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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/07/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/ /2024 - 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 80 CCII
nella causa iscritta al n. 26/2024 R.G., introdotta da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Claudio Cutrera, elettivamente domiciliati presso C.F._2
il suo studio;
RICORRENTI
Con l'ausilio dell'avv. Ornella Falzone, nella qualità di Gestore della Crisi;
OGGETTO: proposta familiare di concordato minore.
__________
PREMESSA
Lette le note scritte depositate per l'udienza del 24 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; sciogliendo la riserva assunta;
letta la proposta di concordato minore formulata nell'interesse dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2 richiamato il decreto depositato il 27.01.2025, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, disponendo le comunicazioni a carico dell'OCC e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale a cura della cancelleria, con assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni per la trasmissione delle dichiarazioni di adesione o mancata adesione alla proposta;
ritenuta l'insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;
ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal gestore della crisi in ordine alla natura non fraudolenta della rinuncia all'eredità del padre operata dal debitore , atteso Parte_1 che in ragione della ingente esposizione debitoria del de cuius non appariva né appare sussistere possibilità di arrecare pregiudizio ai creditori dell'erede;
ritenuto che
il ricorrente non è assoggettabile alle procedure di cui al Titolo IV Capo II Pt_1 del codice della crisi e che non è un consumatore, trattandosi sul piano soggettivo di professionista che esercitata l'attività di avvocato e considerato che la proposta formulata consente di proseguire l'attività professionale;
ritenuto che
il coniuge è un consumatore, che ha prestato fideiussione a garanzia di Parte_2 finanziamenti contratti dal coniuge;
ritenuto che
gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, cui non potranno trovare applicazione le disposizioni di cui alla sezione II del capo II CCII, ossia quelle relative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
ritenuto ammissibile, per quanto sopra, la proposizione di un'unica proposta familiare di concordato minore;
considerato che
è stata allegata la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII, nonché la relazione particolareggiata a firma dell'OCC;
considerato che
, all'esito delle manifestazioni di voto, l'OCC ha depositato apposita relazione dalla quale risulta il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi per l'approvazione del concordato (appare corretto non considerare negativo il voto trasmesso da Agenzia delle Entrate, stante che esso è pervenuto oltre il termine perentorio di giorni trenta, sì che deve ritenersi che il suddetto creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa);
OSSERVA
La relazione particolareggiata illustra le cause del sovraindebitamento dei ricorrenti, essenzialmente riconducibili all'indebitamento contratto dal debitore per ripianare Parte_1 esposizioni debitorie del di lui padre ed alla sopravvenuta difficoltà di provvedere al pagamento delle rate dei finanziamenti in ragione di un oggettivo calo del fatturato derivante dalla sua attività professionale di avvocato.
Alla luce degli elementi illustrati dall'OCC in seno alla relazione e dall'esame della documentazione prodotta, non emerge che il debitore abbia assunto obbligazioni in modo improvvido o totalmente sprovveduto, avendo egli dispiegato impegno nel tentativo di rimediare all'esposizione debitoria del padre, provvedendo ad eseguire i pagamenti dovuti sino all'anno 2020, poi ritrovandosi nella condizione di non poter più adempiere alle obbligazioni assunte a causa di un calo del fatturato registratosi proprio a far data da quell'anno.
È pur vero che già negli anni precedenti il ricorrente aveva omesso di provvedere al pagamento dei debiti tributari e dei contributi di cassa dovuti, ma non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che trattasi di artifici organizzati, volti ad arrecare pregiudizio ai creditori, ovvero finalizzati all'inganno, sì che non ricorre (neppure sotto tale aspetto, oltre che per quanto sopra già evidenziato) alcuna condizione di inammissibilità della proposta.
Il piano di concordato proposto ai creditori prevede, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 334.368,16 (oltre spese di procedura pari ad € 11.475,00), una soddisfazione del ceto creditorio per € 231.400,00, nell'arco temporale di tredici anni a far data dalla omologazione e precisamente:
- il pagamento integrale delle spese della procedura (cui viene riconosciuta la prededuzione);
- il pagamento integrale dei creditori con privilegio ipotecario immobiliare;
- il pagamento parziale dei crediti con privilegio generale mobiliare;
- il pagamento parziale dei crediti chirografari e di quelli degradati al chirografo per incapienza.
