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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 492/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 492/2022 promossa da: con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FERLINI MAURIZIO con domicilio in C/O AVV. ELISA ORLANDINI VICOLO DEL PARCO Parte_2
APPELLANTE contro
IN QUALITA' DI TUTORE DI con il patrocinio Controparte_1 Persona_1 dell'avv. PIZZI PAOLA con domicilio in VIA SAN FELICE N.6 40100 BOLOGNA
APPELLATO
Conclusioni
per parte appellante, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 06.06.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e
deduzione anche in via istruttoria, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2608/2021 del Tribunale di
Bologna (Sez. II civile) pubblicata in data 05.11.2021, accogliere il presente appello e per l'effetto così
giudicare:
Nel merito
In via preliminare
- Dichiarare la nullità della sentenza n. 2608/2021 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata in pagina 1 di 9 data 05.11.2021, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in quanto corredata da
motivazione solo apparente.
In via principale
- Rigettare, in quanto infondata, l'opposizione avversaria nonche ogni avversa richiesta di
declaratoria di nullità e/o annullamento e/o revoca e/o modifica del decreto ingiuntivo n. 616/2020
emesso dal Tribunale di Bologna in data 27.01.2020 (e pubblicato in data 11.02.2020).
- Conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso dal Tribunale
di Bologna in data 27.01.2020 (e pubblicato in data 11.02.2020), e, per l'effetto condannare il sig.
nella sua qualita di attuale tutore del sig. al pagamento Controparte_1 Persona_1
dell'importo di €. 15.578,74, oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
In subordine
- unicamente nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e
dichiarare che e creditrice dell'importo di €. 12.009,06, ovvero della maggior o minor Parte_1
somma che sarà ritenuta dovuta per le prestazioni assistenziali (rette di frequenza del centro diurno
semiresidenziale "Le Farfalle" sito in San Giovanni in Persiceto e nel servizio di mensa e di trasporto
sociale) erogate in favore del sig. dal giugno 2009 fino al 1° luglio 2016, quale Persona_1
data di decorrenza applicativa dell'art.
2-sexies D.l. n. 42/2016;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il sig. , nella sua qualità di tutore Controparte_1
del sig. , al pagamento in favore di di € 12.009,06 (totale fatture Persona_1 Parte_1
insolute giugno 2009-giugno 2016), ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo.
- Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la fase monitoria.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di espunzione dal presente giudizio dei documenti prodotti unitamente
all'atto di appello e contrassegnati con i numeri romani IV, V, VI, trattandosi di documenti tutti di
pagina 2 di 9 formazione successiva al maturare delle preclusioni processuali di primo grado, ed anzi successivi alla
pronuncia della sentenza di primo grado″.
Per parte appellata, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 09.06.2025:
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le
pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa
dalla parte appellata ed in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di eventuale parziale
modifica della motivazione assunta dal Tribunale di Bologna:
NEL MERITO
RESPINGERE l'appello proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, Parte_1
RIGETTARE ogni e qualunque domanda e/o pretesa avanzata dall'appellante poiché destituita di
qualsivoglia fondamento giuridico ivi compresa la domanda di declaratoria di nullità della sentenza
formulata in via preliminare e per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza n° 2608/21 emessa dal Tribunale di Bologna, depositata in cancelleria in
data 5.11.2021 e, conseguentemente:
REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto n. 616/2020 Rg. 12352/19, emesso dal Tribunale di
Bologna, in quanto infondato ed illegittimo e, conseguentemente,
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dal sig. nella sua qualità di tutore Controparte_1
del sig. né da quest'ultimo all' Persona_1 Parte_1
.
[...]
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla produzione dei nuovi documenti del tutto irrilevanti e inammissibili rispetto ai quali
la deducente difesa chiede la loro espunzione dal presente giudizio, anche alla luce del divieto della
produzione di documenti nuovi, nonché per i motivi espressi in atti. Ci si riferisce alla seguente
pagina 3 di 9 produzione sub numeri:
IV-Relazione gestione 2020; Parte_1
V- Enti Locali Covid possibile taglio ai servizi pubblici- La Repubblica;
VI- Covid Regioni UE allarme buco da quasi 23 miliardi enti locali – Sky TG 24”.
