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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea
CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n°19794 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, vertente tra
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Irene Carta Cerrella. C.F._2
attori
E
Controparte_1
C.F. in persona del rappresentante
[...] P.IVA_1
legale p.t., e , C.F. rappresentato e difeso ex lege dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
convenuti
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., e , C.F. Controparte_4
in qualità di amministratore finanziario dei beni di Piazza Vincenzo. C.F._3
convenuti contumaci
1 Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 10/02/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22/11/2019, e Parte_1
convenivano in giudizio l e la Parte_2 Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il
[...]
, la e l'avv. CP_2 Controparte_3 Controparte_4
in qualità di “allora amministratore finanziario dei beni di Piazza Vincenzo”, al fine di
[...]
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale
1) Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte nel presente atto, l'
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1
criminalità organizzzata, in persona del legale p.t., è obbligata a corrispondere agli attori un indennizzo pari all'importo liquidato nella sentenza n. 768/10, emessa dal Tribunale di
Palermo in data 4 febbraio 2010;
2) condannare l' e la dei beni Controparte_1 CP_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzzata, in persona del legale p.t., al pagamento in favore degli attori di un indennizzo pari all'importo liquidato nella sentenza n.
768/10, emessa dal Tribunale di Palermo e cioè € 168.388,10 in favore di Parte_1
oltre interessi legali dal 4/2/2010 fino al soddisfo ed € 259.171,54 in favore di
[...] [...]
, ormai divenuto maggiorenne, oltre interessi legali dal 4/2/2010 fino al Parte_2
soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale;
In via subordinata
accogliere le seguenti domande già formulate nel giudizio riassunto, modificate a seguito della sentenza n. 26/19 della Corte Costizionale e della competenza del giudice adito e cioè:
1) annullare e/o disapplicare gli atti impugnati;
dichiarare che L in persona del CP_5
legale rappresentante p.t. è obbligata a corrispondere agli attori l'importo di €
150.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo con conseguente condanna al pagamento del medesimo importo agli attori;
2 2) Dichiarare che l'articolo 17 Della Carta Di Nizza è immediatamente applicabile nel nostro ordinamento giusto il richiamo dell'articolo 6 Del Trattato di Lisbona;
3) dichiarare pertanto che l'accordo raggiunto tra i ricorrenti e l'allora amministratore giudiziario, Avvocato , è perfettamente legittimo in Controparte_4
quanto sorretto dalla norma di cui all'articolo 17 della Carta di Nizza;
4) comunque dichiarare che la proposta formulata dall' Avvocato Controparte_4
è conforme alla predetta norma cioè all'articolo 17 della Carta di Nizza e
[...]
pertanto dichiarare validamente raggiunto l'accordo a seguito dell'accettazione tempestivamente portata a conoscenza da parte ricorrente all'amministrazione giudiziaria;
5) dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t. è obbligata a CP_6
corrispondere agli attori l'importo di € 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo con conseguente condanna al pagamento del medesimo importo agli attori;
6) annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati.
All'uopo, gli attori rappresentavano che
- In data 26/01/1993 era deceduto in conseguenza di infortunio sul Persona_1
lavoro.
- Al momento del sinistro egli conviveva more uxorio con , dalla Parte_1
quale aveva avuto il figlio . Parte_2
- Nello stesso incidente rimaneva coinvolto anche un collega, , che Persona_2
riportava postumi invalidanti permanenti quantificati nella misura del 95%.
- Quest'ultimo nel gennaio 2006 definiva la propria posizione mediante una transazione conclusa con l'avv. , nella qualità di amministratore Controparte_4
giudiziario dei beni e delle imprese riconducibili a Piazza Vincenzo, sottoposti a confisca antimafia.
- Tuttavia, analogo esito non si realizzava per e il figlio, nonostante si fossero Parte_1
costituiti parte civile nel giudizio penale instaurato a seguito del fatto, conclusosi, con sentenza di condanna definitiva nei confronti dell'amministratore unico della CP_3
del direttore del cantiere e del titolare dell'impresa appaltatrice e datore di lavoro
[...]
della vittima.
