigenti”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sopra il C.T.U. ha così concluso: “Al termine dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati in data 11 novembre e 5 dicembre
2022 per verificare gli infissi installati dalla società nei villini B2 e CP_1
E2 di Via dei Piovanelli n. 1, la scrivente CTU non ha riscontrato nessuno dei vizi evidenziati dall'Ing. e lamentati dalla ditta appaltatrice e, Persona_1 pertanto, non procede alla valutazione economica del danno cagionato alla società . Parte_1
Né, a smentire le conclusioni del C.T.U., potrebbe valere la circostanza che le verifiche dello siano state eseguite su un numero limitato di infissi. Pt_3
11 Ed infatti, anche a voler prescindere dalla indubbia portata generale delle considerazione svolte dal C.T.U. in merito alle caratteristiche e qualità dei materiali adoperati dalla per la realizzazione degli infissi costruttivi CP_1 ed alla efficacia ed idoneità del sistema drenante che li caratterizza (ove fatto oggetto di adeguata manutenzione e pulizia), resta la circostanza – del tutto decisiva e dirimente – che l'Ausiliare del Giudice si è trovato nella impossibilità di sottoporre ad ispezione e verifica tutti gli infissi messi in opera nel cantiere di
Via Piovanelli proprio e solo a causa della inerzia della odierna opponente, parte interessata ed onerata.
Basti considerare che – per quanto inferibile dall'allegata copia dei verbali delle operazioni peritali – in occasione del primo sopralluogo al C.T.U. veniva consentito l'accesso ai soli villini int. E2 ed int. B2. In tale frangente, l'Arch.
C.T.P. della odierna opponente, si impegnava a contattare i proprietari Per_2 degli altri villini di Via Piovanelli e ad elencare le verifiche che riteneva opportuno venissero eseguite, in particolare presso i villini i cui proprietari lamentavano maggiori vizi degli infissi. Senonché, al secondo sopralluogo l'Arch. neppure presenziava, mentre il soggetto incaricato di partecipare al Per_2 sopralluogo in rappresentanza della indicava come Parte_1 villino presso il quale effettuare le verifiche quello distinto dall'int. B2, ovvero lo stesso già ispezionato in occasione del precedente sopralluogo;
peraltro, il C.T.P. di parte opponente neppure formulava osservazioni alla C.T.U. nel termine all'uopo accordato.
In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione svolte dalla ed alla conseguente conferma Parte_1 del Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020, reso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre
2020 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 4 ottobre
2021.
Vanno, poi, integralmente rigettate anche le domande proposte dalla
[...] in via riconvenzionale. Parte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, nella
12 misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
Va, altresì, posto in via definitiva a carico della società opponente il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto.
Infine, la va condannata a rifondere alla società Parte_1 opposta le spese di C.T.P. da quest'Ultima sostenute e documentate in atti
(risultando, le stesse, congrue oltre che necessarie ai fini della difesa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE
BU, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 12042/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020, reso dal
Tribunale di Roma il 24 dicembre 2020 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 4 ottobre 2021.
- Rigetta le domande proposte dalla in via Parte_1 riconvenzionale
- Condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro CP_1
6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna, inoltre, la al pagamento, in favore Parte_1 della della complessiva somma di euro 2.401,58, quale CP_1 esborso da quest'Ultima sostenuto per C.T.P..
- Pone in via definitiva a carico esclusivo della il Parte_1 pagamento del compenso liquidato in favore del C.T.U.
Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
LE BU
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE BU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 12042/2021 R.G. e vertente
TRA con sede in Roma, alla Piazza Rondanini Parte_1
n. 48 (C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Casal del Marmo n. Parte_2
266/b, presso lo studio dell'Avv. Debora Purpi, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.