Svolgimento del processo
, in qualità di tutore del figlio , proponeva opposizione avverso il Parte_3 Persona_1
decreto ingiuntivo n. 616/2020, emesso dal Tribunale di Bologna, in data 11.02.2019, con il quale
L gli aveva intimato il pagamento dell'importo Parte_1
di € 15.578,74 a titolo di corrispettivo per le prestazioni di assistenza semiresidenziale erogate al figlio nel periodo giugno 2009 – gennaio 2018 dal “Centro Diurno Socioriabilitativo Le Farfalle”, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo contestando la pretesa creditoria perché la quota di compartecipazione era stata istituita da delibere e norme regolamentari da ritenersi illegittimi poiché
non prevedevano alcuna esenzione in caso di assenza di reddito del beneficiario, reddito da calcolarsi escludendo l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità civile. Inoltre, l'opponente deduceva che il reddito ai fini ISEE di era da considerarsi nullo, posto che le uniche Persona_1
provvidenze non costituivano reddito imponibile perché erano l'assegno di accompagnamento (pari ad
€ 517,84) e la pensione di invalidità (pari ad € 295,99); pertanto, il reddito era impignorabile e, in ogni caso, le somme non potevano essere richieste a far tempo dal maggio 2016 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 42/2016 che aveva introdotto nuove modalità di calcolo dell'ISEE.
L resisteva nel giudizio di opposizione, chiedendo la conferma dell'ingiunzione Parte_1
sostenendo la legittimità della pretesta creditoria fondata sulla corretta applicazione della normativa statale e regionale. In subordine, l' chiedeva la condanna al pagamento del minore importo Parte_1
di € 12.009,06 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di somme dovute da Persona_1
dal 30 giugno 2016 al 1°luglio 2016, quale data della decorrenza applicativa dell'art. 2 sexies del D.L.
pagina 4 di 9 42/2016.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2608/2021, pubblicata il 05.11.2021, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, alla luce della disciplina in materia e della interpretazione fornita dalla giurisprudenza, ha enunciato il principio secondo il quale, considerato che ai sensi dell'art. 2 DPCM n.
159/2013 l'ISEE è l'unico strumento di valutazione della situazione economica di coloro che chiedono prestazioni sociali agevolate, in presenza di ISEE pari a zero appare illegittima l'imposizione di una contribuzione, seppur minima, a carico del richiedente. Invero, sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di redditi ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità. Tale principio connotava in via generale la materia ed era già applicabile alla disciplina successiva al D. Lgs. n. 109/1998 (che non chiariva espressamente tale aspetto) e antecedente all'entrata in vigore del DPCM n.159/2013 e, quindi, a tutto l'arco temporale (giugno 2009 – gennaio 2018) di cui al credito oggetto di causa. Sebbene fosse riconosciuta ai Comuni e alle Regioni la possibilità di stabilire criteri ulteriori rispetto a quelli individuati dalla disciplina ISEE, in ogni caso la normativa regionale e quella comunale, quali fonti subordinate alla normativa statale, avrebbero dovuto conformarsi alla legislazione di rango superiore rispetto alla quale non potevano prevedere deroghe in peius.
Infine, il Giudice di prime cure, considerata le difficoltà interpretative della normativa statale e regionale in materia, compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' eccependo in via preliminare, Parte_1
l'inesistenza e/o nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione. Nel merito,
l'appellante eccepisce la violazione del divieto di retroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi e l'errata applicazione della normativa di riferimento oltreché degli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Il giudice di primo grado avrebbe violato il principio di certezza del diritto nella parte in cui ha applicato al debito insoluto dell'appellato, riferito al periodo 2009 – 2018, degli orientamenti pagina 5 di 9 giurisprudenziali successivi (tra cui sent. n. 838, 841 e 842 del 2016 del Consiglio di Stato) con applicazione retroattiva anche del D.L. n. 42/2016 per effetto del quale venivano escluse dal reddito il computo delle indennità assistenziali ma “restavano salve, fino a tale data [ovvero fino al 1.07.2016] –
le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti” (cfr. pag. 55
atto di appello). Il Tribunale di Bologna, inoltre, non avrebbe applicato correttamente al caso di specie la normativa nazionale vigente ratione temporis (d.lgs. 109/1998), regionale (art. 49, comma 3 l.r.
