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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURZI Parte_1 C.F._1 GUGLIELMINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CURZI GUGLIELMINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCO Controparte_1 C.F._2 STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA DEL POMERIO 7 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. BOSCO STEFANO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato in data 07.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la separazione Controparte_1 personale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a ZO PR (BO), in data 26.05.2007 – atto n. 9, Serie A, Parte II, anno 2007.
Dalla loro unione è nata una figlia, (nata a [...], il [...] – anni 17 anni). Per_1
pagina 1 di 7 Con il ricorso, il sig. si rivolgeva al Tribunale per chiedere la separazione personale e la Pt_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali e parentali nell'interesse della figlia minore.
Costituendosi in giudizio, la sig.ra pur aderendo alla domanda di separazione, offriva CP_1 diverse conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento.
Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Con istanza congiunta, infatti, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo ancor prima della comparizione personale in udienza e chiedevano la trattazione cartolare del procedimento.
Il Giudice, preso atto della concorde volontà delle parti, sostituiva l'udienza fissata per il 03.06.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127ter cpc, assegnando termine alle parti per il deposito delle suddette note scritte.
Visto il regolare deposito delle note, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le conclusioni congiunte delle parti:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, che, pertanto, Persona_2 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa e, in ogni caso, considerando esclusivamente il suo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza dei figli con sé;
• continuerà a vivere con la madre presso la casa famigliare sita in ZO PR (BO), Per_1
Via Ghironda, 5, la quale viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. Controparte_1 si è già trasferito nella sua abitazione sita in Bologna, Via Bellombra, n 7. Parte_1
• Il sig. potrà comunicare con la figlia , telefonicamente o con Parte_1 Per_1 qualsiasi altro mezzo, anche quotidianamente, e frequentarla anche quotidianamente, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, con pernotto di , ove lo Per_1 desideri, presso l'abitazione del papà se il giorno successivo dovrà essere il sig. Parte_1 ad accompagnare la figlia a scuola.
[...]
• In ogni caso, i coniugi concordano di suddividere i rispettivi periodi di permanenza con la figlia secondo le seguenti modalità:
• OR potrà trascorrere con il padre i fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
oltre che due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, concordando i coniugi il periodo entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della figlia. , inoltre, trascorrerà con ciascun genitore il Per_1 giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni. Sono, comunque, sempre fatti salvi i diversi accordi che dovessero essere presi di comune accordo tra i coniugi.
• I sigg.ri e si obbligano a comunicarsi sempre il proprio Controparte_1 Parte_1 recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono comunicarsi sempre gli eventuali
pagina 2 di 7 spostamenti in altre località di durata superiore alle 48 ore, quando hanno con sé la figlia minore . Per_1
• I coniugi concordano nel determinare che ciascun genitore sarà tenuto a provvedere direttamente al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva permanenza e che, inoltre, il sig. in considerazione del minor tempo di permanenza della figlia minore Parte_1 presso di sé, si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento della figlia, una somma mensile di € 600,00 (seicento/00), con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul seguente conto corrente IBAN [...], intestato alla sig.ra Il Controparte_1 relativo versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. La predetta somma verrà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di
. Per_1
• I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia come elencate e con le modalità di rimborso così come individuate nel Protocollo n. 7367 in data 9.8.2017 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie in materia di famiglia, cui le parti hanno aderito. I genitori, in aggiunta ed in parziale deroga a quanto previsto nel richiamato Protocollo, concordano, comunque, di ritenere spesa straordinaria anche il rinnovo del guardaroba invernale ed estivo della figlia, previamente concordando sia quanto dovesse esserle necessario sia il budget di spesa, oltre che le spese, sempre previamente concordate, per le ripetizioni scolastiche.
