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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12678 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
8370/2025 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. Patrizia Rafanelli e l'avv. Bruna Rubini Parte_1
RICORRENTI
E
pagina 1 di 6 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che, con domanda presentata in data 9.6.2023, aveva chiesto l'accertamento della condizione di invalida ai fini dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971;
- che non era stata convocata a visita.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata, quindi, disposta ed effettuata consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
il CTU, Dott. ha escluso la Persona_1
sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in pagina 2 di 6 cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , CP_2
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Quindi, disposta una nuova CTU medico-legale, si è discussa e decisa la causa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce dei rilievi formulati nell'atto introduttivo e nella consulenza tecnica di parte, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando il Dott. Persona_2
Giova, prima ancora di richiamare gli esiti dell'accertamento peritale, premettere che l'art. 13 della legge n. 118 del 1971 stabilisce la concessione di un assegno mensile "agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste". Ciò posto, la valutazione dell'incidenza funzionale delle infermità o menomazioni rilevate sulla sua capacità lavorativa va operata sulla scorta delle indicazioni contenute nella Tabella allegata al D.M. del 5.02.1992 e operando, per le patologie non tabellate, l'assimilazione in via analogica quelle esplicitamente pagina 3 di 6 tabellate, ai sensi di quanto espressamente previsto nelle note introduttive della stessa Tabella. Deve aggiungersi poi che, secondo le tabelle in questione non si deve tener conto delle patologie con invalidità inferiore al 10% purché non concorrenti.
Tanto premesso, deve rilevarsi poi che il CTU, alla cui motivazione si fa riferimento, esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita e visitata la ricorrente, ha così relazionato:
“Alla luce della documentazione sanitaria esaminata nonchè della visita peritale, si ritiene che la signora presenta attualmente un Parte_1
quadro clinico rappresentato da: Broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO) in triplice terapia LABA-LAMA come da certificazione;
lombodiscoartrosi lombo-sacrale e coxartrosi bilaterale con moderato impatto sulla funzione deambulatoria;
disturbo ossessivo-compulsivo con ideazione fobica e condotta border in trattamento farmacologico;
obesità – deficit visivo in
OD.
… Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la ricorrente signora
, di anni 54 è da ritenersi invalida nella misura del 75% Parte_1
(settantacinque per cento) ai sensi della legge 118/71 . art, 13 - con decorrenza dal mese di Aprile 2024”.
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal mese di aprile 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L.
118/1971.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
pagina 4 di 6 Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Le spese di lite del giudizio di ATP possono essere compensate nella misura della metà, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento, successiva alla presentazione della domanda amministrativa, ma antecedente all'introduzione del giudizio, ponendosi a carico dell' la restante metà delle spese di difesa CP_2
di parte ricorrente, liquidata come in dispositivo.
Le spese del presente giudizio, di opposizione agli esiti dell'ATP, vanno invece poste integralmente a carico dell' , sempre avuto riguardo alla CP_2
decorrenza dell'accertamento.
Per le medesime ragioni, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di aprile 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971;
pagina 5 di 6 - condanna l' a rifondere alla ricorrente la metà delle spese della fase CP_2
di ATP, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente CP_2
giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
spese che liquida in euro 2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 9.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice
Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
8370/2025 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. Patrizia Rafanelli e l'avv. Bruna Rubini Parte_1
RICORRENTI
E
pagina 1 di 6 , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. Simonetta Zannini Quirini
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento condizioni sanitarie utili ai fini dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/1971.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Tribunale, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
- che, con domanda presentata in data 9.6.2023, aveva chiesto l'accertamento della condizione di invalida ai fini dell'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971;
- che non era stata convocata a visita.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando sussistere i requisiti di legge, ha domandato giudizialmente – nei confronti del convenuto in epigrafe –
l'accertamento del requisito sanitario legittimante la prestazione in oggetto.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio CP_2
resistendo alla domanda.
E' stata, quindi, disposta ed effettuata consulenza medico-legale al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
il CTU, Dott. ha escluso la Persona_1
sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità.