Emilia Romagna n. 2/2003, l.r. Emilia Romagna 29/2019, D.g.r. n. 219/2010 e D.g.r. n. 273/2016) e comunale (le deliberazioni Giunta del Comune di Anzola); per effetto di tale normativa, invero, ai fini delle modalità di contribuzione occorreva tener conto della più ampia nozione di ″situazione economica dell'assistito” (art. 3, comma 2-ter D.lgs. 109/98).
A detta dell' inoltre, difetterebbe in capo al Giudice ordinario il potere di disapplicare un Parte_1
atto amministrativo, poiché tale potere potrebbe essere esercitato solo nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo fosse non conforme alla legge e solo nei rapporti tra privati.
Infine, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda formulata in primo grado in via subordinata e relativa al pagamento del minore importo di € 12.009,06
oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di somme dovute da dal 30 giugno Persona_1
2016 al 1°luglio 2016.
Nel giudizio di impugnazione si è costituito altresì , in qualità di tutore di Controparte_1 Per_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di udienza dell'11.06.2025 tenutasi con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato. I motivi di appello, tra loro strettamente connessi, meritano la trattazione congiunta.
pagina 6 di 9 In primo luogo, si segnala che l'ambito del presente giudizio riguarda la legittimità della corresponsione di una quota di compartecipazione, calcolata sulla base del reddito comprensivo delle somme percepite a titolo di accompagnamento e di pensione di invalidità civile, da parte di Per_1
per la fruizione del servizio di assistenza semi-residenziale erogato dal “Centro Diurno
[...]
Socioriabilitativo Le Farfalle” nel periodo giugno 2009 – gennaio 2018.
In particolare, ciò che risulta controverso è se, ai fini del calcolo del reddito per la suddetta quota debbano assumere rilevanza, e quindi essere computate, le provvidenze economiche percepite dal cittadino in grave stato disabilità a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.
Di conseguenza, si discute circa la legittimità del provvedimento amministrativo sulla base del quale l' ha attribuito rilevanza alle suddette somme per la determinazione della quota di Parte_1
compartecipazione.
Orbene, la questione è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha statuito che “la
regolamentazione regionale esaminata, oggi non più vigente, si muoveva in un contesto normativo per
sé stesso illegittimo, imponendo una disapplicazione ovvero una interpretazione in senso conforme al
principio -successivamente sancito dalla giurisprudenza poi recepita normativamente, ma già presente
nell'ordinamento, di tutela della persona in condizioni di salute inabilitanti, e quindi di esclusione delle
indennità motivate dalle condizioni di salute dell'interessato dalla valutazione del reddito volta a
ridurre le misure di assistenza gratuite motivate dalle medesime ragioni di salute, in una sorta di
circolo vizioso lesivo del diritto dell'interessato a ricevere un'assistenza complessivamente adeguata
indipendentemente dalla insufficienza dei propri redditi” (Cassazione civile sez. I - 06/02/2024, n.
3328; Cassazione civile sez. I - 06/02/2024, n. 3332). Invero, nonostante l'art. 2 sexies del d.l. n.
42/2016, che ha definitivamente disposto l'esclusione dei trattamenti assistenziali dal reddito imponibile, sia successivo alla legislazione regionale e alla regolamentazione comunale oggetto del presente giudizio e sia stato emanato nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve essere, tuttavia,
pagina 7 di 9 ricordato che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, recepite dal
D.P.C.M. n.159/2013, avevano già affermato l'esclusione dal reddito complessivo ISEE di ciascun nucleo familiare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti per la disabilità, sulla base di una ricognizione di principi già esistenti, delineando le caratteristiche di misure (l'indennità di accompagnamento e le forme di risarcimento dell'inabilità) per come esse erano nell'ordinamento vigente, sulla base del generale criterio interpretativo secondo cui nella nozione di reddito non possono ricomprendersi gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, pena la violazione dei diritti sanciti da convenzioni internazionali, con la conseguente possibile disapplicazione delle norme nazionali (e regionali) contrastanti, a prescindere dall'intervento del legislatore del 2016 (cfr. Cassazione civile sez. I - 06/02/2024, n. 3328; Cassazione
civile sez. I - 06/02/2024, n. 3332).
