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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.) Dr.ssa UD De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 760/2022 trattenuta in decisione con termini ex art. 190 all'udienza sostitutiva del 17.6.2025, avente ad oggetto: Statuizioni accessorie alla sentenza di Divorzio dell'intestato Tribunale n. 441/2023 pubbl. l'11.10.2023
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Maria Cristina Mirabelli e Stefano Goldstaub – giusta procura in atti -
Ricorrente
E
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppe Natale ed Enzo Idà – giusta procura in atti -
Resistente
NONCHE'
sede- CP_2
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18.5.2022, la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 1.7.1995; che dall'unione nascevano tre figlie, (cl. 1995), (cl. 1997) (entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autonome) e UD (cl. 2005, oggi maggiorenne ma non autosufficiente); di essere separati Pag. 1 di 7 giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale cron. n. 714/2013 del 7.2.2013 (RGC 1409/2012) – chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici e, dunque, la conferma dell'assegnazione al resistente della casa coniugale come da omologa;
il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00 mensile;
l'assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili per la figlia UD, studentessa universitaria,
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e la conseguente cessione gratuita da parte della ricorrente della propria quota del diritto di proprietà sulla predetta casa;
si opponeva al riconoscimento dell'assegno divorzile attesa la propria attuale condizione economica (pagamento mutuo della casa familiare per € 1.000,00 mensili, convivenza con nuova compagna che non svolge attività lavorativa e dalla quale è nata una bambina, pignoramento per mancato pagamento mantenimento e cessione di 1\5 dello stipendio), nonché alla luce, altresì, della mutata situazione economica della ricorrente (svolge attività lavorativa e convive con nuovo compagno).
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza dep. il 10.2.2023, nel confermare le condizioni di cui alla separazione, revocava il mantenimento nei confronti della ricorrente e delle due figlie maggiorenni, attesa la raggiunta indipendenza economica, rideterminando il mantenimento nei confronti della sola figlia UD nella misura di € 300,00 mensili;
indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.
Venivano depositate le memorie integrative con le quali la ricorrente rilevava l'inammissibilità in questa sede della domanda relativa alla cessione della propria quota della casa coniugale e confermava quanto già richiesto con il ricorso introduttivo;
mentre il resistente insisteva nelle proprie richieste, in particolare opponendosi all'assegno divorzile con decorrenza dalla data di omologa della separazione, chiedendone il riconoscimento per sé nella misura di € 300,00.
Su concorde richiesta delle parti, il Tribunale emetteva sentenza parziale sullo status (Sent. n. 441/2023 pubbl. l'11.10.2023).
Nel prosieguo, depositate le memorie istruttorie, venivano escussi i testi;
indi, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza sostitutiva del 17.6.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc, con riserva di riferire al Collegio.
Le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali.
Motivi della decisione In rito 1) Sulla cessione della quota della casa coniugale
Preliminarmente, va dichiarata l'improponibilità in questa sede della domanda avanzata dal resistente e relativa all'obbligo della ricorrente di procedere davanti al notaio con la cessione della propria quota (50%) della casa coniugale acquistata in costanza di matrimonio e in comunione dei beni. La suddetta domanda, infatti, esula dalla materia relativa al giudizio di separazione attesa la specificità del rito.
Nulla può disporre in merito il Tribunale atteso che, ogni questione relativa al diritto di proprietà, altro diritto reale di godimento sull'abitazione e oneri correlati,
Pag. 2 di 7 esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta nelle sedi ordinarie.
Nel merito
Essendo già intervenuta sentenza parziale sullo status (Sent. n. 441/2023 pubbl. l'11.10.2023), non resta che il vaglio delle domande accessorie.
2) Sul contributo di mantenimento in favore della figlia
Il raggiungimento della maggiore età anche della terzogenita UD esime il Collegio dall'assunzione di provvedimenti in merito all'affido ed al diritto di visita.