L'attivo messo a disposizione del piano viene così identificato nella relazione dell'OCC:
- € 35.780,00 quale ricavato della vendita dell'immobile a destinazione commerciale sito in
Caltanissetta, Via Giacomo Valenti, identificato in catasto al foglio 126, particella 15, zona 1, cat. C/1, consistenza mq 59, sup. catastale mq. 91, di proprietà esclusiva del ricorrente già oggetto di procedura esecutiva immobiliare (si propone, Parte_1 invero, il subentro nella suddetta procedura ai fini della vendita, ipotizzando l'aggiudicazione al terzo tentativo di vendita);
- € 10.000,00 quali risorse liquide ottenute a titolo di anticipo sul TFR spettante alla ricorrente
Parte_2
- n. 155 rate mensili di importo pari ad € 1.176,43 e n.1 ultima rata pari ad € 1.816,45, da corrispondere nell'arco temporale di n. 13 anni a partire dal primo mese post omologa, attingendo ai redditi disponibili, al netto delle spese necessarie per il mantenimento della famiglia (la durata del piano sarà inferiore ove l'immobile di cui sopra dovesse essere aggiudicato ad un prezzo superiore rispetto a quello previsto nel piano).
Il ceto creditorio è stato, di fatto, suddiviso in cinque classi: la classe n. 1 include i creditori ipotecari per i quali si prevede il soddisfacimento integrale del credito;
la classe n. 2 è composta dal creditore Agenzia delle Entrate, con privilegio mobiliare, di cui è previsto il soddisfacimento parziale pari al 13%; la classe n. 3 è costituita dal creditore con Persona_1 privilegio mobiliare, di cui è previsto il soddisfacimento parziale pari al 20%; la classe n. 4 comprende i creditori per tributi con privilegio mobiliare (Comune di Caltanissetta e Regione Sicilia), di cui è previsto il soddisfacimento parziale nella percentuale del 4%; infine la classe n. 5 comprende i creditori chirografari e i privilegiati degradati al chirografo, di cui è previsto il soddisfacimento del credito nella percentuale del 2%.
La distinzione tra creditori appare correttamente formata, per omogeneità di interessi e posizione giuridica.
Il piano appare adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in termini temporali, oltre che ad assicurare il raggiungimento delle percentuali promesse, stante che vengono adeguatamente considerati la stabilità reddituale della proponente (in quanto lavoratore subordinato Parte_2 con diritto al TFR, già in parte maturato ed accantonato in azienda) e le (già previste) riduzioni delle entrate reddituali del proponente Parte_1
L'OCC ha attestato che i creditori assistiti da privilegio mobiliare generale, di cui è previsto il soddisfacimento parziale del credito, saranno pagati in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. È stata attestata, pertanto, la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, anche con specifico riferimento al credito vantato da , creditore che ha sollevato contestazioni in ordine alla Persona_1 preferenza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79 CCII, invero, costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'omologa del concordato minore, dovendo il giudice valutare in ogni caso l'assenza di cause di inammissibilità (assenza già sopra accertata) e poi, in presenza di contestazioni da parte dei creditori, la preferenza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.
Dalla relazione emerge, effettivamente, che la proposta di soddisfacimento dei creditori, ivi compreso il creditore opponente, è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e ciò in ragione del quantum garantito che è superiore rispetto alla suddetta alternativa (trattasi di creditore con privilegio generale mobiliare che, nell'ipotesi alternativa liquidatoria non otterrebbe soddisfacimento alcuno, stante che la liquidazione di tutti i cespiti di proprietà del ricorrente – ivi compreso Pt_1 quello in comproprietà al 50% con il fratello - consentirebbe il soddisfacimento dei soli creditori ipotecari, con esclusione di quelli con privilegio generale mobiliare e di quelli chirografari).