Il Giudice di primo grado, pertanto, ha correttamente dato attuazione ai succitati principi, già presenti nel nostro ordinamento indipendentemente dall'entrata in vigore del D.L. n. 46/2016, e disposto la revoca del decreto ingiuntivo.
Infine, si segnala che il potere del Giudice di disapplicare le disposizioni amministrative in contrasto con la legge nel caso di specie non incontra alcun limite posto che l' ha agito in giudizio Parte_1
iure privatorum e cioè per il recupero di un credito sorto nell'ambito di un rapporto negoziale, a prescindere dalla qualificazione soggettiva di pubblica amministrazione o di Ente operante un servizio pubblico;
anche l'eccezione sollevata da parte appellante sul punto, pertanto, deve essere disattesa in quanto infondata.
Alla luce di quanto chiarito, è evidente che ogni altra domanda o questione sollevata da parte appellante deve ritenersi assorbita.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado che ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 616/2020, emesso dal Tribunale di Bologna, in data
11.02.2019.
pagina 8 di 9 Per il grado di appello in applicazione del criterio della soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia, parametri medi, le spese di lite si liquidano in € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a
[...]
norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione per le ragioni esposte in motivazione:
- Rigetta l'appello con conseguente conferma della Parte_1
sentenza n. 2608/2021, resa dal Tribunale di Bologna, all'esito del giudizio R.G. n. 4250/2020,
pubblicata il 05.11.2021;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite come liquidate in parte motiva;
- Dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della Pt_1 Parte_1 Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 492/2022 promossa da: con il patrocinio Parte_1 dell'avv. FERLINI MAURIZIO con domicilio in C/O AVV. ELISA ORLANDINI VICOLO DEL PARCO Parte_2
APPELLANTE contro
IN QUALITA' DI TUTORE DI con il patrocinio Controparte_1 Persona_1 dell'avv. PIZZI PAOLA con domicilio in VIA SAN FELICE N.6 40100 BOLOGNA
APPELLATO
Conclusioni
per parte appellante, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 06.06.2025:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e
deduzione anche in via istruttoria, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2608/2021 del Tribunale di
Bologna (Sez. II civile) pubblicata in data 05.11.2021, accogliere il presente appello e per l'effetto così
giudicare:
Nel merito
In via preliminare
- Dichiarare la nullità della sentenza n. 2608/2021 emessa dal Tribunale di Bologna e pubblicata in pagina 1 di 9 data 05.11.2021, per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., in quanto corredata da
motivazione solo apparente.
In via principale
- Rigettare, in quanto infondata, l'opposizione avversaria nonche ogni avversa richiesta di
declaratoria di nullità e/o annullamento e/o revoca e/o modifica del decreto ingiuntivo n. 616/2020
emesso dal Tribunale di Bologna in data 27.01.2020 (e pubblicato in data 11.02.2020).
- Conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 616/2020 emesso dal Tribunale
di Bologna in data 27.01.2020 (e pubblicato in data 11.02.2020), e, per l'effetto condannare il sig.
nella sua qualita di attuale tutore del sig. al pagamento Controparte_1 Persona_1
dell'importo di €. 15.578,74, oltre interessi dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo.
In subordine
- unicamente nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e
dichiarare che e creditrice dell'importo di €. 12.009,06, ovvero della maggior o minor Parte_1
somma che sarà ritenuta dovuta per le prestazioni assistenziali (rette di frequenza del centro diurno
semiresidenziale "Le Farfalle" sito in San Giovanni in Persiceto e nel servizio di mensa e di trasporto
sociale) erogate in favore del sig. dal giugno 2009 fino al 1° luglio 2016, quale Persona_1
data di decorrenza applicativa dell'art.
2-sexies D.l. n. 42/2016;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare il sig. , nella sua qualità di tutore Controparte_1
del sig. , al pagamento in favore di di € 12.009,06 (totale fatture Persona_1 Parte_1
insolute giugno 2009-giugno 2016), ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre
interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo.
- Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresa la fase monitoria.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di espunzione dal presente giudizio dei documenti prodotti unitamente
all'atto di appello e contrassegnati con i numeri romani IV, V, VI, trattandosi di documenti tutti di
pagina 2 di 9 formazione successiva al maturare delle preclusioni processuali di primo grado, ed anzi successivi alla
pronuncia della sentenza di primo grado″.
Per parte appellata, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 09.06.2025:
“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le
pronunce e declaratorie ritenute opportune ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa
dalla parte appellata ed in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di eventuale parziale
modifica della motivazione assunta dal Tribunale di Bologna:
NEL MERITO
RESPINGERE l'appello proposto dalla poiché infondato in fatto ed in diritto e, pertanto, Parte_1
RIGETTARE ogni e qualunque domanda e/o pretesa avanzata dall'appellante poiché destituita di
qualsivoglia fondamento giuridico ivi compresa la domanda di declaratoria di nullità della sentenza
formulata in via preliminare e per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza n° 2608/21 emessa dal Tribunale di Bologna, depositata in cancelleria in
data 5.11.2021 e, conseguentemente:
REVOCARE il Decreto Ingiuntivo opposto n. 616/2020 Rg. 12352/19, emesso dal Tribunale di
Bologna, in quanto infondato ed illegittimo e, conseguentemente,
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dal sig. nella sua qualità di tutore Controparte_1
del sig. né da quest'ultimo all' Persona_1 Parte_1
.
[...]
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese di lite, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla produzione dei nuovi documenti del tutto irrilevanti e inammissibili rispetto ai quali
la deducente difesa chiede la loro espunzione dal presente giudizio, anche alla luce del divieto della
produzione di documenti nuovi, nonché per i motivi espressi in atti. Ci si riferisce alla seguente
pagina 3 di 9 produzione sub numeri:
IV-Relazione gestione 2020; Parte_1
V- Enti Locali Covid possibile taglio ai servizi pubblici- La Repubblica;
VI- Covid Regioni UE allarme buco da quasi 23 miliardi enti locali – Sky TG 24”.
Svolgimento del processo
, in qualità di tutore del figlio , proponeva opposizione avverso il Parte_3 Persona_1
decreto ingiuntivo n. 616/2020, emesso dal Tribunale di Bologna, in data 11.02.2019, con il quale
L gli aveva intimato il pagamento dell'importo Parte_1
di € 15.578,74 a titolo di corrispettivo per le prestazioni di assistenza semiresidenziale erogate al figlio nel periodo giugno 2009 – gennaio 2018 dal “Centro Diurno Socioriabilitativo Le Farfalle”, oltre interessi come da domanda, nonché le spese della procedura monitoria.
L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo contestando la pretesa creditoria perché la quota di compartecipazione era stata istituita da delibere e norme regolamentari da ritenersi illegittimi poiché
non prevedevano alcuna esenzione in caso di assenza di reddito del beneficiario, reddito da calcolarsi escludendo l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità civile. Inoltre, l'opponente deduceva che il reddito ai fini ISEE di era da considerarsi nullo, posto che le uniche Persona_1
provvidenze non costituivano reddito imponibile perché erano l'assegno di accompagnamento (pari ad
€ 517,84) e la pensione di invalidità (pari ad € 295,99); pertanto, il reddito era impignorabile e, in ogni caso, le somme non potevano essere richieste a far tempo dal maggio 2016 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 42/2016 che aveva introdotto nuove modalità di calcolo dell'ISEE.
L resisteva nel giudizio di opposizione, chiedendo la conferma dell'ingiunzione Parte_1
sostenendo la legittimità della pretesta creditoria fondata sulla corretta applicazione della normativa statale e regionale. In subordine, l' chiedeva la condanna al pagamento del minore importo Parte_1
di € 12.009,06 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di somme dovute da Persona_1
dal 30 giugno 2016 al 1°luglio 2016, quale data della decorrenza applicativa dell'art. 2 sexies del D.L.
pagina 4 di 9 42/2016.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2608/2021, pubblicata il 05.11.2021, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, alla luce della disciplina in materia e della interpretazione fornita dalla giurisprudenza, ha enunciato il principio secondo il quale, considerato che ai sensi dell'art. 2 DPCM n.