• Il sig. provvederà a corrispondere direttamente alla figlia, la paghetta Parte_1
“mensile” di € 100,00, provvedendo a ricaricare, entro il giorno 10 di ogni mese, la carta prepagata BPER in uso a . Per_1
• Quanto al cane AR, questi rimarrà collocato presso l'abitazione famigliare assegnata alla sig.ra mentre il sig. potrà tenerlo con sé a fine settimana Controparte_1 Parte_1 alternati dal sabato mattina alla domenica sera, facendosi carico di andarlo a prendere e riportare, sia in coincidenza con i week end che vorrà trascorrere con il padre sia a Per_1 prescindere da siffatta circostanza. Durante la settimana, i sigg.ri e Controparte_1 si accorderanno di volta in volta, compatibilmente con gli impegni lavorativi Parte_1 di entrambi, in ordine al giorno in cui il sig. potrà vedere e stare con il cane. Parte_1
• Laddove la sig.ra non potesse temporaneamente tenere con sé il cane, il sig. Controparte_1
previa tempestiva comunicazione da parte della sig.ra di Parte_1 Controparte_1 almeno 8 giorni, provvederà a farsi carico personalmente o per mezzi di terzi della cura di
. In caso eccezionali e di emergenza, tali per cui la sig.ra si dovesse trovare Pt_2 CP_1 nella impossibilità di prendersi cura di , la medesima ne darà immediata comunicazione al Pt_2 sig. ed insieme concorderanno il da farsi. Pt_1
• Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di mediante la somma Parte_1 Pt_2 mensile di € 50,00, da corrispondersi alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, sul Controparte_1 medesimo conto di cui al punto 8), oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordare, quali vaccini, toelettatura e spese veterinarie, che saranno rimborsate dal sig. previo invio da parte della sig.ra della relativa documentazione Pt_1 CP_1 giustificativa (scontrini, ricevute, fatture).
• I coniugi, relativamente al conto corrente cointestato n. 2658086-2, acceso presso Banca Mediolanum, concordano che la sig.ra provvederà a richiedere al suo family Controparte_1 banker di eliminare il sig. quale cointestatario del conto. Laddove ciò non Parte_1
pagina 3 di 7 fosse possibile, i coniugi concordano di chiudere il conto corrente cointestato n. 2658086-2 acceso presso Mediolanum. Il tutto entro il 30 maggio 2025.
• I coniugi danno atto di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e ragione, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti.
• Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse della figlia minore alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse della figlia.
Le parti, infatti, prevedono di attuare il regime di affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre, presso l'abitazione familiare di ZO PR.
Per quanto attiene al profilo della frequentazione con il padre, genitore non collocatario, invece, le parti prevedono – anche in considerazione dell'età di , già diciassettenne, una frequentazione Per_1 sostanzialmente libera, anche quotidiana, purché compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza.
Inoltre, le stesse parti individuano due giorni minimi di frequentazione padre-figlia, a weekend alternati dal sabato alla domenica, con pernottamento, oltre ad una calendarizzazione delle giornate festive e dei periodi di vacanza.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento - euro 600 mensili - tiene doverosamente conto dell'età della minore e dei tempi di permanenza con ciascun genitore.
A tale determinazione si aggiunge l'impegno dei genitori a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, oltre all'impegno del padre di provvedere al versamento della “paghetta mensile” di 100 euro direttamente a . Per_1
Le altre determinazioni – attinenti prevalentemente alla gestione del cane – rientrano nella Pt_2 autonomia contrattuale delle parti ma esulano dalla competenza del Tribunale che si limita a prenderne atto.
Infine, vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
****
PQM
pagina 4 di 7 Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a ZO PR (BO), in data 26.05.2007 – atto n. 9, Serie A, Parte II, anno 2007.
