Articolo 692 del Codice penale
Articolo 642Articolo 600 ter
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1 luglio 1931
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13 luglio 1999
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15 gennaio 2000
Art. 692.

(Detenzione di misure e pesi illegali)

Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, e in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))

COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
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