È stato espressamente attestato, invero, che il valore dell'attivo ricavabile dall'ipotesi liquidatoria sarebbe complessivamente pari ad € 173.842,68 (con la previsione di liquidazione sia dei due immobili di proprietà esclusiva del ricorrente, sia di quello in comproprietà al 50% con il fratello, avuto ragionevolmente riguardo alla circostanza che la liquidazione potrebbe realizzarsi oltre il primo tentativo di vendita, con conseguente ribasso del valore dell'offerta minima consentita, stante peraltro la già sottoposizione dei beni a procedura esecutiva immobiliare, e considerati altresì l'alea ed i tempi propri delle procedure coattive di vendita, oltre che le difficoltà nella vendita della sola quota del
50%), a fronte di un attivo previsto nel piano, complessivamente pari ad € 219.925,52 da destinare a tutti i creditori.
Va, infine, rilevato che risulta osservato il principio della responsabilità patrimoniale personale di cui all'art. 2740 c.c., che impone la necessaria distinzione delle masse patrimoniali attive e passive dei ricorrenti.
Per tutto quanto sopra, può concludersi che il piano di concordato proposto va omologato.
p.q.m.
visto l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore proposto dai coniugi e Parte_1 [...]
; Pt_2 dispone che sia data pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale di Caltanissetta, a cura della cancelleria, con omissione dei dati sensibili;
dispone che l'OCC provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori tramite pec e a trascriverla nei registri immobiliari presso gli uffici competenti;
conferma le misure protettive già concesse;
Contr nomina commissario l'avv. Ornella Falzone (già ; dispone che il debitore si attenga, nell'esecuzione del concordato, alle previsioni di cui all'art. 81
CCII; prescrive che il Commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato della sua esecuzione ogni sei mesi;
precisa che la vendita prevista nel piano sia eseguita mediante subentro del Commissario nella procedura esecutiva immobiliare, già pendente, ove risulta pignorato il bene immobile di cui in parte motiva;
prescrive che, nel caso di esito negativo della vendita esecutiva oltre il terzo tentativo, alla vendita dovrà provvedere il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle formalità ai sensi dell'art. 81 CCII;
dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC depositi una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura. Contr Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, all' al P.M. in sede e all'Ufficio del
Registro delle Imprese.
Caltanissetta, 11.07.2025
IL GIUDICE
Ester Rita Difrancesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 80 CCII
nella causa iscritta al n. 26/2024 R.G., introdotta da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Claudio Cutrera, elettivamente domiciliati presso C.F._2
il suo studio;
RICORRENTI
Con l'ausilio dell'avv. Ornella Falzone, nella qualità di Gestore della Crisi;
OGGETTO: proposta familiare di concordato minore.
__________
PREMESSA
Lette le note scritte depositate per l'udienza del 24 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; sciogliendo la riserva assunta;
letta la proposta di concordato minore formulata nell'interesse dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_2 richiamato il decreto depositato il 27.01.2025, con cui è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, disponendo le comunicazioni a carico dell'OCC e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale a cura della cancelleria, con assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni per la trasmissione delle dichiarazioni di adesione o mancata adesione alla proposta;
ritenuta l'insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII;
ritenuto di condividere le valutazioni espresse dal gestore della crisi in ordine alla natura non fraudolenta della rinuncia all'eredità del padre operata dal debitore , atteso Parte_1 che in ragione della ingente esposizione debitoria del de cuius non appariva né appare sussistere possibilità di arrecare pregiudizio ai creditori dell'erede;
ritenuto che
il ricorrente non è assoggettabile alle procedure di cui al Titolo IV Capo II Pt_1 del codice della crisi e che non è un consumatore, trattandosi sul piano soggettivo di professionista che esercitata l'attività di avvocato e considerato che la proposta formulata consente di proseguire l'attività professionale;
ritenuto che
il coniuge è un consumatore, che ha prestato fideiussione a garanzia di Parte_2 finanziamenti contratti dal coniuge;
ritenuto che
gli istanti sono membri della stessa famiglia e, in quanto tali, legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, cui non potranno trovare applicazione le disposizioni di cui alla sezione II del capo II CCII, ossia quelle relative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
ritenuto ammissibile, per quanto sopra, la proposizione di un'unica proposta familiare di concordato minore;
considerato che
è stata allegata la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII, nonché la relazione particolareggiata a firma dell'OCC;
considerato che
, all'esito delle manifestazioni di voto, l'OCC ha depositato apposita relazione dalla quale risulta il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi per l'approvazione del concordato (appare corretto non considerare negativo il voto trasmesso da Agenzia delle Entrate, stante che esso è pervenuto oltre il termine perentorio di giorni trenta, sì che deve ritenersi che il suddetto creditore abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa);
OSSERVA
La relazione particolareggiata illustra le cause del sovraindebitamento dei ricorrenti, essenzialmente riconducibili all'indebitamento contratto dal debitore per ripianare Parte_1 esposizioni debitorie del di lui padre ed alla sopravvenuta difficoltà di provvedere al pagamento delle rate dei finanziamenti in ragione di un oggettivo calo del fatturato derivante dalla sua attività professionale di avvocato.