3 - Dunque, gli attori intraprendevano un autonomo giudizio civile risarcitorio all'esito del quale il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 768/2010 del 17/02/2010, ormai passata in giudicato, condannava la “in persona del legale Controparte_7 CP_3
rappresentante e amministratore giudiziario avv. ”, al Controparte_4
pagamento, in favore di , in proprio, della somma complessiva di Parte_1
euro 168.388,10 e, nella qualità di madre e legale rappresentante del minore Parte_2
, dell'ulteriore somma di euro 259.171,44, oltre interessi legali e spese di lite
[...]
liquidate in euro 16.100,00.
- Gli attori evidenziavano, tuttavia, che i successivi atti di precetto rimanevano privi di esito concreto, non consentendo di ottenere il soddisfacimento coattivo del credito riconosciuto in sentenza.
- In tale contesto, l'avv. , nella qualità di amministratore CP_4 Controparte_4
finanziario delle quote della si attivava per essere autorizzato dall CP_3 [...]
ad avviare una trattativa volta a un componimento bonario della vicenda. CP_1
- Riferivano che, a seguito di tali iniziative, si perveniva a un'intesa transattiva sull'importo di euro 150.000,00, come risultava dall'accettazione scritta inviata in data
2/08/2011 all'avv. Aulo Gabriele Gigante, incaricato dall'avv. di Controparte_4
condurre le trattative con i difensori degli odierni attori.
- Ciononostante, il Consiglio Direttivo dell , con deliberazione del Controparte_1
30/04/2013, riteneva che la proposta formulata dall'amministratore giudiziario non fosse sorretta dalla normativa vigente, d.lgs. 159/2011, sostenendo che lo Stato non potesse assumere a proprio carico un debito derivante da giudicato e gravante esclusivamente sulla società colpita da confisca antimafia, al fine di CP_3
estinguerlo tramite una transazione che si sarebbe tradotta in un'elargizione non consentita.
- Quella delibera veniva quindi impugnata dagli attori innanzi al TAR Lazio, chiedendosi anche di accertare che l fosse obbligata a corrispondere l'importo di Controparte_1
euro 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo, con condanna al pagamento della medesima somma in loro favore.
- Il TAR Lazio, con sentenza n. 7411 del 7/0/2019, a sua volta passata in giudicato, declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
4 Tanto dedotto, in primo luogo contestavano l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 1 commi 194 e seguenti, della legge n.228 del 2012, giacché il titolo, ossia la sentenza n.
768/2010, si è costituito in pendenza della misura di prevenzione ed è divenuto definitivo successivamente alla confisca.
In secondo luogo, stante la dedotta incompatibilità della pretesa con gli istituti di cui al d.lgs. 159/2011 (che li priverebbe del loro diritto di credito), chiedevano il riconoscimento dell'obbligo di indennizzo con riferimento all'art. 17 della Carta di Nizza, ai principi della CEDU
e in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della legge 228/2012 e, conseguente condannare la al relativo pagamento di importo pari al valore del credito CP_8
risarcitorio quantificato nella suindicata sentenza n. 768/2010 del Tribunale di Palermo.
In subordine, domandavano il riconoscimento della validità ed efficacia dell' accordo raggiunto tra gli odierni attori e l'allora amministratore giudiziario, da cui discende l'obbligo dell al pagamento di euro 150.000,00. CP_8
***
L dei Beni Sequestrati e Controparte_1
Confiscati alla Criminalità Organizzata e il , costituitisi tempestivamente, Controparte_2
eccepivano il difetto di legittimazione passiva del , essendogli propri solo Controparte_2
compiti di vigilanza, né avendo gli attori avanzato domande nei confronti del CP_2
convenuto.
Parimenti, contestavano la legittimazione passiva dell in relazione alla domanda di CP_8
condanna al pagamento delle somme liquidate con sentenza n. 768/2010 del Tribunale di
Palermo, trattandosi di soggetto terzo e per di più mero socio della società sottoposta a confisca.
