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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3774 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8186/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Parte_1 P.IVA_1
Schimmenti e Luciana Dimaggio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Dario Inzerillo;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3 P.IVA_4
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025. 1 Motivazione
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 296-AVI-00007566-29620249023598010000, notificatale da il 21 maggio 2024, chiedendo che venga accertata Controparte_4
l'estinzione per prescrizione dei crediti dell' contenute nelle cartelle di pagamento n. CP_2
29620120098569172000, n. 29620140009425507000, n. 29620140032941664000, n.
29620160059277816000, n. 29620170041132077000, n. 29620180037057347000 e n.
29620190043728662000 e dei crediti dell' relativi agli avvisi di addebito n. CP_3
59620120004493906000, n. 59620130000085479000, n. 59620130000422812000, n.
59620140003043468000, n. 59620150000579759000, n. 59620150004265900000, n.
59620150004724024000, n. 59620160001161501000, n. 59620160004207550000, n.
59620160004706720000, n. 59620170000401005000, n. 59620170001062214000, n.
59620170001486673000, n. 59620170005918430000, n. 59620170006593181000, n.
59620180002468618000 e n. 59620180005224953000. A sostegno della superiore domanda il ricorrente ha dedotto che tra le notifiche degli atti impositivi e l'intimazione di pagamento del 21 maggio 2024 sarebbe trascorso un termine superiore a cinque anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 marzo 2025 Controparte_4
ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il decorso dei termini di
[...]
prescrizione sarebbe stato interrotto con gli atti ivi indicati (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 marzo 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_2 del ricorso, evidenziando come in ogni caso l'attività esecutiva successiva alla formazione del ruolo sarebbe di competenza del concessionario (cfr. memoria).
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_3
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, occorre verificare per ciascuno degli atti impositivi impugnati se l'eccezione di prescrizione sia effettivamente fondata.
Sulla contestazione relativa al contenuto degli atti notificati.
2 Con le note del 5 agosto 2025 la ricorrente ha sostenuto che le notifiche prodotte dall'avversario non consentirebbe “la precisa identificazione delle notifiche e degli atti interruttivi sottesi, non essendo state prodotte le cartelle/avvisi cui si riferiscono tali notifiche”.
Tale difesa non merita di essere condivisa in ossequio all'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui in tema di notifica di cartelle di pagamento “in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione” (Cass., sez. V, ordinanza n. 6251 del 9 marzo 2025).
Sull'eccezione di giudicato conseguente alla pronuncia della sentenza di questo
Tribunale n. 966/2025 del 28 febbraio 2025 in relazione agli avvisi di addebito n.
59620140003043468000 e n. 59620150000579759000.
Con le note del 5 agosto 2025 la ricorrente, nella sostanza, ha sollevato eccezione di giudicato relativamente agli avvisi di addebito n. 59620140003043468000 e n.
59620150000579759000, facendo valere la pronuncia parzialmente favorevole ottenuta con la sentenza n. 966/2025 emessa da questo Tribunale il 28 febbraio 2025.
Ebbene, tralasciando al momento ogni considerazione sulla condotta processuale della ricorrente (la quale contestava in due differenti giudizi le medesime pretese creditorie ed ometteva di segnalare la circostanza ai giudici dei due procedimenti), l'eccezione va ritenuta evidentemente fondata, con la conseguente inammissibilità della domanda proposta in questa sede relativamente ai due avvisi di addebito di cui si discute.
Cartella di pagamento n. 29620120098569172000.
La cartella veniva notificata il 20 marzo 2013.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620140009425507000.
3 La cartella veniva notificata il 15 giugno 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620140032941664000.
La cartella veniva notificata il 15 giugno 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620160059277816000.
La cartella veniva notificata il 3 ottobre 2016.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620170041132077000.
La cartella veniva notificata il 4 febbraio 2018.
4 Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620180037057347000.
La cartella veniva notificata il 23 luglio 2018.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620190043728662000.
La cartella veniva notificata il 4 settembre 2019.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620120004493906000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 24 novembre 2012.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620130000085479000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 22 febbraio 2013.
