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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 07/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6016/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5599/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202290041548 23000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150207735390000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160023059314000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170254785571000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180010996263000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180033728703000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180053112024000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190249716936000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190265298274000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200032603058000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in epigrafe la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 Srl avverso l'intimazione di pagamento n.097202290041548 23/00 relativamente alle cartelle di competenza del giudice tributario. Il Collegio ha ritenuto che l'Agenzia aveva dimostrato la notifica delle cartelle a mezzo PEC della società nel termine di 10 anni.
Appella la sentenza la società ricorrente per i seguenti motivi:
1) Nullità delle notifiche per mancanza della traccia delle buste telematiche di consegna;
2) Inutilizzabilità documentazione prodotta da Agenzia della SC per disconoscimento;
3) Violazione degli articoli 3 della Legge 241/1990 e 7 della legge n.212/2000.
In data 28 05 2025 questa Corte ha pronunciato una Ordinanza per acquisire prova della notifica dell'appello proposto dalla società Ricorrente_1 Srl nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e riscossione e onerava parte appellante di produrre i file in formato eml .
La prova è stata depositata in data 3 giugno 2025.
All'udienza del 26 novembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
Le Cartelle sono state notificate e mezzo PEC come da allegati al ricorso di primo grado e pertanto non essendo state impugnate sono diventate definitive.
La circostanza che la notifica sia stata effettuata a mezzo pec e sia pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, rende incontestabile che quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza legale e rende non pertinenti le argomentazioni della società ricorrente circa l'esibizione degli originali delle cartelle.
Ed invero occorre rammentare che a partire dal 1° luglio 2017, il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, all'art.
7-quater in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973, ha previsto la possibilità per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC gli atti esattoriali nei confronti di:
a) soggetti obbligati a disporre, per legge, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-PEC (e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi);
b) soggetti per i quali non sussiste tale obbligo, ma ne abbiano fatto specifica richiesta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale, associazioni, fondazioni, comitati, ecc).
Secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali (v. da ultimo Cass. n.39513/2021), "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia - com'è avvenuto nella fattispecie- mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ovvero provvedendo il concessionario della riscossione a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta".
La notifica delle cartelle, eseguita in conformità alle suddette prescrizioni di legge deve ritenersi legittima conseguentemente è legittimo l'avviso di intimazione che le presuppone.
La richiesta di disconoscimento non può essere accolta su documenti inviati via PEC , la giurisprudenza indicata dall'appellante si riferisce a casi in cui vi sia stata o denuncia di falsa documentazione comprovata o da documentazione trasmessa a mezzo raccomandata o per posta ordinaria.
Per quanto riguarda l'ultima censura si ritiene che la documentazione agli atti sia stata sufficientemente chiara ad illustrare il presupposto, le motivazioni e le ragioni del provvedimento appellato.
Le eccezioni sono state smentite dalla documentazione agli atti e pertanto l'appello è infondato . Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate e SC che quantifica in € 6.500,00 oltre accessori come per legge.
Cosi deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
BE LL CO TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
AJELLO ROBERTA, Relatore
PIERONI MARCO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6016/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5599/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30
e pubblicata il 28/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202290041548 23000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150207735390000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160023059314000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170254785571000 ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180010996263000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180033728703000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180053112024000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190249716936000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190265298274000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200032603058000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in epigrafe la Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso della società Ricorrente_1 Srl avverso l'intimazione di pagamento n.097202290041548 23/00 relativamente alle cartelle di competenza del giudice tributario. Il Collegio ha ritenuto che l'Agenzia aveva dimostrato la notifica delle cartelle a mezzo PEC della società nel termine di 10 anni.
Appella la sentenza la società ricorrente per i seguenti motivi:
1) Nullità delle notifiche per mancanza della traccia delle buste telematiche di consegna;
2) Inutilizzabilità documentazione prodotta da Agenzia della SC per disconoscimento;
3) Violazione degli articoli 3 della Legge 241/1990 e 7 della legge n.212/2000.
In data 28 05 2025 questa Corte ha pronunciato una Ordinanza per acquisire prova della notifica dell'appello proposto dalla società Ricorrente_1 Srl nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e riscossione e onerava parte appellante di produrre i file in formato eml .
La prova è stata depositata in data 3 giugno 2025.
All'udienza del 26 novembre la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene l'appello infondato.
Le Cartelle sono state notificate e mezzo PEC come da allegati al ricorso di primo grado e pertanto non essendo state impugnate sono diventate definitive.
La circostanza che la notifica sia stata effettuata a mezzo pec e sia pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, rende incontestabile che quest'ultimo ne abbia avuto conoscenza legale e rende non pertinenti le argomentazioni della società ricorrente circa l'esibizione degli originali delle cartelle.
Ed invero occorre rammentare che a partire dal 1° luglio 2017, il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, all'art.
7-quater in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973, ha previsto la possibilità per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC gli atti esattoriali nei confronti di:
a) soggetti obbligati a disporre, per legge, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-PEC (e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi);
b) soggetti per i quali non sussiste tale obbligo, ma ne abbiano fatto specifica richiesta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale, associazioni, fondazioni, comitati, ecc).
Secondo i più recenti indirizzi giurisprudenziali (v. da ultimo Cass. n.39513/2021), "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia - com'è avvenuto nella fattispecie- mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), ovvero provvedendo il concessionario della riscossione a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta".
La notifica delle cartelle, eseguita in conformità alle suddette prescrizioni di legge deve ritenersi legittima conseguentemente è legittimo l'avviso di intimazione che le presuppone.
La richiesta di disconoscimento non può essere accolta su documenti inviati via PEC , la giurisprudenza indicata dall'appellante si riferisce a casi in cui vi sia stata o denuncia di falsa documentazione comprovata o da documentazione trasmessa a mezzo raccomandata o per posta ordinaria.
Per quanto riguarda l'ultima censura si ritiene che la documentazione agli atti sia stata sufficientemente chiara ad illustrare il presupposto, le motivazioni e le ragioni del provvedimento appellato.
Le eccezioni sono state smentite dalla documentazione agli atti e pertanto l'appello è infondato . Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la società appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate e SC che quantifica in € 6.500,00 oltre accessori come per legge.
Cosi deciso in Roma il 26 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
BE LL CO TI