Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.: 520 /2024
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 28/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 520 /2024 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. BIANCO MASSIMILIANO;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'avv. DINOIA VITO , giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata riceveva dalla sede di , avviso di CP_1 CP_1 addebito n. 39720240000915752000, relativo alla pensione 7202PSO n. 09300066. La richiesta veniva giustificata da un pagamento indebito relativo al periodo 08/2003-09/2003 in qualità di cointestatario di conto corrente estinto. La somma richiesta è pari ad € 1.056,11, e si segnalava che in merito vi era stata comunicazione di addebito con notifica del 22 settembre 2017. Si precisava, inoltre, che l'avviso era da considerarsi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Tanto premesso l'istante ha proposto opposizione all'avviso di addebito perché illegittimo e nullo per intervenuta CP_1 prescrizione del credito vantato. Ha chiesto l'annullamento dell'avviso di addebito con vittoria delle spese di lite. Con una prima memoria difensiva depositata in data 14.10.2024 l si CP_1 costituiva per far rilevare che il credito azionato con l'opposto avviso di addebito è stato abbandonato, come risulta dalla allegata documentazione. Con una seconda memoria difensiva del 15.10.2024 l eccepiva la incompetenza per territorio del Tribunale adito. Sottoposta CP_1 la questione di competenza alle parti dal Giudice, alla udienza del 28.05.2025 la causa era decisa con la presente sentenza. La parte ricorrente alla odierna udienza ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata da parte resistente e non avversata dalla odierna ricorrente, il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, va emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. L'accordo delle parti in punto di conclusioni rassegnate giustifica la emissione della pronuncia di cui sopra, in quanto, in assenza di accordo, la scrivente avrebbe dovuto decidere sulla questione preliminare di rito (competenza), con pronuncia sulle spese, per poi rimettere le parti innanzi al Giudice competente che non avrebbe potuto che adottare la pronuncia di cui alla presente sentenza. Risulta evidente l'enorme aggravio di attività processuale per le parti. Le spese di lite vanno, quindi, integralmente compensate, conformemente alla richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 28/05/2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo