CASS
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2025, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE - Presidente - CI LL SE OS R.G.N. 34217/2024 Motivazione Semplificata SENTENZA Sul ricorso proposto da: RC IE MA IN nato il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere SE OS;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 giugno 2024, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di CI SC AR IN avverso il decreto di sequestro preventivo relativo all’immobile dalla stessa occupato (CI era indagata per il reato di cui all’art. 633-639-bis cod. pen). Avverso l’ordinanza in parola ricorre per NE il difensore dell’indagata, premettendo che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame si basava sulla mancanza di legittimazione della stessa, in quanto, non vantando alcun diritto sull’immobile, non avrebbe potuto conseguirne la restituzione;
così facendo, il Tribunale aveva del tutto ignorato la censura difensiva secondo cui vi era un difetto di querela e che non vi era neppure la prova su chi fosse proprietario dell’immobile, con conseguente insussistenza del reato;
anche relativamente allo stato di necessità la valutazione del Tribunale era stata errata. Quanto all’interesse ad impugnare -prosegue il difensore- parte ricorrente possedeva da più di un anno l’immobile, e non era stata presentata azione di spoglio, per cui sussisteva la legittimazione ad impugnare. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Il Tribunale ha infatti correttamente applicato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 2969 Anno 2025 Presidente: PE AN Relatore: OS SE Data Udienza: 14/01/2025 restituzione della cosa come effetto del dissequestro (vedi, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098); nel caso in esame, nessun diritto alla restituzione poteva vantare la ricorrente, pacificamente non titolare di alcun diritto sull’immobile occupato.
2.2. Irrilevante è la considerazione che la ricorrente possedeva da più di un anno l’immobile occupato, posto che il possessore può esperire azione di reintegrazione ex art. 1168 cod. civ. qualora sia stato privato del possesso in maniera violenta o clandestina, ma non ha alcun rimedio quando il possesso gli sia stato tolto in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, per cui non potrebbe comunque rientrare in possesso del bene;
correttamente, pertanto, non è stato esaminato il tema della validità della querela;
a ciò si può aggiungere che sulla motivazione relativa allo stato di necessità il motivo di ricorso propone inammissibili censure di merito, considerato che contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SE OS AN PE 2
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 giugno 2024, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di CI SC AR IN avverso il decreto di sequestro preventivo relativo all’immobile dalla stessa occupato (CI era indagata per il reato di cui all’art. 633-639-bis cod. pen). Avverso l’ordinanza in parola ricorre per NE il difensore dell’indagata, premettendo che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame si basava sulla mancanza di legittimazione della stessa, in quanto, non vantando alcun diritto sull’immobile, non avrebbe potuto conseguirne la restituzione;
così facendo, il Tribunale aveva del tutto ignorato la censura difensiva secondo cui vi era un difetto di querela e che non vi era neppure la prova su chi fosse proprietario dell’immobile, con conseguente insussistenza del reato;
anche relativamente allo stato di necessità la valutazione del Tribunale era stata errata. Quanto all’interesse ad impugnare -prosegue il difensore- parte ricorrente possedeva da più di un anno l’immobile, e non era stata presentata azione di spoglio, per cui sussisteva la legittimazione ad impugnare. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Il Tribunale ha infatti correttamente applicato il principio secondo il quale l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla Penale Sent. Sez. 2 Num. 2969 Anno 2025 Presidente: PE AN Relatore: OS SE Data Udienza: 14/01/2025 restituzione della cosa come effetto del dissequestro (vedi, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098); nel caso in esame, nessun diritto alla restituzione poteva vantare la ricorrente, pacificamente non titolare di alcun diritto sull’immobile occupato.
2.2. Irrilevante è la considerazione che la ricorrente possedeva da più di un anno l’immobile occupato, posto che il possessore può esperire azione di reintegrazione ex art. 1168 cod. civ. qualora sia stato privato del possesso in maniera violenta o clandestina, ma non ha alcun rimedio quando il possesso gli sia stato tolto in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, per cui non potrebbe comunque rientrare in possesso del bene;
correttamente, pertanto, non è stato esaminato il tema della validità della querela;
a ciò si può aggiungere che sulla motivazione relativa allo stato di necessità il motivo di ricorso propone inammissibili censure di merito, considerato che contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente SE OS AN PE 2