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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/06/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 109/2024, del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso cumulativo di separazione e divorzio richiesto congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.”, promosso da:
, nata il [...] a [...] (C.F.: ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Frazione Nepezzano, C.da Costa nr. 127, e , nato il [...] ad [...] (C.F.: CP_1
, ivi residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Franco C.F._2
Patella (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in C.F._3
Montorio al Vomano (TE), Via Cavour nr. 2;
pagina 1 di 7 ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati mantenendo reciproco rispetto;
2) le parti si danno reciprocamente atto di aver già definito e concordato le rispettive spettanze e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra; 3) entrambi i coniugi rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento;
4) i coniugi infine si danno reciproca e preventiva autorizzazione al rilascio da parte delle competenti Autorità Amministrative di valido documento anche per l'espatrio, ove necessario;
5) le spese del giudizio sono a carico di ciascuna parte per quanto di propria competenza.
******* Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, rimettere la causa nel ruolo
e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti CONDIZIONI 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Olbia.
2. Confermare le condizioni tutte di cui alla omologata separazione e quindi: • le parti si danno reciprocamente atto di aver già definito e concordato le rispettive spettanze e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra; • entrambi i coniugi rinunciano espressamente all'assegno divorzile;
• i coniugi infine si danno reciproca e preventiva autorizzazione al rilascio da parte delle competenti Autorità Amministrative di valido documento anche per l'espatrio, ove necessario;
• le spese del giudizio sono a carico di ciascuna parte per quanto di propria competenza”. pagina 2 di 7
Con sentenza nr. 14/2024, pubblicata il 10 giugno 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), omologava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo disponendo, contestualmente, e con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in corso di causa, sottoscritte dai ricorrenti in via congiunta, i medesimi davano atto di intendere rinunciare a comparire personalmente all'udienza calendarizzata per la trattazione della domanda di divorzio, ed insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 7 All'udienza del 18 giugno 2025, la difesa dei ricorrenti si richiamava alle note già depositate, e chiedeva la spedizione della causa a sentenza, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, acquisito il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene fondata domanda la domanda proposta dai ricorrenti in via congiunta che, pertanto, deve essere accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
pagina 4 di 7 data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate dai coniugi in via congiunta, come riportate in premessa, possono essere integralmente recepite in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, avendo già le parti regolato le medesime con i rispettivi accordi.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Olbia, il 25 marzo dell'anno 2007, tra:
pagina 5 di 7 , nato ad [...] il [...]; CP_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 7, P. 2, S. A, anno 2007;
alle seguenti:
CONDIZIONI
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale
pagina 6 di 7 dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 18 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio Cozzella, Presidente;
Dott. Ugo Iannini, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 109/2024, del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto: “Ricorso cumulativo di separazione e divorzio richiesto congiuntamente dai coniugi ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.”, promosso da:
, nata il [...] a [...] (C.F.: ), ivi residente in Parte_1 C.F._1
Frazione Nepezzano, C.da Costa nr. 127, e , nato il [...] ad [...] (C.F.: CP_1
, ivi residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Franco C.F._2
Patella (C.F.: ), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in C.F._3
Montorio al Vomano (TE), Via Cavour nr. 2;
pagina 1 di 7 ricorrenti in via congiunta
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM in sede nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI 1) i coniugi vivranno separati mantenendo reciproco rispetto;
2) le parti si danno reciprocamente atto di aver già definito e concordato le rispettive spettanze e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra; 3) entrambi i coniugi rinunciano espressamente all'assegno di mantenimento;
4) i coniugi infine si danno reciproca e preventiva autorizzazione al rilascio da parte delle competenti Autorità Amministrative di valido documento anche per l'espatrio, ove necessario;
5) le spese del giudizio sono a carico di ciascuna parte per quanto di propria competenza.
******* Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti, rimettere la causa nel ruolo
e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione
e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti CONDIZIONI 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Olbia.
2. Confermare le condizioni tutte di cui alla omologata separazione e quindi: • le parti si danno reciprocamente atto di aver già definito e concordato le rispettive spettanze e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra; • entrambi i coniugi rinunciano espressamente all'assegno divorzile;
• i coniugi infine si danno reciproca e preventiva autorizzazione al rilascio da parte delle competenti Autorità Amministrative di valido documento anche per l'espatrio, ove necessario;
• le spese del giudizio sono a carico di ciascuna parte per quanto di propria competenza”. pagina 2 di 7
Con sentenza nr. 14/2024, pubblicata il 10 giugno 2024, l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, previo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge, stante l'acclarata situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, e richiamato l'orientamento giurisprudenziale a sostegno dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di scioglimento (o cessazione degli effetti civili) del matrimonio nel ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta (Cass. Sent. nr. 28727/2023), omologava la separazione consensuale dei ricorrenti, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo disponendo, contestualmente, e con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo, ai fini della trattazione e decisione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in corso di causa, sottoscritte dai ricorrenti in via congiunta, i medesimi davano atto di intendere rinunciare a comparire personalmente all'udienza calendarizzata per la trattazione della domanda di divorzio, ed insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 3 di 7 All'udienza del 18 giugno 2025, la difesa dei ricorrenti si richiamava alle note già depositate, e chiedeva la spedizione della causa a sentenza, rinunciando ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, acquisito il parere del PM in sede, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Il Collegio ritiene fondata domanda la domanda proposta dai ricorrenti in via congiunta che, pertanto, deve essere accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla
pagina 4 di 7 data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i ricorrenti.
Le condizioni rassegnate dai coniugi in via congiunta, come riportate in premessa, possono essere integralmente recepite in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, avendo già le parti regolato le medesime con i rispettivi accordi.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Olbia, il 25 marzo dell'anno 2007, tra:
pagina 5 di 7 , nato ad [...] il [...]; CP_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, al nr. 7, P. 2, S. A, anno 2007;
alle seguenti:
CONDIZIONI
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale
pagina 6 di 7 dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 18 giugno 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
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