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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
6868/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.04.2025
Dinanzi al Giudice, con l'assistenza del GOP, dott. Gennaro Pagano, è comparsa per parte ricorrente, , l'avv. Eufemia Strianese, anche per delega dell'avv. Giuseppe Parte_1
Strianese.
L'avv. Strianese si riporta ai propri scritti, precisa le conclusioni ed insiste per l'accoglimento delle stesse.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N.R.G. 6868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 6868/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile e domanda di risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Strianese ed Eufemia Strianese (c.f. C.F._2
) del Foro di Nocera Inferiore, unitamente ai quali elett.te domicilia in Sarno (SA) alla via
[...]
Roma n. 103 - per mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato in [...], il [...] e dom.to in Positano alla via CP_1
Marconi n.95 int. 6;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/04/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
premettendo di essere comproprietaria, in virtù di successione testamentaria dei CP_1
propri genitori e di un compendio immobiliare sito in Persona_1 Persona_2
Positano alla via Marconi, composto da n.2 distinte unità, di cui una con accesso al civico 99 e l'altra al civico 95.
2 1.1. Precisava che l'immobile sito al civico 95 - in catasto fol. 5 p.lla 1174 sub.2 Piano T-S1 e S2 vani 15 R.C. €.1.394,45, di sua esclusiva proprietà, era composto da tre livelli, di cui il primo a quota stradale e gli altri due sottostrada e che, proprio al livello più basso, contraddistinto con l'int. n.6, vi era un locale ad uso deposito, composto da 2 vani e WC, che ancor prima dell'apertura delle citate successioni dei genitori era sempre stato nella disponibilità dei essa istante che l'aveva adibito a suo recapito in Positano.
2. Riferiva che suo padre, , nel mese di novembre 2023 concedeva in via precaria Persona_1
al , che si era dichiarato disposto ad assisterlo, a fargli compagnia nonché a CP_1
manutenere il giardino, un posto letto nei descritti alloggi, al tempo condivisi con altri ospiti precari e che il resistente si era occupato dell'anziano ed ammalato solo per poche Persona_1 settimane, tanto che già quest'ultimo già lo invitava verbalmente a lasciare i detti locali.
Dopo la morte di avvenuta il 27/02/2024, malgrado reiterati inviti per le vie brevi, Persona_1 il non solo si era rifiutato di rilasciare l'immobile ma aveva anche sostituito la serratura di CP_1
accesso.
3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a) Dichiarare che il convenuto , nato a [...] il [...] ed CP_1
attualmente dom.to in Positano alla via Marconi n.95 int. 6 (secondo piano sottostrada) occupa senza titolo l'immobile descritto in premessa ed in subordine, ove lo si ritenesse anche in seguito alle avverse difese, dichiarare cessato il rapporto di comodato a suo tempo concesso da Per_1
[...]
b) Condannare all'immediato rilascio pro-istante dello stesso immobile;
c) Con condanna per il medesimo convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da corrispondere ai sottoscritti procuratori antistatari”.
4. Nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in giudizio e CP_1
veniva dichiarato contumace.
7. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prova per testi, all'udienza del
10.04.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dal dlgs. n.
149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
3 2. Tanto premesso, appare necessario procedere alla corretta interpretazione della domanda, in considerazione delle allegazioni di fatto, anche al fine di individuare il regime probatorio da applicare.
È noto che i rimedi delle azioni di restituzione e di rivendicazione contro l'occupazione sine titulo siano accomunate dallo scopo pratico e dal petitum a cui entrambe tendono – ossia ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi – ma si distinguono nettamente per natura e per causae petendi: con la prima si mira a stabilire lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico (es. con un contratto di locazione o di comodato) e con la seconda (ex art. 948 c.c.) a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e,
conseguenzialmente, condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
2.1. Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda proposta vada qualificata come azione di restituzione, prospettando la ricorrente che il resistente, seppur immesso in possesso del bene con contratto di comodato, per finalità essenzialmente assistenziali dell'anziano genitore, si sia poi rifiutato di restituire l'immobile, venuto meno il titolo.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: nell'azione di restituzione è sufficiente dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.