In ultimo, deducevano l'infondatezza della domanda attorea avente ad oggetto l'asserito perfezionamento della transazione e la conseguente condanna dell al Controparte_1
pagamento della somma di €. 150.000,00, non avendo l rilasciato in favore dell'allora CP_8
rappresentante dei beni confiscati a Piazza Vincenzo, Avv. , Controparte_4
alcuna autorizzazione per la conclusione dell'accordo transattivo;
ferma in ogni caso la nullità dello stesso per contrarietà al D. Lgs. n. 159/2011, il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e l'art. 97, co. 1,
Cost.
5 Quindi, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e condanna al pagamento delle spese e degli onorari per il presente giudizio.
Benché regolarmente convenuti nel presente giudizio la
[...]
e , non si costituivano in causa. Controparte_3 Controparte_4
La causa, istruita in via documentale, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente delineato l'oggetto della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia della e di Controparte_3 [...]
. Controparte_4
Nel merito, va anzitutto rilevato che la pretesa azionata da e Parte_1 [...]
nei confronti dell e il ha ad oggetto il Parte_2 CP_8 Controparte_2
riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche detta Carta di Nizza, in mancanza di strumenti giuridici di tutela del proprio diritto di credito, riconducibile nel novero del diritto di proprietà tutelato del predetto articolo, e ottenere la pronuncia della condanna al conseguenziale pagamento.
La domanda, in particolare, si fonda sull'assunto che non si tratterebbe di far gravare sulle amministrazioni convenute l'obbligazione risarcitoria previamente accertata dal
Tribunale di Palermo, bensì di un obbligo di indennizzo a ristoro del pregiudizio sofferto dagli attori del proprio diritto di credito conseguente a fatti antigiuridici in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge, fondato sulla scorta dell'art. 17 Carta di Nizza, che spiegherebbe effetti diretti nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 6 TUE.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Esso, invero, si fonda su un presupposto - quello della immediata applicabilità nell'ordinamento interno dell'art. 17 della Carta di Nizza - che, ad avviso di chi giudica, non merita di essere condiviso.
Ritiene, invero, il Tribunale assorbente il rilievo secondo cui siffatta applicabilità diretta della Carta di Nizza è predicabile solo per le ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dal
6 diritto europeo e non già, totalmente, da norme nazionali prive di alcun legame con il diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. Sez. Un. 9595/2012).
Ciò, in conformità alla decisione nr. 80 del 2011 della Corte Costituzionale, con la quale si è affermato che “….il presupposto per l'applicabilità della Carta di Nizza è che «la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto».
Ebbene, la materia della confisca per ragioni di prevenzione rinviene la sua disciplina unicamente all'interno del nostro ordinamento.
Nulla, dunque, autorizza ad estendere la generica previsione contenuta nell'art. 17 par.
1 della Carta alla fattispecie in esame.
***
In ordine, invece, alla richiesta degli attori di ritenere validamente concluso l'accorso transattivo con l , si osserva che alcuna prova circa la conclusione delle trattative e CP_8
perfezionamento del predetto contratto è stata fornita in atti.
Al contrario, dalla documentazione offerta in comunicazione, risulta solo il conferimento dell'incarico all'Avv. per lo svolgimento di Controparte_4
trattative per il componimento bonario della controversia instaurata da , Parte_1
in proprio e nella qualità di rappresentante di , non anche l'autorizzazione a Parte_2
definire transattivamente la controversia (cfr. allegati 8, 9 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta).
La domanda è, dunque, infondata e deve essere rigettata.
Tenuto conto dei motivi posti a fondamento della decisione - e, in particolare, della complessità della normativa che disciplina la materia - ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA le domande di e . Parte_1 Parte_2
COMPENSA le spese.
