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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2024, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Gabriele Conti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 07/06/2024, al n. 2109/2024 V.G. e promossa da nata a [...] l'[...] e residente in [...], Parte_1
C.F. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_2
C.F. C.F._2
entrambi assistiti e difesi dall'Avv.to TONELLO ANDREA del Foro di Vicenza con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza;
2) La casa coniugale sita in HI (VI) Via Cabianca, n. 23 è in comproprietà ai coniugi per il
50% ciascuno come da Atto Notarile n.173.588 di Repertorio, n. 27.330 di Raccolta redatto dal dott. Notaio in Vicenza e Reg.to a VICENZA 2 il 17.01.2001 n. 169 (doc. 3), Persona_1 resterà in esclusiva proprietà della SI.ra . Il SI. si trasferirà altrove, portando Parte_1 Pt_2 con sé i propri effetti personali, a seguito dell'effettivo trasferimento della proprietà dell'immobile.
A tal fine il SI. , nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra Parte_2 coniugi all'atto della separazione, si obbliga ad attribuire e cedere entro e non oltre il 31.12.2024 tramite separato atto notarile davanti al Notaio che verrà scelto dalla moglie- alla SI.ra T_
, che accetta, la quota pari al 50% (cinquanta) della piena proprietà degli immobili individuati
[...]
a Catasto in Comune di HI: Foglio 10: Catasto Fabbricati:
M.N. 535 sub. 17 – Via Ca' Bianca – P- Terra - Cat. C/6 – Cl. 1 – mq. 46 – RCL 69.000;
m.n. 535 sub. 18 – Via Ca' Bianca – P- Terra 1-2– Cat. A/2 - Cl. 2 – vani 7 – RCL 1.050.000
e la relativa quota in comproprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi degli artt. 1117 e ss.
Cod.civ.
Si allegano visure catastali aggiornate (doc. 4-5). Dalle medesime non risultano altre proprietà immobiliari dei coniugi.
Trattandosi di trasferimento di immobile funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti si danno reciprocamente atto che dette pattuizioni – assunte senza spirito di liberalità – costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla seguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, così come ampliato dalla Corte Costituzionale.
3) Il SI. cede altresì alla SI.ra , che accetta, la quota della metà di piena proprietà Pt_2 T_
sui beni mobili ed oggetti che arredano la suddetta casa coniugale, ad esclusione degli effetti personali.
4) I coniugi dichiarano di avere i seguenti conti correnti e che intendono regolare nei modi indicati nel punto successivo anche i rapporti economici relativi:
n. 0161114 acceso presso CA K-HI (VI) cointestato tra i coniugi;
n. 1473363 acceso presso CA K- HI (VI) intestato a;
Parte_1
n. 1541592 acceso presso CA K- HI (VI) intestato a . Parte_2
5) Ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi la SI.ra , al Parte_1 momento dell'acquisto del 50% della proprietà dell'immobile suddetto ora del marito nei modi e nei termini sopra indicati, si impegna a riconoscere al marito la somma complessiva di € 80.000,00 con le modalità di seguito esplicate. 6) Le parti concordano che la somma di € 50.000,00, ricevuta in eredità dalla SI.ra è già T_
stata versata al SI. . Le parti dichiarano che, a seguito del trasferimento dell'immobile, il Pt_2
conto corrente cointestato verrà definitivamente chiuso.
7) Le parti dichiarano, inoltre, che sempre a seguito del trasferimento della quota di proprietà del SI. alla SI.ra dell'immobile di cui sopra nei tempi e modi sopra indicati, la SI.ra Pt_2 T_
si obbliga a trasferire al SI. la somma di € 25.000,00 oggi investita nel fondo ARCA T_ Pt_2 alla stessa intestato e a pagare con bonifico bancario al SI. la somma di € 5.000,00. Pt_2
8) I conti correnti n. 1473363 intestato alla SI.ra e il n. 1541592 intestato al SI. , a T_ Pt_2
partire dalla data odierna, verranno utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari con reciproca rinuncia dell'altro coniuge e contestuale accettazione dell'altrui rinuncia a qualsiasi pretesa sugli stessi.
9) L'autoveicolo LA Y targato FR809PX, telaio ZLA31200005391305, (doc. 6), acquistato dai coniugi nel 2018 e di proprietà dei medesimi per il 50% ciascuno, ma intestato alla SI.ra resta in esclusiva e piena proprietà alla stessa. A tal fine il SI. , che si rende T_ Pt_2
disponibile ad ogni necessaria sottoscrizione presso il P.R.A., attribuisce e cede alla SI.ra , T_
che accetta, la sua quota del 50% della piena proprietà del suddetto veicolo. Tale trasferimento avviene senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione in relazione a detto bene.
10) L'autoveicolo FIAT TIPO targato FN343JN, telaio ZFA35600006H58224, (doc. 7), acquistato dai coniugi nel 2018 e di proprietà dei medesimi per il 50% ciascuno, ma intestato al SI. Pt_2
resta in esclusiva e piena proprietà allo stesso. A tal fine la SI.ra , che si rende disponibile T_
ad ogni necessaria sottoscrizione presso il P.R.A., attribuisce e cede al SI. , che accetta, la Pt_2
sua quota del 50% della piena proprietà del suddetto veicolo. Tale trasferimento avviene senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e dello scioglimento della comunione in relazione a detto bene.
11) I coniugi, essendo entrambi autosufficienti, non accampano nei reciproci confronti alcuna pretesa di mantenimento (docc.8-10).
12) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altro proprio rapporto economico e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro derivante dal rapporto di coniugio.
13) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità.
14) Le spese della presente procedura sono a carico di entrambi i coniugi in solido per la quota del 50% ciascuno”. CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 07/06/2024, e esponendo di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in Belluno il 28/04/1991; di avere avuto la figlia Per_2
in data 30/09/1998, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
di ritenere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di non volersi riconciliare;
rilevato che e hanno chiesto che questo Tribunale omologhi la separazione Parte_1 Parte_2 personale ai sensi degli artt. 82, 150 e 158 c.c. e dell'art. 473 bis.51 c.p.c.; ritenuto che la domanda congiunta di separazione personale possa essere accolta;
rilevato che dal matrimonio è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente; preso atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autonomi e non hanno formulato alcuna altra richiesta, avendo già regolato ogni rapporto economico discendente dal matrimonio;
preso atto degli accordi intercorsi in tema di ripartizione delle spese di lite;
preso atto delle ulteriori pattuizioni richiamate nelle rassegnate conclusioni;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 2109/2024 V.G., così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , alle condizioni suestese Parte_1 Parte_2
nella parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamate;
2) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Belluno perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente (Atto n° 28, Parte II, Serie A, Anno 1991).
Spese di lite a carico di entrambi i coniugi in solido per la quota del 50% ciascuno.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di ConSIlio del 10/09/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo