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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2541/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Dogane Fernetti-Retroporto Di Trieste - Autoporto Di Fernetti 34016
Trieste TS
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it
Resistente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 364/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 05790202300389924580 OG-ALTRO 2018
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 05790202300389924580 OG DA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4003/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato principale si riportano ai rispettivi scritti
L'Agenzia delle Dogane -Monopoli chiede di essere e stromessa dal giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza in epigrafe chiedendone l'annullamento con conseguente rigetto della domanda dolendosi che essa fosse frutto di una errata interpretazione della normativa comunitaria.
Si costituiva la società appellata chiedendo la conferma del procedimento impugnato .
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane Monopoli chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa dando lettura del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Per comprendere l'odierna vicenda processuale occorre preliminarmente ricostruire i fatti presupposti e non in contestazione. Invero la Resistente_1 importava bio carburante da una società bosniaca fruendo delle agevolazioni doganali previste per i prodotti provenienti da tale Stato. A seguito di indagini dell'LA che ponevano in evidenza che i prodotti importati provenivano in realtà dagli USA veniva emesso un provvedimento di irrogazione di sanzioni per evasione di diritti doganali.
Considerato che
le somme richieste sono state affidate per la riscossione dall'Agenzia delle Dogane nel mese di febbraio 2021 (ruolo n.
2021/000112, reso esecutivo in data 19.01.2021, consegnato il 25.02.2021) e che le sanzioni – oggetto del recupero - non possono essere qualificate come risorse proprie europee chiedeva di essere emessa ai benefici previsti dalla cd rottamazione quater. L'Agente della riscossione rigettava la richiesta di rottamazione
. Il diniego era impugnato dalla Società.
Tanto premesso egualmente non è in contestazione che i proventi propri dell'Unione Europea, quali i dazi doganali, non possono essere oggetto di interventi agevolativi per i contribuenti da parte degli stati membri e quindi il mancato pagamento dei dazi dogani certamente non rientra tra i tributi per cui è ammessa la rottamazione
Orbene il giudice di prime cure ha ritenuto che le sanzioni doganali non rientrano tra le risorse proprie dell'Unione con la seguente motivazione “2. Il Collegio osserva che l'art. 1, co. 246, lett. a), della L. 197/2022 fa espresso riferimento alle Decisioni del Consiglio n. 2007/36/CE del 7.06.2007 e 2014/436/CE del
26.05.2014 che non prevedono, almeno in modo espresso, che le sanzioni costituiscano risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea. D'altra parte, proprio perché la composizione, qualitativa e quantitativa, del sistema delle risorse proprie dell'Unione, costituisce materia oggetto di reiterate valutazioni politiche ed interventi normativi, appare derimente sul punto, la proposta (depositata in atti) che ha formato oggetto, in data 17 gennaio 2024, di un parere del Parlamento Europeo – Commissione per i bilanci. In particolare, detto parere illustra le conseguenze dell'introduzione di unorientamento comune, in materia di sanzioni amministrative, attraverso il regolamento, prevedendo esplicitamente la possibilità di includere i proventi di tali sanzioni in una futura decisione sulle risorse proprie. Ne consegue che è indubbio che, allo stato attuale, le sanzioni non costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea ed infatti, nel suddetto parere, a pag. 4, con riferimento al paragrafo
“Sanzioni”, si specifica che “Il relatore per parere ritiene che tutte le entrate pubbliche generate dall'attuazione delle politiche dell'Unione o dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione dovrebbero, per impostazione predefinita e al fine di mutualizzare i benefici, confluire nel bilancio dell'Unione, come risorse proprie o come altre entrate".
L'agenzia delle Entrate con il suo appello contesta la conclusione del giudice di prime cure ritenendo che non sia possibile procedere a rottamazione delle sanzioni quando il Tributo evaso non è rottamabile in quanto l'emissione delle sanzioni rafforzando il potere di esazione dei dazi dell'Unione incide direttamente sulle risorse prorpie dell'Unione. Il motivo di ricorso non risulta, a giudizio di questa Corte idoneo ad inficiare il ragionamento giuridico posto a base della sentenza della Corte di primo grado. Deve infatti concordarsi con quanto argomentato dal primo giudice: le sanzioni doganai non rientrano tra le entrate proprie della
Unione sia in virtù sia del dato letterale del testo normativo sia in via di interpretazione sistematica . Va poi aggiunto che il comma 246 dell'art 1 della legge n. 197/2022 ponendo una eccezione alla possibilità di rottamazione dei tributi deve ritenersi di stretta interpretazione e pertanto non è consentita alcuna interpretazione analogica come propone l'ufficio nel suo atto di appello .