Per quanto attiene invece le questioni economiche, i coniugi controvertono in ordine al quantum di detto assegno, chiedendo la ricorrente la conferma delle precedenti statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 10.2.2023, che ha fissato il mantenimento a carico del padre per la figlia UD in € 300,00 mensili;
mentre il resistente si dichiara disponibile al versamento di un importo pari ad € 200,00 mensili.
Conformemente ai principi ordinamentali e a giurisprudenziali di legittimità1 ; tenuto conto altresì dell' incremento delle esigenze notoriamente legate alla crescita, alle necessità e ai bisogni di cura, socializzazione, istruzione (la terzogenita oggi studentessa universitaria ) - come tale non bisognevole di specifica dimostrazione - il Collegio ritiene congruo confermare il contributo economico a carico del padre per il mantenimento ordinario della figlia UD nella misura complessiva di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per come regolate dal vigente protocollo Tribunale/COA di Vibo Valentia.
3) Sulla domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente 1 L'ordinamento, conformemente ai principi costituzionali, pone a carico dei genitori l'obbligo di mantenere i figli per il solo fatto di averli generati (art. 147 c.c.), disciplinando, all'art. 148 c.c. e all'art. 316 bis c.c., il concorso negli oneri relativi, che impone ai genitori di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle rispettive “sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato tenendo conto delle sostanze di ciascuno;
ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore. In definitiva, pertanto, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno” (Cass. Ord. n. 2536 del 26.1.2024). Inoltre, osserva il Collegio che “il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (ex multis Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551); lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo di mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi il genitore obbligato attivare in ogni direzione lecita onde garantire il sostentamento dei figli.
Pag. 3 di 7 Le parti controvertono in ordine alla dovutezza o meno dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, la quale insiste nel riconoscimento in misura di € 200,00 mensili quale “contropartita” al riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare al resistente;
richiesta avversata dal resistente il quale, alla luce della propria attuale situazione economica (pagamento mutuo della casa familiare per € 1.000,00 mensili, convivenza con nuova compagna che non svolge attività lavorativa e dalla quale è nata una bambina, pignoramento per mancato pagamento mantenimento e cessione di un quinto dello stipendio) e attesa la raggiunta indipendenza economica della ricorrente, chiede a sua volta il riconoscimento di un assegno divorzile per sé nella misura di € 300,00 mensili.
La giurisprudenza di legittimità2, è noto, pone particolare attenzione a quei casi in cui le scelte di un coniuge siano state sacrificate per consentire all'altro un maggiore sviluppo in ambito economico e lavorativo, traducibili il più delle volte in rinunce, venendosi a determinare una situazione di squilibrio economico quale diretta conseguenza proprio delle scelte di vita compiute concordemente in costanza di matrimonio, i cui effetti non possono ricadere unicamente sul coniuge 'rinunciatario'. Ciò posto, ritiene il Collegio come, nel caso che occupa, non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente in alcuna delle componenti distinguibili ovvero né sotto il profilo compensativo-perequativo né sotto il profilo assistenziale.
Quanto al primo, la ricorrente non ha dato prova, invero neanche richiesta- di aver apportato contributi straordinari ed eccedenti il normale dovere di collaborazione e condivisione del ménage domestico/familiare secondo le proprie sostanze o di avere effettuato nel corso della vita matrimoniale scelte rinunciatarie in favore della conduzione familiare;
della formazione del patrimonio familiare o personale del resistente.
Per quanto attiene il profilo assistenziale, la ricorrente ha, ormai da anni, raggiunto una propria completa autonomia economica, trasferitasi in Emilia-Romagna dal 2016, svolge regolare attività lavorativa per la quale, per sua stessa ammissione, percepisce una retribuzione di circa € 1.900,00 mensili, vive insieme all'ultimogenita UD in 2 “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018).
Il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile nella sua componente assistenziale non è, dunque, di per sé, lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all'epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l'assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale ma la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre, con i propri mezzi, un'esistenza economicamente autonoma e dignitosa (Cass. sez. I del 9.8.2021 n.