Così deciso in Palermo, il 09/12/2025 Il Giudice
Andrea CO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea
CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n°19794 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, vertente tra
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Irene Carta Cerrella. C.F._2
attori
E
Controparte_1
C.F. in persona del rappresentante
[...] P.IVA_1
legale p.t., e , C.F. rappresentato e difeso ex lege dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
convenuti
E
, C.F. in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante p.t., e , C.F. Controparte_4
in qualità di amministratore finanziario dei beni di Piazza Vincenzo. C.F._3
convenuti contumaci
1 Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 10/02/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22/11/2019, e Parte_1
convenivano in giudizio l e la Parte_2 Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il
[...]
, la e l'avv. CP_2 Controparte_3 Controparte_4
in qualità di “allora amministratore finanziario dei beni di Piazza Vincenzo”, al fine di
[...]
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale
1) Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte nel presente atto, l'
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1
criminalità organizzzata, in persona del legale p.t., è obbligata a corrispondere agli attori un indennizzo pari all'importo liquidato nella sentenza n. 768/10, emessa dal Tribunale di
Palermo in data 4 febbraio 2010;
2) condannare l' e la dei beni Controparte_1 CP_1
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzzata, in persona del legale p.t., al pagamento in favore degli attori di un indennizzo pari all'importo liquidato nella sentenza n.
768/10, emessa dal Tribunale di Palermo e cioè € 168.388,10 in favore di Parte_1
oltre interessi legali dal 4/2/2010 fino al soddisfo ed € 259.171,54 in favore di
[...] [...]
, ormai divenuto maggiorenne, oltre interessi legali dal 4/2/2010 fino al Parte_2
soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale;
In via subordinata
accogliere le seguenti domande già formulate nel giudizio riassunto, modificate a seguito della sentenza n. 26/19 della Corte Costizionale e della competenza del giudice adito e cioè:
1) annullare e/o disapplicare gli atti impugnati;
dichiarare che L in persona del CP_5
legale rappresentante p.t. è obbligata a corrispondere agli attori l'importo di €
150.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo con conseguente condanna al pagamento del medesimo importo agli attori;
2 2) Dichiarare che l'articolo 17 Della Carta Di Nizza è immediatamente applicabile nel nostro ordinamento giusto il richiamo dell'articolo 6 Del Trattato di Lisbona;
3) dichiarare pertanto che l'accordo raggiunto tra i ricorrenti e l'allora amministratore giudiziario, Avvocato , è perfettamente legittimo in Controparte_4
quanto sorretto dalla norma di cui all'articolo 17 della Carta di Nizza;
4) comunque dichiarare che la proposta formulata dall' Avvocato Controparte_4
è conforme alla predetta norma cioè all'articolo 17 della Carta di Nizza e
[...]
pertanto dichiarare validamente raggiunto l'accordo a seguito dell'accettazione tempestivamente portata a conoscenza da parte ricorrente all'amministrazione giudiziaria;
5) dichiarare che in persona del legale rappresentante p.t. è obbligata a CP_6
corrispondere agli attori l'importo di € 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo con conseguente condanna al pagamento del medesimo importo agli attori;
6) annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati.
All'uopo, gli attori rappresentavano che
- In data 26/01/1993 era deceduto in conseguenza di infortunio sul Persona_1
lavoro.
- Al momento del sinistro egli conviveva more uxorio con , dalla Parte_1
quale aveva avuto il figlio . Parte_2
- Nello stesso incidente rimaneva coinvolto anche un collega, , che Persona_2
riportava postumi invalidanti permanenti quantificati nella misura del 95%.
- Quest'ultimo nel gennaio 2006 definiva la propria posizione mediante una transazione conclusa con l'avv. , nella qualità di amministratore Controparte_4
giudiziario dei beni e delle imprese riconducibili a Piazza Vincenzo, sottoposti a confisca antimafia.
- Tuttavia, analogo esito non si realizzava per e il figlio, nonostante si fossero Parte_1
costituiti parte civile nel giudizio penale instaurato a seguito del fatto, conclusosi, con sentenza di condanna definitiva nei confronti dell'amministratore unico della CP_3
del direttore del cantiere e del titolare dell'impresa appaltatrice e datore di lavoro
[...]
della vittima.