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, che, Persona_2 pertanto, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative responsabilità.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa e, in ogni caso, considerando esclusivamente il suo interesse. dà atto e dispone il collocamento prevalente di con la madre presso la casa famigliare sita Per_1 in ZO PR (BO), Via Ghironda, 5, la quale viene assegnata alla sig.ra Controparte_1 dà atto e dispone che il sig. potrà comunicare con la figlia , Parte_1 Per_1 telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, anche quotidianamente, e frequentarla anche quotidianamente, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, con pernotto di , ove lo desideri, presso l'abitazione del papà se il giorno successivo dovrà essere il sig. Per_1 ad accompagnare la figlia a scuola. Parte_1
In ogni caso, i coniugi concordano di suddividere i rispettivi periodi di permanenza con la figlia secondo le seguenti modalità:
potrà trascorrere con il padre i fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
Per_1 oltre che due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, concordando i coniugi il periodo entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della figlia. , inoltre, trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Natale e di Pasqua Per_1 ad anni alterni. Sono, comunque, sempre fatti salvi i diversi accordi che dovessero essere presi di comune accordo tra i coniugi. dà atto che i sigg.ri e si obbligano a comunicarsi sempre il Controparte_1 Parte_1 proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono comunicarsi sempre gli eventuali spostamenti in altre località di durata superiore alle 48 ore, quando hanno con sé la figlia minore
. Per_1 dà atto e dispone che coniugi concordano nel determinare che ciascun genitore sarà tenuto a provvedere direttamente al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva permanenza e che, inoltre, il sig. in considerazione del minor tempo di permanenza della figlia Parte_1 minore presso di sé, si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso Controparte_1 nel mantenimento della figlia, una somma mensile di € 600,00 (seicento/00), con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul seguente conto corrente IBAN [...], intestato alla sig.ra Il relativo Controparte_1 versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
pagina 5 di 7 dà atto e dispone che i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia come elencate e con le modalità di rimborso così come individuate nel Protocollo n. 7367 in data 9.8.2017 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie in materia di famiglia, cui le parti hanno aderito.
I genitori, in aggiunta ed in parziale deroga a quanto previsto nel richiamato Protocollo, concordano, comunque, di ritenere spesa straordinaria anche il rinnovo del guardaroba invernale ed estivo della figlia, previamente concordando sia quanto dovesse esserle necessario sia il budget di spesa, oltre che le spese, sempre previamente concordate, per le ripetizioni scolastiche. dà atto che il sig. provvederà a corrispondere direttamente alla figlia, la paghetta Parte_1
“mensile” di € 100,00, provvedendo a ricaricare, entro il giorno 10 di ogni mese, la carta prepagata BPER in uso a . Per_1 dà atto che il cane AR, questi rimarrà collocato presso l'abitazione famigliare assegnata alla sig.ra mentre il sig. potrà tenerlo con sé a fine settimana alternati Controparte_1 Parte_1 dal sabato mattina alla domenica sera, facendosi carico di andarlo a prendere e riportare, sia in coincidenza con i week end che vorrà trascorrere con il padre sia a prescindere da siffatta Per_1 circostanza. Durante la settimana, i sigg.ri e si accorderanno di Controparte_1 Parte_1 volta in volta, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, in ordine al giorno in cui il sig. potrà vedere e stare con il cane. Parte_1
Laddove la sig.ra non potesse temporaneamente tenere con sé il cane, il sig. Controparte_1
previa tempestiva comunicazione da parte della sig.ra di Parte_1 Controparte_1 almeno 8 giorni, provvederà a farsi carico personalmente o per mezzi di terzi della cura di In Pt_2 caso eccezionali e di emergenza, tali per cui la sig.ra si dovesse trovare nella CP_1 impossibilità di prendersi cura di la medesima ne darà immediata comunicazione al sig. Pt_2 ed insieme concorderanno il da farsi. Pt_1 dà atto che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di mediante la Parte_1 Pt_2 somma mensile di € 50,00, da corrispondersi alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, Controparte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordare, quali vaccini, toelettatura e spese veterinarie, che saranno rimborsate dal sig. previo invio da parte della sig.ra Pt_1 CP_1 della relativa documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, fatture). dà atto che i coniugi, relativamente al conto corrente cointestato n. 2658086-2, acceso presso Banca Mediolanum, concordano che la sig.ra provvederà a richiedere al suo family Controparte_1 banker di eliminare il sig. quale cointestatario del conto. Laddove ciò non fosse Parte_1 possibile, i coniugi concordano di chiudere il conto corrente cointestato n. 2658086-2 acceso presso Mediolanum. Il tutto entro il 30 maggio 2025. dà atto che i coniugi danno atto di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e ragione, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 6 di 7
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2048/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURZI Parte_1 C.F._1 GUGLIELMINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CURZI GUGLIELMINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCO Controparte_1 C.F._2 STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA DEL POMERIO 7 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. BOSCO STEFANO
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato in data 07.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 (nato a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la separazione Controparte_1 personale.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a ZO PR (BO), in data 26.05.2007 – atto n. 9, Serie A, Parte II, anno 2007.