Opponente
E
con sede legale in Guidonia Montecelio (RM), alla Via G. CP_1
Bernini n. 13 (C.F. P. IVA , in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., Geom. , elettivamente domiciliata in Roma, alla CP_2
Via Ancona n. 20, presso lo studio dell'Avv. Lucrezia Villano, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020, reso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre 2020.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Piaccia al Tribunale, contrariis rejectis, A) accertare e dichiarare il grave inadempimento della per palese violazione delle CP_1 obbligazioni contrattuali, ritardi nell'esecuzione delle prestazioni dovute e violazione della normativa UNI EN 14351 – 1 Direttiva Europea 89/106 Prodotti da Costruzione, e, conseguentemente, dichiarare risolto, ex art. 1453 c.c., il contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti;
per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020. B) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi denunciati e, per l'effetto, condannare la società opposta al risarcimento del danno, nella misura di euro 20.000,00 ovvero nel maggiore o minore importo accertato come dovuto a mezzo di C.T.U.. C) In subordine, accertare e dichiarare i rapporti di dare ed avere tra le parti, rispetto alle reciproche richieste. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, i) rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1 dacché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020; ii) in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, accertare il credito vantato dalla nei confronti della società opponente per i titoli e le causali CP_1 dedotti in lite e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di euro 12.732,46, dovuta a saldo delle fatture n. 203/E del 20.12.2019 e n. 8/E del 31.01.2020, oltre interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dalla data di scadenza/di emissione di ciascuna fattura e fino all'effettivo soddisfo;
iii) in ogni caso, rigettare integralmente la domanda di risarcimento dei danni proposta, in via riconvenzionale, dalla nei confronti della Parte_1 CP_1 in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata. Con ogni conseguenza di legge, anche in merito alle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la chiedeva ingiungersi, alla CP_1
il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
2 12.732,46, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza/emissione di ciascuna delle fatture rimaste impagate ed oltre, ancora, le spese del procedimento monitorio.
A conforto della pretesa azionata la ricorrente deduceva che
➢ aveva effettuato, in favore della la fornitura Parte_1
e posa in opera di infissi in PVC, completi di vetri, accessori di ferramenta e finiture, presso il cantiere di Via dei Piovanelli snc, in
Roma;
➢ nonostante la regolare esecuzione delle prestazioni dovute, la
[...] non aveva inteso corrisponderle la somma di euro Parte_1
8.241,66, dovuta a saldo sul maggior importo di cui alla fattura n. 203/E del 20.12.2019, e l'ulteriore importo di euro 4.490,76 (IVA inclusa) portato dalla fattura n. 8/E del 31.01.2020;
➢ in particolare, erano rimaste prive di fattivo riscontro le reiterate diffide formulate all'indirizzo della predetta società;
➢ per tale ragione Essa si era vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 20493/2020, depositato il 24 dicembre 2020 e notificato alla ingiunta il 28 dicembre 2020.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio, proponeva opposizione la con atto notificato il 5 febbraio 2021. Parte_1
L'opponente contestava integralmente l'avversa pretesa, eccependo che la si era resa gravemente inadempiente alle obbligazioni gravanti a suo CP_1 carico;
a tal proposito, deduceva, in particolare, che
➢ gli infissi forniti e messi in opera dalla società opposta presentavano gravi difetti, accertati anche da un Professionista di sua fiducia all'uopo incaricato;
➢ inoltre, i medesimi infissi erano privi della “marcatura CE” sì da essere incommerciabili e, quindi, completamente inidonei all'uso ed alla vendita;
3 ➢ in ogni caso, la aveva eseguito le prestazioni dovute con CP_1 grave ritardo.
Indi, la società opponente, descritte partitamente le condotte di inadempimento addebitabili alla rassegnava le conclusioni richiamate in premessa. CP_1
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la la CP_1 quale contestava integralmente le avverse doglianze deducendo che, tra l'altro, che in realtà
✓ secondo quanto concordato con la società opponente, in data 10 luglio
2020 Essa, a mezzo di proprio personale, aveva effettuato la registrazione degli infissi;
✓ in tale frangente, alla presenza di preposti della Parte_1
e dei proprietari delle unità immobiliari già vendute, erano stati
[...] effettuati anche i collaudi di detti infissi, conclusisi tutti con esito positivo;
✓ Essa aveva, quindi, trasmesso alla società opponente i verbali di collaudo, sollecitando reiteratamente la fissazione di un incontro per la consegna delle certificazioni CE e per il pagamento del saldo;
✓ senonché, la non aveva inteso riscontrare i Parte_1 cennati solleciti.
La aggiungeva che solo a distanza di quasi un anno dal CP_1 montaggio degli infissi e, comunque, dopo ben cinque mesi dai collaudi finali la con missiva a firma del proprio Legale, le aveva Parte_1 richiesto le certificazioni attestanti la regolare esecuzione dei lavori e, per la prima volta, aveva lamentato vizi e difetti di qualità dei beni forniti;
indi, evidenziata la patente infondatezza degli addebiti formulati al suo indirizzo ed eccepita la decadenza della società opponente dalla garanzia per vizi, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.
Incardinatasi la lite, con ordinanza riservata, depositata il 4 ottobre 2021, veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020; indi, si dava corso all'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento di C.T.U.; infine, all'esito del deposito di note scritte ex art. 4 127 ter c.p.c., con ordinanza del 25 marzo 2025 – comunicata il 26 marzo 2025 - la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Ritiene questo Giudice che, alla luce delle risultanze della documentazione prodotta e degli esiti della C.T.U. espletata, debba pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione svolte dalla ed alla Parte_1 conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020, reso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre 2020 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 4 ottobre 2021.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt.
645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.; pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di
5 provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Resta naturalmente fermo che il principio enunciato dall'art. 2697 c.c. non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto azionato – come degli eventi modificativi o estintivi dello stesso - debba ricavarsi, esclusivamente, dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza che possano essere utilizzati altri elementi probatori acquisiti al processo. Al contrario, nel nostro ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state offerte, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte.
Deve, inoltre, rammentarsi che anche nell'ordinario giudizio di cognizione è dato porre, a fondamento e base della decisione, le circostanze pacifiche e/o incontestate.
Ed a tale ultimo proposito va osservato che la L. n. 69/2009, modificando il primo comma dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema il principio della non contestazione, per modo che i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte costituita, possono – ed anzi devono – ritenersi acclarati, senza necessità di relativa prova.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che la parte opposta ha adeguatamente documentato il titolo a fondamento delle ragioni di credito azionate, mediante la produzione dei preventivi contenenti la puntuale descrizione degli infissi e relativi accessori offerti per il cantiere di Via dei Piovanelli s.n.c., con i relativi prezzi;
6 preventivi trasmessi alla società opposta e da quest'Ultima sottoscritti per accettazione.
Va, peraltro, rilevato che la stessa società opponente non ha contestato l'avvenuta conclusione, con la del contratto per la fornitura e messa CP_1 in opera degli infissi presso il suindicato cantiere e neppure ha contestato l'avvenuta esecuzione, da parte dell'opposta, delle prestazioni dovute in forza di tale contratto ché, anzi, ha svolto eccezioni implicanti l'ammissione delle circostanze di cui sopra.
Invero, la al fine di contrastare la pretesa azionata Parte_1 in sede monitoria - oltre che a conforto della asserita risoluzione del contratto e della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale - ha allegato vizi e difetti di qualità degli infissi consegnati e messi in opera dalla presso CP_1 le varie unità immobiliari di Via dei Piovanelli;
ha, inoltre, lamentato che i cennati infissi, in quanto privi di “marcatura CE” su ciascun componente, erano da ritenere addirittura incommerciabili;
ha, infine, lamentato ritardi nell'esecuzione della prestazione addebitabili alla società odierna opposta.
Orbene, partendo dall'ultima delle suindicate contestazioni, va osservato come la stessa non possa avere alcun seguito, attesa la patente genericità dell'addebito e la circostanza che la ha, invece, documentato di essersi trovata in più CP_1 occasioni a non poter mettere in opera gli infissi pure già pronti per contrasti tra la società committente ed il Direttore dei lavori in ordine alle caratteristiche degli stessi.
Quanto, poi, alle contestazioni afferenti l'asserita violazione delle prescrizioni della normativa comunitaria sui prodotti da costruzione e della norma UNI EN
14351 – 1, deve rilevarsi che il C.T.U., incaricato di accertare, anche per questo profilo, la fondatezza o meno degli addebiti formulati dalla società opponente, ha preliminarmente evidenziato che la normativa di riferimento - Reg. UE 305/2011 - all'art. 11, paragrafo 4, specifica che “I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta
l'identificazione, oppure, se la dimensione o la natura del prodotto non lo
7 consente, che le informazioni richieste figurino sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto da costruzione”.
Indi, con riferimento alla fattispecie concreta, il C.T.U. ha escluso la fondatezza degli addebiti formulati dalla rimarcando Parte_1 quanto segue: “Pertanto, stante la natura della fornitura, il marchio CE non risulta applicato direttamente sui telai degli infissi ma su un apposito documento di accompagnamento. Allo stato, per ciascun infisso fornito in opera dalla società in Via dei Piovanelli risulta depositata in atti la relativa etichetta CE, CP_1 oltre alle Dichiarazioni di prestazione e al libretto di istruzione e manutenzione”.