Alla luce degli elementi illustrati dall'OCC in seno alla relazione e dall'esame della documentazione prodotta, non emerge che il debitore abbia assunto obbligazioni in modo improvvido o totalmente sprovveduto, avendo egli dispiegato impegno nel tentativo di rimediare all'esposizione debitoria del padre, provvedendo ad eseguire i pagamenti dovuti sino all'anno 2020, poi ritrovandosi nella condizione di non poter più adempiere alle obbligazioni assunte a causa di un calo del fatturato registratosi proprio a far data da quell'anno.
È pur vero che già negli anni precedenti il ricorrente aveva omesso di provvedere al pagamento dei debiti tributari e dei contributi di cassa dovuti, ma non è emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che trattasi di artifici organizzati, volti ad arrecare pregiudizio ai creditori, ovvero finalizzati all'inganno, sì che non ricorre (neppure sotto tale aspetto, oltre che per quanto sopra già evidenziato) alcuna condizione di inammissibilità della proposta.
Il piano di concordato proposto ai creditori prevede, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 334.368,16 (oltre spese di procedura pari ad € 11.475,00), una soddisfazione del ceto creditorio per € 231.400,00, nell'arco temporale di tredici anni a far data dalla omologazione e precisamente:
- il pagamento integrale delle spese della procedura (cui viene riconosciuta la prededuzione);
- il pagamento integrale dei creditori con privilegio ipotecario immobiliare;
- il pagamento parziale dei crediti con privilegio generale mobiliare;
- il pagamento parziale dei crediti chirografari e di quelli degradati al chirografo per incapienza.
L'attivo messo a disposizione del piano viene così identificato nella relazione dell'OCC:
- € 35.780,00 quale ricavato della vendita dell'immobile a destinazione commerciale sito in
Caltanissetta, Via Giacomo Valenti, identificato in catasto al foglio 126, particella 15, zona 1, cat. C/1, consistenza mq 59, sup. catastale mq. 91, di proprietà esclusiva del ricorrente già oggetto di procedura esecutiva immobiliare (si propone, Parte_1 invero, il subentro nella suddetta procedura ai fini della vendita, ipotizzando l'aggiudicazione al terzo tentativo di vendita);
- € 10.000,00 quali risorse liquide ottenute a titolo di anticipo sul TFR spettante alla ricorrente
Parte_2
- n. 155 rate mensili di importo pari ad € 1.176,43 e n.1 ultima rata pari ad € 1.816,45, da corrispondere nell'arco temporale di n. 13 anni a partire dal primo mese post omologa, attingendo ai redditi disponibili, al netto delle spese necessarie per il mantenimento della famiglia (la durata del piano sarà inferiore ove l'immobile di cui sopra dovesse essere aggiudicato ad un prezzo superiore rispetto a quello previsto nel piano).
Il ceto creditorio è stato, di fatto, suddiviso in cinque classi: la classe n. 1 include i creditori ipotecari per i quali si prevede il soddisfacimento integrale del credito;
la classe n. 2 è composta dal creditore Agenzia delle Entrate, con privilegio mobiliare, di cui è previsto il soddisfacimento parziale pari al 13%; la classe n. 3 è costituita dal creditore con Persona_1 privilegio mobiliare, di cui è previsto il soddisfacimento parziale pari al 20%; la classe n. 4 comprende i creditori per tributi con privilegio mobiliare (Comune di Caltanissetta e Regione Sicilia), di cui è previsto il soddisfacimento parziale nella percentuale del 4%; infine la classe n. 5 comprende i creditori chirografari e i privilegiati degradati al chirografo, di cui è previsto il soddisfacimento del credito nella percentuale del 2%.