3 - Dunque, gli attori intraprendevano un autonomo giudizio civile risarcitorio all'esito del quale il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 768/2010 del 17/02/2010, ormai passata in giudicato, condannava la “in persona del legale Controparte_7 CP_3
rappresentante e amministratore giudiziario avv. ”, al Controparte_4
pagamento, in favore di , in proprio, della somma complessiva di Parte_1
euro 168.388,10 e, nella qualità di madre e legale rappresentante del minore Parte_2
, dell'ulteriore somma di euro 259.171,44, oltre interessi legali e spese di lite
[...]
liquidate in euro 16.100,00.
- Gli attori evidenziavano, tuttavia, che i successivi atti di precetto rimanevano privi di esito concreto, non consentendo di ottenere il soddisfacimento coattivo del credito riconosciuto in sentenza.
- In tale contesto, l'avv. , nella qualità di amministratore CP_4 Controparte_4
finanziario delle quote della si attivava per essere autorizzato dall CP_3 [...]
ad avviare una trattativa volta a un componimento bonario della vicenda. CP_1
- Riferivano che, a seguito di tali iniziative, si perveniva a un'intesa transattiva sull'importo di euro 150.000,00, come risultava dall'accettazione scritta inviata in data
2/08/2011 all'avv. Aulo Gabriele Gigante, incaricato dall'avv. di Controparte_4
condurre le trattative con i difensori degli odierni attori.
- Ciononostante, il Consiglio Direttivo dell , con deliberazione del Controparte_1
30/04/2013, riteneva che la proposta formulata dall'amministratore giudiziario non fosse sorretta dalla normativa vigente, d.lgs. 159/2011, sostenendo che lo Stato non potesse assumere a proprio carico un debito derivante da giudicato e gravante esclusivamente sulla società colpita da confisca antimafia, al fine di CP_3
estinguerlo tramite una transazione che si sarebbe tradotta in un'elargizione non consentita.
- Quella delibera veniva quindi impugnata dagli attori innanzi al TAR Lazio, chiedendosi anche di accertare che l fosse obbligata a corrispondere l'importo di Controparte_1
euro 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfo, con condanna al pagamento della medesima somma in loro favore.
- Il TAR Lazio, con sentenza n. 7411 del 7/0/2019, a sua volta passata in giudicato, declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
4 Tanto dedotto, in primo luogo contestavano l'inapplicabilità della procedura di cui all'art. 1 commi 194 e seguenti, della legge n.228 del 2012, giacché il titolo, ossia la sentenza n.
768/2010, si è costituito in pendenza della misura di prevenzione ed è divenuto definitivo successivamente alla confisca.
In secondo luogo, stante la dedotta incompatibilità della pretesa con gli istituti di cui al d.lgs. 159/2011 (che li priverebbe del loro diritto di credito), chiedevano il riconoscimento dell'obbligo di indennizzo con riferimento all'art. 17 della Carta di Nizza, ai principi della CEDU
e in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della legge 228/2012 e, conseguente condannare la al relativo pagamento di importo pari al valore del credito CP_8
risarcitorio quantificato nella suindicata sentenza n. 768/2010 del Tribunale di Palermo.
In subordine, domandavano il riconoscimento della validità ed efficacia dell' accordo raggiunto tra gli odierni attori e l'allora amministratore giudiziario, da cui discende l'obbligo dell al pagamento di euro 150.000,00. CP_8
***
L dei Beni Sequestrati e Controparte_1
Confiscati alla Criminalità Organizzata e il , costituitisi tempestivamente, Controparte_2
eccepivano il difetto di legittimazione passiva del , essendogli propri solo Controparte_2
compiti di vigilanza, né avendo gli attori avanzato domande nei confronti del CP_2
convenuto.
Parimenti, contestavano la legittimazione passiva dell in relazione alla domanda di CP_8
condanna al pagamento delle somme liquidate con sentenza n. 768/2010 del Tribunale di
Palermo, trattandosi di soggetto terzo e per di più mero socio della società sottoposta a confisca.