3. In relazione al caso in esame la ricorrente ha pienamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente atteso che ha dimostrato il venir meno del titolo, in base al quale
[...]
deteneva l'immobile, fornendo altresì prova dell'abusiva occupazione CP_1 dell'immobile da parte del predetto resistente.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da indifferente, Testimone_1
sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare.
Il teste ha confermato, per conoscenza diretta, quanto articolato nel capitolo di prova n. 4 del ricorso, ossia che il padre della ricorrente, , concedeva in via precaria al Persona_1 [...]
che si era dichiarato disposto ad assisterlo, un posto letto. CP_1
E' altresì documentato che la ricorrente abbia vanamente tentato di rientrare nel possesso dell'immobile, alla morte del padre, finanche sporgendo querela nei confronti del resistente, poi archiviata (cft. documentazione allegata al ricorso).
La mancata costituzione dell'interessato, infine, corrobora che lo stesso non ha valide ragioni per opporsi al rilascio.
In definitiva, l'evidenza probatoria raccolta dimostra l'effettiva occupazione abusiva dell'immobile de quo da parte del resistente.
4 4. Segue, pertanto la condanna di al rilascio dell'immobile in contestazione CP_1
in favore di parte ricorrente.
5. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del resistente, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14 in base a valori compresi tra minimi e medi, stante l'istruttoria semplificata espletata e l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, in ragione del valore della causa (fino ad euro 26.000,00) con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6868/2024, R.G., instaurato da , Parte_1
disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, previa declaratoria di cessazione del comodato, condanna al rilascio immediato, in favore della ricorrente, dell'immobile sito in CP_1
Positano, alla via Marconi n.95 int. 6 (secondo piano sottostrada), meglio individuato in atti, libero e sgombero da persone e cose;
2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente CP_1
che si liquidano in euro 36,90 per spese effettivamente documentate, ed € 2.800,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Giuseppe Strianese e dell'Avv. Eufemia
Strianese, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 10.04.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
6868/2024
VERBALE DI UDIENZA DEL 10.04.2025
Dinanzi al Giudice, con l'assistenza del GOP, dott. Gennaro Pagano, è comparsa per parte ricorrente, , l'avv. Eufemia Strianese, anche per delega dell'avv. Giuseppe Parte_1
Strianese.
L'avv. Strianese si riporta ai propri scritti, precisa le conclusioni ed insiste per l'accoglimento delle stesse.
***
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 N.R.G. 6868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 6868/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile e domanda di risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giuseppe Strianese ed Eufemia Strianese (c.f. C.F._2
) del Foro di Nocera Inferiore, unitamente ai quali elett.te domicilia in Sarno (SA) alla via
[...]
Roma n. 103 - per mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nato in [...], il [...] e dom.to in Positano alla via CP_1
Marconi n.95 int. 6;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/04/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
premettendo di essere comproprietaria, in virtù di successione testamentaria dei CP_1
propri genitori e di un compendio immobiliare sito in Persona_1 Persona_2
Positano alla via Marconi, composto da n.2 distinte unità, di cui una con accesso al civico 99 e l'altra al civico 95.
2 1.1. Precisava che l'immobile sito al civico 95 - in catasto fol. 5 p.lla 1174 sub.2 Piano T-S1 e S2 vani 15 R.C. €.1.394,45, di sua esclusiva proprietà, era composto da tre livelli, di cui il primo a quota stradale e gli altri due sottostrada e che, proprio al livello più basso, contraddistinto con l'int. n.6, vi era un locale ad uso deposito, composto da 2 vani e WC, che ancor prima dell'apertura delle citate successioni dei genitori era sempre stato nella disponibilità dei essa istante che l'aveva adibito a suo recapito in Positano.
2. Riferiva che suo padre, , nel mese di novembre 2023 concedeva in via precaria Persona_1
al , che si era dichiarato disposto ad assisterlo, a fargli compagnia nonché a CP_1
manutenere il giardino, un posto letto nei descritti alloggi, al tempo condivisi con altri ospiti precari e che il resistente si era occupato dell'anziano ed ammalato solo per poche Persona_1 settimane, tanto che già quest'ultimo già lo invitava verbalmente a lasciare i detti locali.