Peraltro, non par superfluo evidenziare che – per quanto inferibile dalla documentazione allegata – ultimata la messa in opera degli infissi ed effettuato il relativo collaudo, la sollecitava più volte un incontro con i preposti CP_1 della committente odierna opponente per la consegna della documentazione di cui sopra, senza, tuttavia, ricevere alcun fattivo riscontro.
Infine, con riferimento alle contestazioni afferenti asseriti vizi e difetti di qualità degli infissi forniti dalla deve preliminarmente rilevarsi come CP_1 appaia meritevole di seguito l'eccezione di decadenza sollevata dalla società opposta.
In proposito va, preliminarmente, evidenziato che va qualificato come vendita e non come appalto il contratto avente ad oggetto la fornitura e messa in opera di infissi, laddove – come nel caso di specie – il fornitore si obblighi non alla realizzazione di un opus unicum bensì alla consegna e messa in opera di beni da essa abitualmente prodotti e commercializzati in serie;
e tanto in considerazione del fatto che in un siffatto contratto è certamente prevalente l'obbligazione di dare mentre le attività necessarie alla produzione del bene rientrano nell'ordinario ciclo produttivo dell'impresa fornitrice, che può concludersi anche con l'assemblaggio del bene presso la parte destinataria dello stesso.
Potendosi, dunque, ritenere che al contratto di fornitura per cui è causa si applicasse e si applichi la disciplina codicistica in tema di compravendita di beni mobili, con riferimento alla garanzia per vizi e difetti di qualità dei beni venduti vengono in considerazione le previsioni degli artt. 1490 e ss. c.c..
8 Ciò posto, per quanto di specifico interesse nella fattispecie concreta deve rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto dell'art. 1495 c.c., che – come certo ben noto – assegna al compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
Segnatamente, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495
c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare il bene e di tenerlo a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res vendita;
tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Posto, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va, ora, osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere
9 di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c.. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore.
In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore,
l'acquirente – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati, quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie concreta, non può non rilevarsi che, pur a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata tempestivamente dalla CP_1
la non ha offerto elemento alcuno sulla scorta del
[...] Parte_1 quale ritenere tempestiva la denuncia dei vizi, effettuata per la prima volta con missiva del 14 dicembre 2020; invero, l'odierna opponente si è limitata a dedurre che i vizi e difetti di qualità degli infissi si erano palesati dopo le prime piogge, senza meglio circostanziare, anche temporalmente, siffatta deduzione.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dalla maturata decadenza della società opponente dalla garanzia per vizi, non può non rilevarsi che gli esiti dell'istruttoria svolta non hanno dato conforto alle doglianze in proposito svolte dalla ché, anzi, il C.T.U., all'esito delle ispezioni e Parte_1 prove effettuate, ha evidenziato quanto segue: “[…] in tutti gli infissi in PVC ispezionati non si è riscontrata alcuna presenza di muffa. In effetti, le caratteristiche del materiale e l'impermeabilità delle superfici rendono l'infisso inattaccabile da microrganismi viventi e, pertanto, particolarmente resistente alla formazione di muffe. In merito alla presenza di acqua, i telai degli infissi prevedono delle guarnizioni interne ed esterne che rendono il sistema impermeabile. Ciò nonostante, in caso di eventuali infiltrazioni negli infissi (per eventi meteo particolari o inefficacia della guarnizione esterna) l'acqua per gravità viene avviata in un canale drenante di raccolta ed espulsa all'esterno attraverso semplici fori. L'efficacia del sistema drenante dipende dalla
10 manutenzione ordinaria delle guarnizioni, dalla pulizia del canale drenante e del foro di espulsione”.
Proseguendo negli accertamenti afferenti i vizi oggetto di doglianza il C.T.U., con specifico riferimento alla lamentata incompletezza dei controtelai, ha evidenziato, tra l'altro, che – come del resto inferibile dal preventivo in atti – la si era obbligata per contratto alla sola fornitura di controtelai in CP_1 materiale metallico;
ha, quindi, precisato che “sulla base delle informazioni emerse dalle parti nel corso dei sopralluoghi, risulta che i controtelai di tutti gli infissi sono stati forniti dalla società ma sono stati montati in CP_1 cantiere a cura della società secondo quella che Parte_1 risulta essere la normale prassi e consuetudine esecutiva per la tipologia dei lavori in oggetto”.