In ultimo, deducevano l'infondatezza della domanda attorea avente ad oggetto l'asserito perfezionamento della transazione e la conseguente condanna dell al Controparte_1
pagamento della somma di €. 150.000,00, non avendo l rilasciato in favore dell'allora CP_8
rappresentante dei beni confiscati a Piazza Vincenzo, Avv. , Controparte_4
alcuna autorizzazione per la conclusione dell'accordo transattivo;
ferma in ogni caso la nullità dello stesso per contrarietà al D. Lgs. n. 159/2011, il R.D. 18.11.1923 n. 2440 e l'art. 97, co. 1,
Cost.
5 Quindi, chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e condanna al pagamento delle spese e degli onorari per il presente giudizio.
Benché regolarmente convenuti nel presente giudizio la
[...]
e , non si costituivano in causa. Controparte_3 Controparte_4
La causa, istruita in via documentale, veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente delineato l'oggetto della controversia, va in primo luogo dichiarata la contumacia della e di Controparte_3 [...]
. Controparte_4
Nel merito, va anzitutto rilevato che la pretesa azionata da e Parte_1 [...]
nei confronti dell e il ha ad oggetto il Parte_2 CP_8 Controparte_2
riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche detta Carta di Nizza, in mancanza di strumenti giuridici di tutela del proprio diritto di credito, riconducibile nel novero del diritto di proprietà tutelato del predetto articolo, e ottenere la pronuncia della condanna al conseguenziale pagamento.
La domanda, in particolare, si fonda sull'assunto che non si tratterebbe di far gravare sulle amministrazioni convenute l'obbligazione risarcitoria previamente accertata dal
Tribunale di Palermo, bensì di un obbligo di indennizzo a ristoro del pregiudizio sofferto dagli attori del proprio diritto di credito conseguente a fatti antigiuridici in quanto autorizzati o imposti da una norma di legge, fondato sulla scorta dell'art. 17 Carta di Nizza, che spiegherebbe effetti diretti nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 6 TUE.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Esso, invero, si fonda su un presupposto - quello della immediata applicabilità nell'ordinamento interno dell'art. 17 della Carta di Nizza - che, ad avviso di chi giudica, non merita di essere condiviso.
Ritiene, invero, il Tribunale assorbente il rilievo secondo cui siffatta applicabilità diretta della Carta di Nizza è predicabile solo per le ipotesi nelle quali la fattispecie sia disciplinata dal
6 diritto europeo e non già, totalmente, da norme nazionali prive di alcun legame con il diritto dell'Unione Europea (cfr. Cass. Sez. Un. 9595/2012).
Ciò, in conformità alla decisione nr. 80 del 2011 della Corte Costituzionale, con la quale si è affermato che “….il presupposto per l'applicabilità della Carta di Nizza è che «la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto».
Ebbene, la materia della confisca per ragioni di prevenzione rinviene la sua disciplina unicamente all'interno del nostro ordinamento.
Nulla, dunque, autorizza ad estendere la generica previsione contenuta nell'art. 17 par.
1 della Carta alla fattispecie in esame.
***
In ordine, invece, alla richiesta degli attori di ritenere validamente concluso l'accorso transattivo con l , si osserva che alcuna prova circa la conclusione delle trattative e CP_8
perfezionamento del predetto contratto è stata fornita in atti.
Al contrario, dalla documentazione offerta in comunicazione, risulta solo il conferimento dell'incarico all'Avv. per lo svolgimento di Controparte_4
trattative per il componimento bonario della controversia instaurata da , Parte_1
in proprio e nella qualità di rappresentante di , non anche l'autorizzazione a Parte_2
definire transattivamente la controversia (cfr. allegati 8, 9 e 10 alla comparsa di costituzione e risposta).
La domanda è, dunque, infondata e deve essere rigettata.
Tenuto conto dei motivi posti a fondamento della decisione - e, in particolare, della complessità della normativa che disciplina la materia - ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
7 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA le domande di e . Parte_1 Parte_2
COMPENSA le spese.
Così deciso in Palermo, il 09/12/2025 Il Giudice
Andrea CO
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