La distinzione tra creditori appare correttamente formata, per omogeneità di interessi e posizione giuridica.
Il piano appare adeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche in termini temporali, oltre che ad assicurare il raggiungimento delle percentuali promesse, stante che vengono adeguatamente considerati la stabilità reddituale della proponente (in quanto lavoratore subordinato Parte_2 con diritto al TFR, già in parte maturato ed accantonato in azienda) e le (già previste) riduzioni delle entrate reddituali del proponente Parte_1
L'OCC ha attestato che i creditori assistiti da privilegio mobiliare generale, di cui è previsto il soddisfacimento parziale del credito, saranno pagati in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. È stata attestata, pertanto, la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, anche con specifico riferimento al credito vantato da , creditore che ha sollevato contestazioni in ordine alla Persona_1 preferenza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79 CCII, invero, costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'omologa del concordato minore, dovendo il giudice valutare in ogni caso l'assenza di cause di inammissibilità (assenza già sopra accertata) e poi, in presenza di contestazioni da parte dei creditori, la preferenza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.
Dalla relazione emerge, effettivamente, che la proposta di soddisfacimento dei creditori, ivi compreso il creditore opponente, è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, e ciò in ragione del quantum garantito che è superiore rispetto alla suddetta alternativa (trattasi di creditore con privilegio generale mobiliare che, nell'ipotesi alternativa liquidatoria non otterrebbe soddisfacimento alcuno, stante che la liquidazione di tutti i cespiti di proprietà del ricorrente – ivi compreso Pt_1 quello in comproprietà al 50% con il fratello - consentirebbe il soddisfacimento dei soli creditori ipotecari, con esclusione di quelli con privilegio generale mobiliare e di quelli chirografari).
È stato espressamente attestato, invero, che il valore dell'attivo ricavabile dall'ipotesi liquidatoria sarebbe complessivamente pari ad € 173.842,68 (con la previsione di liquidazione sia dei due immobili di proprietà esclusiva del ricorrente, sia di quello in comproprietà al 50% con il fratello, avuto ragionevolmente riguardo alla circostanza che la liquidazione potrebbe realizzarsi oltre il primo tentativo di vendita, con conseguente ribasso del valore dell'offerta minima consentita, stante peraltro la già sottoposizione dei beni a procedura esecutiva immobiliare, e considerati altresì l'alea ed i tempi propri delle procedure coattive di vendita, oltre che le difficoltà nella vendita della sola quota del
50%), a fronte di un attivo previsto nel piano, complessivamente pari ad € 219.925,52 da destinare a tutti i creditori.
Va, infine, rilevato che risulta osservato il principio della responsabilità patrimoniale personale di cui all'art. 2740 c.c., che impone la necessaria distinzione delle masse patrimoniali attive e passive dei ricorrenti.
Per tutto quanto sopra, può concludersi che il piano di concordato proposto va omologato.
p.q.m.
visto l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore proposto dai coniugi e Parte_1 [...]
; Pt_2 dispone che sia data pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale di Caltanissetta, a cura della cancelleria, con omissione dei dati sensibili;
dispone che l'OCC provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori tramite pec e a trascriverla nei registri immobiliari presso gli uffici competenti;
conferma le misure protettive già concesse;
Contr nomina commissario l'avv. Ornella Falzone (già ; dispone che il debitore si attenga, nell'esecuzione del concordato, alle previsioni di cui all'art. 81
CCII; prescrive che il Commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato della sua esecuzione ogni sei mesi;
precisa che la vendita prevista nel piano sia eseguita mediante subentro del Commissario nella procedura esecutiva immobiliare, già pendente, ove risulta pignorato il bene immobile di cui in parte motiva;
prescrive che, nel caso di esito negativo della vendita esecutiva oltre il terzo tentativo, alla vendita dovrà provvedere il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice, così come la cancellazione delle formalità ai sensi dell'art. 81 CCII;
dispone che, terminata l'esecuzione, l'OCC depositi una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura. Contr Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, all' al P.M. in sede e all'Ufficio del
Registro delle Imprese.
Caltanissetta, 11.07.2025
IL GIUDICE
Ester Rita Difrancesco