Dalla loro unione è nata una figlia, (nata a [...], il [...] – anni 17 anni). Per_1
pagina 1 di 7 Con il ricorso, il sig. si rivolgeva al Tribunale per chiedere la separazione personale e la Pt_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali e parentali nell'interesse della figlia minore.
Costituendosi in giudizio, la sig.ra pur aderendo alla domanda di separazione, offriva CP_1 diverse conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento.
Si rimanda per le originarie domande delle parti, rispettivamente al ricorso e alla memoria di costituzione, in quanto, nel prosieguo, le stesse parti hanno raggiunto un accordo complessivo all'udienza per la composizione della controversia, concludendo per l'accoglimento delle conclusioni prospettate ed è rispetto a queste ultime che il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
Con istanza congiunta, infatti, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo ancor prima della comparizione personale in udienza e chiedevano la trattazione cartolare del procedimento.
Il Giudice, preso atto della concorde volontà delle parti, sostituiva l'udienza fissata per il 03.06.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127ter cpc, assegnando termine alle parti per il deposito delle suddette note scritte.
Visto il regolare deposito delle note, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Queste le conclusioni congiunte delle parti:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, che, pertanto, Persona_2 eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa e, in ogni caso, considerando esclusivamente il suo interesse. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al Giudice, mentre limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza dei figli con sé;
• continuerà a vivere con la madre presso la casa famigliare sita in ZO PR (BO), Per_1
Via Ghironda, 5, la quale viene assegnata alla sig.ra mentre il sig. Controparte_1 si è già trasferito nella sua abitazione sita in Bologna, Via Bellombra, n 7. Parte_1
• Il sig. potrà comunicare con la figlia , telefonicamente o con Parte_1 Per_1 qualsiasi altro mezzo, anche quotidianamente, e frequentarla anche quotidianamente, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, con pernotto di , ove lo Per_1 desideri, presso l'abitazione del papà se il giorno successivo dovrà essere il sig. Parte_1 ad accompagnare la figlia a scuola.
[...]
• In ogni caso, i coniugi concordano di suddividere i rispettivi periodi di permanenza con la figlia secondo le seguenti modalità:
• OR potrà trascorrere con il padre i fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
oltre che due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, concordando i coniugi il periodo entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della figlia. , inoltre, trascorrerà con ciascun genitore il Per_1 giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni. Sono, comunque, sempre fatti salvi i diversi accordi che dovessero essere presi di comune accordo tra i coniugi.
• I sigg.ri e si obbligano a comunicarsi sempre il proprio Controparte_1 Parte_1 recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono comunicarsi sempre gli eventuali
pagina 2 di 7 spostamenti in altre località di durata superiore alle 48 ore, quando hanno con sé la figlia minore . Per_1
• I coniugi concordano nel determinare che ciascun genitore sarà tenuto a provvedere direttamente al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva permanenza e che, inoltre, il sig. in considerazione del minor tempo di permanenza della figlia minore Parte_1 presso di sé, si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento della figlia, una somma mensile di € 600,00 (seicento/00), con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul seguente conto corrente IBAN [...], intestato alla sig.ra Il Controparte_1 relativo versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. La predetta somma verrà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di
. Per_1
• I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia come elencate e con le modalità di rimborso così come individuate nel Protocollo n. 7367 in data 9.8.2017 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie in materia di famiglia, cui le parti hanno aderito. I genitori, in aggiunta ed in parziale deroga a quanto previsto nel richiamato Protocollo, concordano, comunque, di ritenere spesa straordinaria anche il rinnovo del guardaroba invernale ed estivo della figlia, previamente concordando sia quanto dovesse esserle necessario sia il budget di spesa, oltre che le spese, sempre previamente concordate, per le ripetizioni scolastiche.