159/2013 l'ISEE è l'unico strumento di valutazione della situazione economica di coloro che chiedono prestazioni sociali agevolate, in presenza di ISEE pari a zero appare illegittima l'imposizione di una contribuzione, seppur minima, a carico del richiedente. Invero, sia la pensione di invalidità che l'indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di redditi ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità. Tale principio connotava in via generale la materia ed era già applicabile alla disciplina successiva al D. Lgs. n. 109/1998 (che non chiariva espressamente tale aspetto) e antecedente all'entrata in vigore del DPCM n.159/2013 e, quindi, a tutto l'arco temporale (giugno 2009 – gennaio 2018) di cui al credito oggetto di causa. Sebbene fosse riconosciuta ai Comuni e alle Regioni la possibilità di stabilire criteri ulteriori rispetto a quelli individuati dalla disciplina ISEE, in ogni caso la normativa regionale e quella comunale, quali fonti subordinate alla normativa statale, avrebbero dovuto conformarsi alla legislazione di rango superiore rispetto alla quale non potevano prevedere deroghe in peius.
Infine, il Giudice di prime cure, considerata le difficoltà interpretative della normativa statale e regionale in materia, compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' eccependo in via preliminare, Parte_1
l'inesistenza e/o nullità della sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione. Nel merito,
l'appellante eccepisce la violazione del divieto di retroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi e l'errata applicazione della normativa di riferimento oltreché degli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Il giudice di primo grado avrebbe violato il principio di certezza del diritto nella parte in cui ha applicato al debito insoluto dell'appellato, riferito al periodo 2009 – 2018, degli orientamenti pagina 5 di 9 giurisprudenziali successivi (tra cui sent. n. 838, 841 e 842 del 2016 del Consiglio di Stato) con applicazione retroattiva anche del D.L. n. 42/2016 per effetto del quale venivano escluse dal reddito il computo delle indennità assistenziali ma “restavano salve, fino a tale data [ovvero fino al 1.07.2016] –
le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti” (cfr. pag. 55
atto di appello). Il Tribunale di Bologna, inoltre, non avrebbe applicato correttamente al caso di specie la normativa nazionale vigente ratione temporis (d.lgs. 109/1998), regionale (art. 49, comma 3 l.r.
Emilia Romagna n. 2/2003, l.r. Emilia Romagna 29/2019, D.g.r. n. 219/2010 e D.g.r. n. 273/2016) e comunale (le deliberazioni Giunta del Comune di Anzola); per effetto di tale normativa, invero, ai fini delle modalità di contribuzione occorreva tener conto della più ampia nozione di ″situazione economica dell'assistito” (art. 3, comma 2-ter D.lgs. 109/98).
A detta dell' inoltre, difetterebbe in capo al Giudice ordinario il potere di disapplicare un Parte_1
atto amministrativo, poiché tale potere potrebbe essere esercitato solo nell'ipotesi in cui l'atto amministrativo fosse non conforme alla legge e solo nei rapporti tra privati.
Infine, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda formulata in primo grado in via subordinata e relativa al pagamento del minore importo di € 12.009,06
oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di somme dovute da dal 30 giugno Persona_1
2016 al 1°luglio 2016.
Nel giudizio di impugnazione si è costituito altresì , in qualità di tutore di Controparte_1 Per_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di udienza dell'11.06.2025 tenutasi con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato. I motivi di appello, tra loro strettamente connessi, meritano la trattazione congiunta.
pagina 6 di 9 In primo luogo, si segnala che l'ambito del presente giudizio riguarda la legittimità della corresponsione di una quota di compartecipazione, calcolata sulla base del reddito comprensivo delle somme percepite a titolo di accompagnamento e di pensione di invalidità civile, da parte di Per_1
per la fruizione del servizio di assistenza semi-residenziale erogato dal “Centro Diurno
[...]
Socioriabilitativo Le Farfalle” nel periodo giugno 2009 – gennaio 2018.
