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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11.03.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7863/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avvocati Giuseppe Parte_1
Izzo, A. Buonamano e F. Fusco, unitamente ai quali elett. dom. in Cellole, alla piazza
Raffaello n. 19
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari, indicati in atti, con cui elett. dom. in , CP_1 alla via Lubich n. 6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere insegnante a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
, assunto nel profilo di educatore e di Controparte_2 prestare servizio presso il Convitto Nazionale A. Ninfo di Sessa Aurunca, adiva l'intestato Tribunale affinché fosse accertato e dichiarato il proprio diritto, quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 L. n. 107/15 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2016/2017.
1 Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in CP_1 quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, rinviata la causa per la discussione e decisione la giudice, all'esito della camera di consiglio, definiva la causa mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
La materia oggetto del contendere è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito in numerose sentenze (cfr., ex multis, Trib. Napoli n. 59/18; App. Roma n. 1077/2019;
App. Firenze n. 726/2019; App. Roma n. 2439/2020) nonché, di recente, dalla
Suprema Corte di Cassazione (sentenza del 31.10.2022 n. 32104; in senso conforme, ordinanza del 11.04.2024, n. 9895) con orientamento cui questa giudicante intende prestare adesione in quanto pienamente condivisibile e che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c..
La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. n. 107/15 a fini di formazione professionale.
Con l'art. 1, co. 121 della predetta legge (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Più nel dettaglio, con la legge n. 107/2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
2 accreditati presso il a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato
“Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395
d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
Il successivo Art. 127 CCNL – Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-
3 relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi)”.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico.
È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma
“124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”.
L'art. 129 del CCNL di categoria prevede poi che “[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di
4 aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”, appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica CP_4 chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari».
Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di 500 euro annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12
5 della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, per l'importo di euro
500,00 annui;
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1600,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 11 marzo 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11.03.2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7863/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avvocati Giuseppe Parte_1
Izzo, A. Buonamano e F. Fusco, unitamente ai quali elett. dom. in Cellole, alla piazza
Raffaello n. 19
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari, indicati in atti, con cui elett. dom. in , CP_1 alla via Lubich n. 6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2022 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere insegnante a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
, assunto nel profilo di educatore e di Controparte_2 prestare servizio presso il Convitto Nazionale A. Ninfo di Sessa Aurunca, adiva l'intestato Tribunale affinché fosse accertato e dichiarato il proprio diritto, quale insegnante in servizio nel ruolo di educatore (classe di concorso PPPP), a percepire l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 L. n. 107/15 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui, a decorrere dall'a.s. 2016/2017.
1 Si costituiva il convenuto che resisteva al ricorso chiedendone il rigetto in CP_1 quanto infondato.
Acquisita la documentazione prodotta, rinviata la causa per la discussione e decisione la giudice, all'esito della camera di consiglio, definiva la causa mediante sentenza.
**********
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni di seguito esposte.
La materia oggetto del contendere è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito in numerose sentenze (cfr., ex multis, Trib. Napoli n. 59/18; App. Roma n. 1077/2019;
App. Firenze n. 726/2019; App. Roma n. 2439/2020) nonché, di recente, dalla
Suprema Corte di Cassazione (sentenza del 31.10.2022 n. 32104; in senso conforme, ordinanza del 11.04.2024, n. 9895) con orientamento cui questa giudicante intende prestare adesione in quanto pienamente condivisibile e che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c..
La questione giuridica controversa attiene alla sussistenza del diritto degli educatori dei Convitti, assunti in ruolo a tempo indeterminato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. n. 107/15 a fini di formazione professionale.
Con l'art. 1, co. 121 della predetta legge (c.d. Buona Scuola), veniva introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Più nel dettaglio, con la legge n. 107/2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti è stato testualmente disposto che “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
2 accreditati presso il a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato
“Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395
d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto
Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2.
Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili”.
Il successivo Art. 127 CCNL – Profilo professionale e funzione del personale educativo - dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-
3 relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca. 2.
Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”.
I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa (“…tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi)”.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico.
È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma
“124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale…”.
L'art. 129 del CCNL di categoria prevede poi che “[…] 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di
4 aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa”, appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto.
Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del , laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica CP_4 chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari».
Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell'importo nominale di 500 euro annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12
5 della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, per l'importo di euro
500,00 annui;
b) condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1600,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 11 marzo 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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