• Il sig. provvederà a corrispondere direttamente alla figlia, la paghetta Parte_1
“mensile” di € 100,00, provvedendo a ricaricare, entro il giorno 10 di ogni mese, la carta prepagata BPER in uso a . Per_1
• Quanto al cane AR, questi rimarrà collocato presso l'abitazione famigliare assegnata alla sig.ra mentre il sig. potrà tenerlo con sé a fine settimana Controparte_1 Parte_1 alternati dal sabato mattina alla domenica sera, facendosi carico di andarlo a prendere e riportare, sia in coincidenza con i week end che vorrà trascorrere con il padre sia a Per_1 prescindere da siffatta circostanza. Durante la settimana, i sigg.ri e Controparte_1 si accorderanno di volta in volta, compatibilmente con gli impegni lavorativi Parte_1 di entrambi, in ordine al giorno in cui il sig. potrà vedere e stare con il cane. Parte_1
• Laddove la sig.ra non potesse temporaneamente tenere con sé il cane, il sig. Controparte_1
previa tempestiva comunicazione da parte della sig.ra di Parte_1 Controparte_1 almeno 8 giorni, provvederà a farsi carico personalmente o per mezzi di terzi della cura di
. In caso eccezionali e di emergenza, tali per cui la sig.ra si dovesse trovare Pt_2 CP_1 nella impossibilità di prendersi cura di , la medesima ne darà immediata comunicazione al Pt_2 sig. ed insieme concorderanno il da farsi. Pt_1
• Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di mediante la somma Parte_1 Pt_2 mensile di € 50,00, da corrispondersi alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, sul Controparte_1 medesimo conto di cui al punto 8), oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordare, quali vaccini, toelettatura e spese veterinarie, che saranno rimborsate dal sig. previo invio da parte della sig.ra della relativa documentazione Pt_1 CP_1 giustificativa (scontrini, ricevute, fatture).
• I coniugi, relativamente al conto corrente cointestato n. 2658086-2, acceso presso Banca Mediolanum, concordano che la sig.ra provvederà a richiedere al suo family Controparte_1 banker di eliminare il sig. quale cointestatario del conto. Laddove ciò non Parte_1
pagina 3 di 7 fosse possibile, i coniugi concordano di chiudere il conto corrente cointestato n. 2658086-2 acceso presso Mediolanum. Il tutto entro il 30 maggio 2025.
• I coniugi danno atto di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e ragione, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti.
• Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti.
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Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte valutando il superiore interesse della figlia minore alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse della figlia.
Le parti, infatti, prevedono di attuare il regime di affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente della stessa presso la madre, presso l'abitazione familiare di ZO PR.
Per quanto attiene al profilo della frequentazione con il padre, genitore non collocatario, invece, le parti prevedono – anche in considerazione dell'età di , già diciassettenne, una frequentazione Per_1 sostanzialmente libera, anche quotidiana, purché compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici della ragazza.
Inoltre, le stesse parti individuano due giorni minimi di frequentazione padre-figlia, a weekend alternati dal sabato alla domenica, con pernottamento, oltre ad una calendarizzazione delle giornate festive e dei periodi di vacanza.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento - euro 600 mensili - tiene doverosamente conto dell'età della minore e dei tempi di permanenza con ciascun genitore.
A tale determinazione si aggiunge l'impegno dei genitori a sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, oltre all'impegno del padre di provvedere al versamento della “paghetta mensile” di 100 euro direttamente a . Per_1
Le altre determinazioni – attinenti prevalentemente alla gestione del cane – rientrano nella Pt_2 autonomia contrattuale delle parti ma esulano dalla competenza del Tribunale che si limita a prenderne atto.
Infine, vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
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PQM
pagina 4 di 7 Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], il [...]) Parte_1
e
(nata a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a ZO PR (BO), in data 26.05.2007 – atto n. 9, Serie A, Parte II, anno 2007.