22499) mentre, nella pari misura componente compensativa/perequativa, qualora vi sia uno squilibrio effettivo,
e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e all'eventuale sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due” (Sez. I, 30.11.2021 n. 37571).
Pag. 4 di 7 una casa in affitto per la quale spende € 600,00 circa mensili, mentre nessuna prova è stata fornita circa la sua attuale convivenza con un altro compagno.
La sussistenza e permanenza di una non trascurabile capacità reddituale in capo alla ricorrente depone, a fortiori, per il rigetto della domanda di assegno divorzile.
4) Sulla domanda di assegno divorzile in favore del resistente
Il resistente insta per il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore nella misura di € 300,00 mensili, attesa la sua attuale ridotta capacità economica e finanziaria determinata da una serie di spese (pagamento mutuo per € 1.000,00 mensili per la casa familiare della quale è proprietario solo al 50%, oneri derivanti dalla convivenza con nuova compagna che non svolge attività lavorativa e dalla quale è nata una bambina, pignoramento per mancato pagamento mantenimento figlie e cessione di un quinto dello stipendio); richiesta avversata dalla ricorrente la quale deduce, da un lato l'insussistenza dei presupposti di legge, dall'altro l'instaurazione da parte del resistente, successivamente alla separazione, di una nuova e stabile relazione affettiva sfociata in convivenza che, al contrario, implicherebbe doveri familiari di collaborazione economica e aumenterebbe la sua capacità reddituale. Cont
Orbene, il è dipendente on un reddito di circa € 2.000,00 mensili che, CP_1 seppur gravato da diverse spese, tra cui gli ulteriori oneri connessi alla nascita di una figlia dalla nuova relazione ed il mutuo della casa familiare di cui comunque gode in via esclusiva da oltre 13 anni nonostante l'attuale cointestazione- tanto da avervi stabilito la residenza del suo nuovo nucleo familiare, come palesato dalla produzione documentale [cfr. certificato stato di famiglia nel quale risultano conviventi il CP_1
, (convivente) e (figlia) ]
[...] Persona_3 Controparte_4
Dalla nuova convivenza, discendono doveri di assistenza reciproca, anche materiale e sul coniuge grava l'onere di provare la costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, ma non quello (assai complesso da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al ménage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproca (v. Cass. S.U. 32198/2021). Il resistente dunque può e deve trovare sostegno morale e materiale nella nuova relazione, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi assumono spontaneamente e volontariamente reciproci impegni di assistenza morale e materiale che elidono, come detto, il dovere di solidarietà post coniugale incombente sugli ex coniugi. Nel caso che occupa ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile a favore del resistente, né in funzione compensativa-perequativa, né in quella assistenziale, non solo alla luce della reale capacità economica del ma, soprattutto, alla luce dello stabile rapporto CP_1 affettivo tra il resistente e la nuova compagna, connotato dai requisiti della convivenza (se non continuativa almeno stabile posta la presenza di una figlia) e che, dunque, denoterebbe una condivisione di vita3 con i citati doveri correlati similmente a quelli nascenti dal matrimonio . 3 “Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia Pag. 5 di 7 5) Sulle spese di lite
La natura della controversia, l'adesione alla domanda principale, la soccombenza reciproca depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado , sulle statuizioni accessorie alla Sentenza di divorzio tra e Parte_1 [...]
– smg – dell'intestato Tribunale n. 441/2023 pubbl. l'11.10.2023, così Controparte_1 provvede:
A) Obbliga il resistente a corrispondere alla ricorrente – a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia UD - maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - la somma complessiva di € 300,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT/Foi e al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale/COA Vibo Valentia del 15.6.2023;
B) Conferma l'assegnazione della casa coniugale al resistente come da OP del 10.2.2023;
C) Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
D) Rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dal resistente;
E) Dichiara improponibili/rigetta le restanti domande;
F) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 5.12.2025
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge - cfr. Cass., S.U. n. 32198/2021.
"In materia revoca dell'assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale". (v. Cass. civile sez. I - 30/01/2023, n. 2684).
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