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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1569/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
nato a [...], in data [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Sassari, Via Camillo Benso di Cavour n. 59 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Anastasia Fara, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto introduttivo ricorrente
CONTRO
, nata a [...], in data [...], residente in [...]al Controparte_1
Corso Vittorio Emanuele n. 86 (C.F. C.F._2
1 resistente contumace nonché
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco
rispetto;
2) Disporre che nulla è dovuto alla signora data la giovane età della stessa e Controparte_1
la circostanza di non poco conto dell'abbandono del tetto coniugale».
***
All'udienza di prima comparizione delle parti, il 21 maggio 2024, parte resistente non si è costituita,
nonostante la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e deve quindi dichiararsene la contumacia.
Non essendo stati richiesti provvedimenti provvisori e urgenti da adottare e non essendovi prole da tutelare il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.6.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la separazione dalla coniuge, con cui ha contratto matrimonio civile in Sassari Controparte_1
il 14.02.2015, atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2015,
atto n. 21, parte 1.
Premesso che dall'unione coniugale non sono nati figli e che, sempre nell'anno 2015, la resistente si è recata in
Spagna per far visita alla madre, per non far più rientro presso l'abitazione coniugale, tanto che da tale periodo il sig. non vede e non sente più la moglie. Pt_1
Sotto il profilo economico, il sig. ha dedotto di essere disoccupato, di essere percettore di sostegni Pt_1
economici elargiti dallo Stato dapprima con il reddito di cittadinanza e allo stato attuale con il c.d. reddito di
2 inclusione con una indennità pari ad €. 500,00 mensili e di non conoscere della situazione economica della sig.ra Ha, inoltre, dedotto di non conoscere la situazione economica della moglie che si è resa da CP_1
tempo irreperibile.
Ha concluso come sopra riportato.
*** * ***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c., essendo emerso dalle allegazioni del ricorrente, non smentite dalla resistente che ha rinunciato a costituirsi nel presente giudizio, che la crisi familiare è irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Tenuto conto del fatto che non vi sono figli minori da tutelare e della mancanza di richieste di natura economica da parte del ricorrente e in difetto della costituzione della resistente e di conseguente rappresentazione delle condizioni reddituali, non dev'essere adottata alcuna statuizione accessoria di ordine economico.
La domanda di separazione può quindi essere accolta.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] l'[...], Parte_1
C.F.: e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.6.1992, C.F.: C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in Sassari in data 14.2.2015,
atto trascritto nei registri di stato civile del ridetto Comune al numero 21, parte 1, anno
2015.
- Spese interamente compensate.
3 Così deciso in Sassari il 29.01.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1569/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
nato a [...], in data [...], ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Sassari, Via Camillo Benso di Cavour n. 59 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Anastasia Fara, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto introduttivo ricorrente
CONTRO
, nata a [...], in data [...], residente in [...]al Controparte_1
Corso Vittorio Emanuele n. 86 (C.F. C.F._2
1 resistente contumace nonché
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente:
«1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco
rispetto;
2) Disporre che nulla è dovuto alla signora data la giovane età della stessa e Controparte_1
la circostanza di non poco conto dell'abbandono del tetto coniugale».
***
All'udienza di prima comparizione delle parti, il 21 maggio 2024, parte resistente non si è costituita,
nonostante la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e deve quindi dichiararsene la contumacia.
Non essendo stati richiesti provvedimenti provvisori e urgenti da adottare e non essendovi prole da tutelare il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.6.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la separazione dalla coniuge, con cui ha contratto matrimonio civile in Sassari Controparte_1
il 14.02.2015, atto regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2015,
atto n. 21, parte 1.
Premesso che dall'unione coniugale non sono nati figli e che, sempre nell'anno 2015, la resistente si è recata in
Spagna per far visita alla madre, per non far più rientro presso l'abitazione coniugale, tanto che da tale periodo il sig. non vede e non sente più la moglie. Pt_1
Sotto il profilo economico, il sig. ha dedotto di essere disoccupato, di essere percettore di sostegni Pt_1
economici elargiti dallo Stato dapprima con il reddito di cittadinanza e allo stato attuale con il c.d. reddito di
2 inclusione con una indennità pari ad €. 500,00 mensili e di non conoscere della situazione economica della sig.ra Ha, inoltre, dedotto di non conoscere la situazione economica della moglie che si è resa da CP_1
tempo irreperibile.
Ha concluso come sopra riportato.
*** * ***
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c., essendo emerso dalle allegazioni del ricorrente, non smentite dalla resistente che ha rinunciato a costituirsi nel presente giudizio, che la crisi familiare è irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Tenuto conto del fatto che non vi sono figli minori da tutelare e della mancanza di richieste di natura economica da parte del ricorrente e in difetto della costituzione della resistente e di conseguente rappresentazione delle condizioni reddituali, non dev'essere adottata alcuna statuizione accessoria di ordine economico.
La domanda di separazione può quindi essere accolta.
Ricorrono giusti motivi, non essendovi stata resistenza alla domanda e tenuto conto della natura della causa, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] l'[...], Parte_1
C.F.: e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.6.1992, C.F.: C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in Sassari in data 14.2.2015,
atto trascritto nei registri di stato civile del ridetto Comune al numero 21, parte 1, anno
2015.
- Spese interamente compensate.
3 Così deciso in Sassari il 29.01.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
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