Dopo la morte di avvenuta il 27/02/2024, malgrado reiterati inviti per le vie brevi, Persona_1 il non solo si era rifiutato di rilasciare l'immobile ma aveva anche sostituito la serratura di CP_1
accesso.
3. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a) Dichiarare che il convenuto , nato a [...] il [...] ed CP_1
attualmente dom.to in Positano alla via Marconi n.95 int. 6 (secondo piano sottostrada) occupa senza titolo l'immobile descritto in premessa ed in subordine, ove lo si ritenesse anche in seguito alle avverse difese, dichiarare cessato il rapporto di comodato a suo tempo concesso da Per_1
[...]
b) Condannare all'immediato rilascio pro-istante dello stesso immobile;
c) Con condanna per il medesimo convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario di giudizio da corrispondere ai sottoscritti procuratori antistatari”.
4. Nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in giudizio e CP_1
veniva dichiarato contumace.
7. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prova per testi, all'udienza del
10.04.2025, all'esito della discussione, veniva data lettura della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va rilevato che il giudizio segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dal dlgs. n.
149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
3 2. Tanto premesso, appare necessario procedere alla corretta interpretazione della domanda, in considerazione delle allegazioni di fatto, anche al fine di individuare il regime probatorio da applicare.
È noto che i rimedi delle azioni di restituzione e di rivendicazione contro l'occupazione sine titulo siano accomunate dallo scopo pratico e dal petitum a cui entrambe tendono – ossia ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi – ma si distinguono nettamente per natura e per causae petendi: con la prima si mira a stabilire lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico (es. con un contratto di locazione o di comodato) e con la seconda (ex art. 948 c.c.) a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e,
conseguenzialmente, condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
2.1. Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda proposta vada qualificata come azione di restituzione, prospettando la ricorrente che il resistente, seppur immesso in possesso del bene con contratto di comodato, per finalità essenzialmente assistenziali dell'anziano genitore, si sia poi rifiutato di restituire l'immobile, venuto meno il titolo.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: nell'azione di restituzione è sufficiente dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.
3. In relazione al caso in esame la ricorrente ha pienamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente atteso che ha dimostrato il venir meno del titolo, in base al quale
[...]
deteneva l'immobile, fornendo altresì prova dell'abusiva occupazione CP_1 dell'immobile da parte del predetto resistente.
Si rimanda, in primo luogo, alla deposizione testimoniale resa da indifferente, Testimone_1
sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è ragione di dubitare.
Il teste ha confermato, per conoscenza diretta, quanto articolato nel capitolo di prova n. 4 del ricorso, ossia che il padre della ricorrente, , concedeva in via precaria al Persona_1 [...]
che si era dichiarato disposto ad assisterlo, un posto letto. CP_1
E' altresì documentato che la ricorrente abbia vanamente tentato di rientrare nel possesso dell'immobile, alla morte del padre, finanche sporgendo querela nei confronti del resistente, poi archiviata (cft. documentazione allegata al ricorso).
La mancata costituzione dell'interessato, infine, corrobora che lo stesso non ha valide ragioni per opporsi al rilascio.
In definitiva, l'evidenza probatoria raccolta dimostra l'effettiva occupazione abusiva dell'immobile de quo da parte del resistente.
4 4. Segue, pertanto la condanna di al rilascio dell'immobile in contestazione CP_1
in favore di parte ricorrente.
5. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del resistente, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14 in base a valori compresi tra minimi e medi, stante l'istruttoria semplificata espletata e l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto, in ragione del valore della causa (fino ad euro 26.000,00) con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6868/2024, R.G., instaurato da , Parte_1
disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, previa declaratoria di cessazione del comodato, condanna al rilascio immediato, in favore della ricorrente, dell'immobile sito in CP_1
Positano, alla via Marconi n.95 int. 6 (secondo piano sottostrada), meglio individuato in atti, libero e sgombero da persone e cose;
2. condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente CP_1
che si liquidano in euro 36,90 per spese effettivamente documentate, ed € 2.800,00 per competenze legali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Giuseppe Strianese e dell'Avv. Eufemia
Strianese, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione in data 10.04.2025
Il Giudice
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