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, che, Persona_2 pertanto, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, condividendone le relative responsabilità.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione e salute verranno, quindi, concordate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa e, in ogni caso, considerando esclusivamente il suo interesse. dà atto e dispone il collocamento prevalente di con la madre presso la casa famigliare sita Per_1 in ZO PR (BO), Via Ghironda, 5, la quale viene assegnata alla sig.ra Controparte_1 dà atto e dispone che il sig. potrà comunicare con la figlia , Parte_1 Per_1 telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo, anche quotidianamente, e frequentarla anche quotidianamente, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, con pernotto di , ove lo desideri, presso l'abitazione del papà se il giorno successivo dovrà essere il sig. Per_1 ad accompagnare la figlia a scuola. Parte_1
In ogni caso, i coniugi concordano di suddividere i rispettivi periodi di permanenza con la figlia secondo le seguenti modalità:
potrà trascorrere con il padre i fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera;
Per_1 oltre che due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, concordando i coniugi il periodo entro il 30 maggio di ogni anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della figlia. , inoltre, trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Natale e di Pasqua Per_1 ad anni alterni. Sono, comunque, sempre fatti salvi i diversi accordi che dovessero essere presi di comune accordo tra i coniugi. dà atto che i sigg.ri e si obbligano a comunicarsi sempre il Controparte_1 Parte_1 proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono comunicarsi sempre gli eventuali spostamenti in altre località di durata superiore alle 48 ore, quando hanno con sé la figlia minore
. Per_1 dà atto e dispone che coniugi concordano nel determinare che ciascun genitore sarà tenuto a provvedere direttamente al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva permanenza e che, inoltre, il sig. in considerazione del minor tempo di permanenza della figlia Parte_1 minore presso di sé, si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso Controparte_1 nel mantenimento della figlia, una somma mensile di € 600,00 (seicento/00), con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi sul seguente conto corrente IBAN [...], intestato alla sig.ra Il relativo Controparte_1 versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
pagina 5 di 7 dà atto e dispone che i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia come elencate e con le modalità di rimborso così come individuate nel Protocollo n. 7367 in data 9.8.2017 dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie in materia di famiglia, cui le parti hanno aderito.
I genitori, in aggiunta ed in parziale deroga a quanto previsto nel richiamato Protocollo, concordano, comunque, di ritenere spesa straordinaria anche il rinnovo del guardaroba invernale ed estivo della figlia, previamente concordando sia quanto dovesse esserle necessario sia il budget di spesa, oltre che le spese, sempre previamente concordate, per le ripetizioni scolastiche. dà atto che il sig. provvederà a corrispondere direttamente alla figlia, la paghetta Parte_1
“mensile” di € 100,00, provvedendo a ricaricare, entro il giorno 10 di ogni mese, la carta prepagata BPER in uso a . Per_1 dà atto che il cane AR, questi rimarrà collocato presso l'abitazione famigliare assegnata alla sig.ra mentre il sig. potrà tenerlo con sé a fine settimana alternati Controparte_1 Parte_1 dal sabato mattina alla domenica sera, facendosi carico di andarlo a prendere e riportare, sia in coincidenza con i week end che vorrà trascorrere con il padre sia a prescindere da siffatta Per_1 circostanza. Durante la settimana, i sigg.ri e si accorderanno di Controparte_1 Parte_1 volta in volta, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, in ordine al giorno in cui il sig. potrà vedere e stare con il cane. Parte_1
Laddove la sig.ra non potesse temporaneamente tenere con sé il cane, il sig. Controparte_1
previa tempestiva comunicazione da parte della sig.ra di Parte_1 Controparte_1 almeno 8 giorni, provvederà a farsi carico personalmente o per mezzi di terzi della cura di In Pt_2 caso eccezionali e di emergenza, tali per cui la sig.ra si dovesse trovare nella CP_1 impossibilità di prendersi cura di la medesima ne darà immediata comunicazione al sig. Pt_2 ed insieme concorderanno il da farsi. Pt_1 dà atto che il sig. contribuirà al mantenimento ordinario di mediante la Parte_1 Pt_2 somma mensile di € 50,00, da corrispondersi alla sig.ra entro il 10 di ogni mese, Controparte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordare, quali vaccini, toelettatura e spese veterinarie, che saranno rimborsate dal sig. previo invio da parte della sig.ra Pt_1 CP_1 della relativa documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, fatture). dà atto che i coniugi, relativamente al conto corrente cointestato n. 2658086-2, acceso presso Banca Mediolanum, concordano che la sig.ra provvederà a richiedere al suo family Controparte_1 banker di eliminare il sig. quale cointestatario del conto. Laddove ciò non fosse Parte_1 possibile, i coniugi concordano di chiudere il conto corrente cointestato n. 2658086-2 acceso presso Mediolanum. Il tutto entro il 30 maggio 2025. dà atto che i coniugi danno atto di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo e ragione, essendo allo stato entrambi economicamente autosufficienti.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 02.07.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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