Sempre in merito agli specifici vizi denunciati dalla Parte_1 mediante rinvio all'elaborato redatto da Professionista di sua fiducia, il C.T.U. ha precisato di non aver riscontrato né “coprifili totalmente o parzialmente scollati con evidenza del passaggio di acqua dall'esterno, né guarnizioni vetro-telaio
PVC o interna/esterna dei telai logore o discontinue, tali da non garantire il passaggio dell'acqua nei canali del telaio in PVC” evidenziando, infine, che, contrariamente a quanto lamentato dalla odierna opponente, “il giunto secondario
e lo spazio tra vetro e telaio in PVC non risultano essere realizzati in difformità alle norme costruttive vigenti”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sopra il C.T.U. ha così concluso: “Al termine dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati in data 11 novembre e 5 dicembre
2022 per verificare gli infissi installati dalla società nei villini B2 e CP_1
E2 di Via dei Piovanelli n. 1, la scrivente CTU non ha riscontrato nessuno dei vizi evidenziati dall'Ing. e lamentati dalla ditta appaltatrice e, Persona_1 pertanto, non procede alla valutazione economica del danno cagionato alla società . Parte_1
Né, a smentire le conclusioni del C.T.U., potrebbe valere la circostanza che le verifiche dello siano state eseguite su un numero limitato di infissi. Pt_3
11 Ed infatti, anche a voler prescindere dalla indubbia portata generale delle considerazione svolte dal C.T.U. in merito alle caratteristiche e qualità dei materiali adoperati dalla per la realizzazione degli infissi costruttivi CP_1 ed alla efficacia ed idoneità del sistema drenante che li caratterizza (ove fatto oggetto di adeguata manutenzione e pulizia), resta la circostanza – del tutto decisiva e dirimente – che l'Ausiliare del Giudice si è trovato nella impossibilità di sottoporre ad ispezione e verifica tutti gli infissi messi in opera nel cantiere di
Via Piovanelli proprio e solo a causa della inerzia della odierna opponente, parte interessata ed onerata.
Basti considerare che – per quanto inferibile dall'allegata copia dei verbali delle operazioni peritali – in occasione del primo sopralluogo al C.T.U. veniva consentito l'accesso ai soli villini int. E2 ed int. B2. In tale frangente, l'Arch.
C.T.P. della odierna opponente, si impegnava a contattare i proprietari Per_2 degli altri villini di Via Piovanelli e ad elencare le verifiche che riteneva opportuno venissero eseguite, in particolare presso i villini i cui proprietari lamentavano maggiori vizi degli infissi. Senonché, al secondo sopralluogo l'Arch. neppure presenziava, mentre il soggetto incaricato di partecipare al Per_2 sopralluogo in rappresentanza della indicava come Parte_1 villino presso il quale effettuare le verifiche quello distinto dall'int. B2, ovvero lo stesso già ispezionato in occasione del precedente sopralluogo;
peraltro, il C.T.P. di parte opponente neppure formulava osservazioni alla C.T.U. nel termine all'uopo accordato.
In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto delle ragioni di opposizione svolte dalla ed alla conseguente conferma Parte_1 del Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020, reso dal Tribunale di Roma il 24 dicembre
2020 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 4 ottobre
2021.
Vanno, poi, integralmente rigettate anche le domande proposte dalla
[...] in via riconvenzionale. Parte_1
Alla soccombenza consegue la condanna della alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del presente giudizio, nella
12 misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come adeguati con D.M. n. 147/2022.
Va, altresì, posto in via definitiva a carico della società opponente il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto.
Infine, la va condannata a rifondere alla società Parte_1 opposta le spese di C.T.P. da quest'Ultima sostenute e documentate in atti
(risultando, le stesse, congrue oltre che necessarie ai fini della difesa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE
BU, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 12042/2021
R.G., così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 20493/2020, reso dal
Tribunale di Roma il 24 dicembre 2020 e già dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 4 ottobre 2021.
- Rigetta le domande proposte dalla in via Parte_1 riconvenzionale
- Condanna la alla rifusione, in favore della Parte_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro CP_1
6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna, inoltre, la al pagamento, in favore Parte_1 della della complessiva somma di euro 2.401,58, quale CP_1 esborso da quest'Ultima sostenuto per C.T.P..
- Pone in via definitiva a carico esclusivo della il Parte_1 pagamento del compenso liquidato in favore del C.T.U.
Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2025.
Il Giudice
LE BU
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