In particolare, ciò che risulta controverso è se, ai fini del calcolo del reddito per la suddetta quota debbano assumere rilevanza, e quindi essere computate, le provvidenze economiche percepite dal cittadino in grave stato disabilità a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.
Di conseguenza, si discute circa la legittimità del provvedimento amministrativo sulla base del quale l' ha attribuito rilevanza alle suddette somme per la determinazione della quota di Parte_1
compartecipazione.
Orbene, la questione è stata risolta dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha statuito che “la
regolamentazione regionale esaminata, oggi non più vigente, si muoveva in un contesto normativo per
sé stesso illegittimo, imponendo una disapplicazione ovvero una interpretazione in senso conforme al
principio -successivamente sancito dalla giurisprudenza poi recepita normativamente, ma già presente
nell'ordinamento, di tutela della persona in condizioni di salute inabilitanti, e quindi di esclusione delle
indennità motivate dalle condizioni di salute dell'interessato dalla valutazione del reddito volta a
ridurre le misure di assistenza gratuite motivate dalle medesime ragioni di salute, in una sorta di
circolo vizioso lesivo del diritto dell'interessato a ricevere un'assistenza complessivamente adeguata
indipendentemente dalla insufficienza dei propri redditi” (Cassazione civile sez. I - 06/02/2024, n.
3328; Cassazione civile sez. I - 06/02/2024, n. 3332). Invero, nonostante l'art. 2 sexies del d.l. n.
42/2016, che ha definitivamente disposto l'esclusione dei trattamenti assistenziali dal reddito imponibile, sia successivo alla legislazione regionale e alla regolamentazione comunale oggetto del presente giudizio e sia stato emanato nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve essere, tuttavia,
pagina 7 di 9 ricordato che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, recepite dal
D.P.C.M. n.159/2013, avevano già affermato l'esclusione dal reddito complessivo ISEE di ciascun nucleo familiare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, percepiti per la disabilità, sulla base di una ricognizione di principi già esistenti, delineando le caratteristiche di misure (l'indennità di accompagnamento e le forme di risarcimento dell'inabilità) per come esse erano nell'ordinamento vigente, sulla base del generale criterio interpretativo secondo cui nella nozione di reddito non possono ricomprendersi gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, pena la violazione dei diritti sanciti da convenzioni internazionali, con la conseguente possibile disapplicazione delle norme nazionali (e regionali) contrastanti, a prescindere dall'intervento del legislatore del 2016 (cfr. Cassazione civile sez. I - 06/02/2024, n. 3328; Cassazione
civile sez. I - 06/02/2024, n. 3332).
Il Giudice di primo grado, pertanto, ha correttamente dato attuazione ai succitati principi, già presenti nel nostro ordinamento indipendentemente dall'entrata in vigore del D.L. n. 46/2016, e disposto la revoca del decreto ingiuntivo.
Infine, si segnala che il potere del Giudice di disapplicare le disposizioni amministrative in contrasto con la legge nel caso di specie non incontra alcun limite posto che l' ha agito in giudizio Parte_1
iure privatorum e cioè per il recupero di un credito sorto nell'ambito di un rapporto negoziale, a prescindere dalla qualificazione soggettiva di pubblica amministrazione o di Ente operante un servizio pubblico;
anche l'eccezione sollevata da parte appellante sul punto, pertanto, deve essere disattesa in quanto infondata.
Alla luce di quanto chiarito, è evidente che ogni altra domanda o questione sollevata da parte appellante deve ritenersi assorbita.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato con conferma della sentenza di primo grado che ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 616/2020, emesso dal Tribunale di Bologna, in data
11.02.2019.
pagina 8 di 9 Per il grado di appello in applicazione del criterio della soccombenza e, avuto riguardo al valore della controversia, parametri medi, le spese di lite si liquidano in € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a
[...]
norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione per le ragioni esposte in motivazione:
- Rigetta l'appello con conseguente conferma della Parte_1
sentenza n. 2608/2021, resa dal Tribunale di Bologna, all'esito del giudizio R.G. n. 4250/2020,
pubblicata il 05.11.2021;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite come liquidate in parte motiva;
- Dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della Pt_1 Parte_1 Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto, se dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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