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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1408/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MA AM
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, residente in [...], Vila Fortuna, Parte_1
Campinas-SP, Brasile, CAP 13032-385, a proprio nome e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2
;
[...]
, residente a [...], Bloco Controparte_1
4, appartamento 604, Nova Hortolândia 1, Hortolândia - SP, Brasile, CAP 13183-270;
residente a [...], Jardim Controparte_2
Eulina, Campinas - SP, Brasile, CAP 13063-470;
residente a [...], appartamento 14B, Bloco Controparte_3
4B, Três Marias, Campinas-SP, Brasile, CAP 13067-364; rappresentati e difesi dall'avv.ta FORNARI EMANUELA, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , cittadina italiana nata a [...] Persona_3
(RO) il 30.10.1879 successivamente emigrata in Brasile dove è deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
6 – Osserva preliminarmente il Tribunale che nel ricorso introduttivo i ricorrenti hanno omesso
“la indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”, indicazione che in base all'art. 281 undecies, I co.
c.p.c. che rinvia sul punto all'art. 163 c.p.c. , n. 5), “deve” essere contenuta nel ricorso a mezzo del quale si propone la domanda. I ricorrenti non hanno formulato istanze istruttorie nel ricorso introduttivo, poiché il fugace richiamo al documento n. 2 contenuto a pagina 4 e la generica asserzione contenuta a pagina 7 secondo cui “la domanda dei ricorrenti è fondata su prova documentale” non integrano il requisito della specificità richiesto dal n. 5 dell'art. 163 c.p.c.
La riserva espressa nelle “conclusioni” dopo il numero tre “di variare, emendare, aggiungere, specificare e formulare nuove richieste, anche istruttorie, nei termini di rito e tenuto conto dello sviluppo del presente procedimento e del comportamento processuale di controparte” non può essere utilmente sciolta dalla parte stante il disposto dell'art. 281 duodecies, quarto comma c.p.c.. In assenza della costituzione del convenuto, non è infatti possibile ammettere CP_4 la integrazione del ricorso con la indicazione specifica dei documenti di cui i ricorrenti intendono valersi né il deposito dei documenti stessi, che la parte ha effettuato in data
21.11.2025 con “nota di deposito documentazione integrativa” senza esservi autorizzata.
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. prescrive infatti che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. costituiscono pertanto il momento di confronto fra le parti e di eventuale integrazione, che tuttavia non può essere ammessa, pena la violazione del contraddittorio, se tale esigenza non sorge dalle difese della controparte, nel caso in esame, appunto, non costituitasi e solo per rimediare ad una decadenza dalla formulazione delle istanze istruttorie in cui i ricorrenti sono incorsi per non averle indicate specificamente nell'atto introduttivo.
A diverse conclusioni non si può giungere in quanto, in assenza della rappresentazione di un impedimento assoluto, ammettere depositi non autorizzati ed a più riprese nel corso del procedimento senza che ciò sia essenziale al rispetto del contraddittorio significherebbe vanificare gli sforzi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che hanno indotto il legislatore ad imporre l'applicazione del rito semplificato di cognizione alle cause in materia di cittadinanza proprio in considerazione della natura documentale della prova e della non articolata attività istruttoria cui la parte è consapevole fin da quando radica il giudizio di affidare la prova degli elementi costituivi della propria domanda.
La domanda va allora rigettata perché, la formulazione tardiva delle istanze istruttorie senza prova dell'impedimento assoluto che giustificasse la rimessione in termini, ha precluso ai ricorrenti di assolvere all'onere probatorio secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio e sopra richiamati.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
8 – Nulla per le spese in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
1408/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Venezia, 02/12/2025
Il Giudice
AU LO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MA AM
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, residente in [...], Vila Fortuna, Parte_1
Campinas-SP, Brasile, CAP 13032-385, a proprio nome e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2
;
[...]
, residente a [...], Bloco Controparte_1
4, appartamento 604, Nova Hortolândia 1, Hortolândia - SP, Brasile, CAP 13183-270;
residente a [...], Jardim Controparte_2
Eulina, Campinas - SP, Brasile, CAP 13063-470;
residente a [...], appartamento 14B, Bloco Controparte_3
4B, Três Marias, Campinas-SP, Brasile, CAP 13067-364; rappresentati e difesi dall'avv.ta FORNARI EMANUELA, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , cittadina italiana nata a [...] Persona_3
(RO) il 30.10.1879 successivamente emigrata in Brasile dove è deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
6 – Osserva preliminarmente il Tribunale che nel ricorso introduttivo i ricorrenti hanno omesso
“la indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”, indicazione che in base all'art. 281 undecies, I co.
c.p.c. che rinvia sul punto all'art. 163 c.p.c. , n. 5), “deve” essere contenuta nel ricorso a mezzo del quale si propone la domanda. I ricorrenti non hanno formulato istanze istruttorie nel ricorso introduttivo, poiché il fugace richiamo al documento n. 2 contenuto a pagina 4 e la generica asserzione contenuta a pagina 7 secondo cui “la domanda dei ricorrenti è fondata su prova documentale” non integrano il requisito della specificità richiesto dal n. 5 dell'art. 163 c.p.c.
La riserva espressa nelle “conclusioni” dopo il numero tre “di variare, emendare, aggiungere, specificare e formulare nuove richieste, anche istruttorie, nei termini di rito e tenuto conto dello sviluppo del presente procedimento e del comportamento processuale di controparte” non può essere utilmente sciolta dalla parte stante il disposto dell'art. 281 duodecies, quarto comma c.p.c.. In assenza della costituzione del convenuto, non è infatti possibile ammettere CP_4 la integrazione del ricorso con la indicazione specifica dei documenti di cui i ricorrenti intendono valersi né il deposito dei documenti stessi, che la parte ha effettuato in data
21.11.2025 con “nota di deposito documentazione integrativa” senza esservi autorizzata.
Il quarto comma dell'art. 281 duodecies c.p.c. prescrive infatti che “…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
La fase successiva al deposito degli atti introduttivi e l'udienza ex art. 281 duodecies c.p.c. costituiscono pertanto il momento di confronto fra le parti e di eventuale integrazione, che tuttavia non può essere ammessa, pena la violazione del contraddittorio, se tale esigenza non sorge dalle difese della controparte, nel caso in esame, appunto, non costituitasi e solo per rimediare ad una decadenza dalla formulazione delle istanze istruttorie in cui i ricorrenti sono incorsi per non averle indicate specificamente nell'atto introduttivo.
A diverse conclusioni non si può giungere in quanto, in assenza della rappresentazione di un impedimento assoluto, ammettere depositi non autorizzati ed a più riprese nel corso del procedimento senza che ciò sia essenziale al rispetto del contraddittorio significherebbe vanificare gli sforzi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione che hanno indotto il legislatore ad imporre l'applicazione del rito semplificato di cognizione alle cause in materia di cittadinanza proprio in considerazione della natura documentale della prova e della non articolata attività istruttoria cui la parte è consapevole fin da quando radica il giudizio di affidare la prova degli elementi costituivi della propria domanda.
La domanda va allora rigettata perché, la formulazione tardiva delle istanze istruttorie senza prova dell'impedimento assoluto che giustificasse la rimessione in termini, ha precluso ai ricorrenti di assolvere all'onere probatorio secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio e sopra richiamati.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda deve essere rigettata.
8 – Nulla per le spese in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
1408/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese.
Venezia, 02/12/2025
Il Giudice
AU LO