Depositato l'elaborato ed assegnati i termini per le contestazioni ex art. 445bis, comma 4, c.p.c., parte ricorrente ha tempestivamente dichiarato in pagina 2 di 6 cancelleria di contestare le conclusioni del CTU. Ha fatto seguito, nel termine previsto dalla legge, il presente ricorso.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , CP_2
contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Quindi, disposta una nuova CTU medico-legale, si è discussa e decisa la causa con sentenza all'udienza odierna.
***
Il ricorso può essere accolto per i motivi di seguito illustrati.
Nell'atto introduttivo ci si sofferma sulla inadeguata valutazione della situazione clinica in cui versa la ricorrente da parte del CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, in particolare, sul fatto che il
CTU non avrebbe tenuto adeguatamente conto del complessivo quadro patologico.
Alla luce dei rilievi formulati nell'atto introduttivo e nella consulenza tecnica di parte, ritenutane l'opportunità, il Tribunale ha disposto nuova CTU, nominando il Dott. Persona_2
Giova, prima ancora di richiamare gli esiti dell'accertamento peritale, premettere che l'art. 13 della legge n. 118 del 1971 stabilisce la concessione di un assegno mensile "agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste". Ciò posto, la valutazione dell'incidenza funzionale delle infermità o menomazioni rilevate sulla sua capacità lavorativa va operata sulla scorta delle indicazioni contenute nella Tabella allegata al D.M. del 5.02.1992 e operando, per le patologie non tabellate, l'assimilazione in via analogica quelle esplicitamente pagina 3 di 6 tabellate, ai sensi di quanto espressamente previsto nelle note introduttive della stessa Tabella. Deve aggiungersi poi che, secondo le tabelle in questione non si deve tener conto delle patologie con invalidità inferiore al 10% purché non concorrenti.
Tanto premesso, deve rilevarsi poi che il CTU, alla cui motivazione si fa riferimento, esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita e visitata la ricorrente, ha così relazionato:
“Alla luce della documentazione sanitaria esaminata nonchè della visita peritale, si ritiene che la signora presenta attualmente un Parte_1
quadro clinico rappresentato da: Broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO) in triplice terapia LABA-LAMA come da certificazione;
lombodiscoartrosi lombo-sacrale e coxartrosi bilaterale con moderato impatto sulla funzione deambulatoria;
disturbo ossessivo-compulsivo con ideazione fobica e condotta border in trattamento farmacologico;
obesità – deficit visivo in
OD.
… Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la ricorrente signora
, di anni 54 è da ritenersi invalida nella misura del 75% Parte_1
(settantacinque per cento) ai sensi della legge 118/71 . art, 13 - con decorrenza dal mese di Aprile 2024”.
L'esito della richiamata perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere accolto, accertandosi e dichiarandosi che a decorrere dal mese di aprile 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L.
118/1971.
Non appare invece possibile in questa sede dichiarare la sussistenza del diritto alla predetta prestazione assistenziale, né tantomeno condannare l' alla sua CP_2
erogazione.
pagina 4 di 6 Come chiarito dalla Suprema Corte (v. sent. Cass. 9755/2019), il thema decidendum del giudizio di merito instaurato dopo la dichiarazione di dissenso agli esiti dell'atpo è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e quindi sull'accertamento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per atpo, essendo avulso invece il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati in sede amministrativa prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
con la conseguenza che deve lasciarsi impregiudicato il futuro accertamento dei restanti requisiti extrasanitari in sede amministrativa e, se contestati, in sede giudiziaria.
Le spese di lite del giudizio di ATP possono essere compensate nella misura della metà, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento, successiva alla presentazione della domanda amministrativa, ma antecedente all'introduzione del giudizio, ponendosi a carico dell' la restante metà delle spese di difesa CP_2
di parte ricorrente, liquidata come in dispositivo.
Le spese del presente giudizio, di opposizione agli esiti dell'ATP, vanno invece poste integralmente a carico dell' , sempre avuto riguardo alla CP_2
decorrenza dell'accertamento.
Per le medesime ragioni, le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste integralmente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal mese di aprile 2024 la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per la percezione dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971;
pagina 5 di 6 - condanna l' a rifondere alla ricorrente la metà delle spese della fase CP_2
di ATP, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente CP_2
giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
spese che liquida in euro 2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 9.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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