5 Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620130000422812000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 9 aprile 2013.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620150004265900000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 10 dicembre 2015.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
6
Considerato che
per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620150004724024000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 18 dicembre 2015.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620160001161501000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 25 giugno 2016.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
7
Avviso di addebito n. 59620160004207550000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 3 settembre 2016.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620160004706720000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 31 dicembre 2016.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170000401005000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 31 luglio 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12
8 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170001062214000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 28 agosto 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170001486673000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 13 ottobre 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68,
9 comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170005918430000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 10 gennaio 2018.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 6 luglio
2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170006593181000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 10 gennaio 2018.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 6 luglio
2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620180002468618000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 10 settembre 2018.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 6 luglio
2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620180005224953000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 15 gennaio 2019.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 6 luglio
2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
10
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono al parziale rigetto del ricorso (vista l'improcedibilità delle domande relative agli avvisi di addebito n. 59620140003043468000 e n. 59620150000579759000) ed alla condanna della società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali dei convenuti costituiti, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi parametrati al differente valore di lite per l' (titolare soltanto di CP_2
una parte dei crediti) e per il concessionario.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_3
dichiara improcedibile la domanda relativa agli avvisi di addebito n.
59620140003043468000 e n. 59620150000579759000 rigetta il ricorso relativo a tutte le altre pretese creditorie;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_2
€ 3.376,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite, che liquida in € 8.080,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8186/2024 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Parte_1 P.IVA_1
Schimmenti e Luciana Dimaggio;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Dario Inzerillo;
- parte resistente –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cacioppo;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente –
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_3 P.IVA_4
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 settembre 2025. 1 Motivazione
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 296-AVI-00007566-29620249023598010000, notificatale da il 21 maggio 2024, chiedendo che venga accertata Controparte_4
l'estinzione per prescrizione dei crediti dell' contenute nelle cartelle di pagamento n. CP_2
29620120098569172000, n. 29620140009425507000, n. 29620140032941664000, n.
29620160059277816000, n. 29620170041132077000, n. 29620180037057347000 e n.
29620190043728662000 e dei crediti dell' relativi agli avvisi di addebito n. CP_3
59620120004493906000, n. 59620130000085479000, n. 59620130000422812000, n.
59620140003043468000, n. 59620150000579759000, n. 59620150004265900000, n.
59620150004724024000, n. 59620160001161501000, n. 59620160004207550000, n.
59620160004706720000, n. 59620170000401005000, n. 59620170001062214000, n.
59620170001486673000, n. 59620170005918430000, n. 59620170006593181000, n.
59620180002468618000 e n. 59620180005224953000. A sostegno della superiore domanda il ricorrente ha dedotto che tra le notifiche degli atti impositivi e l'intimazione di pagamento del 21 maggio 2024 sarebbe trascorso un termine superiore a cinque anni (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 7 marzo 2025 Controparte_4
ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che il decorso dei termini di
[...]
prescrizione sarebbe stato interrotto con gli atti ivi indicati (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 14 marzo 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_2 del ricorso, evidenziando come in ogni caso l'attività esecutiva successiva alla formazione del ruolo sarebbe di competenza del concessionario (cfr. memoria).
L' ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. CP_3
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, occorre verificare per ciascuno degli atti impositivi impugnati se l'eccezione di prescrizione sia effettivamente fondata.
Sulla contestazione relativa al contenuto degli atti notificati.
2 Con le note del 5 agosto 2025 la ricorrente ha sostenuto che le notifiche prodotte dall'avversario non consentirebbe “la precisa identificazione delle notifiche e degli atti interruttivi sottesi, non essendo state prodotte le cartelle/avvisi cui si riferiscono tali notifiche”.
Tale difesa non merita di essere condivisa in ossequio all'insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui in tema di notifica di cartelle di pagamento “in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione” (Cass., sez. V, ordinanza n. 6251 del 9 marzo 2025).