Trattandosi di questione nuova e particolarmente complessa sussisitono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2541/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Dogane Fernetti-Retroporto Di Trieste - Autoporto Di Fernetti 34016
Trieste TS
elettivamente domiciliato presso uadm.friuliveneziagiulia1@pec.adm.gov.it
Resistente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 364/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 05/04/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 05790202300389924580 OG-ALTRO 2018
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 05790202300389924580 OG DA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4003/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante e Appellato principale si riportano ai rispettivi scritti
L'Agenzia delle Dogane -Monopoli chiede di essere e stromessa dal giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha impugnato la sentenza in epigrafe chiedendone l'annullamento con conseguente rigetto della domanda dolendosi che essa fosse frutto di una errata interpretazione della normativa comunitaria.
Si costituiva la società appellata chiedendo la conferma del procedimento impugnato .
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane Monopoli chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata decisa dando lettura del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Per comprendere l'odierna vicenda processuale occorre preliminarmente ricostruire i fatti presupposti e non in contestazione. Invero la Resistente_1 importava bio carburante da una società bosniaca fruendo delle agevolazioni doganali previste per i prodotti provenienti da tale Stato. A seguito di indagini dell'LA che ponevano in evidenza che i prodotti importati provenivano in realtà dagli USA veniva emesso un provvedimento di irrogazione di sanzioni per evasione di diritti doganali.
Considerato che
le somme richieste sono state affidate per la riscossione dall'Agenzia delle Dogane nel mese di febbraio 2021 (ruolo n.
2021/000112, reso esecutivo in data 19.01.2021, consegnato il 25.02.2021) e che le sanzioni – oggetto del recupero - non possono essere qualificate come risorse proprie europee chiedeva di essere emessa ai benefici previsti dalla cd rottamazione quater. L'Agente della riscossione rigettava la richiesta di rottamazione
. Il diniego era impugnato dalla Società.
Tanto premesso egualmente non è in contestazione che i proventi propri dell'Unione Europea, quali i dazi doganali, non possono essere oggetto di interventi agevolativi per i contribuenti da parte degli stati membri e quindi il mancato pagamento dei dazi dogani certamente non rientra tra i tributi per cui è ammessa la rottamazione
Orbene il giudice di prime cure ha ritenuto che le sanzioni doganali non rientrano tra le risorse proprie dell'Unione con la seguente motivazione “2. Il Collegio osserva che l'art. 1, co. 246, lett. a), della L. 197/2022 fa espresso riferimento alle Decisioni del Consiglio n. 2007/36/CE del 7.06.2007 e 2014/436/CE del
26.05.2014 che non prevedono, almeno in modo espresso, che le sanzioni costituiscano risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea. D'altra parte, proprio perché la composizione, qualitativa e quantitativa, del sistema delle risorse proprie dell'Unione, costituisce materia oggetto di reiterate valutazioni politiche ed interventi normativi, appare derimente sul punto, la proposta (depositata in atti) che ha formato oggetto, in data 17 gennaio 2024, di un parere del Parlamento Europeo – Commissione per i bilanci. In particolare, detto parere illustra le conseguenze dell'introduzione di unorientamento comune, in materia di sanzioni amministrative, attraverso il regolamento, prevedendo esplicitamente la possibilità di includere i proventi di tali sanzioni in una futura decisione sulle risorse proprie. Ne consegue che è indubbio che, allo stato attuale, le sanzioni non costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea ed infatti, nel suddetto parere, a pag. 4, con riferimento al paragrafo
“Sanzioni”, si specifica che “Il relatore per parere ritiene che tutte le entrate pubbliche generate dall'attuazione delle politiche dell'Unione o dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione dovrebbero, per impostazione predefinita e al fine di mutualizzare i benefici, confluire nel bilancio dell'Unione, come risorse proprie o come altre entrate".
L'agenzia delle Entrate con il suo appello contesta la conclusione del giudice di prime cure ritenendo che non sia possibile procedere a rottamazione delle sanzioni quando il Tributo evaso non è rottamabile in quanto l'emissione delle sanzioni rafforzando il potere di esazione dei dazi dell'Unione incide direttamente sulle risorse prorpie dell'Unione. Il motivo di ricorso non risulta, a giudizio di questa Corte idoneo ad inficiare il ragionamento giuridico posto a base della sentenza della Corte di primo grado. Deve infatti concordarsi con quanto argomentato dal primo giudice: le sanzioni doganai non rientrano tra le entrate proprie della
Unione sia in virtù sia del dato letterale del testo normativo sia in via di interpretazione sistematica . Va poi aggiunto che il comma 246 dell'art 1 della legge n. 197/2022 ponendo una eccezione alla possibilità di rottamazione dei tributi deve ritenersi di stretta interpretazione e pertanto non è consentita alcuna interpretazione analogica come propone l'ufficio nel suo atto di appello .
Trattandosi di questione nuova e particolarmente complessa sussisitono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa le spese.