Sull'eccezione di giudicato conseguente alla pronuncia della sentenza di questo
Tribunale n. 966/2025 del 28 febbraio 2025 in relazione agli avvisi di addebito n.
59620140003043468000 e n. 59620150000579759000.
Con le note del 5 agosto 2025 la ricorrente, nella sostanza, ha sollevato eccezione di giudicato relativamente agli avvisi di addebito n. 59620140003043468000 e n.
59620150000579759000, facendo valere la pronuncia parzialmente favorevole ottenuta con la sentenza n. 966/2025 emessa da questo Tribunale il 28 febbraio 2025.
Ebbene, tralasciando al momento ogni considerazione sulla condotta processuale della ricorrente (la quale contestava in due differenti giudizi le medesime pretese creditorie ed ometteva di segnalare la circostanza ai giudici dei due procedimenti), l'eccezione va ritenuta evidentemente fondata, con la conseguente inammissibilità della domanda proposta in questa sede relativamente ai due avvisi di addebito di cui si discute.
Cartella di pagamento n. 29620120098569172000.
La cartella veniva notificata il 20 marzo 2013.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620140009425507000.
3 La cartella veniva notificata il 15 giugno 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620140032941664000.
La cartella veniva notificata il 15 giugno 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620160059277816000.
La cartella veniva notificata il 3 ottobre 2016.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620170041132077000.
La cartella veniva notificata il 4 febbraio 2018.
4 Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620180037057347000.
La cartella veniva notificata il 23 luglio 2018.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Cartella di pagamento n. 29620190043728662000.
La cartella veniva notificata il 4 settembre 2019.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620120004493906000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 24 novembre 2012.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620130000085479000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 22 febbraio 2013.
5 Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620130000422812000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 9 aprile 2013.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620150004265900000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 10 dicembre 2015.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
6
Considerato che
per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620150004724024000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 18 dicembre 2015.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620160001161501000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 25 giugno 2016.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
7
Avviso di addebito n. 59620160004207550000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 3 settembre 2016.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620160004706720000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 31 dicembre 2016.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170000401005000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 31 luglio 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12
8 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170001062214000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 28 agosto 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170001486673000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 13 ottobre 2017.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 23 novembre 2017
(cfr. allegato n. 8 della memoria di costituzione del concessionario), con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) ed infine con pec del 6 luglio 2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
Considerato che per i crediti previdenziali derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito in scadenza tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 trova applicazione l'art. 68,
9 comma 1, del d.l. 18/2020 (secondo cui in questo periodo il decorso dei termini di prescrizione è sospeso, per un totale, quindi, di 542 giorni), l'eccezione di prescrizione va ritenuta infondata e, come tale, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170005918430000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 10 gennaio 2018.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 6 luglio
2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620170006593181000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 10 gennaio 2018.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 6 luglio
2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620180002468618000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 10 settembre 2018.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 6 luglio
2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
Avviso di addebito n. 59620180005224953000.
L'avviso di addebito veniva notificato il 15 gennaio 2019.
Il decorso del termine prescrizionale veniva interrotto con pec del 12 dicembre 2022 (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione del concessionario) e poi con pec del 6 luglio
2023 (cfr. allegato n. 12 della memoria di costituzione del concessionario).
L'eccezione di prescrizione, dunque, va rigettata.
10
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni che precedono conducono al parziale rigetto del ricorso (vista l'improcedibilità delle domande relative agli avvisi di addebito n. 59620140003043468000 e n. 59620150000579759000) ed alla condanna della società ricorrente al pagamento delle spese giudiziali dei convenuti costituiti, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi parametrati al differente valore di lite per l' (titolare soltanto di CP_2
una parte dei crediti) e per il concessionario.
P.Q.M.
nella contumacia dell' CP_3
dichiara improcedibile la domanda relativa agli avvisi di addebito n.
59620140003043468000 e n. 59620150000579759000 rigetta il ricorso relativo a tutte le altre pretese creditorie;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_2
€ 3.376,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite, che liquida in € 8.080,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge
Così deciso il 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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